Visualizzazioni totali

lunedì 1 febbraio 2010

Minimali e valori convenzionali INPS anno 2010



Precisiamo che l'INPS con circolare n. 16 del 02/02/2010 diramata oggi 03/02 ha confermato i valori sotto indicati che erano stati calcolati senza disposizioni ufficiali da parte dell'Istituto di previdenza.

Precisiamo che ad oggi (01/02/10) non sono stati ancora determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale contributivo ai fini pensionistici.

In attesa delle disposizioni Inps, si calcola il minimale giornaliero al valore di E. 43,79 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, esempio i dirigenti.

Il limite di imponibile per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% viene calcolato ad E. 42.364,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.530,00 mensili..

Il massimale contributivo ai fini pensionistici viene calcolato ad E. 92.147,00 annuali. Lo stesso massimale viene applicato automaticamente, in fase di conguaglio annuale, ai collaboratori, agli associati in partecipazione e agli autonomi occasionali.

Nel caso in cui i valori determinati dall’Inps dovessero differire in misura rilevante da quelli sopra indicati, si provvederà a rilasciare un apposito comunicato.

Per i collaboratori privi di altra assicurazione e per gli associati in partecipazione con aliquota intera si è passati dal 25,72% al 26,72%. Per i soggetti coperti da altra assicurazione o titolari di pensione, l’aliquota ridotta è rimasta invariata al 17,00%. Ricordiamo, inoltre, che i lavoratori autonomi occasionali, relativamente ai compensi eccedenti il limite annuale di E. 5.000, fanno riferimento alle stesse aliquote dei collaboratori

Viene calcolato anche il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato , passato a E. 1.916,22, per gli eventi relativi all’anno 2010.
Infine segnaliamo che, a partire dall’anno 2010, per le cooperative sociali non è più possibile applicare il valore imponibile convenzionale.

Nessun commento:

Posta un commento