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martedì 19 gennaio 2010

Delegati alla sicurezza, le carenze non si denunciano a posteriori



Il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere le stesse in modo adeguato) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega.

La Corte di Appello di Palermo aveva confermato la sentenza del Tribunale monocratico di Sciacca nella parte in cui aveva affermato la responsabilità penale del dirigente comunale delegato dal sindaco in ordine a molteplici contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro relative ad un infortunio di lavoro.

Un lavoratore comunale impegnato nella pulizia e smerigliatura di una ringhiera sul lungomare era stato raggiunto da una scheggia di ruggine penetrato in un occhio, il lavoratore, secondo il Tribunale non era stato munito di occhiali idonei a proteggere gli occhi da schegge e materiali dannosi e non aveva ricevuto una adeguata informazione sui pericoli connessi alla propria attività lavorativa.

Il dirigente comunale presentava ricorso alla Cassazione contro la sentenza di condanna alla pena complessiva di tre anni di arresto, convertita nella corrispondente pena pecuniaria di euro 2.660,00 di ammenda.

Il ricorrente eccepiva, sotto il profilo della violazione di legge e della illogicità della motivazione che la delega conferitagli dal sindaco pro tempore, in materia antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro, non poteva ritenersi "pienamente valida e produttiva di effetti giuridici", in quanto non era stata accompagnata dall'effettiva assegnazione, da parte del delegante, dei fondi necessari per l'espletamento delle funzioni necessarie per l'espletamento delle funzioni delegate.

In riferimento alla sopraccitata censura relativa alla validità della delega, i giudici della quarta sezione della cassazione (in coerenza con precedente giurisprudenza v. Cass. pen., Sez. IV, 27 novembre 2008, n. 48295) hanno osservato come l'invalidità della delega se, da un lato impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità, dall'altro lato, non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate.

La sentenza ha il pregio di approfondire il principio dell'effettività in materia di prevenzione degli infortuni di lavoro che rende riferibile l'inosservanza alle norme precauzionali a chi è munito di poteri di gestione e di spesa (v. in materia Cass., Sez VI, 6 settembre 2009, n. 27426).

Secondo i giudici, il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere le stesse in modo adeguato) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega.

Si osservi, infatti, come l'inerzia del dirigente delegato alla sicurezza può impedire la corretta attuazione degli obblighi delegati a tutela della salute e della sicurezza del lavoro, pertanto il dirigente risponde a livello giuridico di tale inerzia.

Preme rilevare che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza ha comunque l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori (vedi alla luce della posizione di garante dell'incolumità del lavoratore sancita dall'art. 2087 del codice civile).

Il ricorrente eccepiva che gli occhiali indossati dal lavoratore infortunato al momento dell'infortunio erano dotati di stanghette e di ripari laterali, come previsto dalla normativa vigente in materia di dispositivi individuali di protezione.

I giudici del merito avevano adeguatamente argomentato in ordine alla inidoneità degli occhiali indossati dal lavoratore a proteggere gli occhi da schegge e materiali dannosi prodotti nell'esecuzione dei lavori.

I giudici avevano inoltre osservato come l'azione del vento sul lungomare era un fattore ben conosciuto e prevedibile.

Gli occhiali sopraccitati anche se certificati sotto il profilo della resistenza alle particelle ad alta velocità non presentano il requisito della completa aderenza al volto e consentivano l'esposizione a passaggio di materiale che nel caso concreto aveva raggiunto gli occhi del lavoratore.

Il ricorrente lamentava come la Corte di merito avesse ritenuto superfluo l'espletamento di perizia rivolta ad accertare se gli occhiali utilizzati dal lavoratore fossero conformi alla normativa tecnica in materia di prevenzione degli occhi dei lavoratori dai rischi meccanici derivanti dai lavori di smerigliatura.

Secondo i giudici della cassazione, in un contesto di evidenza probatoria ed in assenza di alcuna dimostrazione di imprevedibile caso fortuito, la perizia non può farsi rientrare nel concetto di "prova decisiva" in quanto è un mezzo di accertamento neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice in coerenza con il prevalente orientamento giurisprudenziale.

I giudici della Cassazione hanno pertanto hanno rigettato il ricorso del dirigente del comune perché ritenuto infondato e hanno sancito alcuni principi importanti in materia di principio di effettività in materia antinfortunistica e in materia di delega di funzioni negli enti pubblici in materia di sicurezza del lavoro prevista ora dall'art. 16 del testo unico D.Lgs. n. 81 del 2008.
(Sentenza Cassazione penale 21/10/2009, n. 44890)
Tratto da Ipso news www.ipsoa.it

venerdì 15 gennaio 2010

Gestione rifiuti, meno oneri amministrativi e maggiore trasparenza per le imprese



Istituito il SISTRI, in pensione il sistema cartaceo, modifica radicale degli adempimenti.

Entra in vigore oggi il DM Ambiente 17 dicembre 2009, pubblicato sulla GU del 13 gennaio 2010, che istituisce il SISTRI, il Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, primo ed unico esempio di tal genere in Europa. Sono circa 600.000 le aziende tenute ad aderirvi.

Entra in vigore oggi il DM Ambiente 17 dicembre 2009 – pubblicato sulla GU del 13 gennaio 2010 - che istituisce il SISTRI, il Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, primo ed unico esempio di tal genere in Europa. Sono circa 600.000 le aziende tenute ad aderirvi, tramite le Camere di commercio: dapprima, tra sei mesi, toccherà alle grandi imprese (con più di 50 dipendenti), seguite il mese successivo dalle imprese che contano da 11 a 50 dipendenti, mentre rimarranno escluse quelle con meno di 11 dipendenti.

A tutte le aziende di trasporto sarà consegnato il kit di controllo satellitare dietro il pagamento di un contributo annuale che va dai 100 ai 6-700 euro.

Come annunciato dal Ministro dell’Ambiente, Stefania Prestigiacomo è, dunque, nato il sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) grazie al quale si punta a tenere sotto controllo – secondo le stime del MATTM – ben 147 milioni di tonnellate di rifiuti all'anno (di cui il 10% considerati pericolosi), seguiti nei loro spostamenti 24 ore su 24. Per poter aderire al SISTRI (www.sistri.it), sarà necessario che negli uffici di produttori, trasportatori, intermediari e gestori faccia il suo ingresso un PC al quale collegare la speciale chiavetta dedicata che verrà loro fornita. Il decreto 17 dicembre 2009 indica le modalità di iscrizione al Sistema ed i relativi contributi da versare (allegato I e II), la tipologia delle informazioni che i soggetti interessati devono fornire al SISTRI (v. schede di cui all’allegato III),

Una rete informatica di interconnessione contro le ecomafie

“Sono gli stessi rifiuti su cui hanno costruito una parte del loro business le ecomafie, affari criminali per il territorio e per la salute pubblica” afferma il Ministro – “d’ora in poi ogni rifiuto speciale potrà essere seguito in qualsiasi fase della filiera produttiva, dalla produzione allo smaltimento.

Grazie al SISTRI, infatti, la cui gestione è affidata al Comando dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente, finalmente potremo contare su un apparato di controllo adeguato e su un sistema in grado di sostituire procedure obsolete, inefficienti e onerose. Intendiamo lanciare oggi, così, un ulteriore segnale, forte, nella lotta contro l’illegalità, insistendo sulla tolleranza zero nei confronti dei crimini ambientali”.

Il percorso e la destinazione del mezzo saranno monitorati attraverso un sistema satellitare Gps mentre all'arrivo in discarica i rifiuti saranno controllati grazie ad una rete di telecamere la cui predisposizione dovrà essere realizzata in tutte le discariche del territorio nazionale al fine di “dare visibilità al flusso in entrata e in uscita degli autoveicoli nelle discariche”.

Il SISTRI sarà anche telematicamente interconnesso sia con l’Albo nazionale dei gestori ambientali (art. 8, DM 17 dicembre 2009), tramite il MATTM, per fornire i dati relativi al trasporto dei rifiuti, sia con l’ISPRA (ex APAT), per fornire, attraverso il “Catasto telematico dei rifiuti” (art. 10, DM 17 dicembre 2009), i dati sulla produzione e la gestione dei rifiuti anche alle ARPA/APPA e alle competenti autonomie locali.

La rete, però, “non si spezza” qui: per poter tracciare i rifiuti speciali anche per mare e su ferrovia ci sarà una interconnessione con i sistemi informativi della Guardia Costiera e delle imprese ferroviarie, il tutto sotto lo sguardo attento di un Comitato di vigilanza e controllo, istituito ad hoc senza oneri per il bilancio dello Stato. Ulteriormente, il SISTRI sarà anche interconnesso al SITRA, il sistema di tracciabilità dei rifiuti urbani della Campania (art. 2, DM 17 dicembre 2009).

Tempistica

Il SISTRI, come accennato, verrà gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell’Ambiente (CCTA), e sarà operativo secondo due successive fasi temporali (art. 1, DM 17 dicembre 2009).

Prima fase

Dal 180° giorno dalla data di entrata in vigore del DM 17 dicembre 2009 il SISTRI sarà operativo: - per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del DLgs n. 152/2006, da ora TUA) con più di 50 dipendenti, - per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del TUA con più di 50 dipendenti; - per i commercianti e gli intermediari, per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati, nonché per le imprese di cui all’art. 212, comma 5 del TUA che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all’art. 5, comma 10, del DM 17 dicembre 2009.

Tali soggetti dovranno, quindi, comunicare le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, utilizzando dei dispositivi elettronici (e le credenziali personali di autenticazione) che verranno loro consegnati in comodato d’uso, rimanendo pertanto di proprietà del SISTRI (si tratta di un dispositivo elettronico USB per accedere in sicurezza dalla propria postazione al Sistema, per ciascuna unità locale dell’impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unità locale e di una “black box” e cioè di un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo).

Seconda fase

Dal 210° giorno dalla data di entrata in vigore del DM 17 dicembre 2009 scatta l’operatività del nuovo Sistema: - per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del TUA) che hanno fino a 50 dipendenti; - per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del TUA che hanno tra i 50 e gli 11 dipendenti.

Dalla stessa data è comunque prevista la possibilità di aderire volontariamente al SISTRI per le imprese più piccole (e cioè, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del TUA che non hanno più di 10 dipendenti, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del TUA, gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c. che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del TUA).

“E va in pensione il sistema di rilevazione cartaceo che finora, purtroppo, ha consentito di conoscere i dati relativi alla gestione dei rifiuti speciali con un ritardo di due, tre anni, creando difficoltà nell’impostazione di politiche ambientali mirate e con scarsa utilità ai fini dei controlli di legalità volti a specifici interventi repressivi”.

Comunicazioni: fase transitoria

Entro il 31 dicembre 2010, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del MUD dovranno comunicare al SISTRI - compilando l’apposita scheda le seguenti informazioni, relative al periodo dell’anno 2010 precedente all’operatività del sistema SISTRI, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico:
a)il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro c/s, suddiviso per codice CER;
b)per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro c/s, con le relative destinazioni;
c)per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
d)per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.

Per un mese successivo all’operatività del SISTRI i soggetti di obbligati sono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 (registro c/s) e 193 (formulario) del TUA.

Semplificazione burocratica e riduzione dei costi

A ben vedere l’istituzione del SISTRI si inserisce nel quadro più ampio della strategia di semplificazione normativa e di efficienza della PA, nonchè di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese che viene portata avanti con forza dall’attuale Governo.

Il Ministero stima di riuscire ad abbattere del 50% i costi legati agli adempimenti cartacei (e parliamo di MUD e Formulario rifiuti) che vengono “surrogati” dalle nuove procedure informatiche, con il contestuale venir meno di spesso gravosi oneri amministrativi sopportati dalle imprese, a tutto vantaggio della trasparenza ed efficienza delle operazioni.

Non si dovranno più firmare le copie del FIR atteso che questo adempimento sarà sostituito dal SISTRI e dall’invio telematico – a mezzo della chiavetta USB che individua il singolo soggetto – al database centralizzato gestito dal CCTA e sono state previste delle modalità operative semplificate per una serie di soggetti indicati dal Decreto (art. 7), i quali potranno adempiere ai nuovi obblighi tramite le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale interessate e loro articolazioni territoriali, o società di servizi di loro diretta emanazione.
(D.M. Ministero dell'Ambiente 17/12/2009, G.U. 13/01/2010, n. 9)
15/01/2010
Questo articolo è tratto da:Il Quotidiano Ipsoa. www.ipsoa.it

sabato 9 gennaio 2010

Lavoratori domestici. Denunce a seguito di emersione ai sensi dell'art. 1-ter della legge 3 agosto 2009, n. 102.


L'Inps con il messaggio sotto riportato fornisce chiarimento utili in relazione ai lavoratori extracomunitari che hanno provveduto nei mesi scorsi a fare la domanda di emersione, che ancora in molti casi è nelle mani degli uffici del Ministero dell'Intermo.

DICHIARAZIONE DI EMERSIONE DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI PRESENTATE AL MINISTERO DELL’INTERNO.

A) Acquisizione dei rapporti di lavoro

Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 6466 del 29 ottobre u.s., ha ribadito che "il datore di lavoro è tenuto a completare la procedura di emersione, perfezionando la volontà di pervenire alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario occupato alle sue dipendenze, manifestata con il versamento del contributo forfetario di 500 euro e con la presentazione della dichiarazione di emersione, firmando presso lo Sportello Unico competente il contratto di soggiorno contestualmente al lavoratore extracomunitario e adempiendo all'obbligo dell'assunzione tramite comunicazione obbligatoria all'INPS.
Soltanto dopo aver perfezionato gli adempimenti di cui sopra, il datore di lavoro potrà eventualmente porre fine al rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavoro domestico.
Pertanto, la rinuncia alla dichiarazione di emersione, intervenuta nel corso della procedura, comporterà l’archiviazione del procedimento di emersione e la cessazione della sospensione dei procedimenti sanzionatori prevista dall’art. 1 ter comma 8-9 della legge 102/09.
In tal caso, comunque il datore di lavoro dovrà essere convocato affinché tale rinuncia venga formalizzata, con le conseguenze sanzionatorie previste dalle norme vigenti; in caso di mancata presentazione allo Sportello Unico, si applicheranno le disposizioni previste dall’ art. 1 ter, commi 7-8-9, della legge 102/09.
Soltanto nel caso in cui la rinuncia sia dovuta a causa di forza maggiore sopravvenuta, come ad esempio il decesso della persona da assistere, sarà consentito, al momento della convocazione il subentro di un componente del nucleo familiare del defunto, eventualmente anche modificando il rapporto di lavoro purché sussistano i requisiti previsti dalla norma, ovvero il rilascio al lavoratore extracomunitario di un premesso di soggiorno per attesa occupazione, qualora il predetto subentro non sia possibile”

Di conseguenza si possono verificare tre diverse fattispecie:
1) Rapporto di lavoro che si costituisce, per subentro, con datore di lavoro diverso dall’originario richiedente.

Il funzionario INPS dovrà acquisire due rapporti di lavoro:
- il primo, con il datore di lavoro originario, inserendo come “data di sottoscrizione contratto di soggiorno” la data del decesso dell’assistito, che coinciderà anche con la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- il secondo, con il soggetto subentrante, anche con dati diversi da quelli della domanda di emersione originaria relativamente alle caratteristiche del rapporto di lavoro (ore, retribuzione, etc.), con data di assunzione corrispondente al giorno successivo al decesso, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1-ter, comma 4, legge 102/2009, come da accertamenti svolti dallo Sportello Unico per l’Immigrazione al momento della convocazione e stipula del contratto di soggiorno.
Per l’ inserimento di queste domande nella procedura Lavoratori Domestici di Intranet, dovrà essere selezionata la voce “Subentro emersione art.1-ter della L.102/2009” nell’apposito menù a tendina, insieme al numero, comprensivo di controcodice, del rapporto di lavoro per il quale è avvenuto il subentro.

Qualora il subentro di un familiare non possa avvenire, la sede dovrà desumere dalla domanda di emersione i dati relativi al rapporto di lavoro e quindi inserire come cessazione la data del decesso.

2) Presa d’atto dello Sportello Unico del sopravvenire di causa di forza maggiore o di rinuncia che impedisce il perfezionamento del procedimento di emersione e rilascio di permesso per attesa occupazione al lavoratore interessato.
Il funzionario dovrà acquisire il rapporto di lavoro e la relativa cessazione alla data definita da parte dello Sportello Unico.

3) Mancato perfezionamento del procedimento di emersione per rinuncia immotivata o mancata presentazione allo Sportello unico per la formalizzazione della rinuncia.

Il funzionario, tenuto conto che decadono tutti i benefici previsti dalla sanatoria, dovrà acquisire questi rapporti di lavoro in procedura intranet senza la preventiva selezione prevista per l'emersione, con l’applicazione di tutte le sanzioni previste dalla normativa generale nei casi di assunzione di lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno.

B) Verifica e attribuzione pagamenti quota forfetaria

Sono stati segnalati casi di versamenti della quota forfetaria effettuati con mod. F24 pagati da soggetto diverso da quello che ha poi presentato la domanda di emersione.
In tutti i casi in cui il competente Sportello Unico per l’immigrazione accetti un mod. F24 pagato da soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di emersione, il funzionario INPS, la cui competenza riguarda la verifica dell’effettività e del corretto importo del pagamento, dovrà acquisire la domanda con i dati corretti, che sarà posta nello stato di “sospesa” dalla procedura centrale.
Successivamente dalla DCSIT sarà messa a disposizione un’apposita procedura informatica che permetterà alle sedi l’abbinamento manuale dell’F24 corrispondente al rapporto di lavoro sospeso. A tale proposito si fa rilevare che è indispensabile che il numero del documento di identità del lavoratore riportato sulla denuncia di assunzione sia lo stesso che è stato indicato sul mod. F24 per il pagamento della quota forfetaria.

C) Condizione del lavoratore interessato all’emersione

Nelle more della definizione del procedimento di emersione, il cittadino di uno stato non facente parte dell’Unione Europea, non può essere assunto da altro datore di lavoro in quanto non ha ancora presentato richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, requisito necessario per l’assunzione regolare.
Infatti soltanto la sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS ed il rilascio del permesso di soggiorno comportano l’estinzione dei reati relativi alle violazioni delle norme per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale.

D) Istanze di rimborso della quota forfetaria: chiarimenti

Con circolare n. 10 del 7 agosto 2009 del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si precisa che in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto delle domande di emersione, non si procederà comunque alla restituzione del contributo forfetario di 500 euro. Solo in casi eccezionali, che saranno valutati dai competenti Ministeri, potrà essere disposto il rimborso. Le istanze di rimborso pervenute alle sedi devono essere trasmesse alla Direzione Centrale Entrate che curerà gli adempimenti successivi.

E) Contributi dovuti nelle more della definizione del procedimento di emersione

Concluso il procedimento di emersione i rapporti di lavoro acquisiti in procedura che si trovano nello stato di “Accolto” danno luogo all’emissione della relativa lettera e dei bollettini per il pagamento dei contributi dal terzo trimestre 2009, oppure, nel caso siano già stati inviati i bollettini a copertura del periodo, saranno inviati bollettini relativi ai trimestri successivi alla data di sottoscrizione.

Infatti, per permettere il versamento dei contributi anche a quei datori di lavoro che sono ancora in attesa della convocazione agli sportelli polifunzionali, al fine di evitare di dover versare in unica soluzione tutti i contributi dovuti dal 1° luglio 2009 fino alla data della sottoscrizione del contratto di soggiorno, è prevista la spedizione di appositi bollettini di conto corrente postale, con un codice rapporto di lavoro provvisorio e con importo trimestrale calcolato sulla base delle ore di lavoro dichiarate e della retribuzione minima prevista per il livello contrattuale dichiarato. Nel caso in cui la retribuzione effettivamente corrisposta o il numero delle ore lavorate siano maggiori di quelle prese a riferimento potranno essere utilizzati i bollettini in bianco appositamente allegati.
A tale proposito si ricorda che il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali è comunque dovuto, anche in assenza di contratto di lavoro, ai sensi di quanto dispone l’art. 2126 c.c. in merito alle prestazioni di fatto e non può in alcun modo essere considerato come accettazione della domanda di emersione, di competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.
Si precisa, in proposito, che qualunque comunicazione alle sedi in merito a variazioni o vicende intervenute in relazione alla dichiarazione posta a fondamento dei contributi richiesti potrà produrre effetti solo dopo la definizione del procedimento da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione.

DICHIARAZIONE DI EMERSIONE PRESENTATA ALL’INPS.

E’ stato segnalato da più sedi che alcune dichiarazioni di emersione per lavoratori extracomunitari senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno che non consente lavoro subordinato sono state presentate all’INPS invece che al competente Ministero dell’Interno, mentre in alcuni casi si è riscontrato una doppia presentazione, all’INPS e al Ministero dell’Interno.
Il Ministero dell’Interno , con circolare prot. 7602 del 1 dicembre 2009, ha disposto che nel caso in cui sia stato regolarmente effettuato il pagamento del contributo forfetario entro il 30 settembre ma non risultino acquisite le relative istanze di emersione dal sistema informatico i datori di lavoro possono , entro e non oltre il 31.12.2009, contattare il servizio di “help desk” del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione all’indirizzo di posta elettronica https: // nullaostalavoro.interno.it o al numero telefonico 0648905810 per il completamento del procedimento di emersione iniziato con il pagamento del contributo forfetario.
Pertanto è opportuno che le sedi diano avviso ai datori di lavoro che hanno impropriamente presentato domanda all’INPS di quanto previsto nella citata circolare, in modo da consentire la regolare definizione del procedimento di emersione.
Nel caso di doppia presentazione, la domanda inviata all’INPS è stata acquisita nello stato di “sospesa” in base ai riscontri effettuati nell’archivio del Ministero dell’Interno. Alla definizione del procedimento presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, la domanda deve essere definita variando la tipologia da “extracomunitario con permesso di soggiorno” a “extracomunitario senza permesso di soggiorno”, inserendo la data della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
In analogia con la disposizione del Ministero dell’Interno, nel caso in cui il datore di lavoro abbia regolarmente effettuato il versamento del contributo forfetario entro il 30 settembre, la domanda di emersione all’INPS potrà essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2009.
Si ricorda che condizione indispensabile all’accoglimento dell’istanza di emersione è il pagamento della quota forfetaria di 500 euro, per cui, in tutti i casi in cui dagli accertamenti effettuati non risulti tale versamento bisognerà variare la domanda di emersione definendola come una normale comunicazione obbligatoria di lavoro domestico, con le norme vigenti per l’assunzione e con l’applicazione di tutte le sanzioni previste.
Si ribadisce che non possono essere accettate domande di emersione - pena decadenza dall’emersione stessa:
- con data inizio del rapporto di lavoro successiva al 1° aprile 2009, in quanto le disposizioni dell’art. 1-ter di cui all’oggetto si applicano soltanto ai datori di lavoro che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori domestici;
- con data di cessazione coincidente o precedente alla data di presentazione, in quanto la stessa norma prevede che il datori di lavoro continuino ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.
messaggio Inps 28660

venerdì 1 gennaio 2010

Avviata Class Action da parte del Codacons contro Intesa San Paolo ed Unicredit




SE IL TRIBUNALE ACCOGLIERA' L'AZIONE CENTINAIA DI MIGLIAIA DI CORRENTISTI GABBATI DALLE BANCHE POTRANNO ADERIRE E CHIEDERE UN MEGA-RISARCIMENTO

INVIANDO UNA MAIL A commissionibancarie@codacons.it E' POSSIBILE LA PREADESIONE ALLA CLASS ACTION DI TUTTI COLORO CHE HANNO UN CONTO CORRENTE BANCARIO

Sara' il Codacons a presentare la prima class action italiana, che riguardera' il settore bancario. Proprio oggi - data di entrata in vigore dell'azione collettiva nel nostro paese - il Codacons ha notificato due citazioni in Tribunale contro due colossi bancari: Unicredit e Intesa Sanpaolo.
Firmatario della prima class action il Presidente Codacons, Carlo Rienzi, che apre cosi' la strada a migliaia di correntisti intenzionati a far valere i propri diritti contro i due istituti di credito.
L'azione del Codacons poggia sulle rilevazioni dell'Antitrust secondo le quali le banche avrebbero compensato l'eliminazione della Commissione di massimo scoperto introducendo nuove e piu' costose commissioni a carico degli utenti, anche 15 volte piu' care rispetto al massimo scoperto. Comportamento illegittimo che produce un danno economico ingente ai consumatori, come dimostrato anche dall'Autorita' della concorrenza e del mercato. Di qui la class action notificata al Tribunale di Torino (per Intesa SanPaolo) e a quello di Roma (per Unicredit) contro le due maggiori banche italiane. Se i giudici dovessero accogliere le istanze dell'associazione, migliaia di correntisti dei due istituti potranno aderire alla class action chiedendo di essere risarciti per le maggiori spese sostenute e senza necessita' di rivolgersi al Giudice. La somma richiesta in giudizio dai correntisti si calcola che sara' pari a 1 miliardo di euro per ciascuna banca.
Tutti coloro che dispongono di un conto corrente bancario presso i due istituti, possono fornire una preadesione all'azione collettiva, compilando l'apposito modulo che riceveranno inviando una mail a commissionibancarie@codacons.it e devono conservare gli estratti conto della loro banca come prova del danno subito.
"Si tratta della prima azione collettiva in Italia sulla base del Codice del consumo - ha commentato l'avv. Carlo Rienzi - speriamo serva per disincentivare i colossi economici a fare scorrettezze gravi contro i consumatori che per pochi euro non farebbero mai causa individualmente, anche se la mancanza di forti sanzioni come avviene negli USA rende questo strumento poco incisivo ed efficace'.
Fonte www.codacons.it

mercoledì 30 dicembre 2009

Commissioni Bancarie



COMMISSIONI BANCARIE: ANTITRUST, DA NUOVI MECCANISMI EFFETTI NEGATIVI PER I CONSUMATORI

Segnalazione inviata a Governo, Parlamento e Banca d’Italia. Costi aumentati fino a 15 volte in più rispetto alla Commissione di Massimo Scoperto per chi va in rosso

Le nuove commissioni bancarie che hanno sostituito la Commissione di Massimo Scoperto si stanno rilevando più costose per i consumatori. Lo afferma l’Antitrust in una segnalazione inviata al Governo, al Parlamento e alla Banca d’Italia, al termine di un monitoraggio effettuato sulle condizioni alla clientela applicate da sette Istituti bancari, valide anche per le banche dei rispettivi gruppi.
Dall’analisi, che può considerarsi rappresentativa dell’intero sistema bancario, in quanto ha coinvolto tutti i maggiori operatori del settore, emerge che per gli scoperti transitori di conto corrente si è verificato un innalzamento dei costi per i correntisti.

In particolare per lo scoperto è emerso che, considerando importi e durate del ‘rosso’ rappresentativi di un comportamento medio dei correntisti privi di fido, le nuove condizioni economiche si presentano in cinque casi peggiorative, in una misura che varia da circa il doppio sino a quindici volte. In un sesto caso le condizioni sono risultate equivalenti a quelle vigenti con il precedente regime normativo, mentre solo in un caso sono più vantaggiose.

Per i clienti che possono contare invece sul fido la situazione ha subito un sostanziale peggioramento rispetto alla semplice applicazione della Commissione di Massimo Scoperto fino all’entrata in vigore della legge 3 agosto 2009, n. 102, in base alla quale l’ammontare del corrispettivo omnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione delle somme non può superare lo 0,50%, per trimestre dell’importo dell’affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. La modifica ha così ridotto le precedenti aliquote trimestrali variabili dallo 0,90% al 1,50% trimestrale, oppure aliquote annue ricomprese tra il 3,60% e il 6%. Si trattava di aliquote che, secondo le verifiche effettuate dall’Autorità, risultavano sempre peggiorative della Commissione di Massimo Scoperto quando gli utilizzi delle somme avvenivano entro il fido e più vantaggiose solo quando si verificava uno sconfinamento rispetto alla somma affidata, penalizzando così i comportamenti dei clienti virtuosi. Nei casi in cui il massimo utilizzo nel trimestre era pari al fido gli importi addebitati a seguito dell’applicazione della Commissione di Massimo Scoperto e dell’applicazione delle commissioni sostitutive invece coincidevano.

Le nuove commissioni avevano inoltre una struttura regressiva, risultando mediamente più penalizzanti per i clienti che avevano un fido minore. Con la legge dello scorso agosto invece le nuove commissioni sono diventate più vantaggiose ma solo a partire da un ammontare di utilizzo del fido stesso superiore circa alla metà.
Fonte: Autorità garante concorrenza e mercato www.agcm.it

martedì 29 dicembre 2009

Autoliquidazione premi assicurativi Inail



Con l'autoliquidazione del premio, il datore di lavoro, entro il 16 febbraio di ogni anno:
comunica le retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente;
calcola il premio anticipato per l'anno in corso (rata) e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione);
conteggia il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
paga il premio di autoliquidazione utilizzando il "Modello di pagamento unificato - F24".

DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI (modello 1031)
La dichiarazione delle retribuzioni deve essere effettuata con il modello 1031, cartaceo o telematico, nel quale devono essere indicati i dati retributivi per calcolare il premio. Sono esonerate dall'obbligo della dichiarazione delle retribuzioni le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nell'anno precedente, o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendista. La violazione dell'obbligo di comunicare all'INAIL nei termini previsti l'ammontare delle retribuzioni effettivamente erogate nel periodo assicurativo, è punita con la sanzione amministrativa di € 770,00 (misura ridotta: € 250,00; misura minima: € 125,00), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto (artt. 28 e 195 del D.P.R. n. 1124/65). In caso di PAT ponderate, le retribuzioni devono essere suddivise per singola voce di tariffa in base alla percentuale di ponderazione. Se sul modello delle basi di calcolo sono indicati più periodi (colonna "DAL" e colonna "AL") per lo stesso anno, le retribuzioni devono essere indicate per singolo periodo. Se nel modulo per la dichiarazione delle retribuzioni 1031 prestampato (campi 1-13 e 47-53) sono presenti dati errati o non aggiornati, gli stessi devono essere segnalati alla sede INAIL.
CASI PARTICOLARI
Le aziende artigiane senza dipendenti, per le quali dalle basi di calcolo del premio risulta una rata anticipata 2009, comprensiva di premio artigiani e premio dipendenti e le aziende non artigiane che hanno occupato solo apprendisti nell'anno precedente, devono indicare il valore "zero" nel campo "Retribuzioni complessive".
Le aziende artigiane senza dipendenti che intendono pagare il premio in quattro rate per la prima volta, devono ugualmente presentare la dichiarazione delle retribuzioni barrando la casella SI relativa alla rateazione legge n. 449/97 e legge n. 144/99.
RIDUZIONE DELLE RETRIBUZIONI PRESUNTE
Il datore di lavoro, che presume di erogare per l'anno di rata un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto per l'anno precedente, deve inviare all'INAIL entro il 16 febbraio 2010 un'apposita comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per il calcolo della rata anticipata. Nella comunicazione devono essere riportate le retribuzioni riferite alle singole voci di rischio e alle eventuali quote di retribuzioni parzialmente esenti. La comunicazione può essere presentata all'INAIL in formato cartaceo o telematico, utilizzando l'apposito servizio disponibile sul sito www.inail.it nella sezione Punto Cliente.
PRIMO PAGAMENTO DEL PREMIO DI AUTOLIQUIDAZIONE
In caso di attività iniziata nel corso dell'anno precedente, il premio anticipato dovuto per l'anno in corso deve essere determinato in base alle retribuzioni presunte, riportate nella sezione "rata" del modulo per la comunicazione delle basi di calcolo dei premi.
RATEAZIONE DEL PREMIO DA AUTOLIQUIDAZIONE (art. 59, c. 19, L.449/97 e art. 55, c. 5, L. 144/99)
Il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate di uguale importo, con applicazione di interessi. Il datore di lavoro deve manifestare la volontà di avvalersi del beneficio della rateazione, barrando la relativa casella SI del modulo 1031, solo se accede per la prima volta a tale beneficio e comunque se non ha già espresso tale volontà nella precedente Autoliquidazione. Da quest'anno (Autoliquidazione 2009/2010), il datore di lavoro che non intende più pagare in quattro rate, deve manifestare tale volontà barrando la casella NO del modulo 1031. Se non si barra alcuna casella, vale quanto già dichiarato nella precedente autoliquidazione. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2010, le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre 2010 e devono essere maggiorate degli interessi. Il tasso di interesse da applicare è fissato dal Ministero dell'Economia e Finanze in tempo utile per il versamento della 2°, 3° e 4° rata ed è determinato in misura pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente (v. www.debitopubblico.it - Link rapidi - opzione principali tassi di interessi).
REGIME IMPONIBILE AI FINI FISCALI E CONTRIBUTIVI
La base imponibile previdenziale deve essere calcolata con riferimento alla normativa fiscale relativa ai redditi di lavoro dipendente (Testo Unico delle Imposte sul Reddito come modificato dal D.Leg.vo n. 314/1997). Sono esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi le somme e i valori indicati dall'articolo 29, commi 4 e 6, T.U. n. 1124/1965 (vedi circolari INAIL n.17/1998 e n. 43/1998).
LAVORATORI CON CONTRATTO PART TIME
La base imponibile per il calcolo del premio assicurativo per i lavoratori con contratto part-time non è la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, bensì la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare), determinata moltiplicando la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo (vedi circolari INAIL n.17/2009 e n. 50/2009).
Fonte www.inail.it

Le aziende non possono "spiare" la navigazione su Internet dei dipendenti



È illecito monitorare in modo sistematico pagine e siti visitati
È illecito monitorare in modo sistematico e continuativo la navigazione in Internet dei lavoratori.

Il principio è stato ribadito dal Garante privacy che ha vietato ad una società il trattamento dei dati personali di un dipendente e ha segnalato il caso all'autorità giudiziaria. La società aveva monitorato per nove mesi la navigazione on line di un lavoratore attraverso un software in grado di memorizzare "in chiaro", tra l'altro, le pagine e i siti web visitati, il numero di connessioni, il tempo trascorso sulle singole pagine.

Nel definire il reclamo il Garante, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha riconosciuto le ragioni del dipendente.

L'installazione di un software appositamente configurato per tracciare in modo sistematico la navigazione in Internet del lavoratore viola, infatti, lo Statuto dei lavoratori, che vieta l'impiego di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei dipendenti. Peraltro la società non aveva neanche provveduto ad attivare le procedure stabilite dalla normativa qualora tale controllo fosse motivato da "esigenze organizzative e produttive" (accordo con le rappresentanze sindacali o, in assenza di questo, autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro).

Il Garante ha ritenuto, infine, che la società sia incorsa anche nella violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza delle informazioni raccolte, poiché il monitoraggio, diretto peraltro nei confronti di un solo dipendente, è risultato prolungato e costante. In base alle Linee guida fissate dall'Autorità i datori di lavoro possono infatti procedere a eventuali controlli ma in modo graduale, mediante verifiche di reparto, d'ufficio, di gruppo di lavoro prima di passare a controlli individuali.
Fonte www.garanteprivacy.it

mercoledì 16 dicembre 2009

Interessi legali in calo



Scende dal 3% all’1% la misura del saggio degli interessi legali, come evidenziato dal decreto ministeriale sotto riportato. La misura entra in vigore dal 2010, con ovvi benefici che riguarderanno anche il ravvedimento operoso.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 dicembre 2009

Modifica del saggio di interesse legale.
(G.U. n. 291 del 15-12-2009)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel
fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui
all'art. 1284, comma 1, del codice civile, prevede che il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura sulla base
del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non
superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione
registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto ministeriale 12 dicembre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007, con il quale la
misura del tasso di interesse legale e' stata fissata al 3 per cento
in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia);
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli
di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;
Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284
del codice civile e' fissata all'1% in ragione d'anno, con decorrenza
dal 1° gennaio 2010.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

martedì 15 dicembre 2009

Senza PVC l’accertamento è nullo



Con la sentenz sotto riportata la Comm. Trib. regionale della Toscana ha dichiarato nullo un accertamento emesso senza essere stato preceduto da un processo verbale di constatazione, né da una qualsiasi forma di contraddittorio orale o documentale. L’art. 12 dello Statuto del contribuente, si legge nella sentenza, delinea la funzione del processo verbale di constatazione quale «strumento di tutela del contribuente nella fase di verifica":

Commissione tributaria regionale Toscana, sez. VIII, sentenza 23 ottobre 2009, n. 68
Fatto e diritto
Con ricorsi n. 2425/6 e 2426/06, la signora (omissis) impugnava due avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2000 e 2001 riguardanti le imposte IRPEF, IRAP e IVA. La ricorrente iscritta all'A.I.R.E. dal 1996 come soggetto emigrato nel Principato di Monaco, aveva dichiarato in Italia solo
redditi da fabbricati. L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Firenze, a seguito impulso dell'Ufficio Analisi e ricerca della Direzione regionale delle Entrate, nell'ambito di azioni di contrasto ai soggetti fittiziamente residenti in paesi a fiscalità privilegiata, svolse accertamenti rinvenendo documenti e notizie fiscalmente rilevanti per la posizione della signora (omissis). Negli anni in cui trattasi, la signora (omissis) aveva percepito dalla società (omissis) al netto di una ritenuta d'imposta del 30% (aliquota prevista per i residenti all'estero) compensi per Euro 210.271,27 nell'anno 2000 e Euro 252.326,04 nell'anno 2001 ed in tal modo aveva ritenuto di aver assolto il suo debito con l'erario.
L'Agenzia delle Entrate, di contro, sosteneva che l'imposta versata del 30% non poteva riguardare il caso in questione poiché per espressa previsione contenuta nell'art. 2, comma 2 bis del D.P.R. 917/86 in
vigore dall'anno d'imposta 1999 devono considerarsi residenti in Italia ai fini fiscali, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in stati tenitori aventi un regime fiscale privilegiato, salvo prova contraria. In merito la normativa fiscale italiana, in tema di soggetti passivi
d'imposta, stabilisce che "si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nell'anagrafe della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (art. 2 comma 2 D.P.R. 917/86). L'Ufficio riteneva che i due criteri autonomi ed alternativi sono indicativi per individuare la residenza fiscale del soggetto
avendo riguardo non solo all'elemento formale (iscrizione all'anagrafe) ma anche a quello di natura sostanziale (domicilio o residenza ai sensi del codice civile); l'art. 43 del c.c. infatti, definisce come domicilio di una persona "il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi"
e la residenza come "il luogo in cui la persona ha dimora abituale".Con tali assunti, l'Ufficio delle Entrate, ritenendo che i redditi prodotti negli anni 2000 2001 dalla signora (omissis) erano soggetti a normale imposizione ai fini IRPEF, IRAP e IVA, calcolava le imposte e comminava le sanzioni. La signora (omissis) ricorreva alla Commissione tributaria provinciale di Firenze e sosteneva, in via
preliminare, l'illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione dell'art. 10 della legge 212/2000 e sempre in via preliminare eccepiva la nullità degli avvisi per la violazione dell'art. 24 della legge 4/1929 e dell'art. 12 della legge 212/2000 poiché l'avviso di accertamento era stato emesso senza essere
stato preceduto da un processo verbale di constatazione; peraltro non essendoci stata nei confronti della ricorrente nessuna attività ispettiva o di verifica ha posto la stessa in condizione di non potersi avvalere di un professionista per la propria difesa. Eccepiva ancora la ricorrente la violazione dell'art. 52 del
D.P.R. n. 633/72 e dell'art. 33 del D.P.R. n. 600/73 poiché l'accertamento era basato su elementi acquisiti presso soggetti diversi dalla stessa ricorrente.
Infine, la violazione dell'art. 42 del D.P.R. 600/73 in quanto il processo verbale di constatazione a carico della società da cui discendono gli atti impugnati, non è stato allegato agli stessi avvisi di accertamento. Per quanto riguarda il merito della questione, la ricorrente sostiene l'illegittimità degli atti impugnati in relazione proprio all'art. 2 comma 2bis del T.U.I.R. essendo stata effettivamente
residente all'estero e avendo trascorso in Italia, nell'anno 2000, solo 130 giorni, numero ben inferiore ai 183 previsti per essere considerata residente in Italia. Per quanto riguarda l'imposta IRAP la stessa deve ritenersi, a parere della ricorrente, illegittima in quanto l'attività è stata svolta come collaborazione
coordinata e continuativa; conseguentemente anche ai fini IVA nulla è dovuto trattandosi di collaborazione coordinata e continuativa e non di lavoro autonomo. Infine, la ricorrente richiede la inammissibilità degli atti nella parte in cui vengono irrogate le sanzioni per mancanza di motivazioni ex art. 17 D.Lgs. 472/97, ritenendo lo stesso provvedimento autonomo. La Commissione di primo grado,
in parziale accoglimento dei ricorsi, dichiarava non assoggettabili ad IRAP ed IVA i compensi accertati; respingeva nel resto. Prontamente appellavano a questa Commissione Regionale sia l'Agenzia delle Entrate che la (omissis). La prima, richiedendo la riforma parziale della sentenza emessa dal giudice di prime cure nella parte in cui annullava le pretese avanzate in materia di IRAP e IVA e
ribadiva sostanzialmente tutto quanto già affermato in prima istanza, la seconda, invece, oltre a confermare il rapporto di lavoro autonomo reso dalla sig. (omissis) in qualità di stilista, formulava, con appello incidentale, la illegittimità della sentenza per essere gli avvisi di accertamento emessi in
violazione degli artt. 24 legge n. 4/1929 e 12 legge n. 212/00; infatti, gli stessi sono stati emessi senza essere preceduti da un processo verbale di constatazione, né da una qualsiasi forma di contraddittorio orale o documentale. Cita, il contribuente, una sentenza di Cassazione (6 agosto 2008, n. 21153) che ha
precisato che la mancata partecipazione del contribuente al controllo eseguito a suo carico travolge la legittimità dell'avviso di accertamento che recepisce le risultanze di tale controllo. Peraltro, l'obbligo di scansione degli atti (processo verbale di constatazione per la fase istruttoria e avviso di accertamento a
conclusione del procedimento impositivo) assume più rilevanza a seguito dell'adozione dello Statuto del contribuente. L'art. 12, comma 4, della legge 212/2000 delinea la funzione del processo verbale di constatazione quale "strumento di tutela del contribuente nella fase di verifica". La mancata redazione
del processo verbale di constatazione ha determinato la palese violazione del comma 7 del menzionato art. 12. Richiama, ancora, la (omissis) sulla illegittimità della sentenza per essere gli avvisi di accertamento emessi in violazione dell'art. 42 D.P.R. 600/73 e dell'art. 7 legge 212/2000 per aver la motivazione fatto riferimento ad un atto non conosciuto dall'esponente. La Commissione Regionale
Tributaria dopo ampia e approfondita discussione in merito alle richieste del contribuente sulla natura degli avvisi di accertamento e della loro legittimità rileva la violazione dell'art. 42 D.P.R. 600/73 per aver l'Agenzia delle Entrate nella motivazione riferito su di un atto sconosciuto dal contribuente e la
violazione dell'art. 12, comma 2 della legge 27/7/2000 n. 212 in quanto l'avviso di accertamento era stato emesso senza essere stato preceduto da un verbale di constatazione.
P.Q.M.
In riforma della sentenza di I grado, questa Commissione dichiara la nullità degli avvisi di accertamento per violazione della norma di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 12, comma 2 della legge 27/7/2000 n. 212.
Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di entrambi i gradi e liquida complessivamente in Euro 2.000,00, oltre oneri fiscali se dovuti.

lunedì 14 dicembre 2009

Non serve l’indicazione della destinazione urbanistica



L’obbligo di motivazione è soddisfatto con l’enunciazione del criterio astratto di determinazione del maggior valore adottato: pertanto, l’avviso di accertamento è valido anche quando contenga una descrizione generica del terreno, senza indicazione della destinazione urbanistica. cosi si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza sotto riportata

Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 2 dicembre 2009, n. 25377
Fatto e diritto
Ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
"La C.T.R. della Lombardia ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Varese nei confronti di M.T. confermando l’annullamento di un avviso di accertamento per INVIM 1995 assumendo che l’atto difettava in radice di motivazione contenendo una descrizione generica del terreno senza alcuna indicazione della destinazione urbanistica.
Propone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi l’Agenzia delle Entrate, resiste con controricorso la M..
Con il primo motivo, premessa la trascrizione della motivazione si valuta un valore medio di L. 50.000 mq, pertanto mq. 3670 x 50.000 = 183.500.000 l’Agenzia delle Entrate formulava il quesito: se in tema di INVIM l’obbligo della motivazione sia soddisfatto con l’enunciazione del criterio astratto di determinazione del maggior valore adottato, spettando poi all’Ufficio di fornire la prova della maggior pretesa tributaria.
La risposta al quesito deve essere positiva. Ha precisato questa Corte con sentenza n. 4632 del 2003 che: In tema di imposta di registro e di in.v.im., l’obbligo della motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato mira a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ufficio finanziario nell’eventuale successiva fase contenziosa ed a consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che in tale atto è sufficiente che l’ufficio enunci i criteri astratti in base ai quali ha determinato il diverso valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per il raggiungimento di detto obiettivo. Diversamente in sede contenziosa, non sussistendo in materia tributaria alcuna presunzione di legittimità dell’avviso di accertamento, grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare gli elementi di fatto giustificativi del "quantum " accertato nel quadro dei parametri prescelti, mentre il contribuente ha la facoltà di dimostrare l’infondatezza della pretesa anche in base a criteri non utilizzati dall’ufficio. L’atto soddisfa i requisiti fissati dalla massima indicando il valore venale in comune commercio alla data di riferimento del terreno a metro quadro nella zona e moltiplicando detto valore per la superficie oggetto dell’atto. L’indicazione della destinazione urbanistica non era necessaria in quanto l’adozione del criterio del valore venale in luogo di quello c.d. automatico evidenziava la ritenuta natura edificabile del suolo. Le questioni dell’esattezza di tale destinazione e della valutazione atterranno al merito.
Gli altri motivi sono assorbiti.".
Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parto costituite;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

giovedì 3 dicembre 2009

Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8-8-1995, n. 335.



Predisposto dall'INPS nuovo Modello Unificato della domanda d'iscrizione.

Nel quadro della semplificazione dei rapporti con l’utenza, l'INPS HA ritenuto utile predisporre un modello unificato di domanda d’iscrizione alla Gestione separata. Il nuovo modello accorpa i precedenti e ne agevola la compilazione, anche in considerazione del fatto che molte informazioni pervengono all’Istituto per il tramite di ulteriori procedure informatizzate.

Pertanto, con l’entrata in uso del modello unificato di iscrizione alla Gestione separata saranno aboliti i moduli di iscrizione precedentemente in uso.
Il nuovo modulo sarà reso disponibile sul sito www.inps.it, nella sezione “modulistica”.
Contestualmente all’adozione del nuovo modello unificato verrà rilasciata la nuova procedura informatizzata volta alla ricezione on line delle domande di iscrizione.
L'applicazione è disponibile nella sezione Servizi on-line del portale www.inps.it, in particolare nei servizi per il cittadino con le diciture Lavoratori parasubordinati: iscrizione Accesso con PIN On Line e Lavoratori parasubordinati: iscrizione accesso senza autenticazione.
L'accesso è consentito sia tramite PIN On Line che senza autenticazione: nel primo caso l'utente viene riconosciuto dall'applicazione e i dati anagrafici sono automaticamente precompilati nella comunicazione di iscrizione, nel secondo caso i dati inseriti nella comunicazione di iscrizione sono sottoposti a verifica da parte degli operatori del Contact Center che si occupano di contattare telefonicamente il lavoratore.
L'applicazione è, inoltre, disponibile anche nei servizi per le aziende, consulenti e professionisti con la dicitura Lavoratori parasubordinati: iscrizione Comunicazione Iscrizione (accesso riservato ad aziende e consulenti).
(Messaggio Inps n. 26094 del 24/12/2009)

mercoledì 2 dicembre 2009

Condono previdenziale in arrivo?



La Commissione Bilancio della Camera approva l’emendamento che prevede la possibilità per le imprese di presentare una domanda di sanatoria, entro il 31 gennaio 2010, finalizzata a condonare le irregolarità contributive commesse entro il 31 ottobre 2009 anche se già iscritte a ruolo, ottenendo in questo modo la riduzione delle sanzioni al 40 per cento dell’ammontare complessivo inizialmente dovuto.
Notizia riportata su Italia Oggi del 02/12/2009

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martedì 1 dicembre 2009

Versamento imposta sostitutiva TFR - 16/12/2009



1. L’adempimento
Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicatal’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento.
Il versamento dell’imposta, che è a carico del sostituto, avviene in acconto (entro il 16 dicembre) e a saldo (entro il 16 febbraio dell’anno successivo)
Va ricordato che, in relazione ai soggetti che aderiscono ad una forma pensionistica complementare non si verifica il presupposto per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in quanto risultano privi del trattamento di fine rapporto che viene interamente destinato al fondo pensione.
2. La rivalutazione del TFR
L’articolo 2120 del codice civile prevede che il fondo TFR accantonato al 31 dicembre di ogni anno (escluso le quote maturate nell’anno stesso) deve essere rivalutato sulla base di un coefficiente composto da un tasso fisso dell’1,50% e da uno variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei
prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
La rivalutazione si effettua alla fine di ciascuno anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
In quest’ultimo caso l’indice ISTAT è quello risultante nel mese in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro.
La rivalutazione del TFR è soggetta all’imposta sostitutiva, con aliquota pari all’11%.
Il versamento dell’imposta avviene in due momenti, dapprima in acconto e poi a saldo.
3. Calcolo dell’acconto
L’acconto di dicembre si può determinare utilizzando due metodi:
• storico;
• previsionale.
3.1 Metodo storico
Il calcolo mediante il metodo storico prevede che il sostituto applichi la percentuale del 90% alle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR, eventualmente, erogati nel corso dello stesso anno.
3.2 Metodo previsionale
In alternativa, il sostituto d’imposta può scegliere di calcolare l’acconto, presuntivamente, nella misura pari al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto.
In questo caso, il sostituto d’imposta determina con esattezza la retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto riferita al periodo di paga di dicembre per il quale alla data prevista per il pagamento dell’acconto (appunto il 16 dicembre di ciascun anno) non è ancora “maturata” la quota del trattamento di fine rapporto di competenza.
Tale quota deve essere sommata alle restanti quote del trattamento di fine rapporto maturate nell’anno al fine di determinare la base di calcolo annuale sulla quale determinare l’acconto d’imposta del 90%.
3.3 Dipendenti cessati prima del 16 dicembre
Alle modalità di calcolo sopra descritte, fa eccezione il caso in cui prima del 16 dicembre di ciascun anno tutti i dipendenti abbiano cessato il rapporto di lavoro.
Infatti se si verifica tale è possibile applicare l’acconto non sulla quota di rivalutazione dell’anno precedente ma sulla quota di rivalutazione maturata nello stesso anno in cui si versa l’acconto.
4. Calcolo del saldo
Il saldo dell’imposta sostitutiva da versare entro il 16 febbraio dell’anno successivo all’anno a cui si
riferisce la quota di rivalutazione sulla quale l’imposta è stata calcolata, viene calcolato prendendo come riferimento la fine dell’anno e applicando l’aliquota dell’11% sulle rivalutazione del TFR determinatesi nell’anno stesso.
L’importo da versare è al netto di quanto già versato a titolo di acconto.
5. Modalità e termini di versamento
Come già anticipato, le scadenze per il versamento dell’imposta sostitutiva sono le seguenti:
• acconto: 16 dicembre di ogni anno;
• saldo: 16 febbraio dell’anno successivo.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, in corso d’anno, i termini di versamento restano invariati.
Per il versamento, che va fatto utilizzando il modello F24, sono previsti i seguenti codici tributo:
1712, per l’acconto;
1713, per il saldo.
Inoltre, i datori di lavoro possono, eventualmente, compensare, direttamente nel modello F24, l’imposta in questione con eventuali crediti maturati.

domenica 29 novembre 2009

Equitalia, non validi gli atti notificati a mezzo posta



Notifica inesistente se non eseguita da agenti abilitati
Con la sentenza n. 909/05/09 del 23 ottobre scorso, la Commissione tributaria provinciale di Lecce ha affermato che è inesistente la notifica a mezzo posta degli atti di Equitalia eseguita direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato.


La vicenda trae origine dall’omesso versamento d’imposte (IVA, IRPEF e IRAP), contestato a un contribuente da parte dell’Amministrazione finanziaria. Essendo decorsi gli ordinari termini per il pagamento del richiesto, il Concessionario iscrive a ruolo il debito tributario e, successivamente, decorsi gli ordinari termini di legge, iscrive ipoteca sugli immobili del contribuente, ai sensi dell'art. 77, D.P.R. n. 602/73. Tale iscrizione, ritenuta illegittima dallo stesso contribuente, viene da questo tempestivamente impugnata.

Il contribuente, in sede d’impugnazione, oltre a mettere in dubbio la legittimità dell’iscrizione ipotecaria, contesta l’inesistenza della notifica del provvedimento stesso, poiché questo non è stato notificato tramite agente notificatore abilitato ed autorizzato.

Difatti, sebbene l’art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato “Notificazione della cartella di pagamento”, preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, secondo il contribuente, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato. Poiché, tuttavia, nel caso de quo, le condizioni di cui all’art. 26 cit. non sono state rispettate, il contribuente eccepisce l’inesistenza della notifica dell’atto impugnato.

Avverso tale eccezione, poi, l’Agente della riscossione, a sostegno della legittimità del suo operato, invoca, invece, il solo secondo periodo del succitato art. 26, primo comma, secondo il quale "la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".

Tuttavia, stando al parere della Commissione adita, mentre il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un’elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. In pratica, pur rimanendo fermi i soggetti autorizzati, questi, a loro volta, invece che direttamente, possono ricorrere all'ausilio del servizio postale per la notifica degli atti.

In ragione di ciò, quindi, la Commissione tributaria, accogliendo le doglianze del contribuente, poiché nel caso de quo non risultano rispettate le condizioni tassative di cui all’art. 26 cit., dichiara la notifica dell’atto impugnato giuridicamente inesistente.

Orbene, alla luce di quanto enunciato, si può concludere rilevando che, innanzitutto, la sentenza della C.T.P. di Lecce n. 909/05/09 del 23 ottobre scorso, risulta innovativa su un tema delicato qual è per l’appunto quello delle notifiche e, nello specifico di quelle a mezzo posta, colmo di incertezze, come da ultimo statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, con le sentenze n. 9493 e n. 9377 del 2009, che tuttavia hanno affrontato l’argomento relativamente all’aspetto oggettivo e non, come nel caso de quo, soggettivo.

Ancor più importanti, infine, sono gli effetti che la sentenza in commento, laddove confermata dai giudici di grado superiore, potrebbe produrre nei confronti dell’Agente della riscossione, che, in ragione di tale pronuncia, assisterebbe alla dichiarazione d’inesistenza di tutte le notifiche, relative ai suoi atti, eseguite per posta direttamente e non da soggetto all’uopo abilitato così come prescritto dalla norma, peraltro con possibile condanna alle spese, come nel caso de quo.
(Commissione tributaria provinciale Lecce, Sentenza, Sez. V, 16/11/2009, n. 909)
Fonte: www.ipsoa.it

mercoledì 25 novembre 2009

BONUS GAS - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI



A partire dal 15 dicembre 2009, in ottemperanza alla delibera ARG/gas 8809 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, le famiglie a basso reddito in possesso dei requisiti indicati nella sopracitata delibera, potranno presentare al proprio Comune di residenza i moduli di richiesta per ottenere il c.d. "bonus gas".
CHE COS'E'
E’ una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Il Bonus vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL), per i consumi nell’abitazione di residenza.
CHI NE HA DIRITTO
Il Bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale, in presenza di un indicatore ISEE:
• non superiore a 7.500 euro
• non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico).
QUALI E QUANTE SONO LE CATEGORIE DI BENEFICIARI DEL BONUS GAS

In base a quanto stabilito dalla delibera ARG/gas 88/09 vengono individuate due distinte categorie di beneficiari:
Clienti domestici diretti, ovvero i clienti finali titolari di un contratto di fornitura di gas naturale in un punto di riconsegna (PDR).
Clienti domestici indiretti, ovvero le persone fisiche che utilizzano un impianto condominiale (centralizzato) alimentato a gas naturale asservito a un punto di riconsegna (PDR) .
QUANTO VALE IL BONUS GAS?
Il Bonus è determinato ogni anno dall’Autorità per consentire un risparmio del 15% circa sulla spesa media annua presunta per la fornitura di gas naturale (al netto delle imposte).
Il valore del Bonus sarà differenziato:
• per tipologia di utilizzo del gas (solo cottura cibi e acqua calda; solo riscaldamento; oppure cottura cibi, acqua calda e riscaldamento insieme);
• per numero di persone residenti nella stessa abitazione;
• per zona climatica di residenza (in modo da tenere conto delle specifiche esigenze di riscaldamento delle diverse località);
IL BONUS GAS HA VALIDITA' RETROATTIVA?
Presentando la domanda entro il 30 aprile 2010,si potrà ottenere il Bonus con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009. in tale ipotesi la quota retroattiva del Bonus sarà erogata da Poste Italiane in un’unica soluzione tramite bonifico domiciliato.Dopo il 30 aprile, si potranno presentare le richiesta del bonus solo per i dodici mesi successivi alla presentazione della domanda.
COME VIENE EROGATO IL BONUS
A tutti i clienti domestici diretti, il Bonus sarà riconosciuto come una deduzione dalla bolletta gas.
I clienti domestici indiretti potranno ritirare il Bonus direttamente presso gli sportelli delle Poste Italiane utilizzando lo strumento del bonifico domiciliato.
QUANTO DURA IL BONUS GAS
Il Bonus è valido per 12 mesi. Entro due mesi dalla scadenza è necessario inoltrare una richiesta di rinnovo, anche per evidenziare variazioni di situazione familiare o di parametro ISEE intervenute nel frattempo.
MODULISTICA
Come stabilito dalla Delibera ARG/gas 144/09, i moduli predisposti per presentare istanza di ammissione al regime di compensazione per la fornitura di Gas naturale sono tre, tra i quali scegliere a seconda della tipologia d'utenza per la quale si richiede l'agevolazione:
1) Modulo A_Gas – Forniture individuali (clienti domestici diretti che utilizzano una fornitura autonoma)
2) Modulo B_Gas – Forniture individuali + centralizzate (per i clienti domestici diretti che sono serviti anche da un impianto condominiale centralizzato)
3) Modulo C_Gas – Forniture centralizzate (Per i clienti domestici indiretti , serviti solo da impianto condominiale centralizzato).
MODALITA' OPERATIVE
I singoli Comuni provvederanno a raccogliere le domande e, attraverso il Sistema di Gestione Agevolazioni Tariffe Energetiche(SGATE), trasmetterle telematicamente ai distributori di energia elettrica che provvederanno a erogare il bonus direttamente in bolletta.
Data la possibilità di una collaborazione con i comuni per la raccolta delle domande in oggetto, Si invitano gli uffici operativi a segnalare i Comuni eventualmente interessati alla stipula della convenzione contattandoci all'indirizzo mail isee@cgn.it o mediante quesito telematico per concordare e definire le modalità operative e di sottoscrizione.
Al fine di agevolare un successivo contatto, si prega di indicare nella comunicazione la persona referente nel Comune interessato, orari e recapiti telefonici ed eventuali indirizzi mail.
Per ulteriori informazioni: www.sgate.anci.it
Fonte Caf Cgn www.cgn.it

sabato 21 novembre 2009

Acconto Iva - scadenza 28/12/2009



Il giorno 28 Dicembre scade il termine per il versamento dell’acconto dell’IVA relativa al mese di dicembre o all’ultimo trimestre dell’anno.
Il metodo di calcolo dell’acconto è dovuto nella misura dell’88 per cento facendo riferimento ad uno dei seguenti criteri:
Metodo storico
La base di riferimento cui applicare l’aliquota dell’88 per cento è costituita, per i contribuenti mensili, dall’IVA dovuta per il mese di Dicembre del precedente anno, oppure per i contribuenti trimestrali dall’IVA dovuta per l’ultimo trimestre del precedente anno.
Metodo previsionale
La base di riferimento cui applicare l’aliquota dell’88 per cento è rappresentata dall’IVA che si prevede di dover versare per il mese di Dicembre per i mensili ovvero per l’ultimo trimestre per i trimestrali. Tale metodo, nel caso di previsione non corretta, espone al rischio di sanzioni nel caso in cui l’acconto versato risulti, a consuntivo, inferiore all’88 per cento dell’imposta definitivamente liquidata.
Metodo delle operazioni effettuate
In alternativa ai metodi precedenti, l’obbligo relativo all’acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell’imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri relative al periodo dal 1° al 20 dicembre per i contribuenti mensili ovvero al periodo dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali, nonchè dell’imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fatturazione o di registrazione.
Utilizzando tale ultimo metodo l’importo calcolato va versato nella misura del 100 per cento anzichè nella misura dell’88 per cento come previsto nel caso di applicazione del metodo storico o previsionale.
Esclusioni dal versamento
L’acconto non va effettuato nei seguenti casi:
se di ammontare inferiore a Euro 103,00;
base di riferimento per il calcolo del precedente anno a credito;
inizio dell'attività nell'anno 2009;
cessazione dell'attività entro il 30.09.2009 (contribuente trimestrale);
cessazione dell'attività entro il 30.11.2009 (contribuente mensile);
opzione per il regime delle nuove iniziative (art.13 Legge 388/2000);
opzione per il regime dei minimi (Volume Affari fino a 30.000 euro);
Versamento
Il versamento deve essere effettuato tramite F24 telematico On Line, con il seguente codice tributo:
6013 contribuenti mensili,
6035 contribuenti trimestrali,
i trimestrali non devono in questo caso calcolare gli interessi del 1%
Modalità di Versamento
Il versamento dell'acconto Iva deve essere effettuato entro il 28 Dicembre. L'acconto Iva non è rateizzabile.

Sanzioni e Ravvedimento Operoso 
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di acconto si applica una sanzione amministrativa del 30% della somma non versata più gli interessi di mora. Qualora il contribuente intenda avvalersi del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997), può versare:
entro 30 giorni (cioè entro il prossimo 27 Gennaio 2010) l’imposta o la differenza non versata, la sanzione del 2,5% più gli interessi nella misura del 3% annuo con maturazione giorno per giorno;
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno, l’imposta o la differenza non versata, la sanzione è del 3% più gli interessi nella misura del 3% annuo con maturazione giorno per giorno.
I codici da utilizzare per i versamenti tardivi nel modello F24 sono:
8904 per la sanzione del 2,5% o 3%,
1991 per la quota interessi tardivi 3%,

Affarishop.com

mercoledì 18 novembre 2009

ACCONTO IRPEF 2009 Adempimenti e regole




Con il Decreto Legge approvato giovedì 12 novembre dal Consiglio dei Ministri (ancora in fase di pubblicazione) è stata introdotta una riduzione dell’acconto d’imposta IRPEF dal 99% al 79%, la cui seconda o unica rata dovrà essere corrisposta entro il prossimo 30 novembre.

Possono usufruire della riduzione tutte le persone fisiche che pagano l’IRPEF e cioè commercianti, artigiani, professionisti e altri lavoratori autonomi persone fisiche, nonché pensionati e dipendenti che devono corrispondere all’Erario la rata di novembre, in base ai calcoli della dichiarazione. Rimangono esclusi i contribuenti IRES, le società di capitali e gli enti commerciali.

Ai contribuenti che, alla data di entrata in vigore del DL, hanno già effettuato il versamento senza tenere conto della suddetta riduzione, è riconosciuto un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione nel Modello F24 secondo le consuete modalità. Presumibilmente, a tal fine, sarà istituito un apposito codice tributo.

Sostituti d'imposta
Per i contribuenti che hanno presentato il modello 730, i sostituti d'imposta tratterranno l'acconto applicando la nuova percentuale del 79 per cento. Qualora sia già stata effettuata la trattenuta, i sostituti provvederanno a restituire nella retribuzione di dicembre le maggiori somme trattenute.
I Caf non devono pertanto fare alcuna rettifica ai modelli 730 presentati all'Agenzia delle Entrate nè inviare ai sostituti nuovi modelli 730/4.

Toscana: le priorità per il 2010 nella proposta di bilancio



Elencate le priorità della Regione Toscana per il 2010, durante la presentazione della proposta di bilancio che la Giunta ha approvato il 29 ottobre e che il Consiglio Regionale dovrà discutere entro la fine dell'anno. Vengono confermati i numeri del Dpef approvato a luglio: 8 miliardi e 890 milioni è la spesa prevista per il 2010, di cui il 75% è destinato alla sanità e alle politiche sociali; altrettante sono le entrate, con un ricorso al credito di 435 milioni che potrebbe non essere tutto impiegato, in relazione alla disponibilità di cassa nell'anno rispetto agli stati di avanzamento di cantieri e progetti.
La Regione conferma il fondo straordinario da 5 milioni per aiutare chi ha perso il lavoro e non può contare su alcun ammortizzatore sociale.

Aumenteranno anche i soldi per la ricerca e per sostenere le imprese che innovano (271 milioni, 61 in più rispetto al 2009) e gli investimenti destinati alla sanità, a strade e mobilità o alla tutela dell'ambiente (381 milioni, 35 in più rispetto a quest'anno).

Con Fidi Toscana la Regione continuerà a garantire l'accesso al credito alle imprese a corto di liquidità o che vogliono investire: 60 milioni già stanziati nel 2009.

Per il sostegno allo sviluppo, sono a disposizione 330 milioni di fondi europei, 196 milioni di risorse nazionali del fondo per le aree sottoutilizzate e 476 milioni di investimenti regionali, che potranno essere impiegate nei limiti consentiti dal patto di stabilità.

Ci saranno più soldi anche per gli enti locali, con 7 milioni di euro ai Comuni in difficoltà, 2,2 milioni di nuovi incentivi per le Unioni comunali, 2,8 milioni per i costi del personale delle scuole materne a rischio di chiusura e con 10 milioni alle Province per la manutenzione straordinaria delle strade.

Per l'assistenza agli anziani non autosufficienti la Regione garantirà 80 milioni l'anno che serviranno a finanziare gli interventi domiciliari e a aumentare i posti nelle residenze sanitarie assistite.
Fonte:Regione Toscana - Warrant group srl.

lunedì 16 novembre 2009

Contratto di apprendistato quale contratto a tempo determinato o indeterminato.



Importante risposta da parte del Ministero del Lavoro con nota n. 79 del 12/11/2009 su quesito proposto dal Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro. Il Ministero afferma cheil contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale il datore di lavoro può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo, anche anteriormente alla scadenza del termine per il compimento dell’addestramento, senza incorrere negli obblighi risarcitori caratteristici del recesso ante tempus previsti per il contratto a tempo determinato.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti de Lavoro ha presentato richiesta
d’interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla riconducibilità delcontratto di apprendistato ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
In proposito si ricorda che la disciplina legale del contratto di lavoro a tempo determinato, contenuta nel D.Lgs. n. 368/2001, all’art. 10, comma 1 esclude espressamente dal proprio campo di applicazione, tra gli altri, il “rapporti di apprendistato”.
Va poi tenuta presente la definizione contenuta nell’art. 2, comma 1, delle L. n. 25/1955 secondo cui “l’apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l’imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all’apprendista assunto alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera nell’impresa medesima”.
Dalla lettura della disposizione citata emerge come il Legislatore abbia conferito al rapporto di apprendistato una peculiare struttura e natura giuridica, risultanti dal fondersi dei seguenti elementi:
1) un ordinario rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dalla reciprocità tra la prestazione lavorativa e la retribuzione (“… apprendista assunto alle sue dipendenze (…) utilizzandone l’opera nell’impresa medesima”);
2) un periodo di “tirocinio” finalizzato a fare acquisire all’apprendista le capacità e conoscenze necessarie affinché questi consegua una qualifica professionale
(“l’imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire (…) l’insegnamento
necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore
qualificato”).
La funzione formativa, insieme a quella di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione, contribuiscono, dunque, a caratterizzare la “causa” del contratto di apprendistato. Sotto questo profilo, nulla è mutato con l’introduzione delle successive integrazioni e modifiche normative di cui all’art. 21, L. n. 56/1987, all’art. 16, L. n. 196/1997 ed agli artt. 47-53, D.Lgs. n. 276/2003.
Rimangono, tuttavia, sempre chiaramente distinti i due seguenti diversi momenti:
1) lo scadere del periodo di apprendistato in cui, non sussistendo più materia di
addestramento professionale, è raggiunto l’obiettivo formativo ed il datore di lavoro può recedere dal rapporto, ai sensi dell’art. 2118 c.c. (art. 19, L. n. 25/1955). Tale disdetta, avente natura di negozio unilaterale recettizio (Cass., sez. lav., 28 marzo, 1986 n. 2213) si atteggia, di fatto, come un recesso ad nutum, da considerarsi legittimo (ex plurimis Cass., sez. lav., 21 ottobre 1986 n. 6180), salva la previsione di disposizioni contrattuali collettive che espressamente estendano la tutela di cui alla L. n. 604/1966 (Cass., sez. lav., 19
dicembre 1986 n. 7757). Ove, invece, tale recesso non intervenga, il rapporto di lavoro prosegue, a tempo indeterminato, caratterizzato esclusivamente dallo scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione;
2) il periodo di svolgimento dell’apprendistato, durante il quale il rapporto, pur nella sua specialità, è assimilabile all’ordinario rapporto di lavoro, (v. anche art. 2134 c.c.) per cui “non sussiste alcun razionale motivo per giustificare l’esclusione del rapporto di apprendistato dalla tutela” di cui agli artt. 1-8, 11-13 della L. n. 604/1966 ed in particolare degli artt. 6 e 8 (Corte Cost., 22 novembre 1973, n. 169).
Anche sulla base di tali ultime considerazioni, la citata sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della L. n. 604/1966 nella parte in cui esclude gli apprendisti dall’applicabilità nei loro confronti della disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, nel corso del rapporto di apprendistato.
La pronuncia della Consulta ha, successivamente, trovato una coerente conferma nelle
previsioni di cui agli artt. 48, comma 3, lett. c) e d) e 49, comma 4, lett. c) ed e), D.Lgs. n. 276/2003, secondo le quali il contratto di apprendistato è caratterizzato dalla “possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del codice civile” ed al “divieto per il datore di lavoro di recedere
dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo”.
Alla luce di quanto sopra esposto, appare possibile ritenere l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal quale il datore di lavoro può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo, anche anteriormente alla scadenza del termine per il compimento dell’addestramento, senza incorrere negli obblighi risarcitori caratteristici del recesso ante tempus previsti per il contratto a tempo determinato.
Non costituisce, tuttavia, legittima causa di licenziamento il mancato superamento della c.d. prova d’arte, prima della scadenza del termine previsto per l’apprendistato, dovendo proseguire il rapporto, sotto il profilo causale dell’addestramento teorico-pratico, fino al termine stabilito.

venerdì 13 novembre 2009

Nuova intesa antievasione Entrate, Anci e Ifel



Tre alleati per un obiettivo “in Comune” Team di esperti antievasione, formazione a tutto campo, check list per segnalazioni mirate e costante monitoraggio sui risultati dell’azione segnaletica dei Comuni. Sono i principali ingredienti del Protocollo d’intesa biennale firmato oggi da Agenzia delle Entrate, Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani) e Ifel (Istituto per la finanza
e l’economia locale), realizzato con il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Un vero e proprio patto antievasione, con l’intento comune di dare nuova spinta alla
partecipazione degli enti locali all’accertamento. L’obiettivo dell’intesa è duplice:
uniformare il coinvolgimento dei Comuni “sentinella” in un’attività di controllo sempre più diffusa sul territorio e implementare strumenti e azioni che possano favorirla e accelerarla.
Scacco all’evasione con un piano in più mosse - L’intesa mette nero su bianco un
piano d’azione in più punti. Tra le priorità, definire una check list di fatti, elementi e informazioni che aiutino a predisporre segnalazioni qualificate direttamente utilizzabili per evidenziare comportamenti potenzialmente elusivi o evasivi. Non solo. L’Agenzia delle Entrate si impegna a realizzare dei corsi di formazione a cascata per il personale comunale, per favorire la partecipazione degli 007 locali all’accertamento. Particolare attenzione è dedicata alla diffusione di best practices riscontrate sul territorio, per favorirne la conoscenza e l’implementazione nelle altre realtà locali. Focus anche sulle
potenzialità del web e sullo studio di applicazioni informatiche utili per aumentare la qualità delle azioni che le parti in gioco possono concretamente realizzare in sinergia.
Un team antievasione al lavoro - Otto esperti altamente qualificati, provenienti per
metà da Anci ed Ifel e per l’altra metà dall’Agenzia delle Entrate, rispettivamente
specializzati nei processi di verifica e accertamento comunale ed erariale, banche dati e informatica, costituiranno il gruppo di lavoro che contribuirà, con incontri periodici dedicati, a definire le linee guida per la realizzazione degli obiettivi dell’intesa. In particolare, nella prima riunione verrà stilato un vero e proprio action planning, con un’agenda degli incontri, delle questioni all’ordine del giorno e delle priorità da affrontare.
Fonte Agenzia Entrate