Visualizzazioni totali

martedì 29 dicembre 2009

Autoliquidazione premi assicurativi Inail



Con l'autoliquidazione del premio, il datore di lavoro, entro il 16 febbraio di ogni anno:
comunica le retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente;
calcola il premio anticipato per l'anno in corso (rata) e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione);
conteggia il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
paga il premio di autoliquidazione utilizzando il "Modello di pagamento unificato - F24".

DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI (modello 1031)
La dichiarazione delle retribuzioni deve essere effettuata con il modello 1031, cartaceo o telematico, nel quale devono essere indicati i dati retributivi per calcolare il premio. Sono esonerate dall'obbligo della dichiarazione delle retribuzioni le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nell'anno precedente, o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendista. La violazione dell'obbligo di comunicare all'INAIL nei termini previsti l'ammontare delle retribuzioni effettivamente erogate nel periodo assicurativo, è punita con la sanzione amministrativa di € 770,00 (misura ridotta: € 250,00; misura minima: € 125,00), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto (artt. 28 e 195 del D.P.R. n. 1124/65). In caso di PAT ponderate, le retribuzioni devono essere suddivise per singola voce di tariffa in base alla percentuale di ponderazione. Se sul modello delle basi di calcolo sono indicati più periodi (colonna "DAL" e colonna "AL") per lo stesso anno, le retribuzioni devono essere indicate per singolo periodo. Se nel modulo per la dichiarazione delle retribuzioni 1031 prestampato (campi 1-13 e 47-53) sono presenti dati errati o non aggiornati, gli stessi devono essere segnalati alla sede INAIL.
CASI PARTICOLARI
Le aziende artigiane senza dipendenti, per le quali dalle basi di calcolo del premio risulta una rata anticipata 2009, comprensiva di premio artigiani e premio dipendenti e le aziende non artigiane che hanno occupato solo apprendisti nell'anno precedente, devono indicare il valore "zero" nel campo "Retribuzioni complessive".
Le aziende artigiane senza dipendenti che intendono pagare il premio in quattro rate per la prima volta, devono ugualmente presentare la dichiarazione delle retribuzioni barrando la casella SI relativa alla rateazione legge n. 449/97 e legge n. 144/99.
RIDUZIONE DELLE RETRIBUZIONI PRESUNTE
Il datore di lavoro, che presume di erogare per l'anno di rata un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto per l'anno precedente, deve inviare all'INAIL entro il 16 febbraio 2010 un'apposita comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per il calcolo della rata anticipata. Nella comunicazione devono essere riportate le retribuzioni riferite alle singole voci di rischio e alle eventuali quote di retribuzioni parzialmente esenti. La comunicazione può essere presentata all'INAIL in formato cartaceo o telematico, utilizzando l'apposito servizio disponibile sul sito www.inail.it nella sezione Punto Cliente.
PRIMO PAGAMENTO DEL PREMIO DI AUTOLIQUIDAZIONE
In caso di attività iniziata nel corso dell'anno precedente, il premio anticipato dovuto per l'anno in corso deve essere determinato in base alle retribuzioni presunte, riportate nella sezione "rata" del modulo per la comunicazione delle basi di calcolo dei premi.
RATEAZIONE DEL PREMIO DA AUTOLIQUIDAZIONE (art. 59, c. 19, L.449/97 e art. 55, c. 5, L. 144/99)
Il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate di uguale importo, con applicazione di interessi. Il datore di lavoro deve manifestare la volontà di avvalersi del beneficio della rateazione, barrando la relativa casella SI del modulo 1031, solo se accede per la prima volta a tale beneficio e comunque se non ha già espresso tale volontà nella precedente Autoliquidazione. Da quest'anno (Autoliquidazione 2009/2010), il datore di lavoro che non intende più pagare in quattro rate, deve manifestare tale volontà barrando la casella NO del modulo 1031. Se non si barra alcuna casella, vale quanto già dichiarato nella precedente autoliquidazione. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2010, le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre 2010 e devono essere maggiorate degli interessi. Il tasso di interesse da applicare è fissato dal Ministero dell'Economia e Finanze in tempo utile per il versamento della 2°, 3° e 4° rata ed è determinato in misura pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente (v. www.debitopubblico.it - Link rapidi - opzione principali tassi di interessi).
REGIME IMPONIBILE AI FINI FISCALI E CONTRIBUTIVI
La base imponibile previdenziale deve essere calcolata con riferimento alla normativa fiscale relativa ai redditi di lavoro dipendente (Testo Unico delle Imposte sul Reddito come modificato dal D.Leg.vo n. 314/1997). Sono esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi le somme e i valori indicati dall'articolo 29, commi 4 e 6, T.U. n. 1124/1965 (vedi circolari INAIL n.17/1998 e n. 43/1998).
LAVORATORI CON CONTRATTO PART TIME
La base imponibile per il calcolo del premio assicurativo per i lavoratori con contratto part-time non è la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, bensì la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare), determinata moltiplicando la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo (vedi circolari INAIL n.17/2009 e n. 50/2009).
Fonte www.inail.it

Nessun commento:

Posta un commento