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venerdì 15 gennaio 2010

Gestione rifiuti, meno oneri amministrativi e maggiore trasparenza per le imprese



Istituito il SISTRI, in pensione il sistema cartaceo, modifica radicale degli adempimenti.

Entra in vigore oggi il DM Ambiente 17 dicembre 2009, pubblicato sulla GU del 13 gennaio 2010, che istituisce il SISTRI, il Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, primo ed unico esempio di tal genere in Europa. Sono circa 600.000 le aziende tenute ad aderirvi.

Entra in vigore oggi il DM Ambiente 17 dicembre 2009 – pubblicato sulla GU del 13 gennaio 2010 - che istituisce il SISTRI, il Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, primo ed unico esempio di tal genere in Europa. Sono circa 600.000 le aziende tenute ad aderirvi, tramite le Camere di commercio: dapprima, tra sei mesi, toccherà alle grandi imprese (con più di 50 dipendenti), seguite il mese successivo dalle imprese che contano da 11 a 50 dipendenti, mentre rimarranno escluse quelle con meno di 11 dipendenti.

A tutte le aziende di trasporto sarà consegnato il kit di controllo satellitare dietro il pagamento di un contributo annuale che va dai 100 ai 6-700 euro.

Come annunciato dal Ministro dell’Ambiente, Stefania Prestigiacomo è, dunque, nato il sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) grazie al quale si punta a tenere sotto controllo – secondo le stime del MATTM – ben 147 milioni di tonnellate di rifiuti all'anno (di cui il 10% considerati pericolosi), seguiti nei loro spostamenti 24 ore su 24. Per poter aderire al SISTRI (www.sistri.it), sarà necessario che negli uffici di produttori, trasportatori, intermediari e gestori faccia il suo ingresso un PC al quale collegare la speciale chiavetta dedicata che verrà loro fornita. Il decreto 17 dicembre 2009 indica le modalità di iscrizione al Sistema ed i relativi contributi da versare (allegato I e II), la tipologia delle informazioni che i soggetti interessati devono fornire al SISTRI (v. schede di cui all’allegato III),

Una rete informatica di interconnessione contro le ecomafie

“Sono gli stessi rifiuti su cui hanno costruito una parte del loro business le ecomafie, affari criminali per il territorio e per la salute pubblica” afferma il Ministro – “d’ora in poi ogni rifiuto speciale potrà essere seguito in qualsiasi fase della filiera produttiva, dalla produzione allo smaltimento.

Grazie al SISTRI, infatti, la cui gestione è affidata al Comando dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente, finalmente potremo contare su un apparato di controllo adeguato e su un sistema in grado di sostituire procedure obsolete, inefficienti e onerose. Intendiamo lanciare oggi, così, un ulteriore segnale, forte, nella lotta contro l’illegalità, insistendo sulla tolleranza zero nei confronti dei crimini ambientali”.

Il percorso e la destinazione del mezzo saranno monitorati attraverso un sistema satellitare Gps mentre all'arrivo in discarica i rifiuti saranno controllati grazie ad una rete di telecamere la cui predisposizione dovrà essere realizzata in tutte le discariche del territorio nazionale al fine di “dare visibilità al flusso in entrata e in uscita degli autoveicoli nelle discariche”.

Il SISTRI sarà anche telematicamente interconnesso sia con l’Albo nazionale dei gestori ambientali (art. 8, DM 17 dicembre 2009), tramite il MATTM, per fornire i dati relativi al trasporto dei rifiuti, sia con l’ISPRA (ex APAT), per fornire, attraverso il “Catasto telematico dei rifiuti” (art. 10, DM 17 dicembre 2009), i dati sulla produzione e la gestione dei rifiuti anche alle ARPA/APPA e alle competenti autonomie locali.

La rete, però, “non si spezza” qui: per poter tracciare i rifiuti speciali anche per mare e su ferrovia ci sarà una interconnessione con i sistemi informativi della Guardia Costiera e delle imprese ferroviarie, il tutto sotto lo sguardo attento di un Comitato di vigilanza e controllo, istituito ad hoc senza oneri per il bilancio dello Stato. Ulteriormente, il SISTRI sarà anche interconnesso al SITRA, il sistema di tracciabilità dei rifiuti urbani della Campania (art. 2, DM 17 dicembre 2009).

Tempistica

Il SISTRI, come accennato, verrà gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell’Ambiente (CCTA), e sarà operativo secondo due successive fasi temporali (art. 1, DM 17 dicembre 2009).

Prima fase

Dal 180° giorno dalla data di entrata in vigore del DM 17 dicembre 2009 il SISTRI sarà operativo: - per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del DLgs n. 152/2006, da ora TUA) con più di 50 dipendenti, - per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del TUA con più di 50 dipendenti; - per i commercianti e gli intermediari, per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati, nonché per le imprese di cui all’art. 212, comma 5 del TUA che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all’art. 5, comma 10, del DM 17 dicembre 2009.

Tali soggetti dovranno, quindi, comunicare le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, utilizzando dei dispositivi elettronici (e le credenziali personali di autenticazione) che verranno loro consegnati in comodato d’uso, rimanendo pertanto di proprietà del SISTRI (si tratta di un dispositivo elettronico USB per accedere in sicurezza dalla propria postazione al Sistema, per ciascuna unità locale dell’impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unità locale e di una “black box” e cioè di un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo).

Seconda fase

Dal 210° giorno dalla data di entrata in vigore del DM 17 dicembre 2009 scatta l’operatività del nuovo Sistema: - per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del TUA) che hanno fino a 50 dipendenti; - per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del TUA che hanno tra i 50 e gli 11 dipendenti.

Dalla stessa data è comunque prevista la possibilità di aderire volontariamente al SISTRI per le imprese più piccole (e cioè, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del TUA che non hanno più di 10 dipendenti, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del TUA, gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c. che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del TUA).

“E va in pensione il sistema di rilevazione cartaceo che finora, purtroppo, ha consentito di conoscere i dati relativi alla gestione dei rifiuti speciali con un ritardo di due, tre anni, creando difficoltà nell’impostazione di politiche ambientali mirate e con scarsa utilità ai fini dei controlli di legalità volti a specifici interventi repressivi”.

Comunicazioni: fase transitoria

Entro il 31 dicembre 2010, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del MUD dovranno comunicare al SISTRI - compilando l’apposita scheda le seguenti informazioni, relative al periodo dell’anno 2010 precedente all’operatività del sistema SISTRI, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico:
a)il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro c/s, suddiviso per codice CER;
b)per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro c/s, con le relative destinazioni;
c)per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
d)per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.

Per un mese successivo all’operatività del SISTRI i soggetti di obbligati sono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 (registro c/s) e 193 (formulario) del TUA.

Semplificazione burocratica e riduzione dei costi

A ben vedere l’istituzione del SISTRI si inserisce nel quadro più ampio della strategia di semplificazione normativa e di efficienza della PA, nonchè di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese che viene portata avanti con forza dall’attuale Governo.

Il Ministero stima di riuscire ad abbattere del 50% i costi legati agli adempimenti cartacei (e parliamo di MUD e Formulario rifiuti) che vengono “surrogati” dalle nuove procedure informatiche, con il contestuale venir meno di spesso gravosi oneri amministrativi sopportati dalle imprese, a tutto vantaggio della trasparenza ed efficienza delle operazioni.

Non si dovranno più firmare le copie del FIR atteso che questo adempimento sarà sostituito dal SISTRI e dall’invio telematico – a mezzo della chiavetta USB che individua il singolo soggetto – al database centralizzato gestito dal CCTA e sono state previste delle modalità operative semplificate per una serie di soggetti indicati dal Decreto (art. 7), i quali potranno adempiere ai nuovi obblighi tramite le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale interessate e loro articolazioni territoriali, o società di servizi di loro diretta emanazione.
(D.M. Ministero dell'Ambiente 17/12/2009, G.U. 13/01/2010, n. 9)
15/01/2010
Questo articolo è tratto da:Il Quotidiano Ipsoa. www.ipsoa.it

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