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sabato 21 novembre 2009

Acconto Iva - scadenza 28/12/2009



Il giorno 28 Dicembre scade il termine per il versamento dell’acconto dell’IVA relativa al mese di dicembre o all’ultimo trimestre dell’anno.
Il metodo di calcolo dell’acconto è dovuto nella misura dell’88 per cento facendo riferimento ad uno dei seguenti criteri:
Metodo storico
La base di riferimento cui applicare l’aliquota dell’88 per cento è costituita, per i contribuenti mensili, dall’IVA dovuta per il mese di Dicembre del precedente anno, oppure per i contribuenti trimestrali dall’IVA dovuta per l’ultimo trimestre del precedente anno.
Metodo previsionale
La base di riferimento cui applicare l’aliquota dell’88 per cento è rappresentata dall’IVA che si prevede di dover versare per il mese di Dicembre per i mensili ovvero per l’ultimo trimestre per i trimestrali. Tale metodo, nel caso di previsione non corretta, espone al rischio di sanzioni nel caso in cui l’acconto versato risulti, a consuntivo, inferiore all’88 per cento dell’imposta definitivamente liquidata.
Metodo delle operazioni effettuate
In alternativa ai metodi precedenti, l’obbligo relativo all’acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell’imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri relative al periodo dal 1° al 20 dicembre per i contribuenti mensili ovvero al periodo dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali, nonchè dell’imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fatturazione o di registrazione.
Utilizzando tale ultimo metodo l’importo calcolato va versato nella misura del 100 per cento anzichè nella misura dell’88 per cento come previsto nel caso di applicazione del metodo storico o previsionale.
Esclusioni dal versamento
L’acconto non va effettuato nei seguenti casi:
se di ammontare inferiore a Euro 103,00;
base di riferimento per il calcolo del precedente anno a credito;
inizio dell'attività nell'anno 2009;
cessazione dell'attività entro il 30.09.2009 (contribuente trimestrale);
cessazione dell'attività entro il 30.11.2009 (contribuente mensile);
opzione per il regime delle nuove iniziative (art.13 Legge 388/2000);
opzione per il regime dei minimi (Volume Affari fino a 30.000 euro);
Versamento
Il versamento deve essere effettuato tramite F24 telematico On Line, con il seguente codice tributo:
6013 contribuenti mensili,
6035 contribuenti trimestrali,
i trimestrali non devono in questo caso calcolare gli interessi del 1%
Modalità di Versamento
Il versamento dell'acconto Iva deve essere effettuato entro il 28 Dicembre. L'acconto Iva non è rateizzabile.

Sanzioni e Ravvedimento Operoso 
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di acconto si applica una sanzione amministrativa del 30% della somma non versata più gli interessi di mora. Qualora il contribuente intenda avvalersi del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997), può versare:
entro 30 giorni (cioè entro il prossimo 27 Gennaio 2010) l’imposta o la differenza non versata, la sanzione del 2,5% più gli interessi nella misura del 3% annuo con maturazione giorno per giorno;
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno, l’imposta o la differenza non versata, la sanzione è del 3% più gli interessi nella misura del 3% annuo con maturazione giorno per giorno.
I codici da utilizzare per i versamenti tardivi nel modello F24 sono:
8904 per la sanzione del 2,5% o 3%,
1991 per la quota interessi tardivi 3%,

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