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lunedì 14 dicembre 2009

Non serve l’indicazione della destinazione urbanistica



L’obbligo di motivazione è soddisfatto con l’enunciazione del criterio astratto di determinazione del maggior valore adottato: pertanto, l’avviso di accertamento è valido anche quando contenga una descrizione generica del terreno, senza indicazione della destinazione urbanistica. cosi si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza sotto riportata

Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 2 dicembre 2009, n. 25377
Fatto e diritto
Ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
"La C.T.R. della Lombardia ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Varese nei confronti di M.T. confermando l’annullamento di un avviso di accertamento per INVIM 1995 assumendo che l’atto difettava in radice di motivazione contenendo una descrizione generica del terreno senza alcuna indicazione della destinazione urbanistica.
Propone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi l’Agenzia delle Entrate, resiste con controricorso la M..
Con il primo motivo, premessa la trascrizione della motivazione si valuta un valore medio di L. 50.000 mq, pertanto mq. 3670 x 50.000 = 183.500.000 l’Agenzia delle Entrate formulava il quesito: se in tema di INVIM l’obbligo della motivazione sia soddisfatto con l’enunciazione del criterio astratto di determinazione del maggior valore adottato, spettando poi all’Ufficio di fornire la prova della maggior pretesa tributaria.
La risposta al quesito deve essere positiva. Ha precisato questa Corte con sentenza n. 4632 del 2003 che: In tema di imposta di registro e di in.v.im., l’obbligo della motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato mira a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ufficio finanziario nell’eventuale successiva fase contenziosa ed a consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che in tale atto è sufficiente che l’ufficio enunci i criteri astratti in base ai quali ha determinato il diverso valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per il raggiungimento di detto obiettivo. Diversamente in sede contenziosa, non sussistendo in materia tributaria alcuna presunzione di legittimità dell’avviso di accertamento, grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare gli elementi di fatto giustificativi del "quantum " accertato nel quadro dei parametri prescelti, mentre il contribuente ha la facoltà di dimostrare l’infondatezza della pretesa anche in base a criteri non utilizzati dall’ufficio. L’atto soddisfa i requisiti fissati dalla massima indicando il valore venale in comune commercio alla data di riferimento del terreno a metro quadro nella zona e moltiplicando detto valore per la superficie oggetto dell’atto. L’indicazione della destinazione urbanistica non era necessaria in quanto l’adozione del criterio del valore venale in luogo di quello c.d. automatico evidenziava la ritenuta natura edificabile del suolo. Le questioni dell’esattezza di tale destinazione e della valutazione atterranno al merito.
Gli altri motivi sono assorbiti.".
Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parto costituite;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

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