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martedì 19 gennaio 2010

Delegati alla sicurezza, le carenze non si denunciano a posteriori



Il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere le stesse in modo adeguato) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega.

La Corte di Appello di Palermo aveva confermato la sentenza del Tribunale monocratico di Sciacca nella parte in cui aveva affermato la responsabilità penale del dirigente comunale delegato dal sindaco in ordine a molteplici contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro relative ad un infortunio di lavoro.

Un lavoratore comunale impegnato nella pulizia e smerigliatura di una ringhiera sul lungomare era stato raggiunto da una scheggia di ruggine penetrato in un occhio, il lavoratore, secondo il Tribunale non era stato munito di occhiali idonei a proteggere gli occhi da schegge e materiali dannosi e non aveva ricevuto una adeguata informazione sui pericoli connessi alla propria attività lavorativa.

Il dirigente comunale presentava ricorso alla Cassazione contro la sentenza di condanna alla pena complessiva di tre anni di arresto, convertita nella corrispondente pena pecuniaria di euro 2.660,00 di ammenda.

Il ricorrente eccepiva, sotto il profilo della violazione di legge e della illogicità della motivazione che la delega conferitagli dal sindaco pro tempore, in materia antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro, non poteva ritenersi "pienamente valida e produttiva di effetti giuridici", in quanto non era stata accompagnata dall'effettiva assegnazione, da parte del delegante, dei fondi necessari per l'espletamento delle funzioni necessarie per l'espletamento delle funzioni delegate.

In riferimento alla sopraccitata censura relativa alla validità della delega, i giudici della quarta sezione della cassazione (in coerenza con precedente giurisprudenza v. Cass. pen., Sez. IV, 27 novembre 2008, n. 48295) hanno osservato come l'invalidità della delega se, da un lato impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità, dall'altro lato, non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate.

La sentenza ha il pregio di approfondire il principio dell'effettività in materia di prevenzione degli infortuni di lavoro che rende riferibile l'inosservanza alle norme precauzionali a chi è munito di poteri di gestione e di spesa (v. in materia Cass., Sez VI, 6 settembre 2009, n. 27426).

Secondo i giudici, il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere le stesse in modo adeguato) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega.

Si osservi, infatti, come l'inerzia del dirigente delegato alla sicurezza può impedire la corretta attuazione degli obblighi delegati a tutela della salute e della sicurezza del lavoro, pertanto il dirigente risponde a livello giuridico di tale inerzia.

Preme rilevare che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza ha comunque l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori (vedi alla luce della posizione di garante dell'incolumità del lavoratore sancita dall'art. 2087 del codice civile).

Il ricorrente eccepiva che gli occhiali indossati dal lavoratore infortunato al momento dell'infortunio erano dotati di stanghette e di ripari laterali, come previsto dalla normativa vigente in materia di dispositivi individuali di protezione.

I giudici del merito avevano adeguatamente argomentato in ordine alla inidoneità degli occhiali indossati dal lavoratore a proteggere gli occhi da schegge e materiali dannosi prodotti nell'esecuzione dei lavori.

I giudici avevano inoltre osservato come l'azione del vento sul lungomare era un fattore ben conosciuto e prevedibile.

Gli occhiali sopraccitati anche se certificati sotto il profilo della resistenza alle particelle ad alta velocità non presentano il requisito della completa aderenza al volto e consentivano l'esposizione a passaggio di materiale che nel caso concreto aveva raggiunto gli occhi del lavoratore.

Il ricorrente lamentava come la Corte di merito avesse ritenuto superfluo l'espletamento di perizia rivolta ad accertare se gli occhiali utilizzati dal lavoratore fossero conformi alla normativa tecnica in materia di prevenzione degli occhi dei lavoratori dai rischi meccanici derivanti dai lavori di smerigliatura.

Secondo i giudici della cassazione, in un contesto di evidenza probatoria ed in assenza di alcuna dimostrazione di imprevedibile caso fortuito, la perizia non può farsi rientrare nel concetto di "prova decisiva" in quanto è un mezzo di accertamento neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice in coerenza con il prevalente orientamento giurisprudenziale.

I giudici della Cassazione hanno pertanto hanno rigettato il ricorso del dirigente del comune perché ritenuto infondato e hanno sancito alcuni principi importanti in materia di principio di effettività in materia antinfortunistica e in materia di delega di funzioni negli enti pubblici in materia di sicurezza del lavoro prevista ora dall'art. 16 del testo unico D.Lgs. n. 81 del 2008.
(Sentenza Cassazione penale 21/10/2009, n. 44890)
Tratto da Ipso news www.ipsoa.it

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