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giovedì 17 gennaio 2013

In allegato le istruzioni fornite dall'INAIL per la prossima scadenza dell'autoliquidazione dei premi periodo 2012/2013 con scadenza 16/02/2013.


Prot. INAIL 60010.15/01/2013.0000301
ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
Oggetto: Autoliquidazione 2012/2013. Riduzioni contributive, misura dell'addizionale fondo amianto, tasso di rateazione.
Con riferimento all'autoliquidazione 2012/2013 in scadenza al prossimo 18 febbraio 20131, si forniscono le istruzioni, comprensive del settore della navigazione, riguardanti le riduzioni contributive a legislazione vigente, la misura dell'addizionale per il Fondo amianto per l'anno 2012 ed il tasso di interesse da applicarsi al secondo, terzo e quarto rateo del premio relativo all'autoliquidazione 2012/2013.
RIDUZIONI CONTRIBUTIVE

1. Riduzione del premio per il settore edile (codice di agevolazione 103)
La misura della riduzione di cui all'art. 29 del decreto-legge n. 244/19952 da applicare al premio di regolazione 2012 è fissata nella misura dell'11,50%3.
Possono fruire dell'agevolazione i datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e le società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, che non hanno riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di fruizione dell'agevolazione4 e che siano in possesso dei requisiti per la regolarità contributiva nei confronti di INAIL, INPS e Casse Edili5.
I datori di lavoro che intendono avvalersi della riduzione in parola devono presentare alla Sede INAIL competente, entro il 18.2.2013, l'apposito "modello autocertificazione sconto edile" riguardante l'assenza delle suddette condanne, pubblicato in www.inail.it 6.
Se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta, i datori di lavoro, entro la stessa data, devono anche presentare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente l'autocertificazione circa l'inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito7. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già fruito in passato dell'agevolazione in parola ed abbia già presentato il modulo alla DTL, questo dovrà essere ripresentato solo se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato.
2. Riduzione dei premi speciali unitari per le imprese artigiane del settore autotrasporto (codice di agevolazione 778)
Con il decreto 8 luglio 20128, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato nella misura dell'11,90% la riduzione contributiva del premio speciale unitario dovuto per l'anno 2012 dalle imprese artigiane del settore autotrasporto di merci in conto terzi che siano classificate alle voci di tariffa 9121 - classe di rischio 8° - e 9123 - classe di rischio 5°.
Tale riduzione è strettamente connessa alla voce di tariffa, pertanto i componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione) che svolgono più di una lavorazione possono applicare la riduzione alla sola percentuale di premio speciale unitario relativa all'autotrasporto.
La riduzione si applica alla sola regolazione 2012 in quanto per il 2013 non sono stati ancora emanati i relativi decreti attuativi.
3. Riduzione del premio per il settore della pesca (codice di agevolazione 105)
La riduzione contributiva per le imprese, con o senza dipendenti, che esercitano la pesca costiera, nonché le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, di cui alla legge n. 30/19989 è fissata nella misura del 60% per la regolazione 201210 e nella misura del 63,2% per la rata 201311.
4. Riduzione del premio per le imprese artigiane (codice di agevolazione 127)
Riduzione per l'autoliquidazione 902013 - regolazione 2012
Con determinazione del Presidente dell'Istituto n. 60 del 14.9.201212 è stata fissata nella misura del 6,95% la riduzione per le imprese artigiane per l'anno 2012 da applicare alla sola regolazione 2012.
Possono fruire dell'agevolazione le imprese iscritte alla gestione Artigianato in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2010-2011 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2011, inviata entro il 16 marzo 2012.
Riduzione per l'autoliquidazione 902014 - regolazione 2013
L'applicazione della riduzione per l'autoliquidazione 902014, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l'apposita casella presente sul modulo per la dichiarazione delle retribuzioni 2012 da presentare entro il 18 marzo 2013 (autoliquidazione 2012/2013).
La domanda si considera presentata se l'impresa artigiana certifica di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. In tale caso, la riduzione avrà effetto per la sola regolazione 2013.
5. Riduzione del premio per i datori di lavoro operanti a Campione d'Italia (codice di agevolazione 003)
Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel Comune di Campione d'Italia13 si applica la riduzione del 50% del premio, sia in regolazione sia in rata.
6. Riduzione del premio per le cooperative e loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (codici di agevolazione 005 e 025)
A favore delle imprese cooperative e loro consorzi che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, è prevista una riduzione del premio da applicare sia alla regolazione 2012, sia alla rata 2013 nelle seguenti misure14:
  • 75%, per le imprese situate in territori montani particolarmente svantaggiati (codice 005),
  • 68%, per le imprese situate in zone agricole svantaggiate (codice 025).
7. Reimpiego di personale con qualifica dirigenziale (codice di agevolazione 109)
Per le imprese che occupano meno di 250 dipendenti e per i consorzi tra di esse che assumono, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è prevista la riduzione del premio nella misura del 50%, sia in regolazione sia in rata15.
La riduzione si applica a condizione che le aziende siano in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC e che l'agevolazione sia stata concessa dalla competente Agenzia per l'Impiego, dietro presentazione di apposita istanza del datore di lavoro.
8. Incentivi per l'inserimento lavorativo dei disabili  (codici di agevolazione 106 e 108)
Il beneficio della fiscalizzazione del premio nelle misure del 50% e del 100%,16 sia in regolazione che in rata, si applica ai soli datori di lavoro che entro il 31 dicembre 2007 hanno stipulato, con gli uffici competenti, una convenzione per l'inserimento lavorativo dei disabili.
9. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo  (codice di agevolazione 107)
I soggetti assicuranti con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità, possono corrispondere il 50% del premio riferito a detti lavoratori17.
La riduzione può essere fruita fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2012 che alla rata 2013.
10. Riduzione per i contratti di inserimento
Come noto, la legge n. 92/201218 ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2013 i contratti di inserimento di cui agli articoli 54 - 59 del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modifiche, fermo restando che nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate19.
Le suddette innovazioni normative non riguardano le dichiarazioni delle retribuzioni 2012 relative all'autoliquidazione in scadenza al 18 febbraio p.v.
Pertanto, per i datori di lavoro che hanno assunto lavoratori con contratto di inserimento, le specifiche retribuzioni erogate nel 2012, da considerarsi ai fini del calcolo del premio, sono ridotte del 25%, 40%, 50% e 100%, in presenza delle condizioni previste dal decreto legislativo n. 276/2003 e dal Regolamento CE n. 800/2008 del 6.8.2008.
ADDIZIONALE FONDO PER LE VITTIME DELL'AMIANTO

L'addizionale a carico delle imprese per l'anno 2012 è fissata nella misura dell'1,08%, da applicare sia al premio di regolazione 2012 sia al premio di rata 2013, come previsto dalla determina del Presidente dell'Istituto n. 100 del 23.10.201220.
Si ricorda che l'addizionale per il Fondo amianto si applica solo ai premi ordinari dovuti sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa espressamente indicate nel Regolamento.21
Nelle basi di calcolo del premio, inviate dall'Istituto entro il 31.12.2012, l'obbligo di versare l'addizionale è evidenziato nell'apposito campo "Addizionale amianto L. 244/2007" con il valore "SI".
SETTORE NAVIGAZIONE
1. Riduzioni contributive
 Le riduzioni del premio per l'autoliquidazione 2012/2013 nel settore della navigazione riguardano:
  • le imprese che effettuano la pesca mediterranea le quali beneficiano della riduzione del 70% del dovuto per gli anni 2012 e 2013;
  • le imprese che svolgono attività di pesca costiera marittima alle quali si applica la riduzione del premio del 60% per l'anno 2012 e del 63,2% per l'anno 2013.
Restano, altresì, ferme le agevolazioni previste per le imprese armatoriali iscritte nel Registro Internazionale e per quelle che esercitano la pesca oltre gli stretti, che godono delle sgravio totale del premio.
2. Addizionale fondo per le vittime dell'amianto
L'addizionale a carico delle imprese armatrici per gli anni 2012 e 2013 è fissata nella misura dell'0,02% del monte retributivo per le lavorazioni di cui all'articolo 3, comma 4, del Decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30.
TASSO DI INTERESSE PER RATEAZIONE EX LEGE 449/1997 E 144/1999
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - ha fissato nella misura del 3,11% il tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno 2012, da utilizzare per il calcolo degli interessi relativi alla seconda, terza e quarta rata del premio di autoliquidazione 2012/201322.
Pertanto, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata sono:
Scadenza rate   Coefficienti
16 maggio 2013   0,00741288
16 agosto 2013 0,01525178
16 novembre 2013 0,02309068
Per coloro che invece usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2012/2013 in scadenza a giugno, fermo restando che entro il 17 giugno 2013 deve essere stato effettuato il versamento del 50% di quanto dovuto, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della terza e quarta rata, scadenti il 16 agosto e 16 novembre, sono:
Scadenza rate Coefficienti
16 agosto 2013 0,00511233
16 novembre 2013 0,01295123
Con l'occasione, si ricorda che ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997:
  • il pagamento in scadenza al 16 febbraio 2013 (sabato) può essere effettuato entro il 18 febbraio 2013 senza applicazione di sanzioni
  • il pagamento in scadenza al 16 giugno 2013 (domenica) può essere effettuato entro il 17 giugno 2013 senza applicazione di sanzioni
  • il pagamento in scadenza al 16 novembre 2013 (sabato) può essere effettuato entro il 18 novembre 2013 senza applicazione di sanzioni.
Inoltre, ai sensi all'articolo 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/2006 il pagamento della rata di agosto può essere effettuato senza maggiorazioni entro il giorno 20 agosto 201323.

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