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mercoledì 23 gennaio 2013


DETASSAZIONE PRODUTTIVITA’ 2013: FIRMATO IL DPCM CON LE NUOVE REGOLE.


Ieri 22.01.2013 il Consiglio dei Ministri con la sottoscrizione dell’atteso Dpcm ha introdotto le  novità in tema di detassazione degli elementi sulla produttività per il 2013. Il dispositivo normativo consta di soli 3 articoli nei quali vengono esposti i requisiti per poter usufruire dell’aliquota sostitutiva del 10%.
Di seguito forniamo, in  sintesi, i punti essenziali del provvedimento:
LIMITI REDDITUALI: sale da 30.000,00€ a 40.000,00€ il limite di reddito annuo relativo all’anno precedente per poter usufuire della detassazione. Rimane invece invariata a € 2.500,00 la somma massima agevolabile per dipendente e per anno.
ALIQUOTA DI DETASSAZIONE: rimane invariata la cedolare secca del 10%.
REQUISITI PER LA DETASSAZIONE: viene introdotto un doppio binario a cui far riferimento per l’incentivo fiscale.
Il primo riguarderà le voci retributive individuate dai contratti collettivi che fanno riferimento ad  indicatori quantitativi, di produttività, reddititvità ed efficienza, e innovazione.
Il secondo – come già stabilito nell’accordo con le parti sociali sottoscritto a Novembre 2012 – prevederà una misura minima per almeno tre delle quattro aree di intervento quali:
- ridefinizione dei sistemi di orario di lavoro e della programmazione;
- introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie;
- adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie;
- attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni.
Viene escluso dalla detassazione in misura categorica il ricorso ad istituti del contratto nazionale come il lavoro straordinario e nottorno che in precedenza erano considerati sufficienti per godere dell’imposta sostitutiva. 
Vengono inoltre introdotte delle procedure di monitoraggio delle misure agevolative dei salari di produttività. Saranno previste delle verifiche di conformità degli accordi alla disposizioni del Dpcm e i datori di lavoro dovranno depositare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente i contratti ( ndr: di secondo livello o aziendali) entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione allegando un’ autodichiarazione di confromità.
Pertanto la mera erogazione di straordinari o maggiorazioni per lavoro notturno con decorrenza dal mese di Gennaio di questo anno non sarà più detassata.

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