Visualizzazioni totali

mercoledì 18 novembre 2009

Toscana: le priorità per il 2010 nella proposta di bilancio



Elencate le priorità della Regione Toscana per il 2010, durante la presentazione della proposta di bilancio che la Giunta ha approvato il 29 ottobre e che il Consiglio Regionale dovrà discutere entro la fine dell'anno. Vengono confermati i numeri del Dpef approvato a luglio: 8 miliardi e 890 milioni è la spesa prevista per il 2010, di cui il 75% è destinato alla sanità e alle politiche sociali; altrettante sono le entrate, con un ricorso al credito di 435 milioni che potrebbe non essere tutto impiegato, in relazione alla disponibilità di cassa nell'anno rispetto agli stati di avanzamento di cantieri e progetti.
La Regione conferma il fondo straordinario da 5 milioni per aiutare chi ha perso il lavoro e non può contare su alcun ammortizzatore sociale.

Aumenteranno anche i soldi per la ricerca e per sostenere le imprese che innovano (271 milioni, 61 in più rispetto al 2009) e gli investimenti destinati alla sanità, a strade e mobilità o alla tutela dell'ambiente (381 milioni, 35 in più rispetto a quest'anno).

Con Fidi Toscana la Regione continuerà a garantire l'accesso al credito alle imprese a corto di liquidità o che vogliono investire: 60 milioni già stanziati nel 2009.

Per il sostegno allo sviluppo, sono a disposizione 330 milioni di fondi europei, 196 milioni di risorse nazionali del fondo per le aree sottoutilizzate e 476 milioni di investimenti regionali, che potranno essere impiegate nei limiti consentiti dal patto di stabilità.

Ci saranno più soldi anche per gli enti locali, con 7 milioni di euro ai Comuni in difficoltà, 2,2 milioni di nuovi incentivi per le Unioni comunali, 2,8 milioni per i costi del personale delle scuole materne a rischio di chiusura e con 10 milioni alle Province per la manutenzione straordinaria delle strade.

Per l'assistenza agli anziani non autosufficienti la Regione garantirà 80 milioni l'anno che serviranno a finanziare gli interventi domiciliari e a aumentare i posti nelle residenze sanitarie assistite.
Fonte:Regione Toscana - Warrant group srl.

lunedì 16 novembre 2009

Contratto di apprendistato quale contratto a tempo determinato o indeterminato.



Importante risposta da parte del Ministero del Lavoro con nota n. 79 del 12/11/2009 su quesito proposto dal Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro. Il Ministero afferma cheil contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale il datore di lavoro può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo, anche anteriormente alla scadenza del termine per il compimento dell’addestramento, senza incorrere negli obblighi risarcitori caratteristici del recesso ante tempus previsti per il contratto a tempo determinato.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti de Lavoro ha presentato richiesta
d’interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla riconducibilità delcontratto di apprendistato ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
In proposito si ricorda che la disciplina legale del contratto di lavoro a tempo determinato, contenuta nel D.Lgs. n. 368/2001, all’art. 10, comma 1 esclude espressamente dal proprio campo di applicazione, tra gli altri, il “rapporti di apprendistato”.
Va poi tenuta presente la definizione contenuta nell’art. 2, comma 1, delle L. n. 25/1955 secondo cui “l’apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l’imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all’apprendista assunto alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera nell’impresa medesima”.
Dalla lettura della disposizione citata emerge come il Legislatore abbia conferito al rapporto di apprendistato una peculiare struttura e natura giuridica, risultanti dal fondersi dei seguenti elementi:
1) un ordinario rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dalla reciprocità tra la prestazione lavorativa e la retribuzione (“… apprendista assunto alle sue dipendenze (…) utilizzandone l’opera nell’impresa medesima”);
2) un periodo di “tirocinio” finalizzato a fare acquisire all’apprendista le capacità e conoscenze necessarie affinché questi consegua una qualifica professionale
(“l’imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire (…) l’insegnamento
necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore
qualificato”).
La funzione formativa, insieme a quella di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione, contribuiscono, dunque, a caratterizzare la “causa” del contratto di apprendistato. Sotto questo profilo, nulla è mutato con l’introduzione delle successive integrazioni e modifiche normative di cui all’art. 21, L. n. 56/1987, all’art. 16, L. n. 196/1997 ed agli artt. 47-53, D.Lgs. n. 276/2003.
Rimangono, tuttavia, sempre chiaramente distinti i due seguenti diversi momenti:
1) lo scadere del periodo di apprendistato in cui, non sussistendo più materia di
addestramento professionale, è raggiunto l’obiettivo formativo ed il datore di lavoro può recedere dal rapporto, ai sensi dell’art. 2118 c.c. (art. 19, L. n. 25/1955). Tale disdetta, avente natura di negozio unilaterale recettizio (Cass., sez. lav., 28 marzo, 1986 n. 2213) si atteggia, di fatto, come un recesso ad nutum, da considerarsi legittimo (ex plurimis Cass., sez. lav., 21 ottobre 1986 n. 6180), salva la previsione di disposizioni contrattuali collettive che espressamente estendano la tutela di cui alla L. n. 604/1966 (Cass., sez. lav., 19
dicembre 1986 n. 7757). Ove, invece, tale recesso non intervenga, il rapporto di lavoro prosegue, a tempo indeterminato, caratterizzato esclusivamente dallo scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione;
2) il periodo di svolgimento dell’apprendistato, durante il quale il rapporto, pur nella sua specialità, è assimilabile all’ordinario rapporto di lavoro, (v. anche art. 2134 c.c.) per cui “non sussiste alcun razionale motivo per giustificare l’esclusione del rapporto di apprendistato dalla tutela” di cui agli artt. 1-8, 11-13 della L. n. 604/1966 ed in particolare degli artt. 6 e 8 (Corte Cost., 22 novembre 1973, n. 169).
Anche sulla base di tali ultime considerazioni, la citata sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della L. n. 604/1966 nella parte in cui esclude gli apprendisti dall’applicabilità nei loro confronti della disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, nel corso del rapporto di apprendistato.
La pronuncia della Consulta ha, successivamente, trovato una coerente conferma nelle
previsioni di cui agli artt. 48, comma 3, lett. c) e d) e 49, comma 4, lett. c) ed e), D.Lgs. n. 276/2003, secondo le quali il contratto di apprendistato è caratterizzato dalla “possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del codice civile” ed al “divieto per il datore di lavoro di recedere
dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo”.
Alla luce di quanto sopra esposto, appare possibile ritenere l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal quale il datore di lavoro può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo, anche anteriormente alla scadenza del termine per il compimento dell’addestramento, senza incorrere negli obblighi risarcitori caratteristici del recesso ante tempus previsti per il contratto a tempo determinato.
Non costituisce, tuttavia, legittima causa di licenziamento il mancato superamento della c.d. prova d’arte, prima della scadenza del termine previsto per l’apprendistato, dovendo proseguire il rapporto, sotto il profilo causale dell’addestramento teorico-pratico, fino al termine stabilito.

venerdì 13 novembre 2009

Nuova intesa antievasione Entrate, Anci e Ifel



Tre alleati per un obiettivo “in Comune” Team di esperti antievasione, formazione a tutto campo, check list per segnalazioni mirate e costante monitoraggio sui risultati dell’azione segnaletica dei Comuni. Sono i principali ingredienti del Protocollo d’intesa biennale firmato oggi da Agenzia delle Entrate, Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani) e Ifel (Istituto per la finanza
e l’economia locale), realizzato con il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Un vero e proprio patto antievasione, con l’intento comune di dare nuova spinta alla
partecipazione degli enti locali all’accertamento. L’obiettivo dell’intesa è duplice:
uniformare il coinvolgimento dei Comuni “sentinella” in un’attività di controllo sempre più diffusa sul territorio e implementare strumenti e azioni che possano favorirla e accelerarla.
Scacco all’evasione con un piano in più mosse - L’intesa mette nero su bianco un
piano d’azione in più punti. Tra le priorità, definire una check list di fatti, elementi e informazioni che aiutino a predisporre segnalazioni qualificate direttamente utilizzabili per evidenziare comportamenti potenzialmente elusivi o evasivi. Non solo. L’Agenzia delle Entrate si impegna a realizzare dei corsi di formazione a cascata per il personale comunale, per favorire la partecipazione degli 007 locali all’accertamento. Particolare attenzione è dedicata alla diffusione di best practices riscontrate sul territorio, per favorirne la conoscenza e l’implementazione nelle altre realtà locali. Focus anche sulle
potenzialità del web e sullo studio di applicazioni informatiche utili per aumentare la qualità delle azioni che le parti in gioco possono concretamente realizzare in sinergia.
Un team antievasione al lavoro - Otto esperti altamente qualificati, provenienti per
metà da Anci ed Ifel e per l’altra metà dall’Agenzia delle Entrate, rispettivamente
specializzati nei processi di verifica e accertamento comunale ed erariale, banche dati e informatica, costituiranno il gruppo di lavoro che contribuirà, con incontri periodici dedicati, a definire le linee guida per la realizzazione degli obiettivi dell’intesa. In particolare, nella prima riunione verrà stilato un vero e proprio action planning, con un’agenda degli incontri, delle questioni all’ordine del giorno e delle priorità da affrontare.
Fonte Agenzia Entrate

giovedì 12 novembre 2009

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Circolare 10.11.2009, n. 33



Oggetto: provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 -
modifiche apportate dall'art. 11 del D.Lgs. n. 106/2009.
Dal 20 agosto u.s. è entrato in vigore il D.Lgs. n. 106/2009, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Tra gli istituti di maggior rilievo, ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza, si segnala l'art. 11 del predetto D.Lgs. n. 106, che modifica significativamente la
disciplina del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale già contenuta nell'art. 14 del c.d. T.U. sicurezza.
Il provvedimento di sospensione, sebbene finalizzato "a far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori", evidenzia contestualmente profili di carattere sanzionatorio legati sia ad un "impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria", sia a condotte che reiterano
gravi violazioni "in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro".
Partendo da tale considerazione si ritiene quindi opportuno delineare compiutamente gli interventi modificativi al podere di sospensione, fornendo altresì un quadro unitario delle indicazioni di cui occorretener conto per una corretta applicazione della disciplina. In tal senso si devono pertanto ritenere superate le indicazioni già fornite in materia con precedenti circolari e lettere circolari (circ. n. 29/2006, lett. circ. 22 agosto 2007, circ. n. 24/2007, circ. n. 30/2008), da considerarsi utili solo con riferimento ai provvedimenti emanati sino al 19 agosto u.s.
I soggetti affidatari del potere
In ordine alla individuazione dei soggetti affidatari del potere di sospensione la prima modifica sostanziale da parte del D.Lgs. n. 106/2009 è l'attribuzione della competenza alla adozione del provvedimento interdittivo. non già al personale ispettivo, ma agli organi ili vigilanza di questo Ministero e delle AA.SS.LL.
Ciò comporta che titolare del potere è la struttura e cioè "l'Ufficio" da cui dipendono i funzionari ispettivi, Ufficio che in virtù del rapporto interorganico esercita detto potere mediante il proprio personale ispettivo.
Il potere di sospendere una attività imprenditoriale è anzitutto previsto qualora il personale ispettivo di questo Ministero riscontri la presenza sul luogo di lavoro di lavoratori "in nero" nonché "in caso di gravi e
reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" (si ricorda che è stata abrogata dall'art. 41 del D.L. n. 112/2008, conv. da L. n. 133/2008, l'ipotesi di sospensione legata alla reiterata violazione della disciplina sui tempi di lavoro).
In forza dell'art. 14, comma 11, inoltre, l'accertamento sulla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire "nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza". In sostanza, pertanto, per il personale ispettivo di questo Ministero è possibile sospendete a fronte di violazioni della
normativa prevenzionistica in quegli ambiti in cui lo stesso personale ha competenza all'accertamento.
Tali ambiti, già individuati dal D.P.C.M. n. 412/1997 sulla scorta dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 626/1994, sono ora individuati dall'art. 13, comma 2, del T.U. secondo il quale: la competenza del personale ispettivo del Ministero del lavoro è relativa ai seguenti ambiti:
"a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e
smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri dei lavoro e della previdenza sociale, e della salute (...) in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (...)".
Evidentemente il personale ispettivo delle AA.SS.LL., in virtù di una competenza di carattere generale in materia di salute e sicurezza, può adottare il provvedimento di sospensione anche in ogni altro ambito o settore merceologico.
"Discrezionalità" del provvedimento
Il D.Lgs. n. 106/2009 mantiene la natura "discrezionale" del provvedimento, giacché è previsto che "gli organi di vigilanza (...) possono adottare provvedimenti di sospensione". Al riguardo occorre anzitutto precisare che tale "discrezionalità" - nei termini di seguito indicati - investe entrambe le ipotesi di adozione
del provvedimento (impiego di lavoratori "in nero" e gravi e reiterate violazioni prevenzionistiche).
Ciò premesso, si ritiene che il provvedimento di sospensione debba essere "di norma" adottato ogni qual volta ne siano accertati i presupposti, salvo valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell'opportunità, di non adottarlo.
Tali circostanze sono anzitutto legate ad esigenze di salute e sicurezza sul lavoro. In altre parole, laddove la sospensione dell'attività passa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l'incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento. In tal senso va dunque
precisato che il provvedimento non va adottato quando l'interruzione dell'attività svolta dall'impresa determini a sua volta una situazione di pericolo per l'incolumità dei lavoratori della stessa o delle altre imprese che operano nel cantiere (si pensi, ad esempio, alla sospensione di uno scavo in presenza di una
falda d'acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi).
Va poi attentamente valutata l'opportunità di adattare il provvedimento di sospensione in tutte quelle ipotesi in cui si venga a compromettere il regolare funzionamento di una attività di servizio pubblico, anche in concessione (ad es. attività di trasporto, di fornitura di energia elettrica, acqua, luce, gas ecc.),
così pregiudicando il godimento di diritti costituzionalmente garantiti. Una possibile limitazione all'esercizio di tali diritti trova invece giustificazione laddove il provvedimento di sospensione per gravi e reiterate
violazioni della normativa in materia di sicurezza sia funzionale alla tutela del primario costituzionale alla salute di cui all'art. 32 cost.
In relazione alla sospensione dell'attività imprenditoriale per impiego di lavoratori "in nero", in considerazione delle evidenti ripercussioni socio-economiche che il provvedimeli determinerebbe, si ritiene invece opportuno non adottarlo quando lo stesso rechi un grave danno agli impianti o alle
attrezzature (ad es. attività a ciclo continuo) ovvero ai beni (ad es. frutti giunti a maturazione o allevamento animali).
Rispetto a quanto sopra va aggiunto che il nuovo comma 11-bis dell'art. 14 pone un vero e proprio limite alla adozione del provvedimento di sospensione - peraltro in pena sintonia con quanto già delineato nella
Direttiva del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 18 settembre 2008 - laddove stabilisce che il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in
cui il lavoratore "in nero" risulti l'unico occupato dall'impresa. Va tuttavia chiarito che, in tale ipotesi, l'eventuale accertamento circa l'impiego di un lavoratore "in nero", pur non consentendo l'emanazione del
provvedimento di sospensione, comporterà l'allontanamento del lavoratore stesso sino al momento in cui il datore di lavoro non abbia provveduto a regolarizzare la posizione, anche e soprattutto sotto il profilo della sicurezza (ad es. visite mediche, formazione e informazione). Si precisa infine che per lavoratore
"occupato" si intende qualsiasi prestatore di lavoro, anche autonomo, a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata (es. collaboratore familiare, socio lavoratore, associato in partecipazione con apporto di lavoro ecc.).
I presupposti per l'adozione del provvedimento
I presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, secondo quanto già delineato in termini di competenza, sono l'impiego di lavoratori "in nero" oltre una determinata percentuale o le "gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro".
A) L'impiego di lavoratori "in nero"
Anzitutto l'art. 14 del T.U. prevede la possibilità, per il solo personale ispettivo del Ministero del lavoro, di adottare il provvedimene di sospensione dell'attività imprenditoriale qualora si risconti "l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in mistura pari o superiore al 20 per cento del
totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro".
La previsione - contenuta, seppure con formulazione parzialmente diversa, già nell'art. 16-bis del D.L. n. 223/2006 - conferma la nozione di lavoratore "in nero" quale lavoratore "sconosciuto alla P.A.". In tal senso, il lavoratore "in nero" e dunque quel lavoratore impiegato senza preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego ovvero previa comunicazioni ad altri Enti come richiesto dalla specifica tipologia contrattuale (v. ad es. lavoro accessorio).
Va peraltro evidenziato che, anche per quanto riguarda il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, il requisito della subordinazione del rapporto non costituiste un elemento essenziale, in coerenza con il complessivo assetto del D.Lgs. n. 81/2008 che ha voluto dettare regole uniformi in
materia prevenzionistica prescindendo dalla tipologia di impiego dei lavoratori nell'impresa.
Pertanto potranno considerarsi irregolari:
- tutti quei lavoratori rispetto ai quali non è stata effettuata detta comunicazione al Centro per l'impiego ovvero non siano stati effettuati gli adempimenti previsti dall'art. 23 del D.P.R. n. 1124/1965 (come riformulato dall'art. 39, comma 8, del D.L. n. 112/2008) rispetto ai soggetti ivi indicati;
- nonché tutti i soggetti comunque riconducibili alla ampia nozione di cui all'art. 2, camma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 rispetto ai quali non si sia provveduto a formalizzare il rapporto, comprendendovi anche i soggetti che pur risultando indicati nella visura della CCIAA in quanto titolari di cariche societarie svolgono
attività lavorative a qualsiasi titolo, nonché i lavoratori autonomi occasionali (art. 2222 c.c.) non genuini per i quali dalla documentazione fiscale non si evinca che il versamento sia stato effettuato in loro favore.
In tal senso occorre dunque precisare che, rispetto ai soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 e rispetto agli allievi "degli istituti di istruzione ed
universitari ed i partecipanti ai corsi di formazione professionale (...)", stante l'assenza dell'obbligo di invio della comunicazione al Centro per l'impiego (V. note del 14 gennaio e 14 febbraio 2007), la corretta instaurazione del rapporto formativo è verificabile sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi
dell'art. 5 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142; per quanto concerne i tirocinanti degli studi professionali è altresì possibile verificare la preventiva iscrizione all'Albo di riferimento.
Per quanto poi concerne il sistema di calcolo della percentuale del 20% sufficiente a consentire l'adozione del provvedimento di sospensione, l'art. 14 ha previsto che detta percentuale va individuata sul "totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro" al momento dell'accesso ispettivo (sia lavoratori "in nero" che
lavoratori regolarmente assunti). Pertanto, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si rilevi in un'azienda la presenza di 10 lavoratori di cui 3 "in nero", la percentuale andrà calcolata su base 10 e non su base 7 (cioè i soli lavoratori regolari); ne risulterebbe pertanto che il numero di 3 lavoratori "in nero",
rappresentando il 30% del "totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, sarà sufficiente a consentire l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.
B) Le "gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro"
L'adozione del provvedimento di sospensore è possibile altresì a fronte di "gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" individuate con decreto di questo Ministero", sentito il Ministero dell'interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano.
In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività
imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008, allegato alla presente.
Il D.Lgs. n. 106/2009, al fine della applicazione del provvedimento di sospensione, stabilisce inoltre che "sia ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con
sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole".
In tal senso sarà cura del personale ispettivo verificare l'eventuale sussistenza di violazioni "della stessa indole" da parte del medesimo datore di lavoro, oggetto di prescrizione obbligatoria ovvero di sentenza passata in giudicato. Ne consegue che la presenza di "più violazioni" - pertanto almeno due, anche contestuali - nei cinque anni successivi rispetto alla prima violazione accertata - con prescrizione
obbligatoria ottemperata ovvero con sentenza definitiva - potrà dar luogo all'adozione del provvedimento di sospensione.
Ai sensi del novellato art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, inoltre, sono da considerarsi "della stessa indole" le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, nelle more della adozione del decreto citato, nell'Allegato I.
Le violazioni da prendere in considerazione ai fini della Adozione del provvedimento, sono evidentemente tutte quelle commesse successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 106/2009 (20 agosto u.s.) - in osservanza del principio di legalità che, anche in tali casi, occorre richiamare - e riferibili alla medesima
impresa, indipendentemente dalla persona fisica sanzionata e che ha agito per conto della stessa.
Ha ultimo occorre segnalare che, a seguito di sospensione dell'attività imprenditoriale per violazioni in materia di salute e sicurezza e conseguente adozione del provvedimento di prescrizione obbligatoria,
potrà ritenersi comunque possibile la prosecuzione dell'attività per il tempo strettamente necessario alla eliminazione irregolarità accertate ed in adempimento della prescrizione stessa. In tali occasioni il personale ispettivo avrà evidentemente cura di indicare, nell'ambito della prescrizione, le cautele da
adottare in sede di ripristino delle misure di sicurezza.
Effetti del provvedimento
Gli effetti del provvedimento devono essere esaminati sia sotto un profilo "spaziale" che "temporale".
Secondo la nuova formulazione dell'art. 14, il provvedimento ha anzitutto effetto "in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessate dalle violazioni". Gli effetti del provvedimento vanno dunque circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua
adozione e, con particolare riferimento all'edilizia, all'attività svolta dall'impresa nel singolo cantiere.
Sotto il profilo temporale, invece, l'art. 14, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che "in ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo avvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso
che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi".
Al riguardo è opportuno evidenziare che il differimento degli effetti può aversi nei soli casi di sospensione del lavoro "nero" - salvo le citate "situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi" - e non nei casi di violazioni prevenzionistiche, considerata la finalità che il
provvedimento assume in dette circostanze.
Va poi chiarito che, il "giorno lavorativo successivo" va inteso quale giorno di apertura dell'ufficio che ha emanato il provvedimento.
Adozione del provvedimento su "segnalazione"
L'adozione del provvedimento di sospensione può aversi "anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze". La precisazione del Legislatore delegato era già contenuta nell'art. 36-bis del D.L. n. 223/2006 (dove era previsto il coinvolgimento specifico di INPS e INAIL) e
nell'art. 5 della L. n. 123/2007. La (formulazione normativa va interpretata correttamente al fine di non vanificare lo spirito del potere di sospensione che rimane, almeno in parte, un potere di natura cautelare.
In tal senso va dunque chiarito che, a seguito della ricezione delle segnalazioni tempestivamente inviate (possibilmente via mail con scannerizzazione del verbale o via fax) da parte di altri soggetti pubblici che accertano la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell'attività imprenditoriale, l'Ufficio può
adottare il provvedimento senza procedere ad ulteriori verifiche, purché non siano trascorsi più di sette giorni dalla data dell'accertamento. Al riguardo si coglie l'occasione per sollecitare la massima collaborazione degli Istituti affinché nelle segnalazioni medesime vengano specificati tutti i presupposti
per l'adozione del provvedimento, ivi compresi il numero e le generalità dei lavoratori "in nero" e di quelli presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettive.
Revoca del provvedimento
L'art. 14 del T.U. sicurezza, come modificato sul punto dal D.Lgs. n. 106/2009, prevede che il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato. In tale senso va subito precisato, pertanto, che la revoca del provvedimento compete all'Ufficio che lo ha adottato, anche mediante personale diverso da quella che ha emanato l'atto interdittivo previa verifica
della relativa documentazione.
È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza di questo Ministero:
"a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti (dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) L'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni
della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 [secondo il quale "è comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti"] pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e
reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Va quindi evidenziata la scelta del Legislatore di diversificare l'importo della somma da versare ai fini della revoca, a seconda che la stessa riguardi un provvedimento di sospensione adottato per lavoro irregolare
(euro 1.500) o un provvedimento adottato per violazioni prevenzionistiche (euro 2.500).
Qualsiasi sia il numero o la gravità degli illeciti che hanno dato luogo al provvedimento di sospensione, la somma per ottenere la sua revoca sarà dunque di euro 1.500 o di euro 2.500. Dette somme se legate alla revoca di un provvedimento adottato al personale del Ministero del lavoro, andranno ad incrementare il
Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 148/1993 (conv. da L. n. 236/1993 e saranno destinate al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare" individuati con il D.M. di cui all'art. 1, comma 1156 lett. g), della L. n. 296/2006.
Oltre al pagamento delle citate somme e altresì necessaria, ai fini della revoca, la regolarizzazione delle violazioni accertate.
In particolare per quanto riguarda la regolarizzazione delle posizioni lavorative "in nero"" occorre precisare che non potranno ammettersi le tipologie contrattuali che richiedono la forma scritta "ad substantiam", né il lavoro intermittente.
In tal senso, con specifico riferimento al settore dell'edilizia, si coglie l'occasione per ricordate che, configurandosi nella quasi totalità dei casi la violazione di obblighi puniti penalmente (almeno in riferimento all'omessa sorveglianza sanitaria ed alla mancata formazione ed informazione), il personale
ispettivo dovrà adottare il provvedimento di prescrizione obbligatoria relativo a tali ipotesi contravvenzionali e verificare, conseguentemente, l'ottemperanza alla prescrizione impartita.
Per quanto attiene alla regolarizzazione di lavoratori extracomunitari "clandestini" e di lavoratori minori illegalmente ammessi al lavoro, ferma restando l'impossibilità di una piena regolarizzazione, sarà comunque necessario provvedere al versamento dei contributi di legge ex art. 2126 c.c.
Va infine precisato che a regolarizzazione dei lavoratori interessati effettuata ancor prima della emanazione del provvedimento di sospensione - certamente possibile in caso di sospensione adottata a distanza di tempo dall'accertamento e di in particolare in caso di provvedimento emanato "su segnalazione delle amministrazioni pubbliche" - determinerà l'annullamento dello stesso in sede di autotutela.
Provvedimento sospensione e sequestro penale
Occorre inoltre precisare i rapporti tra il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ed il sequestro penale di cui agli artt. 354 e 355 c.p.p.
Al riguardo si ritiene che, qualora emergano le condizioni cautelari per l'adozione del provvedimento penale, il provvedimento amministrativo di cui all'art. 14 del T.U. sicurezza legato a violazioni prevenzionistiche non debba essere adottato, pur in presenza delle relative condizioni.
Ciò, evidentemente, laddove gli ambiti applicativi dei due provvedimenti coincidano (es. sequestro della totalità del cantiere oppure sequestro della zona di cantiere in cui opera l'impresa astrattamente destinataria del provvedimento di sospensione). Solo qualora gli ambiti applicativi dei provvedimenti in questione siano diversi (es. sequestro di un solo piano di un edificio in costruzione) ovvero nelle ipotesi in cui l'A.G. non convalidi il sequestro cautelare, sarà possibile adattare il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale in presenza dei presupposti di legge, stante la natura anche sanzionatoria dello stesso.
Inottemperanza al provvedimento
Sia l'iniziale formulazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, sia quella che scaturisce dalle novità introdotte dal D.Lgs. n. 106/2009, prevedono una specifica sanzione in caso di inottemperanza all'ordine di sospensione. È infatti stabilito che "il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di
sospensione (…) è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate
violazioni in materia di tutela della salute e della Sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nell'ipotesi di sospensione per lavoro irregolare".
L'inottemperanza al provvedimento di sospensione emanato per occupazione di lavoratori "in nero", in quanto sanzionata con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, sembra potersi far rientrare nell'ambio applicativo della prescrizione obbligatoria di cui all'art. 301 del T.U., sicurezza, secondo il quale
"alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione
ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758".
In ordine al suo contenuto, la prescrizione consisterà nel sospendere l'attività imprenditoriale sino ad avvenuta regolarizzazione dei lavoratori interessati. Va infatti evidenziato che la prescrizione in esame è legata necessariamente al raggiungimento del fine ultimo che il Legislatore ha inteso perseguire
nell'introdurre il potere di sospensione, istituto evidentemente "strumentale" ad una sollecita regolarizzazione delle violazioni accertate.
L'adempimento alla prescrizione obbligatoria, attraverso la regolarizzazione completa delle posizioni lavorative e l'ottenimento della revoca della sospensione attraverso il pagamento della somma aggiuntiva pari ad euro 1.500, consentirà pertanto l'ammissione al pagamento di 1/4 del massimo dell'ammenda pari
a euro 1.600.
Va da ultimo precisato che, per quanto riguarda l'inottemperanza al provvedimento di sospensione emesso per gravi e reiterate violazioni prevensionistiche, è prevista invece la sanzione dell'arresto sino a sei mesi, evidentemente non ammessa a prescrizione obbligatoria. In tal caso il personale ispettivo
provvederà esclusivamente ad informare l'A.G. della commissione del reato, ferme restando la possibilità, da parte dell'imputato, di richiedere al Giudice l'applicazione della procedura agevolativa di cui all'art. 302 del T.U. sicurezza.
Ricorsi avverso il provvedimene di sospensione
L'art. 14 del T.U. sicurezza prevede la possibilità di ricorrere, in via amministrativa, avverso provvedimenti di sospensione.
Sul punto il D.Lgs. n. 106/2009 non ha apporto modifiche, cosicché è ancora previsto che "avverso i provvedimenti di sospensione (..) è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al Presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il
provvedimento di sospensione perde efficacia".
Il Legislatore delegato non ha indicato espressamente i motivi che devono legittimale il ricorso, con ciò lasciando aperta la possibilità di impugnare il provvedimento sia per vizi di merito che di legittimità.
Va poi ricordata inoltre la previsione di una forma di "silenzio incidente": il mancato pronunciamento sul ricorso da parte della DRL o del Presidente della Giunta regionale - rispettivamente avverso ricorsi per provvedimenti emanati da personale ispettivo del Ministero del lavoro e da personale ispettivo delle AA.
SS.LL - entro il termine di 15 giorni comporta infatti la perdita di efficacia dell'atto interdittivo.
Provvedimento interidittivo alla contrattazione con le PP.AA.
L'art. 14 del T.U. sicurezza, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, stabilisce che "l'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche".
Il provvedimento interdittivo alla contrattazione con le PP.AA rappresenta un ulteriore strumento di carattere sanzionatorio, accessorio al provvedimento di sospensione legittimamente emanato.
Seconda tale disciplina, dunque, il provvedimento è comunicato o al Ministero delle infrastrutture, cosi come già previsto dall'art. 36-bis del D.L. n. 223/2006, ovvero alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e Forniture. La scelta del soggetto destinatario della comunicazione dovrà
evidentemente avvenire sulla base della attività svolta dall'impresa sospesa, in modo tale che possa essere emanato un provvedimento interdittivo di durata variabile.
La norma stabilisce al riguardo che la durata del provvedimento:
- è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
- è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari ali doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni nel caso in cui:
a) la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
b) nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) nei casi di reiterazione. In tale ipotesi la decorrenza del periodo di interdizione è successiva al termine del precedente periodo di interdizione.
Inoltre, "nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salvo l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito dell'acquisizione della
revoca della sospensione".
Occorre dunque sottolineare che il provvedimento di interdizione alla contrattazione con le PP.AA. è strettamente legato alla effettiva durata del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Da ciò deriva che, qualora il provvedimento di sospensione, pur efficace, abbia durata pari a zero, la
comunicazione di cui sopra non sarà dovuta. Tate circostanza ricorre nelle ipotesi in cui agli effetti del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale siano stati differiti ai sensi del comma 11-bis dell'art. 14 e lo stesso sia stato revocato ancor prima del termine iniziale cosi individuato.
L'ambito di efficacia dei provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le PP.AA., diversamente dal provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, non può evidentemente non riferirsi all'impresa nel suo complesso e quindi ad ogni attività contrattuale posta in essere dalla stessa, nei confronti di
qualsiasi Amministrazione Pubblica. Sul punto, peraltro, occorre ricordare che la disposizione si sovrappone inevitabilmente ad altre forme di interdizione alla contrattazione con la P.A. introdotte dal Legislatore, fra le quali quella legata al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC),
in assenza del quale non e possibile, fra l'altro, la partecipazione ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

sabato 31 ottobre 2009

Assegnazione di caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) ai cittadini



Messaggio INPS 22520 del 07/10/09
Com’è noto, con la circolare n. 72 del 26 giugno 2009 “Disciplina degli strumenti di comunicazione con l’utenza”, è stata dettata una prima regolamentazione per l’utilizzo delle nuove tecnologie multicanale al fine di semplificare le modalità di interazione con l’utenza e promuovere l’uso della posta elettronica quale canale privilegiato di contatto fra i cittadini e le strutture periferiche dell’Istituto.
A tal fine, sono state istituite per le Direzioni Regionali, Provinciali, Subprovinciali e per le Agenzie, apposite caselle di posta elettronica standardizzate per processo/funzione, da utilizzarsi sempre, in sostituzione di quelle personali nei rapporti con l’utenza; unitamente a tali caselle di posta elettronica sono stati pubblicati sul sito internet dell’Istituto anche gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (di seguito PEC) delle strutture INPS, già attivati da marzo 2007.

La PEC è uno strumento che permette di dare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricevimento.
Grazie alla PEC l’interazione tra i cittadini, le istituzioni e le imprese diventa più agevole. Con il nuovo strumento:
· è l’informazione che si muove e raggiunge il cittadino, non viceversa
· la Pubblica Amministrazione ha il dovere di rispondere al cittadino in tempi certi, utilizzando a sua volta esclusivamente la PEC.

In attuazione del comma 5 dell'articolo 16-bis, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in Legge 29 gennaio 2009, n. 2, in base al quale
· ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata
· l'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta.
l’INPS, dando seguito al protocollo d’intesa stipulato in data 30/09/2009 con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, provvede ad assegnare ai cittadini che ne faranno richiesta un indirizzo PEC.
Le modalità di richiesta/attivazione della casella PEC, da parte del Cittadino, sono specificate nel DPCM del 6 maggio 2009, ossia il cittadino può effettuare la richiesta on-line tramite il sito dell’INPS e dovrà successivamente recarsi in sede per il riconoscimento.
Il riconoscimento in sede verrà effettuato dagli stessi operatori che attualmente rilasciano il PIN (messaggio hermes n.ro 593 del 04/10/2001 della 0040 D.C.S.I.T.) e la procedura di richiesta/attivazione della casella PEC è presente all’interno della stessa utilizzata per il Rilascio del PIN.
I passi operativi cui bisognerà attenersi sono i seguenti:
· accesso alla intranet INPS (http://intranet.inps)
· nel menu Servizi, scegliere Gestione e assistenza sui servizi Internet
· nel riquadro “Gestione PIN per i servizi internet” attivare la procedura Assegnazione PIN per utenti Internet
· accedere alla nuova funzioneAttivazione casella PEC

La richiesta/attivazione della casella PEC è subordinata ad alcuni prerequisiti:
i. cittadino italiano e residente in Italia
ii. essere maggiorenne
iii. essere in possesso del Pin per l'accesso ai Servizi OnLine del Cittadino sul portale dell'Istituto
iv. riconoscimento "de visu" del cittadino da parte della struttura territoriale INPS, come previsto dal DPCM 6 maggio 2009

I flussi operativi cui dovrà attenersi il personale delle sedi, per la richiesta/attivazione della casella PEC sono i 4 sotto riportati e fanno riferimento, ove necessario, all’uso della funzione “Attivazione casella PEC” nella procedura sopra citata:

A) il Cittadino effettua la richiesta sul portale dell'INPS ed è stato già riconosciuto in sede all’atto del Rilascio del PIN.
La creazione della Casella PEC avviene automaticamente dopo la richiesta. In questo caso il flusso non coinvolge direttamente la sede INPS, in quanto il riconoscimento “de visu”, previsto dal DPCM 6 maggio 2009, è già stato effettuato all’atto del Rilascio del PIN per i servizi OnLine del portale INPS.

B) il Cittadino effettua la richiesta sul portale dell'INPS e si reca presso la sede INPS per il riconoscimento.
In questo caso il personale di sede dovrà operare nel seguente modo:
1. richiedere il modulo firmato, rilasciato dall'applicazione all'atto della richiesta; tale modulo potrà essere stato prestampato dal cittadino al completamento della richiesta on-line, ovvero l’operatore provvederà a stamparlo per conto del cittadino nel caso ne fosse sprovvisto;
2. ricercare e visualizzare tramite la procedura la richiesta effettuata onLine dal Cittadino, inserendo il codice fiscale, verificandolo con la tessera sanitaria in possesso del Cittadino, e con il codice richiesta presente sul modulo di cui al punto 1;
3. verificare che il documento di riconoscimento presentato dal Cittadino coincida con quello immesso all'atto dalla richiesta; se tale documento fosse scaduto e/o il Cittadino presenti un altro documento di riconoscimento valido, inserire gli estremi del nuovo documento di riconoscimento nella richiesta, sostituendo quelli già presenti;
4. effettuare fotocopia del tesserino del codice fiscale e del documento di riconoscimento, mettendoli agli atti insieme al modulo firmato di cui al punto 1;
5. eventualmente acquisire elettronicamente i documenti presentati e allegarli alla richiesta;
6. confermare l'attivazione della casella PEC, se soddisfatti i prerequisiti di cui sopra. Nota: non è necessario verificare il prerequisito iii. (il possesso del Pin), in quanto in questo caso il Cittadino è già in possesso del Pin, avendo effettuato la richiesta tramite i Servizi OnLine del Portale INPS.

C) il Cittadino si reca in sede per la contestuale richiesta e attivazione della casella PEC
In questo caso il personale di Sede dovrà operare nel seguente modo:
1. verificare, tramite i documenti di riconoscimento i prerequisiti i. e ii. precedenti;
2. verificare il possesso del Pin da parte del Cittadino.
Se in possesso del PIN
a. tramite l'applicazione, compilare la richiesta per conto del Cittadino;
b. stampare il modulo e farlo sottoscrivere al Cittadino;
c. eseguire i punti 2., 4., 5. e 6. del flusso precedente A).
Se NON in possesso
d. effettuare il Rilascio del PIN, tramite l'apposita procedura;
e. effettuare copia del tesserino del codice fiscale e del documento di riconoscimento, mettendoli agli atti;
f. compilare la domanda di richiesta della casella PEC seguendo il flusso sopra riportato “Se in possesso del PIN”, oppure invitare il Cittadino ad effettuare la richiesta tramite i Servizi OnLine del Portale INPS, informandolo che non dovrà recarsi presso una sede INPS per l'attivazione della casella PEC, in quanto questa verrà attivata automaticamente dopo la richiesta on-line, essendo già avvenuto il riconoscimento.

D) il Cittadino si reca in sede per la sola Richiesta del PIN
1. prospettare al Cittadino la possibilità di avere anche una casella PEC e le modalità di richiesta della medesima (si veda flusso C)).


A tale proposito è opportuno ricordare che, come già specificato nella citata Circolare n.72 del 26 maggio 2009, i responsabili delle strutture sono tenuti alla tempestiva lettura dei messaggi PEC ed in ogni caso a garantire giornalmente la presa visione di tali messaggi.

Il sistema PEC provvede comunque a notificare la ricezione del nuovo messaggio al Direttore della struttura e ai Responsabili dei Processi ogni 24 ore, fin quando lo stesso non sarà letto.

La notifica ai Responsabili dei Processi, in caso di mancata lettura da parte del Direttore entro le 24 ore, avverrà indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano stati o meno delegati all'accesso alla casella PEC.

Infine, sempre allo scopo di consentire il monitoraggio e il presidio della suddetta casella, si ricorda che il messaggio di posta certificata viene automaticamente protocollato in entrata presso l’Area Omogenea Organizzativa di riferimento, con voce di titolario 800.020-Posta Elettronica Certificata, per cui si rende necessario monitorare giornalmente l'arrivo di documentazione tramite il protocollo informatico e/o GDP, nonché assegnare al messaggio la corretta voce di titolario e/o il referente/processo di competenza.

Il riferimento tecnico per la funzione “Attivazione casella PEC” è l’ing. Lorenzo Rinaldi (lorenzo.rinaldi@inps.it, tel. 06 5905 3142)

giovedì 29 ottobre 2009

Nuova normativa regionale per l'artigianato: ecco le novità



Dal 29 ottobre 2009 è in vigore la nuova normativa regionale per l'artigianato e sono soppresse le Commissioni Provinciali.
L'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane avviene a seguito della dichiarazione dell'imprenditore dei requisiti richiesti e decorre dalla data della presentazione di tale dichiarazione.

Il 14/10/2009 è stato pubblicato sul BURT il Regolamento di attuazione della Legge Regionale 53 del 2008 (D.P.G.R. 7/10/2009 n. 55/R) avente per oggetto la riforma della normativa in tema di artigianato.

Le Commissioni Provinciali Artigianato sono soppresse e le funzioni istruttorie sono assegnate direttamente alle Camere di Commercio. L'iscrizione all’Albo Imprese Artigiane continua ad avere carattere costitutivo ed è condizione per la concessione di agevolazioni e per l'adozione di una denominazione in cui ricorrono i riferimenti all'artigianato.
La domanda di iscrizione all'Albo è sostituita da una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di impresa artigiana (da rendere con i consueti modelli ART). La presentazione della dichiarazione comporta, sempre che l'impresa sia effettivamente in possesso di tutti i requisiti dichiarati, l'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione. Non sono più ammissibili iscrizioni retroattive
Successivamente la Camera di Commercio dispone accertamenti e controlli e adotta gli eventuali provvedimenti di cancellazione entro 90 giorni dalla dichiarazione. Tale termine può essere sospeso per 30 giorni per garantire eventuali integrazioni della documentazione.
La norma prevede l’obbligatorietà della presentazione telematica delle dichiarazioni. Fino all’avvio in effettivo della Comunicazione Unica (01/04/2010) sarà comunque consentito procedere alla presentazione della modulistica cartacea .
La normativa semplifica diversi adempimenti ed in particolare esonera l’impresa dal presentare dichiarazioni all’Albo quando viene domandata la cancellazione dal registro delle Imprese.
Cambia ovviamente anche la modulistica (uguale per tutte le CCIAA Toscane)e che sarà repirebile quanto prima sui siti delle Camere di Commercio
Fonte: Camera Commercio Lucca

domenica 18 ottobre 2009

Contributi alle piccole imprese Comune di Capannori



E’ sempre più concreto l’impegno dell’amministrazione comunale contro la crisi. E’ stato, infatti, pubblicato il bando per l’erogazione dei contributi alle piccole imprese locali. Le attività produttive agricole, industriali, artigianali, commerciali, turistiche e del settore terziario con non più di 50 addetti e con un fatturato non superiore a 2 milioni e mezzo di euro, grazie a un accordo tra il comune e la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno, potranno accedere a un credito agevolato fino a 50mila euro. L’amministrazione comunale parteciperà concedendo sotto forma di contributo equivalente l’1% in conto capitale su una base annuale del finanziamento ottenuto dall’istituto di credito per un massimo di 3 anni. Il tasso di finanziamento è molto agevolato rispetto al mercato.
 Il contributo sarà liquidato entro 45 giorni dalla presentazione della domanda. Per i primi 12 mesi, inoltre, l’impresa che avrà ottenuto il credito dovrà pagare solo gli interessi e non il conto capitale.
 «Si tratta di un aiuto concreto al sistema dell’imprenditoria locale che risulta molto utile in questo periodo di crisi e di difficoltà dell’economia mondiale - dichiara l’assessore alle attività produttive, Maurizio Vellutini -. L’amministrazione comunale, dunque, si conferma vicina alle aziende del nostro territorio, che creano sviluppo e occupazione. I crediti agevolati serviranno a fare nuovi investimenti, rilanciando le attività che da tempo operano sul territorio e sostenendo quelle che sono di nuova costituzione, che potranno finanziare un importo fino a 20 mila euro».
 «L’amministrazione comunale ha investito 150 mila euro per questa iniziativa perché riteniamo molto importante il sostegno alle attività produttive locali - aggiunge l’assessore alle finanze, Lara Pizza -. Questi contributi rappresentano il primo di una serie di atti concreti che realizzeremo a favore delle imprese».
 I contributi saranno concessi per spese di investimento delle imprese e in particolare per l’acquisto di beni strumentali d’investimento quali impianti, attrezzature anche informatiche, macchinari e arredi, per interventi per la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione edilizia degli immobili in cui ha la sede operativa l’impresa beneficiaria. Saranno ammessi anche gli interventi rivolti al miglioramento e alla trasformazione aziendale in funzione del potenziamento, della razionalizzazione, dell’innovazione anche tecnologica, dell’offerta commerciale, dell’adeguamento alla normativa in materia igienico-sanitaria o rivolti all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili o al risparmio energetico.
 Per informazioni contattare lo sportello unico attività produttive (tel. 0583 428237/ 0583 428239, email suap@comune.capannori.lu.it) oppure le filiali della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno. Il bando sarà scaricabile nei prossimi giorni dal sito del Comune www.comune.capannori.lu.it.
Fonte Il Tirreno del 18/10/2009

lunedì 12 ottobre 2009

Omesso indirizzo sul certificato di malattia e perdita dell'indennità INPS



INPS Messaggio 09/10/2009, n. 22747

La mancanza o la inesattezza o incompletezza dell'indirizzo sul certificato medico di malattia comporta la perdita della prestazione previdenziale per l'intero evento di malattia o comunque per tutte quelle giornate di malattia attestate da una certificazione priva del requisito.
Così ha stabilito la Direzione Inps nel messaggio sopra riportato andando ad interpretare e derimere in maniera restrittiva le precedenti prese di posizione dello stesso istituto.
Le aziende devono pertanto informare i lavoratori che nella compilazione del certificato medico inviato all'INPS, e di conseguenza alla ditta dovrà essere riportato l'esatto indirizzo di reperibilità pena la perdita dell'indennità da parte dell'INPS dei giorni previsti sul certificato di malattia

sabato 10 ottobre 2009

Riduzione dei premi per le imprese artigiane del settore autotrasporto merci



Si riportano integralmente i due articoli del Decreto 25/06/2009 pubblicato in G.U. n. 235 del 09/10/2009, con i quali vengono stabilite le riduzione del premio INAIL per l'anno 2009 a favore delle imprese artigiane del settore autotrasposrto merci.

Art.1
E' approvata, per l'anno 2009, per le imprese artigiane del settore
autotrasporto merci tenute al pagamento dei premi speciali unitari,
classificate alle voci di tariffa 9123 - classe di rischio 5° e 9121
- classe di rischio 8°, una riduzione dei premi pari al 14,01%, per
un importo pari a 11 milioni di euro.

art.2
Per l'anno 2009, esclusivamente per il settore dell'autotrasporto,
il termine del versamento dei relativi premi e' differito al 16
maggio 2009.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

mercoledì 7 ottobre 2009

Regione Toscana: incentivi alle aziende che rinnovano contratti di lavoro e bonus per i disoccupati



Incentivi alle aziende che rinnovano contratti di lavoro e bonus per i disoccupati

La Regione, per evitare che i lavoratori vengano licenziati o momentaneamente messi in cassa integrazione, ha deciso di mettere a disposizione di ciascuna delle aziende che rinnoveranno i contratti in scadenza per almeno un anno un contributo di 2.000 euro. L'incentivo, valido fino al 2010 e di cui potranno beneficiare solo le imprese in stato di crisi, dovrà essere accompagnato da un accordo sindacale. L'annuncio è stato dato dall'assessore Simonincini nel corso di una conferenza stampa.
Oltre agli incentivi per le aziende, la altre novità all'interno del pacchetto anticrisi a cui sta lavorando la Regione riguardano i contributi una tantum per i disoccupati, approvati a febbraio:
- 1.650 euro per lavoratori atipici e a tempo determinato, che hanno perso l'impiego da almeno 3 mesi e non possono contare su alcun ammortizzatore sociale e
- 1650 euro di sostegno al pagamento del mutuo per coloro che hanno perso il posto di lavoro (anche quelli a tempo indeterminato) o sono in cassa integrazione.

Isee a 17 mila euro
Fino a luglio ne potevano beneficiare i lavoratori con un Isee, l'indicatore che misura reddito e capacità di spesa di una famiglia, non superiore a 12.500 euro. Poi era stata innalzato a 15.000. Ora sarà portato a 17.000, soglia già scelta come tetto per le borse di studio universitarie.
180 giorni anche con più contratti
Per poter aver diritto al contributo, tra gli altri requisiti, c'era quello di aver lavorato per almeno 180 giorni con un unico datore (ed è la seconda novità). Potranno ora essere anche la somma di più contratti, non necessariamente continuativi ed anche di datori di lavoro diversi.
Aiuti ai lavoratori degli studi professionali
Il contributo una tantum di 1650 euro (ed è la terza novità) sarà inoltre esteso anche a dipendenti degli studi professionali che hanno perso il posto di lavoro. Tutte modifiche che potranno essere fatte con una delibera di giunta, rassicura Simoncini, senza dover modificare la legge che ha istituito il fondo da 5 milioni di euro che è servito a finanziare i due bonus.
Altra novità è l'estensione della Cassa integrazione in deroga ai dipendenti degli studi professionali. E' stato inoltre deciso, in omaggio alla massima trasparenza, che tutte le procedure che riguardano la Cassa in deroga gestite dalla Regione saranno messe online.

martedì 6 ottobre 2009

Sicurezza sul lavoro: la vigilanza Asl aumenta del 20%



Regione Toscana - Un piano straordinario per interventi più diffusi e omogenei
Aumentare i controlli del 20% entro il 2009 e rendere gli interventi più diffusi e omogenei sul territorio: è questo l’obiettivo della delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell’assessore per il diritto alla salute Enrico Rossi, che chiama le Asl, in collaborazione con una serie di altre amministrazioni (la Direzione regionale del lavoro, Inail, Inps e Vigili del fuoco della Toscana) ad uno sforzo straordinario per abbattere drasticamente il numero degli infortuni sul lavoro. L’intero sistema di vigilanza regionale dovrà lavorare con maggiore efficienza ed efficacia e soprattutto con maggiore coordinamento e integrazione, con azioni preventive a tutela della salute, della sicurezza e della regolarità del lavoro in tutte le realtà produttive, in modo omogeneo e diffuso, anche per evitare fenomeni di distorsione della concorrenza di mercato.
“Il controllo costante, diffuso e coordinato – afferma l’assessore Enrico Rossi - non solo rappresenta l’unico modo serio per esercitare una funzione che, se episodica o saltuaria, non dà alcun contributo alla riduzione degli infortuni, ma costituisce anche una garanzia per le imprese, che così non subiscono cadute di competitività. In questo modo l’intero sistema della sicurezza può compiere un salto di qualità, a beneficio di tutti i lavoratori, e le stesse imprese possono contare su una vigilanza corretta, efficace e non vessatoria. Mi sembra un modo efficace per applicare nella nostra realtà regionale il dettato del nuovo Testo unico nazionale a cui le Regioni hanno contribuito in modo determinante”
La delibera indica a ciascuna Asl obiettivi specifici, per rendere più uniforme sul territorio il numero dei controlli in rapporto al numero delle unità locali presenti (fabbriche, uffici, strutture produttive e quant’altro) che sono poco meno di 160.000. Oggi l’indice medio di copertura regionale si aggira intorno al 9% (su uno standard nazionale richiesto del 5%) ma con situazioni molto diversificate sul territorio. La “forbice” del rapporto tra unità locali controllate e unità locali totali si divarica infatti dal 4,44% assicurato dalla Asl 4 di Prato al 15,47% della Asl 12 di Viareggio. Lo scopo principale del progetto è proprio quello di “stringerla”, portando le Aziende ad elevare le loro media specifica e quindi quella regionale.
E’ prevista l’assunzione a tempo indeterminato di 41 ispettori. Le nuove dotazioni sono state stabilite prendendo in considerazione la valutazione degli organici attuali, il numero delle “unità locali” e degli occupati presenti nel territorio di competenza della Asl, l’incidenza infortunistica sui luoghi di lavoro nelle diverse realtà territoriali.
La Regione finanzierà l’intero progetto con 1 milione di euro. Metà di questa somma andrà a cofinanziare una tantum l’avvio del piano di assunzioni dei nuovi ispettori, il cui onere verrà coperto dalle entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni che scaturiranno dai controlli. Gli altri 500 mila euro saranno assicurati in due tranche successive. I primi 250 mila euro verranno liquidati alle Asl che documenteranno il raggiungimento entro il 2008 di 15.280 unità locali controllate (di cui 4000 cantieri), il 10% in più rispetto al 2007, anno in cui ne sono effettuati 13.887. Gli altri 250 mila euro verranno versati alle Asl al raggiungimento dell’obiettivo 2009, cioè 16.676 unità locali controllate, di cui 4000 cantieri, pari al 20% in più rispetto all’attività svolta nel 2007.
Per coordinare l’intera operazione l’assessorato si è fatto promotore di un accordo con la Direzione regionale del Lavoro, Inail, Inps e Vigili del Fuoco della Toscana. Il protocollo di intesa impegna gli enti e le amministrazioni firmatarie “a sviluppare anche congiuntamente azioni sempre più efficacia di promozione dell’osservanza delle norme e di repressione delle violazioni” con l’obiettivo di una sostanziale “diffusione e omogeneità degli interventi in ambito regionale”. In particolare le parti “adotteranno ogni utile accorgimento per rendere reciprocamente compatibili i rispettivi programmi e interventi ispettivi, per evitare sovrapposizioni e ripetizioni, per garantire la massima copertura possibile del territorio in relazione alle risorse disponibili, anche a sostegno della concorrenza leale. Naturalmente sono fatti salvi gli interventi ispettivi su specifiche richieste o denunce”. Sono infine previsti incontri periodici e scambi di informazioni e di dati.
Fonte Toscana Notizie - Agenzia di informazione della Giunta Regionale

lunedì 5 ottobre 2009

Sicurezza nei cantieri, anche il committente è responsabile



Un'importante sentenza della Cassazione in relazione alla responsabilità del committente in caso di esecuzione lavori affidata a ditta o persone prive delle necessarie attrezzature e coperture previdenziali ed assistenziali.

La responsabilità dell'attuazione generale delle norme antinfortunistiche spetta al committente dei lavori, qualora manchi in concreto un appaltatore fornito della capacità tecnica e professionale atta ad assicurarne il rispetto.
Lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza n. 36581 del 21 settembre scorso, è nuovamente intervenuta sul tema della tutela e della salute della sicurezza dei lavoratori. In particolare, la sentenza ha accolto con rinvio a giudizio il ricorso presentato dal Procuratore Generale della Corte di Appello di Bari contro la sentenza che assolveva completamente il proprietario di un immobile che aveva commissionato ad un operaio, dipendente in mobilità di un'impresa, senza né mezzi né attrezzature, il rifacimento del tetto dello stabile, a causa del quale l'operaio ha perso la vita.
In prima battuta, il Tar aveva condannato l'uomo alla pena di 6 mesi reclusione per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede. Successivamente, la Corte d'Appello, ribaltando completamente la sentenza di primo grado, aveva assolto l'imputato ritenendo che non vi fosse rapporto di subordinazione che legava il proprietario dell'immobile con l'operaio.
Contro questa sentenza, la Procura ha fatto ricorso in Cassazione evidenziando, tra l'altro, come la Corte territoriale avesse del tutto "ignorato che, nell'ambito degli obblighi di attuazione e rispetto delle prescrizioni di prevenzione degli infortuni, il committente dei lavori è responsabile, qualora manchi in concreto un appaltatore fornito della capacità tecnica e professionale per assumersi la responsabilità dell'attuazione generale delle norme antinfortunistiche"
I giudici della Suprema Corte, condividendo la tesi della Procura di Bari, hanno evidenziato come i giudici della Corte d'appello non abbiano preso in considerazione il fatto che il proprietario dell'immobile aveva commissionato i lavori di parziale ristrutturazione dello stabile, con particolare riferimento al rifacimento del tetto, ad un operaio, non titolare di impresa edile ma dipendente in mobilità di altra impresa, che non disponendo né di mezzi né di strumenti propri per eseguire le opere, aveva utilizzato le attrezzature del nipote. Come prescritto dalla Suprema Corte, l'avere utilizzato le prestazioni lavorative della vittima nelle suddette condizioni e la pericolosità del luogo di lavoro (i lavori venivano eseguiti a circa 15 metri di altezza dal suolo, senza alcuna precauzione o dispositivo per evitare cadute dall'alto), avrebbe imposto al committente una verifica delle condizioni di sicurezza ai sensi della normativa antinfortunistica.
La Cassazione ha, dunque, annullato la sentenza impugnata con rinvio a giudizio in cui si chiarisca se il proprietario rimaneva in ogni caso garante della salvaguardia dell'incolumità di chi, come l'operaio in questione, prestava nel suo interesse attività lavorativa e, quindi, trattandosi di opere pericolose, poteva o meno disinteressarsi di come queste venivano eseguite.
In definitiva, dalla sentenza emerge un concetto molto chiaro, ovvero che affidare un lavoro ad un'impresa specializzata solleva il proprietario da qualsiasi responsabilità penale, di contro affidare il lavoro ad un'impresa improvvisata rende solidale il proprietario in caso di danni o peggio di morte di un operaio.
Sentanza riportata su http://www.conquistedellavoro.it/
Affarishop.com

venerdì 2 ottobre 2009

Registro Infortuni



L’art. 53, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 (che non ha subito modifiche dal decreto correttivo D.Lgs. 106, 3.8.20), stabilisce che fino ai sei mesi successivi
all’adozione del decreto interministeriale istitutivo del SINP (sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro) restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni e ai registri degli esposti ad agenti
cancerogeni e biologici. Di conseguenza, fino alla predetta data tutti i datori di lavoro dovranno continuare a tenere aggiornato i registri infortuni in essere
(inserendo anche gli eventi che determinano l’assenza di un solo giorno) e dovranno continuare a istituire il registro (vidimato dall’ASL, fatta eccezione
per quelle regioni che ne hanno abolito la vidimazione, Es.Regione Lombardia) per ogni nuova unita produttiva- sede-filiale-cantiere ecc. Si ricorda inoltre che dal giornoin cui decorrerà la predetta abrogazione tutti i registri infortuni in essere dovranno essere conservati per quattro anni dall’ultima registrazione o, se non ancora usati, dalla data di vidimazione o, nelle Regioni ove la vidimazione non è più richiesta, dalla data apposta dal datore di lavoro sul registro stesso.

sabato 26 settembre 2009

La Banca del Comprensorio del Cuoio passa al Credito Cooperativo di Signa



La crisi si abbatte anche sui piccoli istituti bancari della zona, dopo la Bcc Bientina attualmente in amministrazione controllata, un altra banca di credito cooperativo non naviga in buone acque.
Nei giorni scorsi la Banca d'Italia ha autorizzato l'avvio della procedura di fusione tra due istituti toscani, la Banca di Credito Cooperativo di Signa che acquisisce il controllo della Banca del Comprensorio del Cuoio di Castelfranco di Sotto.
La Banca del Comprensorio del Cuoio ha sede legale e direzione generale a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, dove la società cooperativa ha iniziato la propria attività esattamente due anni fa, grazie alla fiducia di oltre duemila soci.

Affarishop.com

giovedì 24 settembre 2009

Buste paga e privacy



I cedolini dello stipendio devono essere consegnati spillati o in busta chiusa e non devono contenere informazioni lesive della riservatezza. Gli uffici addetti alla predisposizione e alla consegna dei cedolini sono tenuti a tutelare la privacy dei lavoratori, limitando l'inserimento di informazioni sulla sfera privata e impedendo l'indebita conoscenza dei dati da parte di persone non autorizzate. Il Garante privacy ha ribadito al Ministero dell'Interno le misure relative ai cedolini dello stipendio.

L'intervento si è reso necessario a seguito di una segnalazione con la quale si lamentava il fatto che i cedolini di più di duemila dipendenti di una delle sedi regionali del Ministero fossero stampati su carta continua e non imbustati. Nella segnalazione si precisava che i cedolini, sistemati in scatoloni, venivano spediti dal Ministero alla sede regionale in questione e lì, una volta suddivisi per provincia e reparto, venivano smistati alle varie segreterie; gli addetti provvedevano poi a consegnarli manualmente ai dipendenti. Dalla segnalazione emergeva inoltre che spesso i cedolini venivano lasciati sui tavoli, in modo da rendere accessibili a chiunque informazioni sulla sfera privata dei lavoratori. Tra le varie voci potevano apparire, infatti, anche informazioni sulle coordinate bancarie, l'indicazione della sigla del sindacato di appartenenza destinatario della ritenuta o, ancora, trattenute per cessioni del quinto, motivazioni di eventuali circostanze debitorie del lavoratore.

In seguito alla richiesta di chiarimento dell'Autorità il Ministero ha comunicato di aver subito impartito precise indicazioni al centro elettronico che elabora i cedolini affinché sostituisca le voci specifiche con descrizioni più generiche o dei codici, eliminando la sigla dell'organizzazione sindacale, in modo tale da rendere le modalità di predisposizione dei cedolini pienamente conformi alla normativa sulla protezione dei dati personali. A maggior tutela della privacy, il Ministero ha comunicato, infine, che avrebbe al più presto provveduto ad avviare il recapito delle buste paga in formato elettronico direttamente sulle mail dei dipendenti, eliminando del tutto la copia cartacea.
fonte www.garanteprivacy.it

Le aziende non possono "spiare" la navigazione su Internet dei dipendenti



È illecito monitorare in modo sistematico pagine e siti visitati
È illecito monitorare in modo sistematico e continuativo la navigazione in Internet dei lavoratori.

Il principio è stato ribadito dal Garante privacy che ha vietato ad una società il trattamento dei dati personali di un dipendente e ha segnalato il caso all'autorità giudiziaria. La società aveva monitorato per nove mesi la navigazione on line di un lavoratore attraverso un software in grado di memorizzare "in chiaro", tra l'altro, le pagine e i siti web visitati, il numero di connessioni, il tempo trascorso sulle singole pagine.

Nel definire il reclamo il Garante, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha riconosciuto le ragioni del dipendente.

L'installazione di un software appositamente configurato per tracciare in modo sistematico la navigazione in Internet del lavoratore viola, infatti, lo Statuto dei lavoratori, che vieta l'impiego di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei dipendenti. Peraltro la società non aveva neanche provveduto ad attivare le procedure stabilite dalla normativa qualora tale controllo fosse motivato da "esigenze organizzative e produttive" (accordo con le rappresentanze sindacali o, in assenza di questo, autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro).

Il Garante ha ritenuto, infine, che la società sia incorsa anche nella violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza delle informazioni raccolte, poiché il monitoraggio, diretto peraltro nei confronti di un solo dipendente, è risultato prolungato e costante. In base alle Linee guida fissate dall'Autorità i datori di lavoro possono infatti procedere a eventuali controlli ma in modo graduale, mediante verifiche di reparto, d'ufficio, di gruppo di lavoro prima di passare a controlli individuali.
fonte www.garanteprivacy.it

martedì 15 settembre 2009

Licenziamento individuale e plurimo criteri di scelta



Si riporta parere n. 5 diramato dalla Fondazione Studi Consulenti del lavoro sui criteri di scelta da parte dell'azienda in caso di licenziamento individuale e plurimo. Il parere è corredato da interessanti sntenze giurisprudenziali in materia.

IL QUESITO
Si chiede di precisare quali sono i criteri di scelta da rispettare in caso di licenziamento individuale plurimo per riduzione di personale.
* * *
LICENZIAMENTO COLLETTIVO E LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PLURIMO
L’esigenza aziendale di ridurre il personale può determinare sia un licenziamento collettivo che un licenziamento individuale (plurimo) per giustificato motivo oggettivo.
Infatti, mentre l’art. 24 comma 1 della l. 223 del 1991, definisce i licenziamenti collettivi quali “conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro”, l’art. 3 l. 604 del 1966, annovera tra i motivi oggettivi di licenziamento individuale le “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
La prima fattispecie (licenziamento collettivo) differisce dalla seconda (licenziamento individuale per motivo oggettivo) in quanto caratterizzata da determinati indici legali quali: la dimensione dell’impresa (almeno quindici dipendenti), il numero dei licenziamenti (almeno cinque), l’arco temporale di riferimento (centoventi giorni); l’ambito territoriale (la provincia) (art. 24 l. n. 223/1991; cfr. Cass. 8 giugno 1999, n. 5662, in Orient. Giur. lav., 1999, fasc. 4; Cass. 12 ottobre 1999, n. 11455, in Riv. crit. dir. lav., 2000, 123).
In presenza di tali elementi, il licenziamento è collettivo ed il datore di lavoro non può sottrarsi alle regole stabilite dalla legge. Per contro, qualora gli elementi in questione manchino, la riduzione del personale costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento (individuale).
In tal caso, si possono verificare due diverse situazioni, che prendiamo in esame qui di seguito.
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER SOPPRESSIONE DEL POSTO DI LAVORO
Se le ragioni produttive od organizzative si riferiscono ai lavoratori in quanto addetti ad una specifica attività (ad es., soppressione di una mansione o di un ufficio; esternalizzazione di un settore; chiusura di una filiale; etc.), i lavoratori colpiti sono quelli addetti all’attività in questione e non possono invocare situazioni personali per ottenere che la scelta cada su altri lavoratori (Cass. 21 giugno 1985 n. 3752, Giust. Civ., 1986, I, 467; Cass. 5 aprile 1990 n. 2824, Mass. giur. lav., 1990, suppl., 75; Cass. 30 ottobre 1990 n. 10461, Mass. giur. lav., 1991, suppl., 4).
Il datore di lavoro deve tuttavia assolvere agli oneri probatori imposti dalla legge: sussistenza e concretezza del presupposto legittimante il licenziamento (la effettiva soppressione del posto); nesso di causalità tra posto soppresso e attività svolta dal lavoratore licenziato; inutilizzabilità del lavoratore in altra posizione di lavoro disponibile in azienda (c.d. obbligo di repechage) (v. Cass. 30 ottobre 1990, n. 10461, in Not. giur. lav., 1991, 399; Cass. 27 aprile 1991, n. 4688, in Arch. civ., 1991, 921; Cass. 27 novembre 1996, n. 10527, in Mass. giur. lav., 1997, suppl., 7; Cass. 3 agosto 1998, n. 7628, in Not. giur. lav., 1998, 725).
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER RIDUZIONE DI PERSONALE
Se, invece, le ragioni tecnico od organizzative poste a base del licenziamento non si riferiscono ad una determinata attività o posizione lavorativa, ma all’esigenza più generica di ridurre il personale (di solito per il contenimento dei costi di gestione), il licenziamento può colpire – nell’ambito dell’intera azienda o di una parte di essa – tutti i lavoratori occupati o comunque tutti i lavoratori che svolgono analoghe mansioni (ad es., si intende licenziale tre addetti alle vendite, sui dieci addetti alle vendite occupati in totale).
Si pone quindi il problema di individuare i criteri che devono essere osservati nella scelta dei lavoratori da licenziare.
Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte (Cass. 21 novembre 2001, n. 14663, in Dir. lav., 2002, 23) stabilendo che ove sussista una situazione di totale fungibilità tra dipendenti potenzialmente licenziabili, la legittimità del licenziamento dipende “dal rispetto delle regole di correttezza di cui all’art. 1175 c.c. nella scelta del lavoratore licenziato...” (in senso conforme Cass. 9 maggio 2002, n. 6667, in Riv. dir. lav., 2003, II, 108; Cass. 11 giugno 2004 n. 11124, Giur. lav., 2004, n. 32-33, 40).
La selezione dei lavoratori, dunque, non può essere compiuta liberamente ma deve avvenire in conformità ai criteri di correttezza e buona fede. Secondo l’orientamento giurisprudenziale citato, la correttezza e buona fede si traduce nell’applicazione in via analogica dei criteri di scelta stabiliti dall’art. 5 della l. 223 del 1991 per i licenziamenti collettivi, e cioè: anzianità (di servizio), carichi di famiglia, esigenze tecnico-produttive ed organizzative. Devono quindi essere scelti per il licenziamento i soggetti con minore anzianità di servizio, con minori carichi di famiglia, e la cui presenza non è richiesta da esigenze produttive o organizzative.
Lo stesso art. 5 prescrive, inoltre, che i criteri di scelta vengano applicati “in concorso tra di loro”. La giurisprudenza consolidata ammette, tuttavia, un concorso non rigido tra i criteri di scelta, che consenta di dare maggior peso ad uno di essi, purché nell’ambito di una valutazione globale e, in ogni caso, senza annullare completamente l’incidenza degli altri criteri (per la ponderazione tra i diversi elementi, si veda Cass. 10 gennaio 1996 n. 132 in Giur. it., 1996, I, 876; Cass. 19 maggio 2006 n. 11886, Mass. giur. lav., 2006, 969; Cass. 1° aprile 1999 n. 3140, in Riv. it. dir. lav., II, 862).
Inoltre, hanno precedenza e vincolano il datore di lavoro gli eventuali criteri previsti in sede pattizia (Cass. 15 settembre 1995, n. 9734, in Riv. crit. dir. lav., 1996, 218). L’accordo, infatti, come per i licenziamenti collettivi, ben può individuare criteri convenzionali diversi o integrativi rispetto a quelli contemplati dall’art. 5 della l. 223 del 1991, a patto che si tratti di criteri obiettivi e generali, e che non violino norme imperative o il divieto di discriminazione previsto dall’art. 15 stat. lav. (Cort. Cost. 30 giugno 1994 n. 268, Foro it., 1994, I, 2307; Cass. 11 novembre 1998 n. 11387, Foro it., 1999, I, 885).

PRINCIPALI RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Cass. 8 giugno 1999, n. 5662, in Orient. Giur. lav., 1999, fasc. 4;
Cass. 12 ottobre 1999, n. 11455, in Riv. crit. dir. lav., 2000, 123;
Pret. Milano 11 febbraio 1994 in Lav. Giur., 1994, 7, 732;
Cass. 21 giugno 1985 n. 3752, Giust. Civ., 1986, I, 467;
Cass. 5 aprile 1990 n. 2824, Mass. giur. lav., 1990, suppl., 75;
Cass. 30 ottobre 1990 n. 10461, Mass. giur. lav., 1991, suppl., 4;
Cass. 30 ottobre 1990, n. 10461, in Not. giur. lav., 1991, 399;
Cass. 27 aprile 1991, n. 4688, in Arch. civ., 1991, 921;
Cass. 27 novembre 1996, n. 10527, in Mass. giur. lav., 1997, suppl., 7;
Cass. 3 agosto 1998, n. 7628, in Not. giur. lav., 1998, 725;
Cass. 21 novembre 2001, n. 14663, in Dir. lav., 2002, 23;
Cass. 9 maggio 2002, n. 6667, in Riv. dir. lav., 2003, II, 108;
Cass. 11 giugno 2004 n. 11124, Giur. lav., 2004, n. 32-33, 40;
Cass. 10 gennaio 1996 n. 132 in Giur. it., 1996, I, 876;
Cass. 19 maggio 2006 n. 11886, Mass. giur. lav., 2006, 969;
Cass. 1° aprile 1999 n. 3140, in Riv. it. dir. lav., II, 862;
Cass. 15 settembre 1995, n. 9734, in Riv. crit. dir. lav., 1996, 218;
Cort. Cost. 30 giugno 1994 n. 268, Foro it., 1994, I, 2307;
Cass. 11 novembre 1998 n. 11387, Foro it., 1999, I, 885;
Cass. 23 settembre 1999 n. 10368, Mass. giur. lav., 2000, 100;
Cass. 28 luglio 2000 n. 9956, in Riv. it. dir. lav., 2001, II, 579;
Cass. 9 settembre 2000 n. 11875, Foro it., 2000, I, 3099;
Cass. 22 marzo 2001 n. 4140, Mass. giu. Lav., 2001, 608.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Artt. 4, 5 e 24 della l. 223 del 1991;
Art. 3 l. 604 del 1966.
Fondazione Studi IL PRESIDENTE
Rosario De Luca

giovedì 3 settembre 2009

Rinviato il Click Day per l'IRAP



Lunedì 14 settembre non ci sarà nessuna gara telematica (click day) per aggiudicarsi il rimborso Irap.

Dopo le doglianze espresse nei giorni scorsi da aziende e professionisti, l'agenzia delle Entrate ha annunciato con un comunicato che è "in via di predisposizione il provvedimento che dispone il rinvio della data di attivazione della procedura per la presentazione delle istanze di rimborso per la presentazione dell'istanza telematica" che consente di ottenere il rimborso del 10% dell'Irap pagata tra il 2004 e il 2007.
La proroga del cosidetto click day ( espressamente stabilito dall'articolo 6 del decreto legge n.185 del 2008) "si rende necessaria - spiega la nota dell'agenzia - per individuare, nel rispetto dell'attuale contesto normativo, le soluzioni tecniche più idonee per eliminare alcuni inconvenienti connessi all'attuale meccanismo telematico di presentazione delle istanze di rimborso».
In base all'attuale meccanismo, il riconoscimento del «beneficio» è legato all'ordine cronologico delle istanze ricevute dal Ministero nonchè all'esaurimento dei fondi. Secondo i calcoli effettuati da varie organizzazioni, infatti, un contribuente Irap su quattro avrebbe rischiato di rimanere senza rimborso. A fronte di una domanda potenziale per circa 4 miliardi gli importi stanziati dal decreto anti-crisi ammontano a circa 1 miliardo .

Modello 730



SECONDO O UNICO ACCONTO 2009: TERMINI
Si ricorda che nel mese di novembre, il sostituto provvede a trattenere l’importo relativo alla secondo o unico acconto per il 2009 indicato nel modello 730/4.

Qualora il contribuente, analizzata la propria situazione, decida di non versarlo o di versarlo in misura inferiore rispetto a quanto indicato al rigo 65 del Prospetto di liquidazione modello 730-3, deve presentare apposita comunicazione al sostituto d’imposta entro il 30 settembre.

Nel caso in cui non sia più alle dipendenze del sostituto d’imposta di giugno/luglio, deve effettuare il versamento con il modello F24 entro il 30 novembre 2009.