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venerdì 2 ottobre 2009

Registro Infortuni



L’art. 53, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 (che non ha subito modifiche dal decreto correttivo D.Lgs. 106, 3.8.20), stabilisce che fino ai sei mesi successivi
all’adozione del decreto interministeriale istitutivo del SINP (sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro) restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni e ai registri degli esposti ad agenti
cancerogeni e biologici. Di conseguenza, fino alla predetta data tutti i datori di lavoro dovranno continuare a tenere aggiornato i registri infortuni in essere
(inserendo anche gli eventi che determinano l’assenza di un solo giorno) e dovranno continuare a istituire il registro (vidimato dall’ASL, fatta eccezione
per quelle regioni che ne hanno abolito la vidimazione, Es.Regione Lombardia) per ogni nuova unita produttiva- sede-filiale-cantiere ecc. Si ricorda inoltre che dal giornoin cui decorrerà la predetta abrogazione tutti i registri infortuni in essere dovranno essere conservati per quattro anni dall’ultima registrazione o, se non ancora usati, dalla data di vidimazione o, nelle Regioni ove la vidimazione non è più richiesta, dalla data apposta dal datore di lavoro sul registro stesso.

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