Visualizzazioni totali

giovedì 24 settembre 2009

Le aziende non possono "spiare" la navigazione su Internet dei dipendenti



È illecito monitorare in modo sistematico pagine e siti visitati
È illecito monitorare in modo sistematico e continuativo la navigazione in Internet dei lavoratori.

Il principio è stato ribadito dal Garante privacy che ha vietato ad una società il trattamento dei dati personali di un dipendente e ha segnalato il caso all'autorità giudiziaria. La società aveva monitorato per nove mesi la navigazione on line di un lavoratore attraverso un software in grado di memorizzare "in chiaro", tra l'altro, le pagine e i siti web visitati, il numero di connessioni, il tempo trascorso sulle singole pagine.

Nel definire il reclamo il Garante, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha riconosciuto le ragioni del dipendente.

L'installazione di un software appositamente configurato per tracciare in modo sistematico la navigazione in Internet del lavoratore viola, infatti, lo Statuto dei lavoratori, che vieta l'impiego di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei dipendenti. Peraltro la società non aveva neanche provveduto ad attivare le procedure stabilite dalla normativa qualora tale controllo fosse motivato da "esigenze organizzative e produttive" (accordo con le rappresentanze sindacali o, in assenza di questo, autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro).

Il Garante ha ritenuto, infine, che la società sia incorsa anche nella violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza delle informazioni raccolte, poiché il monitoraggio, diretto peraltro nei confronti di un solo dipendente, è risultato prolungato e costante. In base alle Linee guida fissate dall'Autorità i datori di lavoro possono infatti procedere a eventuali controlli ma in modo graduale, mediante verifiche di reparto, d'ufficio, di gruppo di lavoro prima di passare a controlli individuali.
fonte www.garanteprivacy.it

martedì 15 settembre 2009

Licenziamento individuale e plurimo criteri di scelta



Si riporta parere n. 5 diramato dalla Fondazione Studi Consulenti del lavoro sui criteri di scelta da parte dell'azienda in caso di licenziamento individuale e plurimo. Il parere è corredato da interessanti sntenze giurisprudenziali in materia.

IL QUESITO
Si chiede di precisare quali sono i criteri di scelta da rispettare in caso di licenziamento individuale plurimo per riduzione di personale.
* * *
LICENZIAMENTO COLLETTIVO E LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PLURIMO
L’esigenza aziendale di ridurre il personale può determinare sia un licenziamento collettivo che un licenziamento individuale (plurimo) per giustificato motivo oggettivo.
Infatti, mentre l’art. 24 comma 1 della l. 223 del 1991, definisce i licenziamenti collettivi quali “conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro”, l’art. 3 l. 604 del 1966, annovera tra i motivi oggettivi di licenziamento individuale le “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
La prima fattispecie (licenziamento collettivo) differisce dalla seconda (licenziamento individuale per motivo oggettivo) in quanto caratterizzata da determinati indici legali quali: la dimensione dell’impresa (almeno quindici dipendenti), il numero dei licenziamenti (almeno cinque), l’arco temporale di riferimento (centoventi giorni); l’ambito territoriale (la provincia) (art. 24 l. n. 223/1991; cfr. Cass. 8 giugno 1999, n. 5662, in Orient. Giur. lav., 1999, fasc. 4; Cass. 12 ottobre 1999, n. 11455, in Riv. crit. dir. lav., 2000, 123).
In presenza di tali elementi, il licenziamento è collettivo ed il datore di lavoro non può sottrarsi alle regole stabilite dalla legge. Per contro, qualora gli elementi in questione manchino, la riduzione del personale costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento (individuale).
In tal caso, si possono verificare due diverse situazioni, che prendiamo in esame qui di seguito.
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER SOPPRESSIONE DEL POSTO DI LAVORO
Se le ragioni produttive od organizzative si riferiscono ai lavoratori in quanto addetti ad una specifica attività (ad es., soppressione di una mansione o di un ufficio; esternalizzazione di un settore; chiusura di una filiale; etc.), i lavoratori colpiti sono quelli addetti all’attività in questione e non possono invocare situazioni personali per ottenere che la scelta cada su altri lavoratori (Cass. 21 giugno 1985 n. 3752, Giust. Civ., 1986, I, 467; Cass. 5 aprile 1990 n. 2824, Mass. giur. lav., 1990, suppl., 75; Cass. 30 ottobre 1990 n. 10461, Mass. giur. lav., 1991, suppl., 4).
Il datore di lavoro deve tuttavia assolvere agli oneri probatori imposti dalla legge: sussistenza e concretezza del presupposto legittimante il licenziamento (la effettiva soppressione del posto); nesso di causalità tra posto soppresso e attività svolta dal lavoratore licenziato; inutilizzabilità del lavoratore in altra posizione di lavoro disponibile in azienda (c.d. obbligo di repechage) (v. Cass. 30 ottobre 1990, n. 10461, in Not. giur. lav., 1991, 399; Cass. 27 aprile 1991, n. 4688, in Arch. civ., 1991, 921; Cass. 27 novembre 1996, n. 10527, in Mass. giur. lav., 1997, suppl., 7; Cass. 3 agosto 1998, n. 7628, in Not. giur. lav., 1998, 725).
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER RIDUZIONE DI PERSONALE
Se, invece, le ragioni tecnico od organizzative poste a base del licenziamento non si riferiscono ad una determinata attività o posizione lavorativa, ma all’esigenza più generica di ridurre il personale (di solito per il contenimento dei costi di gestione), il licenziamento può colpire – nell’ambito dell’intera azienda o di una parte di essa – tutti i lavoratori occupati o comunque tutti i lavoratori che svolgono analoghe mansioni (ad es., si intende licenziale tre addetti alle vendite, sui dieci addetti alle vendite occupati in totale).
Si pone quindi il problema di individuare i criteri che devono essere osservati nella scelta dei lavoratori da licenziare.
Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte (Cass. 21 novembre 2001, n. 14663, in Dir. lav., 2002, 23) stabilendo che ove sussista una situazione di totale fungibilità tra dipendenti potenzialmente licenziabili, la legittimità del licenziamento dipende “dal rispetto delle regole di correttezza di cui all’art. 1175 c.c. nella scelta del lavoratore licenziato...” (in senso conforme Cass. 9 maggio 2002, n. 6667, in Riv. dir. lav., 2003, II, 108; Cass. 11 giugno 2004 n. 11124, Giur. lav., 2004, n. 32-33, 40).
La selezione dei lavoratori, dunque, non può essere compiuta liberamente ma deve avvenire in conformità ai criteri di correttezza e buona fede. Secondo l’orientamento giurisprudenziale citato, la correttezza e buona fede si traduce nell’applicazione in via analogica dei criteri di scelta stabiliti dall’art. 5 della l. 223 del 1991 per i licenziamenti collettivi, e cioè: anzianità (di servizio), carichi di famiglia, esigenze tecnico-produttive ed organizzative. Devono quindi essere scelti per il licenziamento i soggetti con minore anzianità di servizio, con minori carichi di famiglia, e la cui presenza non è richiesta da esigenze produttive o organizzative.
Lo stesso art. 5 prescrive, inoltre, che i criteri di scelta vengano applicati “in concorso tra di loro”. La giurisprudenza consolidata ammette, tuttavia, un concorso non rigido tra i criteri di scelta, che consenta di dare maggior peso ad uno di essi, purché nell’ambito di una valutazione globale e, in ogni caso, senza annullare completamente l’incidenza degli altri criteri (per la ponderazione tra i diversi elementi, si veda Cass. 10 gennaio 1996 n. 132 in Giur. it., 1996, I, 876; Cass. 19 maggio 2006 n. 11886, Mass. giur. lav., 2006, 969; Cass. 1° aprile 1999 n. 3140, in Riv. it. dir. lav., II, 862).
Inoltre, hanno precedenza e vincolano il datore di lavoro gli eventuali criteri previsti in sede pattizia (Cass. 15 settembre 1995, n. 9734, in Riv. crit. dir. lav., 1996, 218). L’accordo, infatti, come per i licenziamenti collettivi, ben può individuare criteri convenzionali diversi o integrativi rispetto a quelli contemplati dall’art. 5 della l. 223 del 1991, a patto che si tratti di criteri obiettivi e generali, e che non violino norme imperative o il divieto di discriminazione previsto dall’art. 15 stat. lav. (Cort. Cost. 30 giugno 1994 n. 268, Foro it., 1994, I, 2307; Cass. 11 novembre 1998 n. 11387, Foro it., 1999, I, 885).

PRINCIPALI RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Cass. 8 giugno 1999, n. 5662, in Orient. Giur. lav., 1999, fasc. 4;
Cass. 12 ottobre 1999, n. 11455, in Riv. crit. dir. lav., 2000, 123;
Pret. Milano 11 febbraio 1994 in Lav. Giur., 1994, 7, 732;
Cass. 21 giugno 1985 n. 3752, Giust. Civ., 1986, I, 467;
Cass. 5 aprile 1990 n. 2824, Mass. giur. lav., 1990, suppl., 75;
Cass. 30 ottobre 1990 n. 10461, Mass. giur. lav., 1991, suppl., 4;
Cass. 30 ottobre 1990, n. 10461, in Not. giur. lav., 1991, 399;
Cass. 27 aprile 1991, n. 4688, in Arch. civ., 1991, 921;
Cass. 27 novembre 1996, n. 10527, in Mass. giur. lav., 1997, suppl., 7;
Cass. 3 agosto 1998, n. 7628, in Not. giur. lav., 1998, 725;
Cass. 21 novembre 2001, n. 14663, in Dir. lav., 2002, 23;
Cass. 9 maggio 2002, n. 6667, in Riv. dir. lav., 2003, II, 108;
Cass. 11 giugno 2004 n. 11124, Giur. lav., 2004, n. 32-33, 40;
Cass. 10 gennaio 1996 n. 132 in Giur. it., 1996, I, 876;
Cass. 19 maggio 2006 n. 11886, Mass. giur. lav., 2006, 969;
Cass. 1° aprile 1999 n. 3140, in Riv. it. dir. lav., II, 862;
Cass. 15 settembre 1995, n. 9734, in Riv. crit. dir. lav., 1996, 218;
Cort. Cost. 30 giugno 1994 n. 268, Foro it., 1994, I, 2307;
Cass. 11 novembre 1998 n. 11387, Foro it., 1999, I, 885;
Cass. 23 settembre 1999 n. 10368, Mass. giur. lav., 2000, 100;
Cass. 28 luglio 2000 n. 9956, in Riv. it. dir. lav., 2001, II, 579;
Cass. 9 settembre 2000 n. 11875, Foro it., 2000, I, 3099;
Cass. 22 marzo 2001 n. 4140, Mass. giu. Lav., 2001, 608.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Artt. 4, 5 e 24 della l. 223 del 1991;
Art. 3 l. 604 del 1966.
Fondazione Studi IL PRESIDENTE
Rosario De Luca

giovedì 3 settembre 2009

Rinviato il Click Day per l'IRAP



Lunedì 14 settembre non ci sarà nessuna gara telematica (click day) per aggiudicarsi il rimborso Irap.

Dopo le doglianze espresse nei giorni scorsi da aziende e professionisti, l'agenzia delle Entrate ha annunciato con un comunicato che è "in via di predisposizione il provvedimento che dispone il rinvio della data di attivazione della procedura per la presentazione delle istanze di rimborso per la presentazione dell'istanza telematica" che consente di ottenere il rimborso del 10% dell'Irap pagata tra il 2004 e il 2007.
La proroga del cosidetto click day ( espressamente stabilito dall'articolo 6 del decreto legge n.185 del 2008) "si rende necessaria - spiega la nota dell'agenzia - per individuare, nel rispetto dell'attuale contesto normativo, le soluzioni tecniche più idonee per eliminare alcuni inconvenienti connessi all'attuale meccanismo telematico di presentazione delle istanze di rimborso».
In base all'attuale meccanismo, il riconoscimento del «beneficio» è legato all'ordine cronologico delle istanze ricevute dal Ministero nonchè all'esaurimento dei fondi. Secondo i calcoli effettuati da varie organizzazioni, infatti, un contribuente Irap su quattro avrebbe rischiato di rimanere senza rimborso. A fronte di una domanda potenziale per circa 4 miliardi gli importi stanziati dal decreto anti-crisi ammontano a circa 1 miliardo .

Modello 730



SECONDO O UNICO ACCONTO 2009: TERMINI
Si ricorda che nel mese di novembre, il sostituto provvede a trattenere l’importo relativo alla secondo o unico acconto per il 2009 indicato nel modello 730/4.

Qualora il contribuente, analizzata la propria situazione, decida di non versarlo o di versarlo in misura inferiore rispetto a quanto indicato al rigo 65 del Prospetto di liquidazione modello 730-3, deve presentare apposita comunicazione al sostituto d’imposta entro il 30 settembre.

Nel caso in cui non sia più alle dipendenze del sostituto d’imposta di giugno/luglio, deve effettuare il versamento con il modello F24 entro il 30 novembre 2009.

mercoledì 26 agosto 2009

Regolarizzazione Colf e Badanti



Dal prossimo 01/09 è possibile presentare le istanze per la regolarizzazione di Colf e Badanti, ed effettuando il pagamento di cifra forfettaria di E. 500,00 a copertura dei contributi del periodo 01/04 - 30/06, oltre alle spese di procedura.
La regolarizzazione va effettuata tramite invio telematico per i cittadini extracomunitari, mentre è possibile effettuare la presentazione con moduli cartacei per i cittadini comunitari.
Sul sito del Ministero dell'Interno sono riepilogate tutte le circolari emanate in materia ed è previsto l'attivazione di un software per l'inoltro delle domande.
Lo studio accetta prenotazioni per la regolarizzazione in questione.

lunedì 3 agosto 2009

Banche: ABI, siglato accordo sul credito a favore delle Pmi



Alla presenza del Ministro Giulio Tremonti firmato a Milano l’Avviso comune tra ABI e le altre associazioni dell’Osservatorio banche-imprese sulla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo

È stato firmato oggi a Milano l’Avviso comune tra l’ABI e le altre rappresentanze
dell’Osservatorio permanente sui rapporti banche-imprese, con cui si condividono alcuni impegni a favore delle Pmi che a causa della crisi registrano difficoltà finanziarie temporanee. In particolare: una sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo vantate dalle banche nei confronti delle Pmi e misure volte al miglioramento della patrimonializzazione delle imprese.
L’Avviso comune individua nello specifico i seguenti interventi:
- operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo;
- operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale
implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “immobiliare” ovvero “mobiliare”;
- operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere
le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili;
- un contributo al rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e medie dimensioni,
prevedendo un apposito finanziamento o altre forme di intervento per chi realizza processi dirafforzamento patrimoniale.
L’Avviso prevede in particolare che:
- sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento le rate, per la parte di quota capitale, dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui) e le operazioni delle operazioni di leasing finanziario in essere alla data della firma dell’Avviso. Le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda;
- possono effettuare la domanda di sospensione le imprese che alla data del 30 settembre 2008 avevano esclusivamente posizioni classificate dalla banca “in bonis” e che al momento della presentazione della domanda per l’attivazione della sospensione o dell’allungamentodell’anticipazione su crediti non hanno posizioni classificate come “ristrutturate” o “in sofferenza” ovvero procedure esecutive in corso;
- per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono ancora classificate “in bonis” e che non hanno ritardati pagamenti, la richiesta si intende ammessa dalla banca che ha aderito all’Avviso, salvo esplicito e motivato rifiuto;
- la sospensione della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.
- le domande potranno essere presentate fino al 30 giugno 2010. L’Avviso ha validità per le operazioni che presentano caratteristiche pari a quelle descritte o migliorative per il cliente della banca.
L’accordo non comporta l’applicazione di ulteriori costi per le imprese, fatti salvi gli interessi calcolati sulla base del contratto originario, né la richiesta di garanzie aggiuntive.
ABI si è detta particolarmente soddisfatta per il raggiungimento di un’intesa che va ad aggiungersi a tutte le altre realizzate negli ultimi mesi con imprese e istituzioni e che serviranno ad affrontare e superare questo difficile periodo. L’ABI ha confermato la piena disponibilità del sistema bancario a collaborare nella difficile sfida della ripresa, in un contesto in cui la recessione lascia
prevedere pesanti effetti sugli andamenti economici del settore. L’ABI ha auspicato, altresì, un intervento di miglioramento strutturale della tassazione a carico delle banche per ridurre lo svantaggio competitivo rispetto ai principali concorrenti europei non appena ciò sarà possibile.
Milano, 3 agosto 2009
Comunicato stampa dell'Abi associazione bancaria italiana

Accordo Interconfederale Artigianato



In data 23/07/09 è stato siglato un accordo interconfederale per il settore dell’artigianato, relativo al nuovo sistema di assetto contrattuale. Precisiamo che l’accordo non è stato firmato da CGIL.
L’accordo prevede l’erogazione di un’indennità Una-tantum, da corrispondere con la retribuzione relativa al mese di Luglio 2009 (1° tranche). Viene inoltre sancita la non applicabilità dell’indennità di vacanza contrattuale.

La voce Una tantum viene erogata per tutti i dipendenti in forza al 1/07/09: in caso di cessazione viene erogata l’intera somma spettante (E. 115), altrimenti la sola prima tranche (E. 60). Per gli apprendisti, l’importo risulta ridotto come previsto (E. 80 complessivi, E. 40 prima tranche). In attesa di ulteriori chiarimenti, l’indennità di vacanza contrattuale corrisposta nei mesi precedenti non viene recuperata sulla somma da erogare: nel caso in cui il recupero venga confermato, sarà comunque possibile effettuarlo sulla seconda tranche (erogazione sul mese di novembre 2009).


I contratti interessati dalle variazioni previste nell’accordo, sono i seguenti:
- Barbieri e Parrucchieri
- Panificatori artigianato
- Chimici artigianato
- Pulizie artigianato
- Metalmeccanici artigianato
- Tessili artigianato
- Lavanderie artigianato
- Odontotecnici
- Legno artigianato
- Orafi artigianato
- Grafici artigianato
- Alimentaristi artigianato
- Ceramica artigianato

Il calcolo dell’Una-tantum deve essere effettuato in base alla durata del rapporto nel periodo gennaio – dicembre 2009, suddividendo l’importo spettante in 12 quote mensili. Sul mese di luglio, ovviamente, non è possibile effettuare un calcolo a titolo definitivo: di conseguenza, per il momento va predisposto un calcolo semplificato, che verrà poi modificato in occasione della seconda tranche. Sulla busta paga di luglio, il calcolo dell’Una-tantum viene effettuato in base alla durata del rapporto, tenendo conto esclusivamente della data di assunzione e dell’eventuale data termine o cessazione del rapporto, se ricadenti nell’anno (non vengono rilevati eventuali periodi di aspettativa da escludere dal conteggio). Inoltre, la condizione di part-time e la relativa percentuale vengono rilevate dal mese corrente ed estese a tutto l’anno.
Come già precisato, al momento dell’erogazione della seconda tranche (novembre 2009), l’indennità spettante andrà rideterminata in relazione all’intero anno, tenendo conto delle condizioni effettivamente presenti in ogni singolo mese già elaborato; verrà inoltre effettuato un conguaglio su quanto già erogato a titolo di prima tranche.
Precisiamo che la voce Una Tantum è soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

giovedì 30 luglio 2009

Scadenza di Agosto - Proroga al 20/08/2009



Al 20 agosto il versamento delle imposte e dei contributi con il mod. F24
Consiglio dei Ministri - DPCM 24/07/2009
Il Consiglio dei Ministri con il DPCM 24/07/2009 (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) ha disposto la proroga al 20/08/2009 delle scadenze del 17/08 da effettuarsi con modello F24 (Erario - Inps - Inail ecc.).

Affarishop.com

martedì 28 luglio 2009

Legge straordinaria sull'edilizia - Regione Toscana



Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

La legge straordinaria sull'edilizia è stata approvata dal consiglio regionale. Tempi record per il provvedimento frutto dell'accordo del 31 marzo scorso in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali. Le Regioni avevano 90 giorni di tempo, la Toscana è arrivata per prima precedendo anche il governo che si era impegnato a presentare il decreto legge sulla semplificazione amministrativa.

Chi ha già nel cassetto i progetti edilizi che intende realizzare può rivolgersi al proprio comune al quale presentare una Dia (Dichiarazione di inizio attività); la legge rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2010.

Sono ammessi interventi straordinari di ampliamento di case che al 31 marzo 2009 hanno le seguenti caratteristiche: tipologia mono o bifamiliare oppure tipologia con superficie utile lorda non superiore a 350 metri quadrati. L'ampliamento è consentito fino al 20 per cento della superficie utile lorda di ciascuna unità immobiliare per un massimo complessivo dell'edificio di 70 metri quadrati di superficie utile lorda. Sono ammessi inoltre interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici abitativi con aumento fino al 35 per cento della superficie utile lorda. Gli immobili dovranno risultare regolarmente accatastati. Sono esclusi quelli che si trovano nei centri storici, quelli definiti di valore storico, collocati in aree inedificabili, in parchi e riserve o in aree soggette a piani attuativi. Le parti in passato condonate vengono sottratte dalla percentuale proposta per l'ampliamento.

Le misure contenute nella legge, ha detto l'assessore all'urbanistica, coniugano due esigenze: il rilancio dell'edilizia e quindi di una parte importante dell'economia e nello stesso tempo promuovono la riqualificazione del patrimonio urbanistico. Due esigenze che possono essere soddisfatte rispettando le regole dell'urbanistica toscana.

La nuova legge straordinaria per l'edilizia risponde alle esigenze di numerose famiglie toscane e offre occasioni di investimento. Nuove possibilità di sviluppo per un settore un crisi e per le piccole medie imprese edili molte delle quali sono nate negli anni novanta. Aumento delle superfici costruite e delle volumetrie ma nei limiti già previsti dalla pianificazione.

La normativa pone vincoli e condizioni, ha sottolineato l'assessore, gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione, sono ammissibili solo se si muovono nell'ambito dei piani regolatori, degli strumenti urbanistici dei comuni e solo se privilegiano criteri di sostenibilità ambientale, di efficienza energetica, rispettano la normativa antisismica e prevedono l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Questa legge non è una misura isolata. E' un tassello importante di un pacchetto di provvedimenti che delineano una qualificata strategia della Regione Toscana sui temi dell'urbanistica e del paesaggio, della casa e dell'edilizia sociale. La legge, ha ricordato l'assessore, è il primo dei tre provvedimenti, la Giunta si è mossa con rapidità; entro la fine di maggio il consiglio regionale dovrebbe approvare anche il provvedimento che adegua il Pit (Piano di indirizzo territoriale) al piano paesistico e il piano per l'edilizia residenziale pubblica.

Se l'elaborazione e l'approvazione della legge è stata rapida e ha riscontrato la soddisfazione generale è merito anche delle intese e degli accordi tra la Regione e gli enti locali che sono poi i protagonisti della gestione di questi provvedimenti. In proposito l'assessore all'urbanistica ha sottolineato il valore e la tempestività del patto Regione Toscana, Anci, Uncem, Upi sottoscritto il 22 aprile nonché le precedenti intese sul Pit. Accordi e intese che, a giudizio dell'assessore, garantiscono la difesa dei caratteri della pianificazione urbanistica in Toscana.

Toscana: imminenti quattro bandi del Programma Operativo Regionale - POR 2007-2013



La Regione entro il prossimo ottobre pubblicherà nuovi bandi nell'ambito del POR 2007/2013 e del PRSE 2007/2010, che riguarderanno gli aiuti alla ricerca e innovazione per le imprese dei settori manifatturieri, il sostegno al trasferimento tecnologico mediante qualificazione dei centri di competenza, e il sostegno ai programmi di sviluppo delle PMI industriali, artigiane e cooperative, ivi compresa l’imprenditoria femminile.

Comunicazione del rappresentante dei lavoratori (RLS)



Il datore di lavoro deve comunicare annualmente all’INAIL il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Per il 2009 la scadenza è il 16 agosto (scadenza quanto mai infelice cadendo in periodo feriale) e si riferisce al nominativo in carica al 31 dicembre 2008.

La comunicazione avviene solo per via telematica mediante il portale Punto Cliente (www.inail.it). I datori di lavoro che hanno già inviato le comunicazioni all'INAIL devono ripetere l'invio utilizzando tale procedura.

La carica di RLS deve risultare da un apposito verbale di elezione, per il quale non è necessario la data certa, bensì la firma dei lavoratori cosidetti “elettori”;

La comunicazione del RLS può essere effettuata anche da commercialisti e consulenti del lavoro, purché la ditta cliente abbia dato la delega INAIL. Oppure può essere svolta direttamente presso le sedi INAIL dove un operatore dell'Istituto si sostituirà ai datori di lavoro nell’invio telematico del modello di dichiarazione.

Se non è stato eletto nessun RLS, il datore di lavoro non è tenuto a comunicare nulla: dovrà in futuro (quando la procedura sarà stata predisposta) corrispondere ad un fondo dell’INAIL l’equivalente di 2 ore lavorative per ciascun lavoratore registrato nel Libro Unico e la nomina dell’RLS esterno sarà a cura degli organismi paritetici.
Se il datore di lavoro ha ricevuto da un Organismo Paritetico la designazione di un Rappresentante territoriale (RLST), la stessa comunicazione all’INAIL è a carico dell’ente designatore.

lunedì 27 luglio 2009

Fiscalità internazionale



Nella legislazione italiana non si trovano strumenti societari idonei alla spersonalizzazione del patrimonio immobiliare e si è costretti a ricorrere a soluzioni alternative, frutto di costruzioni o montaggi giuridici complessi. I contratti che si utilizzano sono l'acquisto con riserva di proprietà, l'accensione di un mutuo fondiario, l'acquisto in leasing, la stipula di un contratto di vendita preliminare con trascrizione, ed altri ancora. Nella legislazione di altri paesi europei incontriamo tutta una serie di strumenti societari atti a favorire la costituzione di un patrimonio immobiliare autonomo, patrimonio difficilmente aggredibile. La distinzione fra la sfera imprenditoriale e professionale ed il patrimonio immobiliare è netta, spesso insormontabile. L'utilizzo di questi strumenti è privilegiato, spesso consigliato e, non raramente, favorito con agevolazioni anche fiscali. Senza alcuna pretesa esaustiva ricordiamo alcuni dei tipi di società idonei a salvaguardare il patrimonio immobiliare personale o d'impresa. La società civile monegasca si distingue per l'anonimato dei soci e per il numero contenuto di adempimenti contabili e fiscali. La società civile lussemburghese regola la distinzione del patrimonio immobiliare in una struttura giuridica distinta dall'impresa che esercita l'attività commerciale o industriale. Tale tipo di società è definito società civile di gestione quando il suo scopo è quello di amministrare gli immobili di cui è proprietaria e che concede in affitto all'impresa. Nel diritto societario lussemburghese troviamo la società di “ Titrisation”. Questa operazione di “titrisation” permette ad una società costituita in Europa o altrove di estrarre dal suo patrimonio gli attivi immobiliari. La società di titrisation distribuisce delle azioni al portatore completamente anonime. Questa scelta è particolarmente valida anche come mezzo alternativo di finanziamento. La società privata a responsabilità limitata di diritto belga può essere utilizzata sia per la gestione del patrimonio immobiliare sia per l'esercizio dell'attività imprenditoriale. Ovviamente lo sdoppiamento avviene mediante la costituzione di due distinte società. La società a responsabilità limitata familiare di diritto francese, con possibilità di capitale sociale variabile, è uno strumento giuridico ad hoc. La società civile immobiliare francese presenta alcune particolarità che la rendono molto interessante. Innanzi tutto è possibile costituire delle società civili a capitale sociale variabile. Nello Statuto e nel Registro del Commercio figurano solo i nomi dei fondatori, gli ingressi e le uscite di soci che avvengono successivamente alla costituzione appaiono solo negli atti della società con esonero da qualsivoglia adempimento amministrativo o di pubblicità. Altra peculiarità della società civile immobiliare di diritto francese è l'applicabilità della clausola della “tontine”. La “tontine” è un sistema di investimento nel quale la proprietà è attribuita definitivamente all'ultimo dei sopravissuti, senza ufficializzazione delle modificazioni intermedie. In pratica è se come l'acquisto fosse effettuato dal sopravissuto. E' una clausola a carattere aleatorio che deve essere utilizzata con un occhio di riguardo all'età ed allo stato di salute dei contraenti. Inoltre è bene limitare la clausola della tontine ad alcuni degli intervenienti, lasciando fuori del patto alcune quote, attribuite a membri della famiglia, al fine di evitare la cessazione della società per mancanza della pluralità di soci. Occorre prestare particolare attenzione alle ipotesi in cui il patto possa essere ricondotto ad una donazione occulta.
Nell'insieme constatiamo una netta tendenza a dissociare gli immobili dall'impresa propriamente detta. Noi condividiamo appieno questa scelta che ritroviamo con sempre maggiore frequenza nei montaggi giuridici consigliati dai professionisti al momento della creazione delle imprese o nel momento della loro ristrutturazione. La costituzione di una struttura giuridicamente indipendente per finanziare gli immobili e metterli successivamente a disposizione dell'impresa, si rivela spesso una scelta giudiziosa.
Ipotizziamo l'utilizzo di una Società Civile Immobiliare, consapevoli che, a seconda dei casi e della consistenza del patrimonio immobiliare da tutelare, altri tipi di società possono essere più validi. La SCI costituisce, in effetti, una struttura molto duttile e si adatta a situazioni familiari, imprenditoriali e professionali diverse.
Perché dissociare l'immobiliare dalla gestione dell'impresa?
Sono diverse le ragioni che possono motivare questa scelta:
• Proteggere il proprio patrimonio immobiliare professionale da eventuali azioni di creditori dell'impresa.
• Preparare il trasferimento dell'impresa nell'ambito familiare
• Facilitare la vendita dell'impresa a terzi
• Assicurare ai soci della SCI, ed eventualmente a dei propri familiari, dei redditi immobiliari.
Proteggere il proprio patrimonio immobiliare professionale da eventuali azioni di creditori dell'impresa
Nel caso di azioni e procedure contro la società di gestione è possibile salvaguardare gli immobili. E' necessario essere molto prudenti: la protezione non opererà in certe situazioni. I Tribunali possono estendere le azioni alla SCI, se giudicano che quest'ultima è fittizia o che vi è confusione tra la SCI e l'Impresa. Questa nozione potrebbe essere accolta se si prova che c'è stato trasferimento di attività tra le due società senza alcuna contropartita: canoni di locazione ingiustificatamente elevati, arricchimento della Sci in danno della società di gestione, migliorie ai locali finanziati dalla società di gestione ed acquisiti alla SCI senza indennità alcuna.
Preparare il trasferimento dell'impresa nell'ambito familiare
Nel caso di un'impresa a conduzione famigliare, la costituzione di una SCI permette di assegnare la gestione dell'impresa a uno o più figli che dimostrano essere i più idonei a gestire l'impresa, e trasferire agli altri le quote della SCI, per via di donazioni o per testamento. Per le SCI francesi può essere interessante la “donation-partage”.
Facilitare la vendita dell'impresa a terzi
L'attivo immobiliare può rappresentare una posta molto importante nel bilancio di un'impresa. Eppure gli immobili non costituiscono in quanto tali degli elementi della produzione, eccetto quando sono specifici ad una particolare attività (albergo, clinica, ecc.) Di conseguenza, gli acquirenti potenziali attribuiranno maggiore importanza ad altri beni produttivi per la determinazione del valore di acquisto dell'impresa. Un'impresa senza attivo immobiliare è dunque più facilmente cedibile in quanto l'acquirente non è obbligato ad acquistare gli immobili. Inoltre questi non rischieranno di essere sottovalutati.
Assicurare ai soci della SCI, ed eventualmente a dei propri familiari, dei redditi immobiliari.
Il principio è il seguente: l'impresa versa alla SCI un affitto, che deve corrispondere al valore locativo dell'immobile. Gli utili della SCI, rappresentati essenzialmente da questi affitti, dedotte le spese e gli interessi per il mutuo, vengono suddivisi fra gli associati in proporzione della loro partecipazione al capitale.
Questi utili costituiscono per gli associati (fra i quali può esserci l'imprenditore) una volta rimborsati i prestiti, dei redditi fondiari complementari. Se l'imprenditore decide di cedere l'impresa, egli conserverà questa fonte di reddito, ottima integrazione del trattamento di pensione.
Perché una SCI
L'utilizzo di una SCI facilità la trasmissione familiare del patrimonio immobiliare personale e d'impresa. Evita che gli eredi si trovino proprietari di un immobile in comunione, situazione difficile da gestire quotidianamente. Se uno degli eredi desidera cedere le sue quote, non obbligherà gli altri a vendere l'immobile come succede nel caso di comunione.
Il problema della dissociazione del patrimonio immobiliare è vero, reale ed attuale. A nostro avviso le soluzioni vanno ricercate, caso per caso, nell'ambito della legislazione societaria europea.
Fonte e maggiori informazioni Email: mailto:info@ascheri.eu http://www.ascheri.eu/

martedì 21 luglio 2009

Decreto Anticrisi - Contenimento costo commissioni bancarie



L’articolo 2 del DL anticrisi introduce una serie di misure volte al contenimento del costo degli oneri e delle commissioni bancarie. Le misure introdotte vanno nelle tre seguenti direzioni:
- Regolamentazione dei termini di determinazione dei giorni “valuta” e delle decorrenze di “disponibilità economica” di alcune operazioni bancarie;
- Introduzione di nuove norme concernenti i contratti bancari in materia di commissioni bancarie;
- Introduzione di una sanzione a titolo di risarcimento del danno subito, a favore del cliente, nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta giorni.
Il comma 1 interviene sui contratti bancari introducendo un limite massimo dei giorni valuta e dei giorni di disponibilità economica delle operazioni bancarie.
In particolare, a decorrere dalla data del 1 novembre 2009, i nuovi termini massimi per la determinazione dei giorni valuta con riferimento alle rispettive operazioni indicate risultano essere i seguenti:
- Per le operazioni di Bonifico bancario e per le operazioni di versamento con Assegni circolari la data di valuta per il beneficiario non può mai essere superiore ad un giorno lavorativo successivo alla data di versamento;
- Per le operazioni di versamento con Assegni bancari la data di valuta per il beneficiario non può mai essere superiore a tre giorni lavorativi successivi alla data di versamento.
Nell’ambito del medesimo provvedimento sono indicati anche i nuovi termini massimi per la determinazione dei giorni di disponibilità economica che con riferimento alle singole operazioni sono individuati come segue:
- Per le operazioni di Bonifico bancario e per le operazioni di versamento con Assegni circolari la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai essere superiore a 4 giorni lavorativi successivi alla data di versamento;
- Per le operazioni di versamento con Assegni bancari la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai essere superiore a 5 giorni successivi alla data di versamento.
Tale ultimo termine è destinato a mutare in quanto, a decorrere dal 1 aprile 2010, la data di disponibilità economica non potrà mai essere superiore ai quattro giorni per tutti i titoli.
Al fine di dare accelerazione e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione massimo scoperto, il comma 2, introduce un limite massimo al corrispettivo omnicomprensivo eventualmente contenuto nei contratti bancari e riconosciuto alle banche per la messa in affidamento di somme a prescindere dal loro utilizzo.
E’ previsto che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto, l’ammontare del corrispettivo omnicomprensivo che i contratti bancari possono prevedere, quale remunerazione predeterminata con patto scritto non rinnovabile tacitamente, per il servizio di messa a disposizione delle somme, calcolato in ragione dell’importo dell’affidamento richiesto dal cliente e della durata dello stesso, non potrà superare lo 0,5%, per ciascun trimestre, dell’importo dell’affidamento a pena di nullità del patto di remunerazione.
Se la surroga del mutuo non si perfeziona entro il termine di trenta giorni dalla richiesta da parte della banca cessionaria, il cliente ha diritto ad un risarcimento a carico della banca originaria nella misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.
Il termine di trenta giorni che dovrà essere apprezzato ai fini applicativi della disposizione decorre dalla data della richiesta che la nuova banca inoltra alla banca originaria per l’avvio della procedura di collaborazione interbancaria volta all’esecuzione dell’operazione di surrogazione.
L’indennità di risarcimento dovrà essere determinata applicando la percentuale dell’1% sul valore del mutuo oggetto di cessione, e moltiplicando il risultato per i numeri di mesi o frazione di mesi successivi alla scadenza del termine di trenta giorni di cui sopra (ad esempio la percentuale sarà dell'1% per cento in caso di ritardo di 1 mese o frazione, del 2% in caso di ritardo di 2 mesi o frazione, del 3% in caso di ritardo di 3 mesi o frazione, eccetera).
Tale ultima disposizione entra in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
Testo elaborato da Fondazione studi Consulenti del lavoro

giovedì 16 luglio 2009

Cig in deroga - Nuove procedure da Regione Toscana



Da lunedì 20 luglio 2009 le domande per la richiesta di cassa integrazione in deroga dovranno essere inviate attraverso procedura telematica.
A tal fine la Regione Toscana ha approntato la procedura informatica per consentire la trasmissione delle domande per le richieste di cassa integrazione in deroga, richieste che, in base all'accordo fra Governo e Regioni sottoscritto in data 12 febbraio 2009, devono essere autorizzate dalla Regione.
Tale procedura sarà disponibile sul sito della Regione Toscana a partire da lunedì 20 luglio 2009 all'indirizzo:

https://webs.rete.toscana.it/CigInDeroga

Gli utenti già registrati al sistema di ComunicazioniOnLine, potranno accedere con le stesse modalità direttamente alla procedura per le domande Cig in deroga cliccando su Utente Registrato. Gli utenti non registrati dovranno accreditarsi cliccando su Registrazione Utente utilizzando un certificato digitale (smart card) fornito da un Ente certificatore.
Al termine della compilazione on line, il sistema produce la stampa dei modelli come risultanti dalla procedura di inoltro. La domanda così stampata dovrà essere firmata e inviata a mezzo raccomandata A/R a: Regione Toscana - Settore Lavoro, Via G. Pico della Mirandola, 24 - 50132 Firenze, con apposta marca da bollo. Alla domanda, inoltre, devono essere allegate le "dichiarazioni di disponibilità" sottoscritte da ciascun lavoratore ed il "verbale di accordo sindacale".
Nel caso in cui l'imposta di bollo venga assolta in modo virtuale la stessa domanda stampata così come risulta dalla procedura e firmata, potrà essere inoltrata, assieme agli altri documenti ("dichiarazioni di disponibilità" sottoscritte da ciascun lavoratore ed il "verbale di accordo sindacale" anch'essi sottoscritti), per via telematica attraverso la procedura previa scannerizzazione degli stessi.
A supporto della corretta compilazione dei modelli, l'Utente avrà a disposizione la guida e sarà supportato in tutte le fasi da specifici help.

venerdì 10 luglio 2009

Regione Toscana protocollo con ItaliaLavoro



Misure anticrisi, intesa Regione-Italia lavoro
Attiverà risorse per 15 milioni e coinvolgerà 10 mila lavoratori

Un'intesa per definire e coordinare gli interventi a sostegno dei lavoratori e delle aziende colpiti dalla crisi, a partire da quelli per favorire il reimpiego dei lavoratori licenziati o cassintegrati.
Un piano organico di misure per l'occupazione sarà messo a punto in Toscana, nel triennio 2009-2011, grazie alla collaborazione fra Italia Lavoro spa (ente strumentale del ministero del lavoro per la gestione delle politiche per l'occupazione) e la Regione Toscana.

A sancire l'intesa è un protocollo firmato oggi dall'assessore all'istruzione, formazione e lavoro Gianfranco Simoncini e dal presidente di Italia Lavoro spa Natale Forlani. L'accordo si colloca nell'ambito di una cooperazione finalizzata al miglioramento del funzionamento del mercato del lavoro locale e per l'integrazione delle politiche regionali nel contesto più ampio delle politiche nazionali e comunitarie. L'intesa attiverà complessivamente oltre 15 milioni di risorse che andranno ad aggiungersi a quelle già stanziate dalla Regione e coinvolgerà circa 10 mila lavoratori.

Gli interventi serviranno in primo luogo a fronteggiare la crisi. Il protocollo specifica le modalità operative nell'ambito del programma Azioni di sistema welfare to work per le politiche di reimpiego, che nasce dallo sviluppo del programma Pari (Programma di azione per il reimpiego dei lavoratori svantaggiati, attuato da Regione e Italia Lavoro), che viene ampliato ed esteso a tutte le province toscane.

Le azioni a sostegno di lavoratori e imprese, prevedono interventi legati agli ammortizzatori sociali in deroga: per capire l'entità della domanda, facilitare le procedure di concessione e le politiche attive di reinserimento nel mercato del lavoro. Regione e Italia Lavoro si impegnano inoltre ad attivare un ampio ventaglio di interventi a supporto delle politiche del lavoro, in un'ottica di sostenibilità, focalizzando l'attenzione sui giovani e sulle persone che hanno maggiori problemi ad inserirsi nel mercato del lavoro, come immigrati o ex carcerati. Un altro punto di attenzione è quello del rapporto fra scuola, università e formazione e mondo del lavoro, a partire dalle azioni realizzate nell’ambito del Programma FIXO in accordo con le Università toscane, con l'obiettivo di estendere la rete degli attori del mercato del lavoro e valorizzare il capitale umano.

«Questo intervento si integra con le misure che la Regione ha fino ad oggi me4sso in campo per rafforzare l'occupazione e, nello stesso tempo, preparare così le condizioni per un rilancio dell'economia». Da gennaio, per la prima volta i lavoratori di tutti i settori produttivi, compresi terziario e servizi, possono accedere alla Cassa integrazione straordinaria in deroga. La Regione ha ottenuto di estendere il meccanismo della cassa integrazione alle aziende al di sotto dei 15 dipendenti e ad alcuni settori produttivi o tipologie contrattuali prima scoperti. E' stato inoltre istituito un fondo per i contratti di solidarietà, volto a favorire soluzioni concordate che comportano una riduzione di orario e salario a fronte della possibilità per i lavoratori di mantenere il posto di lavoro. Si affianca agli interventi per il sostegno al reddito e ai contributi per i mutui, al fondo per anticipare la cassa integrazione in deroga in attesa del perfezionamento delle pratiche Inps, al fondo per l'occupazione femminile e a quello per l'assunzione dei giovani laureati. ( Fonte www.regione.toscana.it).

Tornando all'intesa di oggi, nell’ambito delle attività previste dall’intervento nazionale AR.CO. - Programma di sviluppo per la crescita dell’occupazione, la Regione ha individuato risorse ed azioni che specificano e sviluppano l’intervento nel contesto regionale. Nell’ambito del Programma Mobilità internazionale del lavoro, Italia Lavoro in accordo con la Regione, potrà promuovere sul territorio azioni finalizzate, tra l’altro, a sviluppare la cooperazione fra i servizi per il lavoro e gli sportelli unici ed i consigli territoriali per l’immigrazione. Per garantire coerenza e operatività agli interventi Regione Italia Lavoro istituiscono un tavolo regionale per le politiche attive del lavoro, coordinato dalla Regione.

Comunicazione Unica - Impresa in un giorno



FISSATO DEFINITIVAMENTE – DAL 1.4.2010 - IL TERMINE PER L’OBBLIGATORIETA’ DELLA PROCEDURA DI COMUNICAZIONE UNICA

Finalmente completata la fase di attuazione dell’art. 9 comma 8 D.L. 31.1.2007 n. 7 che ha introdotto la Comunicazione Unica per l’invio di tutti gli adempimenti relativi a Registro Imprese, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL.

Ultimo tassello che restava da definire era l’emanazione del DPCM che fissa le regole tecniche per le modalità di presentazione della Comunicazione Unica. Questo è avvenuto con la pubblicazione del DPCM 6.5.2009 in G.U. 3.7.2009 n. 152.
Quasi contestualmente Il D.L. 1.7.2009 n. 78 in G.U. n. 150 del 1.7.2009, all’art. 23 va a prorogare i termini di numerosi adempimenti e tra questi fissa al 1 ottobre 2009 l’inizio della fase definitiva di avvio di Comunica e consente agli interessati un periodo di 6 mesi – già previsto dal D.L. 7/2007 - durante il quale sarà ancora consentito l’utilizzo delle vecchie procedure.

La lettura congiunta dei due provvedimenti richiamati, fissa definitivamente l’obbligatorietà della procedura Comunica al 1 Aprile 2010.

Affarishop.com

mercoledì 8 luglio 2009

Danno Biologico



Sono disponibili e possono essere richieste a questo sito le "Nuove tabelle 2009” per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante
da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale, pubblicate dall'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano
Le Tabelle milanesi utilizzate prima delle sentenze delle Sezioni unite della Corte di cassazionedell’11.11.2008:
individuavano valori “standard” di liquidazione del c.d. danno biologico, parametrati alla gravità della lesione alla integrità psico-fisica e alla età del danneggiato, prevedendo poi la liquidazione del c.d. “danno morale” in misura variabile tra 1/4 e 1/2 dell'importo liquidato a titolo di danno biologico,
nonchè la c.d. personalizzazione del danno biologico, con aumento fino al 30% dei valori “standard”, in riferimento a particolari condizioni soggettive del danneggiato.
A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della Corte di cassazione dell’11.11.2008, l'Osservatorio per la giustizia civile di Milano, all’esito di varie riunioni cui hanno partecipato magistrati della Corte e del Tribunale di Milano e numerosi avvocati, ha rilevato l’esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni
altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e ha constatato l’inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati nella liquidazione del c.d. danno biologico a risarcire gli altri profili di danno non patrimoniale.

venerdì 3 luglio 2009

CCNL Metalmeccanici Confapi assegno perequativo



L’accordo di rinnovo della parte economica del C.C.N.L. Unionmeccanica del 24 gennaio 2006 prevede l’erogazione di un elemento perequativo di 260,00 euro annue, con la retribuzione del mese di giugno 2009, ai lavoratori in forza alla data del 1° gennaio 2009, che nel 2008 (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal C.C.N.L. (ad es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o formule retributive analoghe) e privi di contrattazione di secondo livello con contenuti economici.
 
Tale importo verrà erogato, a titolo perequativo, in forma annua, onnicomprensiva e non incidente sul T.F.R.. In caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal C.C.N.L. inferiori a 260 euro annue verrà erogata una cifra inferiore fino a concorrenza di tale importo.
L’importo corrisposto, è soggetto ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti con la retribuzione del mese di giugno ed è soggetto alla tassazione ordinaria.
Ai lavoratori, che invece hanno percepito trattamenti retributivi aggiuntivi a quelli previsti dal C.C.N.L., ma in misura inferiore alle 260 euro, se in forza per tutto il 2008, spetta un importo fino a concorrenza delle 260,00 euro annue. Per i lavoratori assunti nel corso del 2008 occorre verificare mensilmente Considerando come mese intero anche la frazione di mese superiore a 15 giorni) il diritto alla  erogazione della quota mensile delle 260 euro annue (pari a 21,66 euro/mese), in funzione del trattamento retributivo aggiuntivo eventualmente percepito rispetto a quello previsto dal C.C.N.L..

INPS Messaggio 26/06/2009, n. 14449



Visite di controllo per i lavoratori senza indennità Inps

Nuone disposizioni e modalità introdotte da parte dell'INPS con il messaggio 14449 del 26/06/09 in materia di certificazioni di malattia da parte dei lavoratori.
In pratica in caso di assenza per malattia di lavoratori non aventi diritto all'indennità Inps (ad esempio assenze nei primi 3 giorni di comporto), il datore di lavoro deve:
- in sede di richiesta della visita di controllo, specificare se si tratti di un lavoratore avente diritto o meno all'indennità;
- richiedere preventivamente ed esplicitamente - nell'ipotesi di assenza al controllo domiciliare - l'effettuazione di visita ambulatoriale.
I datori di lavori dovranno attenersi alle nuove regole fin da subito.

Ravvedimento in materia di Irap



L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 43/E è tornata sul tema dell’IRAP e precisamente della possibilità di ravvedere gli omessi versamenti del tributo regionale.
La questione è iniziata alcuni anni fa con 2 provvedimenti (articolo 1 del decreto legge 106/2005 e articolo 1 del decreto legge n. 206/2006) che era stato sospeso in relazione al saldo 2004, acconto e saldo 2005 e acconto e saldo 2006.
Adesso con la risoluzione 43/E del 17.02.2009 è stato reistituito, a partire dal periodo d’imposta 2007, il ravvedimento operoso riferito alle violazioni commesse in materia di versamenti IRAP.
L’Agenzia delle Entrate spiega che:
L’istituto consente al contribuente che non ha effettuato, del tutto o in parte, il pagamento di un tributo, di sanare l’irregolarità, beneficiando della riduzione della sanzione a un dodicesimo della misura ordinaria (il 2,5% anziché il 30%).
La regolarizzazione si perfeziona se, entro 30 giorni dalla violazione, si provvede a versare contestualmente l’imposta omessa, la sanzione ridotta e gli interessi calcolati al tasso legale annuo del 3%, con maturazione giornaliera.