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lunedì 3 agosto 2009

Accordo Interconfederale Artigianato



In data 23/07/09 è stato siglato un accordo interconfederale per il settore dell’artigianato, relativo al nuovo sistema di assetto contrattuale. Precisiamo che l’accordo non è stato firmato da CGIL.
L’accordo prevede l’erogazione di un’indennità Una-tantum, da corrispondere con la retribuzione relativa al mese di Luglio 2009 (1° tranche). Viene inoltre sancita la non applicabilità dell’indennità di vacanza contrattuale.

La voce Una tantum viene erogata per tutti i dipendenti in forza al 1/07/09: in caso di cessazione viene erogata l’intera somma spettante (E. 115), altrimenti la sola prima tranche (E. 60). Per gli apprendisti, l’importo risulta ridotto come previsto (E. 80 complessivi, E. 40 prima tranche). In attesa di ulteriori chiarimenti, l’indennità di vacanza contrattuale corrisposta nei mesi precedenti non viene recuperata sulla somma da erogare: nel caso in cui il recupero venga confermato, sarà comunque possibile effettuarlo sulla seconda tranche (erogazione sul mese di novembre 2009).


I contratti interessati dalle variazioni previste nell’accordo, sono i seguenti:
- Barbieri e Parrucchieri
- Panificatori artigianato
- Chimici artigianato
- Pulizie artigianato
- Metalmeccanici artigianato
- Tessili artigianato
- Lavanderie artigianato
- Odontotecnici
- Legno artigianato
- Orafi artigianato
- Grafici artigianato
- Alimentaristi artigianato
- Ceramica artigianato

Il calcolo dell’Una-tantum deve essere effettuato in base alla durata del rapporto nel periodo gennaio – dicembre 2009, suddividendo l’importo spettante in 12 quote mensili. Sul mese di luglio, ovviamente, non è possibile effettuare un calcolo a titolo definitivo: di conseguenza, per il momento va predisposto un calcolo semplificato, che verrà poi modificato in occasione della seconda tranche. Sulla busta paga di luglio, il calcolo dell’Una-tantum viene effettuato in base alla durata del rapporto, tenendo conto esclusivamente della data di assunzione e dell’eventuale data termine o cessazione del rapporto, se ricadenti nell’anno (non vengono rilevati eventuali periodi di aspettativa da escludere dal conteggio). Inoltre, la condizione di part-time e la relativa percentuale vengono rilevate dal mese corrente ed estese a tutto l’anno.
Come già precisato, al momento dell’erogazione della seconda tranche (novembre 2009), l’indennità spettante andrà rideterminata in relazione all’intero anno, tenendo conto delle condizioni effettivamente presenti in ogni singolo mese già elaborato; verrà inoltre effettuato un conguaglio su quanto già erogato a titolo di prima tranche.
Precisiamo che la voce Una Tantum è soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

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