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venerdì 3 luglio 2009
Ravvedimento in materia di Irap
L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 43/E è tornata sul tema dell’IRAP e precisamente della possibilità di ravvedere gli omessi versamenti del tributo regionale.
La questione è iniziata alcuni anni fa con 2 provvedimenti (articolo 1 del decreto legge 106/2005 e articolo 1 del decreto legge n. 206/2006) che era stato sospeso in relazione al saldo 2004, acconto e saldo 2005 e acconto e saldo 2006.
Adesso con la risoluzione 43/E del 17.02.2009 è stato reistituito, a partire dal periodo d’imposta 2007, il ravvedimento operoso riferito alle violazioni commesse in materia di versamenti IRAP.
L’Agenzia delle Entrate spiega che:
L’istituto consente al contribuente che non ha effettuato, del tutto o in parte, il pagamento di un tributo, di sanare l’irregolarità, beneficiando della riduzione della sanzione a un dodicesimo della misura ordinaria (il 2,5% anziché il 30%).
La regolarizzazione si perfeziona se, entro 30 giorni dalla violazione, si provvede a versare contestualmente l’imposta omessa, la sanzione ridotta e gli interessi calcolati al tasso legale annuo del 3%, con maturazione giornaliera.
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