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martedì 21 luglio 2009

Decreto Anticrisi - Contenimento costo commissioni bancarie



L’articolo 2 del DL anticrisi introduce una serie di misure volte al contenimento del costo degli oneri e delle commissioni bancarie. Le misure introdotte vanno nelle tre seguenti direzioni:
- Regolamentazione dei termini di determinazione dei giorni “valuta” e delle decorrenze di “disponibilità economica” di alcune operazioni bancarie;
- Introduzione di nuove norme concernenti i contratti bancari in materia di commissioni bancarie;
- Introduzione di una sanzione a titolo di risarcimento del danno subito, a favore del cliente, nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta giorni.
Il comma 1 interviene sui contratti bancari introducendo un limite massimo dei giorni valuta e dei giorni di disponibilità economica delle operazioni bancarie.
In particolare, a decorrere dalla data del 1 novembre 2009, i nuovi termini massimi per la determinazione dei giorni valuta con riferimento alle rispettive operazioni indicate risultano essere i seguenti:
- Per le operazioni di Bonifico bancario e per le operazioni di versamento con Assegni circolari la data di valuta per il beneficiario non può mai essere superiore ad un giorno lavorativo successivo alla data di versamento;
- Per le operazioni di versamento con Assegni bancari la data di valuta per il beneficiario non può mai essere superiore a tre giorni lavorativi successivi alla data di versamento.
Nell’ambito del medesimo provvedimento sono indicati anche i nuovi termini massimi per la determinazione dei giorni di disponibilità economica che con riferimento alle singole operazioni sono individuati come segue:
- Per le operazioni di Bonifico bancario e per le operazioni di versamento con Assegni circolari la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai essere superiore a 4 giorni lavorativi successivi alla data di versamento;
- Per le operazioni di versamento con Assegni bancari la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai essere superiore a 5 giorni successivi alla data di versamento.
Tale ultimo termine è destinato a mutare in quanto, a decorrere dal 1 aprile 2010, la data di disponibilità economica non potrà mai essere superiore ai quattro giorni per tutti i titoli.
Al fine di dare accelerazione e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione massimo scoperto, il comma 2, introduce un limite massimo al corrispettivo omnicomprensivo eventualmente contenuto nei contratti bancari e riconosciuto alle banche per la messa in affidamento di somme a prescindere dal loro utilizzo.
E’ previsto che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto, l’ammontare del corrispettivo omnicomprensivo che i contratti bancari possono prevedere, quale remunerazione predeterminata con patto scritto non rinnovabile tacitamente, per il servizio di messa a disposizione delle somme, calcolato in ragione dell’importo dell’affidamento richiesto dal cliente e della durata dello stesso, non potrà superare lo 0,5%, per ciascun trimestre, dell’importo dell’affidamento a pena di nullità del patto di remunerazione.
Se la surroga del mutuo non si perfeziona entro il termine di trenta giorni dalla richiesta da parte della banca cessionaria, il cliente ha diritto ad un risarcimento a carico della banca originaria nella misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.
Il termine di trenta giorni che dovrà essere apprezzato ai fini applicativi della disposizione decorre dalla data della richiesta che la nuova banca inoltra alla banca originaria per l’avvio della procedura di collaborazione interbancaria volta all’esecuzione dell’operazione di surrogazione.
L’indennità di risarcimento dovrà essere determinata applicando la percentuale dell’1% sul valore del mutuo oggetto di cessione, e moltiplicando il risultato per i numeri di mesi o frazione di mesi successivi alla scadenza del termine di trenta giorni di cui sopra (ad esempio la percentuale sarà dell'1% per cento in caso di ritardo di 1 mese o frazione, del 2% in caso di ritardo di 2 mesi o frazione, del 3% in caso di ritardo di 3 mesi o frazione, eccetera).
Tale ultima disposizione entra in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
Testo elaborato da Fondazione studi Consulenti del lavoro

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