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mercoledì 29 aprile 2009

Bonus energia



PROROGA SCADENZA RICHIESTA BENEFICIO RETROATTIVO ANNO 2008

Con la delibera ARG/elt 49/09 l’Autorità per l’energia, sentito il Ministero per lo Sviluppo Economico, ha prorogato al 30 giugno la scadenza entro la quale presentare la domanda al proprio Comune di residenza (o ad un CAF con esso convenzionato) per richiedere i benefici con godimento anche retroattivo per l'anno 2008.

Per ulteriori informazioni: http://www.autorita.energia.it/com_stampa/09/090427.htm

lunedì 27 aprile 2009

Iva per cassa pubblicato il decreto



Pubblicato finalmente il tanto atteso decreto che rende operativa l'esigibilita' iva per cassa. Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27/04/2009 è quindi operativo dal giorno successivo alla pubblicazione ovvero dal 28/04/2009

DECRETO 26 marzo 2009
Pagamento dell'imposta sul valore aggiunto al momento
dell'effettiva riscossione del corrispettivo. (09A04628)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1.

Volume d'affari dei soggetti ammessi all'esigibilita' differita

1. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio
di impresa, arte o professione da soggetti che nell'anno solare
precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita',
prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a
duecentomila euro, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile
all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L'imposta diviene,
comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di
effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o
committente, prima del decorso di detto termine, sia stato
assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle
operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi
speciali di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ne' a
quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono
l'imposta mediante l'applicazione del meccanismo dell'inversione
contabile.
3. La fattura emessa in sede di applicazione delle disposizioni di
cui al comma 1 reca l'annotazione che si tratta di operazione con
imposta ad esigibilita' differita, con l'indicazione dell'art. 7 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti cessano di avere
applicazione per le operazioni effettuate successivamente al momento
in cui e' superato il limite di duecentomila euro di volume d'affari.

Art. 2.

Adempimenti del cedente o prestatore

1. Per le operazioni di cui all'art. 1 il cedente o prestatore
adempie gli obblighi di cui al titolo secondo del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Le operazioni di cui all'art. 1 concorrono a formare il volume
d'affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione
della percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con
riferimento all'anno in cui l'operazione si intende effettuata.
3. Le operazioni di cui all'art. 1 sono computate nella
liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del
quale e' incassato il corrispettivo ovvero scade il termine di un
anno dal momento di effettuazione dell'operazione previsto dall'art.
7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del
corrispettivo, l'imposta diventa esigibile ed e' computata nella
liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma
incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Art. 3.

Adempimenti del cessionario o committente

1. Il cessionario o committente delle operazioni di cui all'art. 1
ha diritto alla detrazione dell'imposta, ai sensi degli articoli 19 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, a partire dal momento in cui il corrispettivo di tali
operazioni e' stato pagato.
2. Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del
corrispettivo, il diritto alla detrazione dell'imposta sorge in capo
al cessionario o committente nella proporzione esistente fra la somma
pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Art. 4.

Effetti su altre operazioni ad esigibilita' differita

1. La disciplina contenuta nel presente decreto non si applica alle
operazioni di cui all'art. 6, quinto comma, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 5.

Efficacia


1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
operazioni effettuate a decorrere dal giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2009
Il Ministro : Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 44

venerdì 24 aprile 2009

Artigiani e Commercianti contributi INPS 2009



Le sedi Inps stanno inviando le lettere con gli importi da pagare per i contributi previdenziali IVS per artigiani e commercianti. Le rate trimestrali sono
artigiani da €. 713,86 e commercianti da €. 717,07 con scadenze 18/05 - 16/08 - 16/11/2009 e 16/02/2010

Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito

Per l'anno 2009, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a €. 14.240,00.

Tale valore è stato ottenuto – in base alle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2007 (€ 43,49) ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così come disposto dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

A) Artigiani
- 20,00% per i titolari di qualunque età e per i coadiuvanti di età superiore ai 21 anni;
- 17,00% per i coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni;

B) Commercianti
- 20,09% per i titolari di qualunque età e per i coadiutori di età superiore ai 21 anni;
- 17,09% per i coadiutori di età non superiore ai 21 anni.

Artigiani:

- € 2.855,44 annui per i titolari di qualunque età e per i coadiuvanti di età superiore ai 21 anni (di cui 2.848,00 euro riferiti al contributo IVS più 7,44 euro a titolo di contributo per le prestazioni di maternità).
- Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo totale rapportato a mese risulta pari a € 237,95.

- € 2.428,24 annui per i coadiuvanti di età inferiore ai 21 anni (di cui 2.420,80 euro riferiti al contributo IVS più 7,44 euro a titolo di contributo per le prestazioni di maternità).
- Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo totale, rapportato a mese, risulta pari a € 202,35.

Commercianti:

- € 2.868,26 annui per i titolari di qualunque età e per i coadiutori di età superiore ai 21 anni (di cui 2.860,82 euro riferiti al contributo IVS più 7,44 euro a titolo di contributo per le prestazioni di maternità).
- Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo totale rapportato a mese risulta pari a € 239,02.

- € 2.441,06 annui per i coadiutori di età inferiore ai 21 anni (di cui 2.433,62 euro riferiti al contributo IVS più 7,44 euro a titolo di contributo per le prestazioni di maternità).
- Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo totale, rapportato a mese, risulta pari a € 203,42.

Si ritiene opportuno precisare che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

Contributi IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l’anno 2009 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (2) prodotti nel 2008 per la quota eccedente il predetto minimale di € 14.240,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 42.069,00.
Per i redditi superiori a € 42.069,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3 ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Le aliquote contributive,pertanto, risultano come segue:

A. Artigiani
- 20,00% del reddito da € 14.240,01 e fino € 42.069,00
- 21.00% del reddito da € 42.069,01 e fino al massimale di € 70.115,00

- (v. successivo punto 3).
Per i coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 17,00% e al 18,00%.

B. Commercianti
- 20,09% del reddito da € 14.240,01 e fino a € 42.069,00;
- 21,09% del reddito da € 42.069,01 e fino al massimale di € 70.115,00 .


Per i coadiutori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 17,09% e al 18,09% . Il contributo in argomento - denominato contributo a conguaglio - sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2009 (si veda in proposito il seguente punto 4).
Consultare anche circolare Inps n. 16 del 11/02/2009

giovedì 23 aprile 2009

No alle impronte digitali per le presenze dei lavoratori



E' uno strumento troppo invasivo e sproporzionato

Le aziende non possono utilizzare sistemi di identificazione biometrica per controllare le presenze e gli orari di entrata e di uscita dei propri dipendenti se non vi sono particolari esigenze di sicurezza è un strumento troppo invasivo e sproporzionato. Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali che ha vietato ad un'azienda l'ulteriore trattamento dei dati raccolti attraverso un sistema di rilevazione di impronte digitali che l'azienda aveva fatto installare, in alcune delle sue sedi allo scopo di poter corrispondere l'esatta retribuzione ordinaria e straordinaria ai propri lavoratori. Il caso era stato sollevato da uno dei dipendenti che si era rivolto al Garante chiedendo che fosse verificata la correttezza dell'installazione di un sistema di rilevazione degli orari di ingresso e di uscita basato sull'impiego delle impronte digitali.

Dai controlli effettuati e dalle dichiarazioni rese all'Autorità dalla società non sono state individuate ragioni specifiche in grado di giustificare l'adozione di questo sistema di riconoscimento. Nelle sedi in cui era stato installato l'impianto non era stata infatti segnalata alcuna particolare e comprovata esigenza di sicurezza, come, ad esempio, potrebbe verificarsi laddove vi siano aree aziendali "sensibili" che richiedono particolari modalità di accesso. Per di più, il sistema era stato installato senza che fosse stato raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o vi fosse l'autorizzazione del Ministero del lavoro: procedura che, prevista dallo Statuto dei lavoratori, va osservata, come stabilito da una recente sentenza della Cassazione, anche nel caso in cui le apparecchiature consentano di controllare la presenza sul luogo di lavoro dei dipendenti.

Richiamando quanto stabilito dal Codice privacy e dalle Linee guida in materia di lavoro privato del novembre 2006, l'Autorità ha dunque vietato all'azienda il trattamento di dati effettuato perché illegittimo e invasivo.

mercoledì 22 aprile 2009

Provvedimento Agenzia Entrate Protocollo n. 61886/2009



Rinviata al 6 Maggio la presentazione del formulario per accedere al credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 32277/2009 del 24 marzo 2009 è stato approvato il menzionato formulario, con la fissazione al 22 aprile 2009 del termine iniziale per la presentazione del formulario e al 22 maggio 2009 di quello finale per i progetti d’investimento già avviati al 29 novembre 2008.
Con il presente provvedimento si rinviano tali termini rispettivamente al 6 maggio 2009 ed al 5 giugno 2009.
Tale rinvio è accordato in considerazione di alcuni chiarimenti interpretativi forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare protocollo n. 46586 del 16 aprile 2009 relativa alle attività del tessile e della moda.
Le associazioni di categoria hanno, quindi, richiesto il rinvio in argomento al fine di consentire a tutti gli operatori interessati di disporre del tempo necessario ad acquisire gli elementi informativi per la compilazione del formulario.

Invio telematico pratica MUD 2009



Scade il prossimo 30 aprile il termine per la presentazione telematica del modello MUD 2009 da parte delle società interessate.

Il MUD 2009 (o 740 ecologico) è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti pericolosi prodotti dalle attività economiche, i rifiuti raccolti dal Comune e quelli smaltiti, avviati al recupero o trasportati nell’anno precedente la dichiarazione.

La Legge 70/1994 e successive, prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato e Agricoltura competente per territorio.

In particolare, il D.P.C.M. 24/12/02, ha introdotto, in caso di compilazione informatica della comunicazione rifiuti, la possibilità di invio telematico del MUD 2009 utilizzando il certificato di firma digitale, in alternativa alla tradizionale modalità di invio dei dischetti tramite posta o tramite consegna diretta alla Camera di Commercio.

L’invio telematico del modello MUD 2009 si effettua attraverso il sito www.mudtelematico.it.

Il pagamento dei diritti dovuto per l’invio della pratica si effettua, invece, attraverso la voce “Adempimenti Ambientali” nella sezione “Altri Servizi” del sito Telemaco.
Fonte CAF CGN

martedì 21 aprile 2009

Crisi da sovraindebitamento



Il Senato ha recentemente approvato un disegno di legge attualmente alla Camera in sede di conversione (atto C 2364) che al capo II detta norme per il “procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento” .
In sostanza un debitore in stato di sovraindebitamento o che non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, può chiedere un accordo di ristrutturazione del proprio debito sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori.
Possano accedere a tale proposta:
1) chi non è assoggettato a procedure fallimentari
2) chi è percettore di reddito o è titolare anche in comunione di beni immobili, mobili e crediti.
3) chi non ha fatto ricorso nei precedenti 3 anni ad una procedura di composizione della crisi.

La procedura è pertanto aperta anche a singoli cittadini non percettore di reddito d’impresa o da lavoro autonomo. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni da parte del proponente all’accesso al mercato del credito al consumo all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito ed alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

La proposta di ristrutturazione del debito deve essere approvata almeno con il consenso dei creditori che rappresentino almeno l’80% dei crediti.

Tale proposta è molto diversa dalla procedura dell’esdebitazione prevista in altri paesi, la quale consente una volta accettata, il pagamento anche parziale del debito, e la conseguente “riabilitazione” del debitore, anche se va detto che in un periodo di crisi economico-finanziaria come quella attuale una procedura di esdebitazione applicata su larga scala avrebbe sicuramente comportato dei problemi non indifferenti nel tessuto economico.

lunedì 20 aprile 2009

Sottoscritto l'accordo interconfederale sulla riforma degli assetti contrattuali



Siglata l'intesa sulla riforma:

La CISL, unitamente alla UIL ha sottoscritto in data odierna con la Confindustria l'Accordo interconfederale che dà attuazione all'Accordo - Quadro per la riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio.
La CGIL presente all'incontro non ha sottoscritto l'accordo.
Con la firma dell'accordo attuativo il nuovo modello contrattuale entra pienamente in vigore e si potranno ora avviare le trattative contrattuali per i settori nei quali i contratti nel frattempo sono scaduti o sono prossimi alla scadenza.
Nell'accordo interconfederale vengono confermati i punti principali dell'accordo quadro, riprendendo gli aspetti specifici riguardanti i settori industriali, già condivisi nelle linee guida del 10 ottobre 2008.
In particolare: la durata triennale dei contratti, unificazione della parte economica e normativa; la piena legittimità della contrattazione di secondo livello, aziendale o territoriale, incentivata con la detassazione e la decontribuzione; un nuovo indicatore di inflazione (IPCA) più elevato e credibile del tasso di inflazione programmata fissato dal Governo; un meccanismo di un recupero certo, alla fine del triennio contrattuale degli scostamenti dell'inflazione, la copertura dei nuovi contratti dalla data di scadenza dei precedenti; la previsione nelle realtà dove la contrattazione di secondo livello non viene effettuata; lo sviluppo della bilateralità per migliorare le tutele a favore dei lavoratori; la definizione delle regole per la certificazione della rappresentanza delle OO.SS. per via negoziale.

Quanto prima verrà affidato dalle parti firmatarie l'incarico all'istituto terzo di elaborare entro il prossimo mese il nuovo indicatore IPCA per il triennio 2009 -2011.

L'accordo interconfederale sottoscritto sostituisce il precedente accordo del 23 luglio '93.

L'accordo disciplina anche la parte transitoria del passaggio dal vecchio accordo del '93 al nuovo modello contrattuale, prevedendo che:

le regole e le modalità del nuovo modello contrattuale si applicano a tutti i contratti collettivi nazionali di categoria e agli accordi di secondo livello, la cui scadenza biennale o quadriennale sia successiva alla data di entrata in vigore dell'accordo interconfederale stipulato oggi. I nuovi termini di presentazione delle piattaforme (6 mesi prima della scadenza) si applicheranno per i contratti in scadenza dal 1 novembre 2009, nel frattempo continueranno ad essere rispettati i tempi previsti dall'accordo del '93 (3 mesi prima della scadenza);
i contratti nazionali di lavoro scaduti prima dell'accordo interconfederale stipulato oggi, ma per i quali non abbia ancora avuto inizio il confronto negoziale per il rinnovo, applicheranno parimenti le regole e le modalità del nuovo modello contrattuale,
in sede di prima applicazione del nuovo modello contrattuale per ciascun nuovo contratto collettivo, ai fini dell'eventuale recupero degli spostamenti inflazionistici registrati nel biennio precedente verranno attuate le procedure previste nell'accordo del '93.
Un nuovo assetto contrattuale e il rafforzamento delle relazioni sindacali partecipative assumono un valore ancora maggiore in presenza della grave crisi economica ed occupazionale, di fronte alla quale è necessario, dopo aver ottenuto, con l'accordo Governo-Regioni, lo stanziamento molto significativo di 8 miliardi di euro per il 2009-2010, realizzare in tutte le Regioni gli accordi attuativi per estendere gli ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori compresi quelli delle piccole aziende, gli apprendisti, i temporanei, gli interinali e i co.co.pro. e per gestire attraverso la cassa integrazione e i contratti di solidarietà la crisi senza che ci sia il ricorso ai licenziamenti.

sabato 18 aprile 2009

Videosorveglianza: no al controllo dei lavoratori



Ancora un principio adottato dal Garante della Privacy

Il principio vale anche per aree dove i dipendenti possono trovarsi saltuariamente
Non è lecito installare telecamere che possano controllare i lavoratori, anche in aree e locali dove si trovino saltuariamente. L'uso delle telecamere sui luoghi di lavoro deve rispettare in maniera rigorosa gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori, richiamati anche dal Codice della privacy.

Il principio è stato ribadito dal Garante al termine di un'operazione di controllo sull'utilizzo di apparati di videosorveglianza da parte di una cooperativa. L'Autorità ha disposto il blocco del trattamento effettuato mediante alcune videocamere poste in aree suscettibili di transito da parte dei lavoratori, come quelle di carico e scarico delle merci, i box informazioni e la zona circostante. Il sistema di videosorveglianza può, infatti, configurarsi come forma di controllo a distanza dell'attività lavorativa anche nel caso in cui i luoghi di lavoro siano frequentati anche solo temporaneamente dal personale.

A tale proposito, il Garante ha ricordato quanto a suo tempo stabilito dalla Cassazione, la quale aveva confermato che il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa "non è escluso dal fatto che il controllo sia destinato ad essere discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente".

venerdì 17 aprile 2009

Rapporto di lavoro e accesso ai dati



I lavoratori hanno diritto di conoscere tutti i dati personali che riguardano la gestione del rapporto di lavoro secondo le modalità previste dal Codice Privacy.

Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali decidendo sul ricorso proposto da un conducente di mezzi pubblici al quale era stata negata la possibilità di ottenere tutte le informazioni relative alla gestione del rapporto di lavoro, ed in particolare i dati sui turni di servizio giornalieri da lui effettuati nell'arco degli ultimi dieci anni. Tali dati, come dichiarato dallo stesso dipendente, sarebbero stati utili in un procedimento da promuovere innanzi al Giudice del lavoro. La società di trasporti si era però opposta alla richiesta, sostenendo che quelle informazioni non potevano essere considerati "dati personali" e che la loro ricerca, visto l'arco temporale esteso, sarebbe stata complessa. Aveva infine invocato il "temporaneo differimento dell'accesso" a questi dati, sostenendo che il loro rilascio al dipendente avrebbe pregiudicato il proprio esercizio del diritto di difesa qualora si fosse effettivamente instaurato un contenzioso.

Nell'accogliere il ricorso del dipendente, il Garante ha innanzitutto evidenziato che le informazioni relative all'ordinaria gestione del rapporto di lavoro costituiscono senza dubbio dati personali e, in quanto tali, possono essere legittimamente oggetto di richiesta di accesso da parte dell'interessato. Sulla base degli atti e di quanto stabilito dal Codice Privacy, l'Autorità non ha inoltre riscontrato ragioni idonee a giustificare un differimento dell'accesso poiché, non essendosi avviata alcuna controversia, non esisteva allo stato alcun pregiudizio concreto che avrebbe potuto condizionare o alterare l'esercizio del diritto di difesa da parte della società.

Il Garante ha quindi ordinato all'azienda di fornire la documentazione richiesta dal dipendente e ha posto a carico della stessa azienda le spese del procedimento.

mercoledì 15 aprile 2009

Principali novità nel calcolo imposte Unico 2009 società



Si ricorda, in estrema sintesi, le principali novità di cui tenere conto in sede di compilazione del quadro RF del Modello Unico in relazione alle società:

la nuova aliquota d’imposta è fissata al 27,5%;

la deducibilità degli interessi passivi è limitata al 30% del ROL;

non possono più essere operati ammortamenti accelerati o anticipati sui beni materiali;

la deduzione dei canoni di leasing, per i contratti stipulati a partire dal 2008, è subordinata alla condizione che la durata del contratto stesso non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento (per gli immobili, con un limite minimo di 11 anni e massimo di 18);

le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità;

non si possono effettuare deduzioni extracontabili di componenti negativi;

è possibile dedurre dal reddito d’impresa un importo pari al 10 per cento dell’IRAP forfettariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato (si veda in proposito la circolare Agenzia Entrate n. 16 del 14/04/2009);

si può effettuare la rivalutazione degli immobili posseduti alla data del 31 dicembre 2007, anche senza dare rilevanza fiscale ai maggiori valori.

martedì 14 aprile 2009

Convertito in legge il decreto sulle misure di sostegno alle imprese L. 09/04/2009 n.33




In Gazzetta ufficiale 11 aprile 2009, n. 85

Nell'ambito della legge che introduce nuove Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, segnaliamo le principali disposizioni in materia di lavoro e tutela dell'occupazione:
1) Le imprese, in caso di richiesta di CIGS, anche in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive al 1° aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro venti giorni;
2) Per gli interventi in deroga l'Inps anticipa il pagamento diretto sulla base degli accordi sindacali;
3) Alle imprese senza sospensioni che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali è concesso un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore;
4) per il 2009, le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito;
5) le agevolazioni contributive previste per le imprese agricole situate nei territori montani e svantaggiati sono prorogate fino al 31 dicembre 2009;
6) viene differito dal 16 febbraio 2009 al 16 maggio 2009, il termine previsto per l'autoliquidazione dei premi assicurativi Inail per il settore dell'autotrasporto.
7)per le rivalutazioni di beni immobili l'aliquota è stata ridotta al 3% (in precedenza era il 7%)

venerdì 10 aprile 2009

Banca di Bientina in Gazzetta Ufficiale il decreto di commissariamento



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Gazzetta Ufficiale n. 82 del 08-04-2009 )


COMUNICATO
Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di
controllo e messa in amministrazione straordinaria della Banca di
Bientina - Credito cooperativo - Societa' cooperativa. (09A03832)

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 19
marzo 2009, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di
amministrazione e di controllo della Banca di Bientina - Credito
coopertivo - Societa' cooperativa, con sede in Bientina (Pisa), e ha
sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria
ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia.


BANCA D'ITALIA

COMUNICATO (Gazzetta Ufficiale 85 del 11-04-2009)

Nomina dei commissari straordinari, dei componenti del comitato di
sorveglianza e del Presidente del suddetto comitato, della Banca
di Bientina - Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, in
Bientina. (09A04241)

La Banca d'Italia, con provvedimento del 20 marzo 2009, ha
nominato i sigg. rag. Antonio Potito De Magistris e dott. Bruno
Morelli Commissari straordinari e i sigg. dott. Gian Pietro Castaldi,
avv. Alessandro Portolano e prof. avv. Umberto Tombari componenti il
Comitato di sorveglianza della «Banca di Bientina - Credito
Cooperativo - Societa' cooperativa», con sede a Bientina (PI), posta
in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2009.
Si comunica altresi' che nella riunione del 23 marzo 2009, tenuta
dal Comitato di sorveglianza, il dott. Gian Pietro Castaldi e' stato
nominato Presidente del Comitato stesso.

giovedì 9 aprile 2009

Avvisi condominiali a prova di privacy



Nelle bacheche del palazzo o in altri luoghi aperti al pubblico non si possono apporre avvisi contenenti dati personali che rendano identificabile, anche indirettamente, un condomino.

Lo ha ribadito il Garante, nell'accogliere la segnalazione di un affittuario il quale lamentava una indebita diffusione di dati personali dovuta all'affissione di un avviso nella bacheca condominiale, in cui si dava notizia della prossima scadenza del suo contratto di locazione e della contestuale intimazione a lasciare l'immobile. Oltre al fatto che fossero stati diffusi nome, cognome e altri dati in grado di identificarlo l'interessato contestava anche il metodo utilizzato per dare la comunicazione agli altri condomini. A suo avviso, infatti, lo stesso risultato si sarebbe potuto raggiungere con modalità alternative, ad esempio con comunicazioni individuali lasciate nelle cassette per la posta. Dopo un primo intervento del Garante che aveva invitato il condominio ad adeguarsi alle prescrizioni già impartite in materia, in base alle quali si possono affiggere in spazi pubblici condominiali solo avvisi di carattere generale, finalizzati alla comunicazione di eventi di interesse comune, l'amministratore aveva risposto di aver sostituito il primo avviso con un secondo, di tenore analogo, ma privo di dati personali. Non soddisfatto il segnalante, faceva comunque notare che il nuovo avviso posto in bacheca conteneva ancora indicazioni (piano in cui si trova l'immobile, l'interno) in grado di identificarlo, seppur indirettamente.

L'Autorità ha dato ragione al locatario dell'appartamento e ha vietato, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, la diffusione bacheca o in altro luogo visibile a chiunque - dei dati personali riferiti, anche indirettamente, al segnalante.
Fonte www.garanteprivacy.it

mercoledì 8 aprile 2009

Novità modello Red conseguenti al decreto Milleproroghe


Circ. telem. 16 del 16.03.2009

iL decreto legge n. 207/2008 (c.d. Decreto Milleproroghe) convertito nella legge 27 febbraio 2009 n.14 ha introdotto un’importante novità in tema di prestazioni previdenziali e assistenziali legate al reddito.

L’art.35, commi 8-13, stabilisce le modalità, soggetti, termini di verifica dei dati reddituali, nonché sospensioni, erogazione degli arretrati e ripristino delle prestazioni collegate al reddito.

Il comma 8 della sopracitata legge individua i soggetti interessati alla verifica reddituale, ovvero il beneficiario della prestazione collegata e il coniuge, nonché l’anno di riferimento (l’anno solare antecedente al 1 luglio di ciascun anno) e il termine per la corresponsione del relativo trattamento (fino al 30 giugno dell’anno successivo).

I commi 9 e 10 identificano la tipologia di redditi da comunicare all’ente erogatore della prestazione, sottolineando che in caso di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso, dichiarato in via presuntiva, e non quello dell’anno solare precedente.

A seguito i commi 11 e 12 stabiliscono che i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito devono effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno. Trascorso tale termine ed in caso di omissione della presentazione della comunicazione reddituale, previo avviso da parte degli enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di 30 giorni dal ricevimento dello stesso, verrà sospesa l’erogazione della prestazione a partire dal rateo del mese di ottobre.

Al comma 13 viene previsto che in caso di omessa presentazione del modello RED entro il 30 giugno i pensionati potranno comunicare i dati reddituali entro il medesimo termine dell’anno successivo (esempio 30.06.2010), tale “ravvedimento” permetterà il ripristino della prestazione nel mese successivo alla comunicazione dei redditi e l’erogazione degli arretrati. Se invece tali redditi verranno presentati dopo il 30 giugno dell’anno successivo (esempio 30 giugno 2010) la prestazione verrà ripristinata dal mese successiva ma senza la corresponsione degli arretrati.

Fino ad oggi al pensionato che ometteva la presentazione del modello RED, non veniva immediatamente sospesa la prestazione collegata al reddito, i redditi venivano sollecitatati l’anno successivo con l’emissione di una richiesta RED con doppia annualità. Da quest’anno coloro che ometteranno di presentare la dichiarazione RED entro il 30.06.2009 a seguito di un ulteriore sollecito da parte dell’ente erogatore della prestazione, tale quota aggiuntiva verrà sospesa a partire dal rateo di ottobre.

Fonte Caf CGN

martedì 7 aprile 2009

Rapporto di lavoro e accesso ai dati




I lavoratori hanno diritto di conoscere tutti i dati personali che riguardano la gestione del rapporto di lavoro secondo le modalità previste dal Codice Privacy.
Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali decidendo sul ricorso proposto da un conducente di mezzi pubblici al quale era stata negata la possibilità di ottenere tutte le informazioni relative alla gestione del rapporto di lavoro, ed in particolare i dati sui turni di servizio giornalieri da lui effettuati nell'arco degli ultimi dieci anni. Tali dati, come dichiarato dallo stesso dipendente, sarebbero stati utili in un procedimento da promuovere innanzi al Giudice del lavoro. La società di trasporti si era però opposta alla richiesta, sostenendo che quelle informazioni non potevano essere considerati "dati personali" e che la loro ricerca, visto l'arco temporale esteso, sarebbe stata complessa. Aveva infine invocato il "temporaneo differimento dell'accesso" a questi dati, sostenendo che il loro rilascio al dipendente avrebbe pregiudicato il proprio esercizio del diritto di difesa qualora si fosse effettivamente instaurato un contenzioso.
Nell'accogliere il ricorso del dipendente, il Garante ha innanzitutto evidenziato che le informazioni relative all'ordinaria gestione del rapporto di lavoro costituiscono senza dubbio dati personali e, in quanto tali, possono essere legittimamente oggetto di richiesta di accesso da parte dell'interessato. Sulla base degli atti e di quanto stabilito dal Codice Privacy, l'Autorità non ha inoltre riscontrato ragioni idonee a giustificare un differimento dell'accesso poiché, non essendosi avviata alcuna controversia, non esisteva allo stato alcun pregiudizio concreto che avrebbe potuto condizionare o alterare l'esercizio del diritto di difesa da parte della società.
Il Garante ha quindi ordinato all'azienda di fornire la documentazione richiesta dal dipendente e ha posto a carico della stessa azienda le spese del procedimento.
Fonte www.garanteprivacy.it

Contributi colf scadenza 10/04/2009



Ricordiamo che il 10 Aprile scade il versamento del primo trimestre 2009 per i contributi dei collaboratori familiari
Riportiamo i contributi stabiliti per l’anno 2009 utilizzabili per il primo trimestre del 2009.

NUOVE TABELLE: ANNO 2009

Quote con assegni familiari

Contributi Colf Totale contr. orario (di cui contr. colf)

Prima fascia
Retribuzione oraria
FINO A 7,17 EURO L'ORA 1,33 (0,32)
DA EURO 7,17 A 8,75 1,50 (0,36)
OLTRE 8,75 1,83 (0,44)

RAPPORTI DI LAVORO OLTRE LE 24 ORE SETTIMANALI
Almeno 25 ore
Qualsiasi retribuzione 0,97 0,23

domenica 5 aprile 2009

venerdì 3 aprile 2009

Nuovi Importi premi INAIL artigiani anno 2009



Sono stati aggiornati gli importi dovuti per l'anno 2009 per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dagli artigiani.
Soggetti interessati titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano ed associati ad imprenditore artigiano
Sono stabiliti premi annuali a persona in relazione alla retribuzione annua prescelta – non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300 – ed alla classe di rischioin cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della “Tariffa artigiani autonomi 2000” .
Questi premi annuali sono divisibili in 12 mesi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell'attività, dall'inizio alla cessazione definitiva o alla cessazione del rapporto assicurativo .
Si illustrano gli importi della retribuzione minima, giornaliera ed annuale, e dei corrispondenti premi annuali da valere per l' anno 2009:
Anno 2009 Retribuzione minima giornaliera 43,49 Annuale 43,49 x 300 = 13.047,00

Classi di rischio Premi minimi annuali a persona
1 - 73,90
2 - 154,20
3 - 303,10
4 - 474,00
5 - 664,70
6 - 853,90
7 - 1.049,10
8 - 1.153,40
9 - 1.584,50

I dati sono riportati nella circolare INAIL n. 17 del 31/03/2009

Autocertificazione per benifici contributivi e normativi




I datori devono autocertificare entro il prossimo 30/04/2009 l’assenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali , definitivi per illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30/12/2007 in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell’allegato A al D.M. 24/10/2007 . Quanto sopra per poter godere di benefici relativi ad agevolazioni contributive e normative (basta avere in forza anche un solo apprendista per godere di una agevolazione contributiva).
Con la circolare 34/2008 il Ministero del Lavoro ha stabilito che il datore di lavoro è tenuto a tale adempimento una sola volta, impegnandosi in seguito a comunicare le eventuali modifiche.
Lo stesso Ministero ha precisato che l’autocertificazione (il cui fac simile è allegato alla circolare 34/2008) può essere presentata dal legale rappresentante della società, oppure dal titolare della ditta individuale, tramite raccomandata A/R oppure per fax alla Direzione provinciale del lavoro competente.
Con un ulteriore circolare la n. 10/2009 sempre il ministero del lavoro ha precisato che la presentazione può avvenire anche per via telematica scaricando il modulo dal sito www.lavoro.org.it e firmandolo con firma digitale e allegando copia del documento d’identità del firmatario scannerizzato e inviato al seguente indirizzo di posta elettronica amministrazione-DURC@mailcert.lavoro.gov.it

mercoledì 1 aprile 2009

Bollettini versamento Ici e tributi locali



Ricambiano i bollettini di versamento dell'ICI che erano stati modificati circa un anno fa, a seguito dell'abolizione della caselle relative alla detrazione per l'abitazione principale.
Il provvedimento che rende attuativo i nuovi modelli già a partire dal prossimo 16/06/09 con il versamento della prima rata di acconto ICI è il Decreto 25/03/2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30/03/09.
E' stato approvato anche il bollettino per il pagamento dell'imposta comunale di scopo (ISCOP) decreto 25/03 pubblicato in Gazzetta in data 31/03/09 che per fortuna nessuno dei comuni a noi vicini ha ancora per il momento stabilito.

Con decreto 25/03/2009 inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 01/04/2009 è stato approvato il modello di bollettino di conto corrente postale, predisposto secondo le caratteristiche
tecniche rese note nella Gazzetta Ufficiale - Foglio Inserzioni - n. 115 del 19 maggio 2001, che deve essere utilizzato per il versamento dei tributi accertati, degli interessi, delle sanzioni, nonche' delle somme dovute a titolo di conciliazione giudiziale e di accertamento
con adesione, a favore:
a) del comune o della provincia titolari della potesta' impositiva, nel caso di riscossione diretta del tributo ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Lo
stesso modello deve essere utilizzato nell'ipotesi in cui il comune o la provincia si avvalgano dei servizi accessori al conto corrente postale;
b) dell'agente della riscossione o del soggetto a cui l'ente locale, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha affidato la riscossione del tributo.