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martedì 21 aprile 2009

Crisi da sovraindebitamento



Il Senato ha recentemente approvato un disegno di legge attualmente alla Camera in sede di conversione (atto C 2364) che al capo II detta norme per il “procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento” .
In sostanza un debitore in stato di sovraindebitamento o che non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, può chiedere un accordo di ristrutturazione del proprio debito sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori.
Possano accedere a tale proposta:
1) chi non è assoggettato a procedure fallimentari
2) chi è percettore di reddito o è titolare anche in comunione di beni immobili, mobili e crediti.
3) chi non ha fatto ricorso nei precedenti 3 anni ad una procedura di composizione della crisi.

La procedura è pertanto aperta anche a singoli cittadini non percettore di reddito d’impresa o da lavoro autonomo. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni da parte del proponente all’accesso al mercato del credito al consumo all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito ed alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

La proposta di ristrutturazione del debito deve essere approvata almeno con il consenso dei creditori che rappresentino almeno l’80% dei crediti.

Tale proposta è molto diversa dalla procedura dell’esdebitazione prevista in altri paesi, la quale consente una volta accettata, il pagamento anche parziale del debito, e la conseguente “riabilitazione” del debitore, anche se va detto che in un periodo di crisi economico-finanziaria come quella attuale una procedura di esdebitazione applicata su larga scala avrebbe sicuramente comportato dei problemi non indifferenti nel tessuto economico.

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