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venerdì 24 aprile 2009

Artigiani e Commercianti contributi INPS 2009



Le sedi Inps stanno inviando le lettere con gli importi da pagare per i contributi previdenziali IVS per artigiani e commercianti. Le rate trimestrali sono
artigiani da €. 713,86 e commercianti da €. 717,07 con scadenze 18/05 - 16/08 - 16/11/2009 e 16/02/2010

Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito

Per l'anno 2009, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a €. 14.240,00.

Tale valore è stato ottenuto – in base alle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2007 (€ 43,49) ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così come disposto dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

A) Artigiani
- 20,00% per i titolari di qualunque età e per i coadiuvanti di età superiore ai 21 anni;
- 17,00% per i coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni;

B) Commercianti
- 20,09% per i titolari di qualunque età e per i coadiutori di età superiore ai 21 anni;
- 17,09% per i coadiutori di età non superiore ai 21 anni.

Artigiani:

- € 2.855,44 annui per i titolari di qualunque età e per i coadiuvanti di età superiore ai 21 anni (di cui 2.848,00 euro riferiti al contributo IVS più 7,44 euro a titolo di contributo per le prestazioni di maternità).
- Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo totale rapportato a mese risulta pari a € 237,95.

- € 2.428,24 annui per i coadiuvanti di età inferiore ai 21 anni (di cui 2.420,80 euro riferiti al contributo IVS più 7,44 euro a titolo di contributo per le prestazioni di maternità).
- Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo totale, rapportato a mese, risulta pari a € 202,35.

Commercianti:

- € 2.868,26 annui per i titolari di qualunque età e per i coadiutori di età superiore ai 21 anni (di cui 2.860,82 euro riferiti al contributo IVS più 7,44 euro a titolo di contributo per le prestazioni di maternità).
- Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo totale rapportato a mese risulta pari a € 239,02.

- € 2.441,06 annui per i coadiutori di età inferiore ai 21 anni (di cui 2.433,62 euro riferiti al contributo IVS più 7,44 euro a titolo di contributo per le prestazioni di maternità).
- Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo totale, rapportato a mese, risulta pari a € 203,42.

Si ritiene opportuno precisare che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

Contributi IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l’anno 2009 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (2) prodotti nel 2008 per la quota eccedente il predetto minimale di € 14.240,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 42.069,00.
Per i redditi superiori a € 42.069,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3 ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Le aliquote contributive,pertanto, risultano come segue:

A. Artigiani
- 20,00% del reddito da € 14.240,01 e fino € 42.069,00
- 21.00% del reddito da € 42.069,01 e fino al massimale di € 70.115,00

- (v. successivo punto 3).
Per i coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 17,00% e al 18,00%.

B. Commercianti
- 20,09% del reddito da € 14.240,01 e fino a € 42.069,00;
- 21,09% del reddito da € 42.069,01 e fino al massimale di € 70.115,00 .


Per i coadiutori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 17,09% e al 18,09% . Il contributo in argomento - denominato contributo a conguaglio - sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2009 (si veda in proposito il seguente punto 4).
Consultare anche circolare Inps n. 16 del 11/02/2009

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