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lunedì 27 aprile 2009

Iva per cassa pubblicato il decreto



Pubblicato finalmente il tanto atteso decreto che rende operativa l'esigibilita' iva per cassa. Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27/04/2009 è quindi operativo dal giorno successivo alla pubblicazione ovvero dal 28/04/2009

DECRETO 26 marzo 2009
Pagamento dell'imposta sul valore aggiunto al momento
dell'effettiva riscossione del corrispettivo. (09A04628)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1.

Volume d'affari dei soggetti ammessi all'esigibilita' differita

1. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio
di impresa, arte o professione da soggetti che nell'anno solare
precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita',
prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a
duecentomila euro, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile
all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L'imposta diviene,
comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di
effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o
committente, prima del decorso di detto termine, sia stato
assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle
operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi
speciali di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ne' a
quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono
l'imposta mediante l'applicazione del meccanismo dell'inversione
contabile.
3. La fattura emessa in sede di applicazione delle disposizioni di
cui al comma 1 reca l'annotazione che si tratta di operazione con
imposta ad esigibilita' differita, con l'indicazione dell'art. 7 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti cessano di avere
applicazione per le operazioni effettuate successivamente al momento
in cui e' superato il limite di duecentomila euro di volume d'affari.

Art. 2.

Adempimenti del cedente o prestatore

1. Per le operazioni di cui all'art. 1 il cedente o prestatore
adempie gli obblighi di cui al titolo secondo del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Le operazioni di cui all'art. 1 concorrono a formare il volume
d'affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione
della percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con
riferimento all'anno in cui l'operazione si intende effettuata.
3. Le operazioni di cui all'art. 1 sono computate nella
liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del
quale e' incassato il corrispettivo ovvero scade il termine di un
anno dal momento di effettuazione dell'operazione previsto dall'art.
7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del
corrispettivo, l'imposta diventa esigibile ed e' computata nella
liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma
incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Art. 3.

Adempimenti del cessionario o committente

1. Il cessionario o committente delle operazioni di cui all'art. 1
ha diritto alla detrazione dell'imposta, ai sensi degli articoli 19 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, a partire dal momento in cui il corrispettivo di tali
operazioni e' stato pagato.
2. Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del
corrispettivo, il diritto alla detrazione dell'imposta sorge in capo
al cessionario o committente nella proporzione esistente fra la somma
pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Art. 4.

Effetti su altre operazioni ad esigibilita' differita

1. La disciplina contenuta nel presente decreto non si applica alle
operazioni di cui all'art. 6, quinto comma, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 5.

Efficacia


1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
operazioni effettuate a decorrere dal giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2009
Il Ministro : Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 44

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