Visualizzazioni totali

mercoledì 8 aprile 2009

Novità modello Red conseguenti al decreto Milleproroghe


Circ. telem. 16 del 16.03.2009

iL decreto legge n. 207/2008 (c.d. Decreto Milleproroghe) convertito nella legge 27 febbraio 2009 n.14 ha introdotto un’importante novità in tema di prestazioni previdenziali e assistenziali legate al reddito.

L’art.35, commi 8-13, stabilisce le modalità, soggetti, termini di verifica dei dati reddituali, nonché sospensioni, erogazione degli arretrati e ripristino delle prestazioni collegate al reddito.

Il comma 8 della sopracitata legge individua i soggetti interessati alla verifica reddituale, ovvero il beneficiario della prestazione collegata e il coniuge, nonché l’anno di riferimento (l’anno solare antecedente al 1 luglio di ciascun anno) e il termine per la corresponsione del relativo trattamento (fino al 30 giugno dell’anno successivo).

I commi 9 e 10 identificano la tipologia di redditi da comunicare all’ente erogatore della prestazione, sottolineando che in caso di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso, dichiarato in via presuntiva, e non quello dell’anno solare precedente.

A seguito i commi 11 e 12 stabiliscono che i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito devono effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno. Trascorso tale termine ed in caso di omissione della presentazione della comunicazione reddituale, previo avviso da parte degli enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di 30 giorni dal ricevimento dello stesso, verrà sospesa l’erogazione della prestazione a partire dal rateo del mese di ottobre.

Al comma 13 viene previsto che in caso di omessa presentazione del modello RED entro il 30 giugno i pensionati potranno comunicare i dati reddituali entro il medesimo termine dell’anno successivo (esempio 30.06.2010), tale “ravvedimento” permetterà il ripristino della prestazione nel mese successivo alla comunicazione dei redditi e l’erogazione degli arretrati. Se invece tali redditi verranno presentati dopo il 30 giugno dell’anno successivo (esempio 30 giugno 2010) la prestazione verrà ripristinata dal mese successiva ma senza la corresponsione degli arretrati.

Fino ad oggi al pensionato che ometteva la presentazione del modello RED, non veniva immediatamente sospesa la prestazione collegata al reddito, i redditi venivano sollecitatati l’anno successivo con l’emissione di una richiesta RED con doppia annualità. Da quest’anno coloro che ometteranno di presentare la dichiarazione RED entro il 30.06.2009 a seguito di un ulteriore sollecito da parte dell’ente erogatore della prestazione, tale quota aggiuntiva verrà sospesa a partire dal rateo di ottobre.

Fonte Caf CGN

Nessun commento:

Posta un commento