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giovedì 13 maggio 2010

Quando si possono chiedere le osservazioni alle organizzazioni sindacali?



Facoltà discrezionale del giudice di merito
La Corte di Cassazione stabilisce i presupposti per la richiesta di osservazioni scritte ed orali alle organizzazioni sindacali stipulanti un contratto collettivo, ma limita al solo primo grado di giudizio la facoltà del giudice di richiederle.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione afferma che, nel rito del lavoro, la facoltà di richiedere osservazioni scritte ed orali alle organizzazioni sindacali stipulanti un contratto collettivo può essere esercitata solo nel primo grado di giudizio e non anche in appello, e presuppone che la norma contrattuale presenti aspetti oscuri ed ambigui che le informazioni delle organizzazioni sindacali possano chiarire.

In senso opposto, in precedenza, la giurisprudenza ha sempre ammesso l'esercizio della facoltà in discorso in appello. Così, tra le altre, Cass. Sez. L, sentenza n. 5207 del 23 settembre 1988, ha ritenuto che, in tema d'interpretazione di dichiarazioni transattive, le informazioni ed osservazioni dei rappresentanti delle associazioni sindacali (la cui assunzione può avvenire anche in sede di appello, non applicandosi ad esse, che non sono mezzi di prova, il divieto di cui al secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ.), se sono utili per la ricostruzione della vicenda che ha portato al rilascio della dichiarazione, non possono risolversi in valutazioni interpretative riservate al giudice, il quale deve procedere direttamente alla interpretazione della volontà delle parti, anche in base al prioritario criterio ermeneutico dell'elemento letterale.

Sulla natura processuale del mezzo, e sulla non assimilabilità alle istanze istruttorie, Cass. Sez. L, Sentenza n. 6845 del 23 luglio 1994, secondo cui, nel rito del lavoro, la richiesta d'informazioni alle associazioni sindacali indicate dalle parti, pur non potendo essere annoverata tra i mezzi di prova, costituisce tuttavia un peculiare strumento processuale che consente al giudice di acquisire dati per una migliore valutazione della fattispecie sottoposta al suo esame, sicché dalle risultanze di tali informazioni il giudice può dedurre argomenti di prova da utilizzare per la formazione del proprio convincimento.

Per Cass. Sez. L, Sentenza n. 1318 del 15 febbraio 1985, nelle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, la parte che abbia preannunciato, con l'atto introduttivo del giudizio di appello, di volersi avvalere di informazioni degli istituti di patronato ed assistenza sociale, secondo la previsione dell'art. 446 cod. proc. civ., ma non abbia poi provveduto a far intervenire all'udienza di discussione alcun rappresentante di detti istituti, nè a produrre documenti scritti dai medesimi provenienti, non può dolersi della mancata adozione di provvedimenti per l'acquisizione d'ufficio di tali informazioni, ciò rientrando nei poteri discrezionali del giudice del merito, in base ad una valutazione di necessità legittimamente esprimibile, in senso negativo, anche per implicito.

Anche secondo Cass. Sez. L, Sentenza n. 1282 del 23 febbraio 1984 e Sez. L, Sentenza n. 2979 del 13 maggio 1982, poiché a norma dell'art. 446 cod. proc. civ. (nel nuovo testo fissato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973 n. 533), gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio rendere informazioni ed osservazioni orali e scritte nella forma di cui all'art. 425 dello stesso codice, il giudice è tenuto a prendere in esame l'istanza ed ad indicare gli specifici motivi in base ai quali ritenga di disattenderla. Tuttavia, incombendo all'assistito l'onere di specificare la materia delle informazioni ed osservazioni, che il patronato da lui officiato intende rendere, per consentire all'altra parte ogni opportuno controllo e al giudice di valutare la loro rilevanza ai fini della decisione, nessun addebito può essere mosso al giudice di secondo grado per avere, soltanto per implicito, disattesa l'istanza formulata nel contesto dell'atto d'appello in modo del tutto generico.

Limiti diversi all'utilizzabilità dell'istituto sono stati stabiliti in passato da altre sentenze. Per Cass. Sez. L, Sentenza n. 2173 del 12 maggio 1989, in tema di controversie di lavoro, l'istanza della parte per l'acquisizione di informazioni delle associazioni sindacali - le quali, non hanno valore di prova, costituendo solo elementi utili ad un chiarimento dei termini della controversia - deve contenere l'esatta indicazione dell'associazione cui dette informazioni debbono essere richieste, essendo altresì necessario, qualora l'organizzazione sindacale non risponda per iscritto, che la persona incaricata di renderle oralmente in giudizio sia munita di titolo giustificativo del potere di rappresentanza della organizzazione stessa.

Secondo Cass., Sez. L, Sentenza n. 2200 del 2 marzo 1987, nel rito del lavoro, il lavoratore dipendente, ove convenga in giudizio il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento di pretese differenze retributive, assumendo l'applicabilità delle tariffe previste dalla contrattazione collettiva di categoria, non può adempiere all'onere probatorio al riguardo dell'adesione del datore di lavoro all'organizzazione sindacale firmataria di tale contratto mediante la richiesta (fatta dal giudice) di informazioni alle stesse associazioni sindacali (ex articoli 421 e 425 cod. proc. civ.), che non è preordinata all'accertamento di meri dati di fatto.

In ogni caso, è stato affermato in ordine alla sindacabilità delle scelte del giudice di merito, che la possibilità che ha il giudice, di richiedere informazioni e osservazioni, scritte o orali, alle associazioni sindacali, prevista dal secondo comma dell'art. 421 cod. proc. civ., costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio o mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6336 del 18 aprile 2003).
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Lav., 04/05/2010, n. 10711)
Fonte www. ipsoa.it

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