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mercoledì 28 aprile 2010

TARSU: si applica in via automatica la tariffa previgente



Il Comune annulla la delibera che individua le nuove tariffe

Con la sentenza n. 8875 del 14 aprile 2010, la Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso in cui il Consiglio Comunale annulli la delibera con cui sono state stabilite nuove tariffe per la tassa smaltimento dei rifiuti (TARSU) si deve automaticamente applicare la tariffa vigente in precedenza.

La questione affrontata dai giudici di legittimità nasce a seguito dell’impugnazione da parte di un contribuente della cartella di pagamento relativa alla TARSU per il 2001 nei confronti di un comune ligure e del concessionario per la riscossione; in particolare il contribuente chiedeva l'annullamento della cartella, sostenendo, tra l'altro, l'infondatezza della pretesa in quanto fondata su delibera consiliare di modifica al regolamento alla tassa e di Delibera di Giunta recante l'adozione delle tariffe per detto anno, annullate dal giudice amministrativo.

La Commissione Provinciale ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la cartella di pagamento avrebbe potuto essere impugnata per eventuali vizi propri, non per contestare la legittimità dell'imposizione tributaria.

Per converso la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto ammissibile il ricorso contro la cartella anche per vizi della presupposta iscrizione a ruolo; la CTR ha rilevato che, a seguito dell'annullamento delle predette delibere comunali da parte del giudice amministrativo, si configurava la non più opinabile inesistenza delle fonti amministrative dell'obbligazione tributaria, con conseguente radicale assenza di fondamento per l'esercizio del potere impositivo; tuttavia, ha ritenuto che l'imposta fosse dovuta, ma non in virtù e nella misura indicata in cartella, dovendosi (D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 69, comma 1) intendere prorogata la tariffa in precedenza approvata e non oggetto di annullamento da parte del giudice amministrativo.
Avverso questa sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione.

Le problematiche in materia di deliberazione delle tariffe

L’articolo 69 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, prevede che entro il 31 dicembre i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso. Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e revisionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento.

Particolarmente rilevante è l'obbligo di motivazione imposto dall'articolo 69, in deroga al principio generale stabilito dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, che pur non lo prevede per gli atti normativi. Per costante giurisprudenza, infatti, è da ritenersi illegittima la determinazione delle tariffe del tributo in assenza di adeguata motivazione che dia atto delle scelte e delle soluzioni adottate in conseguenza delle attività economiche interessate, nell'ottica di una tendenziale copertura dei costi del servizio.

Non meno importante è il principio di correlatività tra rifiuti prodotti e tassa applicata, introdotto dall'articolo 65 del D.Lgs n. 507/1993. Poiché l'applicazione del criterio dell'effettività della produzione dei rifiuti si configura come derogatorio rispetto a quello presuntivo tradizionale, le istruzioni delle Finanze hanno sempre raccomandato "un'articolazione tariffaria che commisuri all'effettiva produzione di rifiuti tutti gli oneri del servizio".

Va anche osservato che, nonostante l'organo deliberante competente in materia non risulti espressamente indicato dal D.Lgs 507/1993 (l'articolo 69 si limita, infatti, a un generico riferimento al "Comune"), a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali, attuata con il D.Lgs 267/2000 (cd. TUEL), ha trovato definitiva soluzione la vexata quaestio relativa all'individuazione dell'organo comunale competente ad adottare i provvedimenti di determinazione delle aliquote (tariffe) dei tributi locali.

L’analisi della Corte di Cassazione

Nel caso di specie, i giudici di legittimità attesa la natura demolitoria delle pronunce di annullamento del giudice amministrativo, affermano che gli atti amministrativi annullati (nella specie le delibere comunali di approvazione del regolamento TARSU e della relativa tariffa) devono ritenersi espunti dalla realtà giuridica con efficacia ex tunc. Devono ritenersi, cioè, come mai venuti ad esistenza

In questo senso, può affermarsi che l'art. 69, comma 1, del citato decreto legislativo, trovi applicazione in siffatte ipotesi non già in via analogica, nè estensiva, ma in via diretta, atteso che, dopo la pronuncia demolitoria del giudice amministrativo, non vi è alcuna distinzione tra l'ipotesi di mancata deliberazione e l'ipotesi di illegittima deliberazione, e cioè tra l'ipotesi di mancato esercizio del potere pubblicistico attribuito dalla norma all'autorità amministrativa e l'ipotesi di illegittimo esercizio del medesimo.

In altri termini, secondo i giudici di legittimità, la norma de qua può essere direttamente "letta" in questo senso: "in caso di mancata valida deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso".
(Sentenza Cassazione civile 14/04/2010, n. 8875)
Fonte www.ipsoa.it

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