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giovedì 15 aprile 2010

Cessioni immobiliari, stop al contenzioso



Non basta più la sola differenza tra prezzo dichiarato e valore normale

Per gli accertamenti in materia di IVA e di reddito d’impresa effettuati sulle cessioni immobiliari, gli uffici devono valutare l’abbandono dei contenziosi tributari se l’unico elemento di prova è lo scostamento del corrispettivo dichiarato rispetto al valore normale.

Questa è l’indicazione che l’Agenzia delle Entrate ha fornito con la circolare n. 18/E emanata ieri: l’art. 24 della legge Comunitaria 2008 (legge n. 88/2009) ha fatto venir meno la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di fondare la rettifica delle dichiarazioni sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato per la cessione di beni immobili e il relativo valore normale; nel recente documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate fornisce i necessari chiarimenti in merito alla decorrenza di tali modifiche e ai relativi effetti, al fine di garantire l’uniformità dell’attività degli uffici.

Per effetto della Comunitaria 2008, lo scostamento tra il corrispettivo dichiarato per le cessioni immobiliari e il loro valore normale non costituisce più una presunzione legale relativa (come stabiliva invece il D.L. n. 223/2006), bensì una presunzione semplice. Ciò anche con riferimento al passato: l’abrogazione della presunzione legale relativa a suo tempo introdotta dal decreto-legge Bersani produce effetti anche con riferimento al periodo pregresso.

Con la conseguenza che gli Uffici porteranno avanti il contenzioso in materia soltanto nel caso in cui gli accertamenti siano fondati - oltre che su questa presunzione semplice - anche su altri elementi quali un importo del mutuo superiore al valore della compravendita o un prezzo di vendita ricostruito attraverso le indagini finanziarie diverso rispetto a quello dichiarato.
(Circolare Agenzia delle Entrate 14/04/2010, n. 18/E)

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