Visualizzazioni totali

martedì 26 gennaio 2010

Malattia: esenzione contributiva per il datore tenuto a pagare l'indennità



Sentenza 03/12/2009 n. 25430 Corte di Cassazione

Il caso deciso riguarda la pretesa contributiva dell'INPS, relativa ai contributi e somme aggiuntive per indennità di malattia fatta valere nei confronti di una società che era tenuta a corrispondere ai propri dipendenti il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'INPS dall'erogazione della predetta indennità.
La società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo e la cartella esattoriale dell'ente previdenziale. Il giudice di primo grado rigettava l'opposizione, affermando la sussistenza dell'obbligo contributivo relativo all'indennità economica di malattia anche quando, come nel caso di specie, il relativo trattamento di malattia sia corrisposto direttamente dal datore di lavoro.
La Corte d'Appello, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla società, annullava il decreto ingiuntivo e la cartella esattoriale, riducendo l'importo originario al pagamento dei soli contributi ed escludendo che fossero dovute le somme aggiuntive indicate nella cartella esattoriale.
La società proponeva quindi ricorso in Cassazione.
Per comprendere la decisione della Suprema Corte è opportuna una sintetica premessa sull'evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia.
Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, stabilisce semplicemente che «l'indennità non è dovuta (dall'ente previdenziale, ndr) quando il trattamento economico di malattia è corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro».
Tuttavia, la norma riportata non chiariva se il datore di lavoro tenuto a pagare l'indennità di malattia fosse comunque tenuto al pagamento all'ente previdenziale dei contributi di malattia.
Ne è scaturito un notevole contenzioso, culminato con la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 27 giugno 2003, n. 10232, secondo la quale «l'art. 6, 2° comma, L. n. 138 del 1943, che esonera l'INPS dal pagamento dell'indennità quando il trattamento economico di malattia venga corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro in misura non inferiore a quella fissata dai contratti collettivi, non vale ad esonerare il datore di lavoro dall'obbligo di versare i contributi previdenziali di malattia a favore dell'INPS», e ciò perchè, tra le altre cose, «in virtù del generale principio di solidarietà che costituisce il fondamento della previdenza sociale, non esiste fra prestazioni e contributi un nesso di reciproca giustificazione causale, sicché ben può persistere l'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro anche quando per tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti l'ente previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni (...)».
Successivamente è intervenuto il legislatore con una norma di interpretazione autentica: infatti l'art. 20, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, stabilisce che «l'art. 6, 2° comma, L. n. 138 del 1943 si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009».
La norma è chiara nell'escludere, anche retroattivamente, l'obbligo contributivo del datore di lavoro nel caso in cui il medesimo sia tenuto al pagamento dell'indennità di malattia, e stabilisce tuttavia l'irripetibilità di tutte le somme già versate a tale titolo nel periodo anteriore alla data del 1° gennaio 2009.
Nel caso in esame la Corte, applicando la norma interpretativa sopravvenuta nel corso del giudizio, ha escluso che i contributi, non ancora versati, fossero dovuti ed ha accolto il ricorso della società (si veda anche Cass. 14 novembre 2008, n. 27162).
Fonte www.guidaallavoro.ilsole24ore.com

Affarishop.com

Nessun commento:

Posta un commento