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martedì 26 gennaio 2010

Compensazioni Iva



Con la circolare n. 1 del 15 gennaio, l’Agenzia delle entrate dirama i chiarimenti sull’applicazione sulla disciplina dei nuovi adempimenti in tema di compensazioni Iva in vigore dall’2010

L’Agenzia delle entrate precisa che per i “vecchi” crediti Iva valgono le regole precedenti. Nessun limite alla compensazione di crediti Iva residui maturati nel 2008 e di quelli relativi ai primi 3 trimestri del 2009.

Diverso, invece, il caso per chi supera il tetto, che può portare in compensazione il credito solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale o dell’istanza trimestrale.

In particolare, per i crediti Iva trimestrali, si precisa che il rispetto del tetto fissato a 10.000 euro annui deve essere verificato facendo riferimento alla somma degli importi maturati nei 3 trimestri. Inoltre, nel caso in cui il credito Iva infrannuale compensabile superi la soglia dei 15.000 euro, non c’è l’obbligo di apporre il visto di conformità sull’istanza trimestrale (modello Iva TR), che resta comunque fermo per le dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

I contribuenti che intendono portare in compensazione o chiedere a rimborso il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale possono accelerare i tempi presentando in via autonoma la dichiarazione annuale IVA. L’obbligo di invio della dichiarazione Iva insieme al modello di dichiarazione unificata è previsto per i soli contribuenti che hanno un saldo Iva a debito.

Infine, per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva autonomamente entro febbraio: scompare, l’obbligo di presentare la “comunicazione dati Iva”.

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