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mercoledì 27 ottobre 2010

Previdenza complementare in unica soluzione: quali tasse?



Somma erogata dal fondo pensione all'ex dirigente ENEl

Nella sentenza n. 18056/2010, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della tassazione di una somma corrispondente alla capitalizzazione di una pensione periodica integrativa, corrisposta in unica soluzione da un fondo pensione al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Nella sentenza n. 18056 del 2010, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della tassazione di una somma corrispondente alla capitalizzazione di una pensione periodica integrativa, corrisposta in unica soluzione da un fondo pensione al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Il caso di specie riguarda l’individuazione del regime fiscale cui assoggettare una somma in forma di capitale erogata nel gennaio 2001, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, da un fondo pensione a un ex dirigente, iscritto alla forma pensionistica complementare in epoca anteriore al 1993.

La Corte di Cassazione ritiene che sia applicabile la disciplina dettata per tutti i redditi comunque dipendenti dal rapporto di lavoro - articoli 46 (ora 49), comma 2, lettera a), e 48 (ora 51), comma 2, TUIR, come modificato dagli articoli 3, D.Lgs. n. 314/1997, 4, D.Lgs. n. 56/1998 e 10, D.Lgs. n. 47/2000 - in particolare l’imposizione del trattamento di fine rapporto ex art. 13 e seguenti, legge n. 124/1993 (Cass. n. 27928/2009).

Si tratta, infatti, di prestazioni che trovano la propria ragione giustificativa nel rapporto di lavoro (Cass. n. 868/2010, n. 11156/2010, n. 11157/2010, n. 11159/2010, n. 11161/2010): il capitale forfettariamente corrisposto in unica soluzione rappresenta “reddito della stessa categoria della pensione integrativa di cui costituisce la capitalizzazione” (Cass. n. 11161/2010).

Le somme de quibus sono soggette alla disciplina vigente quando è sorto il diritto a percepire l’indennità relativa, vale a dire agli articoli 16 (ora 17), comma 1, lettera a), TUIR (come integrato dall’art. 32, D.L. n. 41/1995 ed emendato dall’art. 10, D.Lgs. n. 47 del 2000), e 17 (ora 19) TUIR (come modificato dall’art. 11, comma 1, lettera a, D.Lgs. n. 47 del 2000), trattandosi, nella specie, di un iscritto alla forma pensionistica complementare in epoca anteriore al 1993 (Cass. n. 27928/2009).

Il momento di imposizione coincide con quello di effettiva percezione.

In base alle modifiche introdotte al TUIR con il citato D.Lgs. n. 47 del 2000 (soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2004 ad opera dell’art. 1, D.Lgs. n. 344 del 2003), le somme corrisposte dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2003 sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti dell’art. 17 (ora 19), comma 1, TUIR (Cass. n. 13274/2005, n. 8200/2007, n. 868/2010, n. 2921/2010).

A tale conclusione non osta né che la somma sia erogata in unica soluzione anziché in rate mensili, né che essa venga elargita da soggetto terzo anziché dal datore di lavoro, “non rimanendo a tale stregua comunque eliso il nesso genetico con il rapporto di lavoro che ha originato il trattamento previdenziale”, essendo volta ad estinguere, immediatamente e a costi ridotti, il credito dell’avente diritto.
(Sentenza Cassazione civile 04/08/2010, n. 18056)
da www.ipsoa.it

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