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giovedì 4 novembre 2010

Industria e agricoltura, scatta la rivalutazione per le rendite INAIL



Dal 1° luglio 2010

Con due decreti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale sono state rivalutate le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2010 nei settori industria e agricoltura.

Per il settore industria la retribuzione media giornaliera è fissata in euro 68,84 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2010, nella misura di euro 14.456,40 e di euro 26.847,60.

Per il settore agricoltura la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2010, in euro 21.818,23. La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma 1, lettera b), del citato testo unico, e' fissata dal 1° luglio 2010 in euro 14.456,40 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

Gli assegni continuativi mensili di cui all'art. 235 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0075 si ottengono i seguenti importi:

Inabilità Importi dal 1/07/2010 Industria Dal 50 al 59%267,12 Dal 60 al 79%374,76 Dall’80 all’89%695,78 Dal 90 al 100%1.071,93 100% + a.p.c. 1.548,57 Agricoltura dal 50 al 59%334,58 dal 60 al 79% 466,87 dall’80 al 89%801,50 dal 90 al 100%1.136,12 100% + a.p.c.1.612,13

L'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2010, è fissato in euro 475,99. Determinato in euro 1.907,24 l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2010.
(Decreto 21/07/2010 - Industria, G.U. 03/11/2010, n. 257)
da www.ipsoa.it

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