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venerdì 1 febbraio 2013

Valutazione Rischi certificabile fino al 31/05/2013 per i datori di lavoro fino a 10 dipendenti

Con la nota n. 2583 di ieri, 31 gennaio 2013, il Ministero del Lavoro ha precisato che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori potranno autocertificare l'avvenuta valutazione del rischio, anziche' redigere il vero e proprio DVR, solo fino al 31 maggio 2013. Sembra dunque definirsi in modo piu' chiaro il quadro cronologico degli adempimenti in materia di valutazione dei rischi in azienda per i piccoli datori di lavoro, cosi' come disciplinata dall'art. 29, comma 5 del DLgs. n. 81/2008. Di seguito il testo della nota ministeriale

Oggetto: Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate - chiarimenti inerenti  al  tennine finale dell'esercizio della facoltà di  autocertificare la  valutazione dei rischi (articolo 29,  comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8 I, e successive modifiche e integrazioni.
 

Sono  pervenute  numerose  richieste  di  chiarimento  in  merito  alla  proroga  del  tennine  per
I"autocertificazione  della  valutazione  dei  rischi  ai  sensi  dell'articolo  29,  comma  5,  del  decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81  e s.m.i. (di seguito d.lgs.  n.  8112008)  avvenuta con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (di seguito anche "legge di stabilità" 2013), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 212 della Gazzetta Ufficiale n.  302 de129 dicembre 2012.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.
L'articolo  29,  comma  5,  del  d.lgs.  n.  81/2008  prevedeva  quanto  segue:  "l  datori  di lavoro  che
occupano fìno a IO  lavoratori effettuano la  valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle  procedure  standardizzate  di  cui  all'articolo  6,  comma  8,  lettera  f).  Fino  alla  scadenza  del diciottesimo  mese  successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  interministeriale  di  cui ali 'articolo  6,  comma 8,  letto  f),  e,  comunque,  non oltre  il 30 giugno  2012,  gli stessi datori di  lavoro possono  auto certificare  l'effettuazione  della  valutazione  dei  rischi.  Quanto  previsto  nel precedente articolo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6,  lettere a), b), c),  d)  nonché g). ".
Il  termine (30 giugno 2012) previsto in tale disposizione è stato,  una prima volta, prorogato con il
decreto legge 12 maggio 2012, n.  57,  convertito dalla legge  12 luglio 2012, n.  101 , e,  a seguito di  tale modifica, l'articolo in  esame risultava essere  il  seguente:  "  l  datori  di lavoro  che occupano fino  a  lO lavoratori  effettuano  la  valutazione  dei rischi  di  cui  al presente  articolo sulla  base  delle procedure standardizzate di cui all'articolo  6,  comma 8,  lellera f).  Fino  alla scadenza del terzo  mese successivo alla data  di entrata in  vigore del decreto  interministeriale di  cui all'articolo  6,  comma 8,  lettera f),  e, comunque,  non  oltre  il  31  dicembre  2012,  gli  stessi  datori  di  lavoro  possono  autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31,  comma 6, lellere a), b), c),  d) nonché g)."
AI  fine  di  consentire  ai  datori  di  lavoro  di  effettuare  la  valutazione  dei  rischi  sulla  base  delle procedure standardizzate (il decreto interministeriale sulle procedure standardizzate del 30 novembre 2012  è stato pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  del 6 dicembre  2012,  n. 285) è stata prevista una ulteriore proroga inserita nella citata "legge di stabilità" 2013.
L' articolo, quindi,  attualmente, risulta essere il seguente:  " I datori di  lavoro che occupano fino  a
IO  lavoratori  effettuano la valutazione dei  rischi  di  cui  al  presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di  cui  all'articolo  6,  comma  8,  lettera f).  Fino  alla scadenza del  terzo mese successivo alla  data  di  entrata in  vigore del  decreto  intem1inisteriale  di  cui  all'articolo  6,  comma  8,  lettera D,  e, comunque,  non  oltre  il  30  giugno  2013,  gli  stessi  datori  di  lavoro  possono  autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto  previsto nel  precedente periodo non si  applica alle attività di  cui all'articolo 31 , comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)."
Per tale ragione,  considerato  che il  decreto  interministeriale  entra  in  vigore il  6 febbraio  2013  e
stante  la  proroga  "Fino  alla  scadenza  del  terzo  mese  successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  del decreto interministeriale", si  precisa che la possibilità per i datori di lavoro di  effettuare la valutazione dei rischi  con autocertificazione termina in data 31  maggio 2013

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