Auto in leasing, mancato pagamento delle rate e mancata restituzione del mezzo
Il mancato pagamento delle rate di leasing di un’automobile e la mancata restituzione del bene
nonostante sia pervenuta una intimazione di immediata restituzione, configura senza dubbio
alcuno il reato di appropriazione indebita. Così la Corte d’Appello prima e la Corte di
Cassazione poi ( sent. 18 gennaio 2013, N. 2684) individuano la fattispecie penale del
comportamento non diligente del contraente. Secondo i supremi giudici – che hanno esaminato
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del reato di appropriazione indebita nella condotta tenuta dallo stesso dopo aver ricevuto
l’intimazione di immediata restituzione del mezzo, ritenuto coscientemente dopo che l’altro
contraente aveva azionato la tutela della risoluzione contrattuale, con ciò manifestando
inequivocabilmente l’intenzione di porre termine al rapporto di diritto civile. La Corte
territoriale ha affermato, infatti, che la condotta appropriativa è consistita nella ritenzione del
mezzo, pur dopo la restituzione del contratto di leasing e la ripetuta richiesta di restituzione e
che la circostanza di aver trovato il mezzo, concesso in locazione finanziaria, nella disponibilità
del prevenuto non costituisce sintomo dell’assenza della volontà di appropriazione, non
essendo necessario, per dar prova dell’elemento soggettivo del reato, che si dimostrino
ulteriori condotte da parte del soggetto agente volte a rendere impossibile o più difficoltoso il
rinvenimento del bene altrui.
La pronuncia della Corte di merito è aderente alla giurisprudenza della suprema
Corte che, in merito alla fattispecie concreta di ritenzione di un autoveicolo,utilizzato uti dominus nonostante la risoluzione del contratto di leasing e la richiesta di
restituzione dell’autoveicolo ricevuto in leasing, ha, costantemente, ritenuto che l’interversione
del possesso sussiste anche in caso di mera detenzione qualificata, consistente nell’esercizio
sulla cosa di un potere di fatto esercitato al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare . Il
ricorso è stato pertanto rigettato.
fonte. www.ancl.it
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