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domenica 3 febbraio 2013

Accesso alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi maturati prima del dicembre 1992 Via libera del Ministro Fornero alla Circolare INPS 

Il Ministro Elsa Fornero ha dato il proprio ‘via libera’ a una circolare dell’INPS che chiarisce il quadro circa il mantenimento del diritto di alcune decine di migliaia di lavoratori ad accedere alla pensione di vecchiaia con i requisiti contributivi di 15 anni previsti dalla cosiddetta ‘riforma Amato’ del 1992. 

La circolare riguarda persone - in particolare donne - la cui vita lavorativa è stata caratterizzata da discontinuità (ad esempio lavoratori addetti a servizi domestici e familiari, lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo), che hanno maturato diversi anni di contribuzione prima del dicembre 1992, per poi uscire dal mercato del lavoro con la prospettiva di poter fruire della pensione di vecchiaia una volta raggiunto il necessario requisito anagrafico. 

In definitiva, con questo atto si conferma l’attenzione posta dal Ministero del Lavoro nei confronti delle esigenze di lavoratori a particolare rischio di disagio sociale. A conferma di ciò, il Ministro Fornero ha commentato: “Dopo aver salvaguardato 140 mila lavoratori, aver sciolto il nodo delle ricongiunzioni onerose sono soddisfatta di poter risolvere un problema che riguarda circa 65 mila persone, la maggior parte delle quali sono donne”.
Di seguito il testo della circolare.


Circolare INPS n. 16 del 01/02/2013

OGGETTO: Art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503:
deroghe all’elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione.

1.   PREMESSA
Come è noto, l’art. 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni,del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha introdotto nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.
L’Istituto, con le circolari n. 35, n. 36 e n. 37 del 14.03.2012, ha fornito le istruzioni relative
all’applicazione delle nuove disposizioni di cui alla legge n. 214 del 2011, rispettivamente per
quanto riguarda l’Istituto, la Gestione ex Enpals e la Gestione ex Inpdap.
Nelle predette circolari, con particolare riferimento al requisito contributivo, è stato precisato
che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 24 della legge n. 214 del 2011, il diritto alla
pensione di vecchiaia si consegue in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
Ciò posto, essendo pervenute al riguardo istanze di chiarimento da parte dei lavoratori
interessati e delle parti sociali, è emersa l’esigenza di approfondire se a seguito dell’entrata in
vigore della legge n. 214 del 2011, sia attualmente ancora operante la disciplina delle deroghe
di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 in materia di
requisito contributivo, nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia nel
sistema retributivo e misto.
2.   Art. 2, comma 3, d.lgs. n. 503 del 1992
Con circolare INPS n. 65 del 1995,  sono state illustrate le disposizioni  introdotte dal d.lgs, n.
503 del 1992 (allegato 1) che, come è noto, ha elevato a decorrere dal 1° gennaio 1993, il
requisito contributivo minimo da 15 anni a 20 anni per il perfezionamento del diritto alla
pensione di vecchiaia.
Peraltro, l’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, ha individuato particolari categorie
di lavoratori dipendenti ed autonomi che possono accedere, in deroga all’elevazione del
requisito minimo contributivo, alla pensione di vecchiaia in presenza di  un’anzianità
contributiva minima  di 15 anni anziché 20 ed al perfezionamento dell’età pensionabile prevista
per la generalità dei lavoratori.
Al punto 2.1 della citata circolare n. 65 del 1995 è stato precisato che possono accedere alla
pensione di vecchiaia, in presenza di un’anzianità contributiva minima di 15 anni, le seguenti
categorie di lavoratori:
a) Lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e
di contribuzione previsti dalla normativa previgente
I lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di
assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente sono esclusi dall'elevazione
dei requisiti di assicurazione e di contribuzione (articolo 2, comma 3, del decreto n. 503).Ai fini
della maturazione dei requisiti in parola, sono utili tutti i contributi (obbligatori, figurativi,
volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1
gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si
collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data.
b) Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre
1992
L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non opera nei confronti dei
lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria da data anteriore al
31 dicembre 1992. Per tali lavoratori rimangono pertanto confermati i requisiti previsti dalla
normativa previgente (articolo 2, comma 3, del decreto n.503).Per usufruire di tale deroga è necessario che la decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 26 dicembre 1992. Non è invece richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data.
c) Lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno
25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52
settimane nell'anno solare
L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non opera nei confronti dei
lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e
risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a
52 settimane nell'anno solare (articolo 2, comma 4, del decreto n. 503). Il requisito dei 25
anni di anzianità assicurativa e quello dei 10 anni con periodi di occupazione di durata inferiore
a 52 settimane nell'anno solare possono essere maturati anche successivamente al 31
dicembre 1992. Per quanto riguarda il requisito dei 10 anni con occupazione di durata
inferiore  a 52 settimane nell'anno solare, a nulla rileva la circostanza che nell'anno solare nel
quale il lavoratore sia stato occupato per periodi di durata inferiore a 52 settimane sussista
anche contribuzione diversa da quella obbligatoria (figurativa, volontaria, ecc.) per un numero
di settimane tale che, sommato a quello delle settimane di contribuzione obbligatoria, faccia
raggiungere le 52 settimane.
La deroga in parola non opera nei confronti dei lavoratori occupati per l'intero anno ai quali
venga attribuito, per l'anno solare, un numero di contributi settimanali inferiore a 52, per
effetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei contributi ai fini del diritto alle
prestazioni pensionistiche.
d) Lavoratori dipendenti che possono far valere al 31 dicembre 1992 un periodo di
assicurazione e di contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa
Per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un'anzianità assicurativa
e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1°  gennaio 1993
e la fine del mese di compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, non
consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dall'articolo 2 del
decreto n. 503 nell'anno di compimento dell'età pensionabile, i requisiti stessi sono ridotti fino
al limite minimo di 15 anni previsto dalla previgente normativa.
In pratica il numero dei contributi richiesti par tali lavoratori è pari alla somma delle settimane
di contribuzione maturate fino al 31 dicembre 1992 e delle settimane di calendario comprese
tra il 1°  gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile.
Tutto ciò premesso, in esito ad approfondimenti effettuati al riguardo di concerto con i
Ministeri vigilanti, si è pervenuti alla considerazione che le disposizioni di cui all’articolo 2,
comma 3, del d.lgs. 503 del 1992 operano anche a seguito dell’entrata in vigore della legge n
214 del 2011, in quanto dette norme non risultano espressamente abrogate dall’articolo 24 più
volte citato.
Si precisa inoltre che nei confronti delle suddette categorie di lavoratori trovano applicazione i
nuovi requisiti anagrafici previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo
o misto di cui dall’art. 24 comma 6 della legge n. 214 del 2011(v. circolare n. 35 del 2012
punto 1.1.1. e n. 37 del 2012) nonché la disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici prevista dal D.L. n. 201 del 2011 (disapplicazione della c.d. finestra mobile).
2.1. Applicazione del’art.2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1993 per gli iscritti fondo
speciale dipendenti della ferrovie dello stato italiane s.p.a.Le deroghe di cui all’ art. 2, comma 3, del Decreto legislativo n. 503/1992 non hanno mai
trovato applicazione nei confronti degli iscritti al Fondo speciale FS, secondo quanto stabilito
nel successivo art. 6, comma 1,.
Infatti, la normativa previgente alla data di entrata in vigore del citato Decreto, prevedeva, per
l’accesso alla pensione di vecchiaia, oltre al limite di età anagrafica, un requisito contributivo di
almeno 25 o 30 anni a seconda del profilo professionale rivestito.
2.2. Applicazione del’art.2, comma 3, lettera c, del d.lgs. n. 503 del 1993 per gli iscritti fondo di quiescenza poste.
Nei confronti degli iscritti al Fondo di Quiescenza Poste che maturano i requisiti anagrafici
previsti per la pensione di vecchiaia di cui all’art. 24, comma 6, della legge 214 del 2011, a
decorrere dal 1 gennaio 2012 trova applicazione la deroga prevista dall’art. 2, comma 3,
lettera c) del decreto legislativo n. 503/1992 nei termini specificati al paragrafo 2 lettera d)
della presente circolare.
Pertanto, l’anzianità contributiva maturata entro il 31/12/1992 sommata a quella successiva a
tale data fino al compimento dell’età pensionabile consente l’accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia.
2.3. Applicazione dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 503 del 1992 per gli iscritti alla gestione ex Inpdap
L’art. 6, comma 1, del D.lgs. 503/92 dispone che: “per le forme di previdenza sostitutive ed
esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2 del presente
decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti,
se più elevati”.
Per quanto sopra ed in considerazione della necessità di procedere all’armonizzazione
applicativa delle regole sopra esposte nelle diverse gestioni previdenziali dell’Istituto, a
decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nel regime misto, maturano i
requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dall’art. 24, comma 6, della legge n.
214/2011 le deroghe relative al requisito contributivo minimo previste dall’art. 2, comma 3,
lettere a) e c) del citato decreto legislativo n. 503/92 trovano applicazione per gli iscritti alla
gestione ex Inpdap nei termini specificati al paragrafo 2 lettere a) e d) della presente circolare.
2.2. Applicazione del’art.2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1993 per gli iscritti alla gestione ex enpals
I lavoratori dello Spettacolo e dello Sport professionistico iscritti alla gestione ex Enpals che:
1.  abbiano maturato al 31 Dicembre 1992 i requisiti di assicurazione e contribuzione vigenti
alla suddetta data per la pensione di vecchiaia;
2.  siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 31.12.1992;
3.  possano far valere al 31.12.1992 un periodo di assicurazione e contribuzione inferiore ai
15 anni previsti dalla previgente normativa tale che, anche se incrementata dei periodi
intercorrenti tra il 1°  gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età per il
pensionamento di vecchiaia, non  consentirebbe loro di conseguire i requisiti assicurativi e
contributivi richiesti dall'articolo 2 del decreto n. 503 nell'anno di compimento dell'età pensionabile
possono accede alla prestazione, con i requisiti assicurativi e contributivi di seguito riportati,
sempre che abbiano maturato i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia nelsistema misto adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti dal D.M. 6 Dicembre
2011, in attuazione dell’art. 12 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.
REQUISITI VIGENTI AL 31.12.1992
a)   Lavoratori dello spettacolo
I lavoratori appartenenti alle categorie artistiche e tecniche indicate dal n.1 al n.14 dell’art.3
del D.lgs. C.P.S, 16 luglio 1947 n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952,
n.2388 e successive modificazioni ed integrazioni, conseguono il diritto alla pensione di
vecchiaia, così come stabilito all’art.6 comma 1 del d.p.r. 31.12.1971 n.1420, quando siano
trascorsi 15 anni dal primo contributo versato o accreditato e risultano versati o accreditati n.
900 contributi giornalieri dei quali almeno due terzi si devono riferire ad effettive prestazioni
nel campo dello spettacolo.
I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n.15 al 23 del dell’art.3 del
D.lgs. C.P.S, 16 luglio 1947 n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952,
n.2388 e successive modificazioni ed integrazioni, conseguono il diritto alla pensione di
vecchiaia, così come stabilito dall’art.34 della legge 4. 4.1952 n.218 e dall’art.6 comma 1 del
d.p.r. 31.12.1971 n.1420, quando siano trascorsi 15 anni dal primo contributo versato o
accreditato e risultino versati almeno 2.700 contributi giornalieri.
b)   Sportivi Professionisti
Le categorie dei  sportivi professionisti collocate al n. 22 dell’elenco delle categorie assicurate
all’Enpals di cui all’art.3 del D.lgs. C.P.S, 16 luglio 1947 n. 708, nel testo modificato dalla
legge 29 novembre 1952, n.2388 e successive  modificazioni ed integrazioni, così come
stabilito dall’art.3 della legge 14 giugno 1973 n.366 e dall’art.9 della legge 23 marzo 1981
n.91 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia quando siano trascorsi 20 anni dalla data
del primo contributo versato o accreditato e risultino versati almeno 3.600 contributi giornalieri
con la qualifica di sportivo professionista, compresi quelli versati per prosecuzione volontaria
nella gestione sportivi.
3.   Disciplina adeguamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi agli incrementi
della speranza di vita (decreto 6 dicembre 2011, G.U. n. 289 del 13-12-2011)
Si precisa  che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche nei confronti dei soggetti rientranti
nelle deroghe di cui al D. Lgs. n. 503 del 1992, i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione
di vecchiaia nel sistema misto devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita
stabiliti con D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4.   Adempimenti delle Sedi con riferimento alle domande di pensione già presentate
Eventuali domande di pensione di vecchiaia presentate dai soggetti destinatari delle
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, D.Lgs. n. 503 del 1992 e in possesso dei requisiti
anagrafici introdotti dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, che risultino pendenti alla data
di pubblicazione della presente circolare, devono essere definite in conformità ai suddetti criteri
applicativi.
Del pari, devono essere definite in conformità alle presenti istruzioni le controversie giudiziarie
pendenti, per le quali dovrà essere richiesta la pronuncia di cessazione della materia del
contendere.
Alla luce dei predetti principi devono altresì essere riesaminate tutte le domande già respintedalle Sedi, anche nell’ipotesi in cui vi sia stata pronuncia sfavorevole in sede di contenzioso
amministrativo, salvo sia intervenuta sul punto sentenza passata in giudicato.

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