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mercoledì 6 febbraio 2013

Ministero Lavoro - Interpello 8/2013  Detassazione incrementi produttività

Il Ministero del Lavoro è intervenuto con l'interpello di seguito pubblicato in materia di detassazione per somme percecipe per incrementi di produttività (premi, starordinari ecc). 
Per la validità di un accordo aziendale finalizzato ad ottenere la detassazione fiscale la rappresentanza qualificata deve riguardare i soli lavoratori e non anche la parte datoriale. Quest'ultima può procedere alla firma dell'accordo anche con la sola presenza dell'imprenditore o del professionista che l'assiste.

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – applicazione dell’istituto della detassazione anno 2012
rappresentatività sindacale.


Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello
per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione della
disposizione di cui all’art. 26 del D.L.  n. 98/2011 (conv. da L. n. 111/2011), concernente la
disciplina, per l’anno 2012, della tassazione agevolata correlata ad incrementi di produttività.
In particolare, l’istante chiede in che modo  debba intendersi la previsione normativa nella
parte in cui richiede che gli accordi o i contratti collettivi territoriali o aziendali, in attuazione dei
quali viene stabilita  l’erogazione delle somme in esame, siano sottoscritti da “associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei
Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue. 
Va anzitutto evidenziato che, ai sensi dell’art. 53 del D.L. n. 78/2010,  la disciplina della
tassazione agevolata per l’anno 2011 afferiva alle “somme erogate ai lavoratori dipendenti del
settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o
aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza
organizzativa, collegate a risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a
ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale (…)”.
Diversamente, per l’anno 2012 con l’art. 26 del D.L. n. 98/2011 (conv. da L. n. 111/2011), il
Legislatore puntualizza il requisito della rappresentatività sindacale stabilendo espressamente che le
somme correlate ai suddetti incrementi di produttività siano oggetto di previsione negli “accordi o
contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni  dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. 2
Alla luce della nuova formulazione normativa va dunque evidenziata la necessità che gli
accordi in questione, ai fini della applicabilità del regime agevolativo,  siano sottoscritti da
associazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività comparata sul piano
nazionale. In sostanza, in relazione agli accordi territoriali, entrambe le  parti devono essere in
possesso di tale requisito di rappresentatività.
La problematica appare invece più complessa  nell’ipotesi di accordi aziendali, in quanto
solo uno dei firmatari dell’accordo può considerarsi una “associazione” in rappresentanza di una
collettività di soggetti (i lavoratori).
Per la parte datoriale, pertanto, trattandosi  di accordo aziendale, non potrà che essere il
singolo datore di lavoro a stipulare l’accordo con le rappresentanze dei lavoratori che promanano da
organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale mentre, per le realtà
datoriali che non abbiano al proprio interno tali rappresentanze, tali accordi potranno essere
sottoscritti con le organizzazioni sindacali  territoriali in possesso del citato requisito di
rappresentatività.
05/02/2013

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