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mercoledì 17 giugno 2009

Decreto del 21/05/2009



(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15/06/2009)
Pubblicato il decreto che stabilisce le nuove misure degli interessi da corrispondere sia per la riscossione che per il rimborso dei tributi erariali. Il decreto. Le nuove normative sono in vigore dal 15/06/2009
Razionalizzazione degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei
tributi, ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge n. 244 del 2007.

art. 1
Interesse per ritardato rimborso delle imposte
Testo: in vigore dal 15/06/2009
1. Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per
rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previsti dagli
articoli 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 2 per cento
annuo e dell'1 per cento semestrale, a decorrere dal 1 gennaio 2010.
2. Gli interessi per i rimborsi in materia di imposta sul valore
aggiunto, previsti dagli articoli 38-bis e 38-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono dovuti
nella misura del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1 gennaio 2010.
3. Gli interessi per i rimborsi dell'imposta di successione,
previsti dagli articoli 42, comma 3, e 37, comma 2, del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e delle imposte ipotecaria e
catastale, di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 347, sono dovuti nella misura dell'1 per cento, per
ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1 gennaio 2010.
4. Gli interessi per i rimborsi delle somme non dovute per tasse e
imposte indirette sugli affari, previsti dagli articoli 1 e 5 della
legge 26 gennaio 1961, n. 29 sono dovuti nella misura dell'1 per
cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1 gennaio 2010.
art. 2
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo
Testo: in vigore dal 15/06/2009
1. A decorrere dal 1 ottobre 2009, gli interessi per ritardata
iscrizione a ruolo, previsti dall'art. 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura
del 4 per cento annuo, per i ruoli resi esecutivi dalla medesima
data.
art. 3
Interessi per dilazione del pagamento
Testo: in vigore dal 15/06/2009
Gli interessi per dilazione del pagamento, previsti dall'art. 21
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, sono dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo, per le
dilazioni concesse a decorrere dal 1 ottobre 2009.
art. 4
Interessi per la sospensione amministrativa
Testo: in vigore dal 15/06/2009
1. Gli interessi per la sospensione amministrativa della
riscossione, previsti dall'art. 39 del decreto del Presidente della
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Servizio di documentazione tributaria
Decreto del 21/05/2009
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del
4,5 per cento annuo, a decorrere dal 1 ottobre 2009.
art. 5
Interessi per pagamenti rateali
Testo: in vigore dal 15/06/2009
1. Gli interessi per i pagamenti rateali, previsti dall'art. 20 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono dovuti nella misura
del 4 per cento annuo a decorrere dai pagamenti delle imposte dovute
in relazione alle dichiarazioni fiscali presentate dal 1 luglio
2009.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2010, sono dovuti gli interessi al
tasso del 3,5 per cento annuo per i pagamenti rateali previsti
dall'art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462.
3. Sugli importi dilazionati, previsti dall'art. 38, comma 2, del
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono dovuti, per le
dilazioni concesse dal 1 gennaio 2010, gli interessi annui a scalare
nella misura del 3 per cento.
art. 6
Interessi per ritardato pagamento
Testo: in vigore dal 15/06/2009
1. A decorrere dalle dichiarazioni presentate per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, gli interessi relativi alle
somme dovute ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, versate entro i termini
ivi previsti, sono dovuti nella misura del 3,5 per cento annuo.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2010 sono stabiliti al tasso del 3,5
per cento annuo gli interessi relativi alle somme dovute a seguito
di:
a) rinuncia all'impugnazione dell'accertamento, di cui all'art. 15
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, versate entro i
termini ivi previsti;
b) pagamento dell'imposta di registro, di donazione, ipotecaria e
catastale entro i termini previsti dagli articoli 54, comma 5, e 55,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131;
c) pagamento delle tasse sulle concessioni governative, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e
delle tasse automobilistiche la cui gestione e' di competenza dello
Stato, entro i termini previsti dagli avvisi di accertamento;
d) accertamento con adesione di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, versate nei termini ivi previsti;
e) conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, versate nei termini ivi
previsti.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2010, sono stabiliti nella misura del
2,5 per cento per ogni semestre compiuto gli interessi relativi alle
somme dovute per le imposte sulle successioni e per le imposte
ipotecarie e catastali, versate entro i termini previsti dall'art.
37, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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