Visualizzazioni totali

venerdì 27 settembre 2013

Iva aumento Si o aumento No

L'aumento dell'aliquota ordinaria Iva dal 21 al 22% già in programma per il prossimo 01/10 non è ancora ufficializzato e tutte le forze politiche si oppongono all'aumento stesso.

Ovviamente non si tiene in nessun conto le esigenze di aziende commercianti software house che nel caso l'aumento venga confermato devono provvedere ad applicare la nuova imposta, con le modifiche ai propri sistemi informatici, ed all'adeguenti dei prezzi in caso di vendite al dettaglio.


Il contribuente si deve adeguare in tempo reale, ma ovviamente la pubblica amministrazione se ne infischia salvo applicare le sanzioni del caso in caso di mancato adeguamento.

A quanto una PA al servizio dei cittadini e non il contrario ???





 L’incentivo all’esodo non è una pensione, avvertenze dall'INPS con messaggio 14894/2013


L’assegno che l’Inps eroga, previsto dalla riforma del lavoro per gestire gli esuberi di personale in azienda, senza intervento di risorse pubbliche, è da ritenersi come una prestazione a sostegno del reddito e non come trattamento pensionistico. Questo significa che non è reversibile ai superstiti, né attribuisce il diritto alle aggiunte di famiglia. A ripeterlo è l’Inpsstessa che torna a trattare la questione, già spiegata nella circolare 119 di agosto, con il recente messaggio 14894/2013, dove chiarisce che trattandosi di prestazione a sostegno del reddito appunto, in queste circostanze una seconda richiesta di ricongiunzione di periodi assicurativi non può essere accolta.
L’art.4, della legge n.92/2012, meglio nota come Riforma Fornero, stabilisce la facoltà, nei casi di eccedenza del personale, di stringere accordi tra i datori di lavoro che utilizzino in media più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.
Nella fattispecie, il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’Inps la provvista finanziaria necessariaper l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo corrispondente al trattamento di pensione che toccherebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
I lavoratori interessati devono raggiungere i criteri minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, neiquattro anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro presenta domandaall’Inps insieme ad una fideiussione bancaria che assicuri la solvibilità nei riguardi degli obblighi.
Successivamente all’accettazione dell’accordo, il datore è obbligato a corrispondere ogni mese la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata. I lavoratori, invece, dovranno richiedere all’Inps l’accesso alla pensione vera e propria durante l’ultimo mese di erogazione della prestazione.
L’Inps, su richiesta di vari uffici periferici, che volevano chiarezza riguardo alla possibilità dei titolari della particolare prestazione di chiedere una seconda ricongiunzione di periodi assicurativi, ha evidenziato che questa possibilità è disciplinata dall’art.4 della legge n. 29/1979, la quale determina che questa richiesta può essere presentata in due momenti.
Il primo è quando il richiedente può far valere, successivamente alla prima domanda di ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. Il secondo momento è quello all’atto del pensionamento; in questa circostanza la ricongiunzione può essere azionata solamente nella gestione nella quale era stata richiesta con la prima domanda.
Quindi, conclude il messaggio, una seconda domanda di ricongiunzione, in assenza del requisito dei dieci anni, può essere validamente soltanto contemporaneamente alla domanda di pensione e non al momento dell’accesso alla prestazione di sostegno al reddito.
tratto da LeggiOggi.it il quotidiano giuridico.

venerdì 20 settembre 2013

Mediazione obbligatoria al via oggi per i prossimi 4 anni


La mediazione è obbligatoria, dopo lo stopimposto dalla Corte Costituzionale (sentenza 272/2012), oggi riparte per i prossimi 4 anni anche se bisogna puntualizzare che non si potrà essere trascinati davanti ad un organismo lontano e il procedimento avrà una durata massima di 3 mesi, senza dimenticare che èobbligatoria la presenza di un avvocato che possa asseverare l’accordo come titolo esecutivo. In sostanza sono queste le novità principali che il decreto 69/2013 porta all’impianto del decreto legislativo 28/2010.
L’organismo di conciliazione non può essere scelto su tutto il territorio italiano; infatti è possibile rivolgersi solamente agli organismi di mediazione che abbiano sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Una volta che le parti hanno raggiunto l’accordo per dare inizio alla mediazione ci dovrà essere un incontro preliminare di programmazione e totalmente gratuito. Il mediatore in questa circostanza ha il compito di far confrontare le parti ed i loro legali per far cominciare la procedura di mediazione e se ottiene il via libera dei contendenti procede con lo svolgimento.
L’incontro preliminare di programmazione è condizione di procedibilità per le mediazioni obbligatorie e deve tenersi entro 30 giorni dal deposito dell’istanza a costi massimi molto contenuti. Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, infatti, la legge sostiene che la condizione si ritiene avverata se il primo incontro dinnanzi al mediatore si conclude senza l’accordo. Nel caso durante il primo incontro non si pervenga ad un accordo, nessun compenso, come detto, spetta all’organismo di mediazione.
Sono escluse dall’esercizio delle mediazione obbligatoria le controversie di responsabilità civile per sinistri (veicoli e natanti) invece diventano casi di conciliazione obbligatoria le controversie in ambito di risarcimento del danno causato da responsabilità sanitaria, mentre prima era solo medico.
Il giudice può ordinare, quindi non solamente proporre, alle parti di procedere con la mediazione; infatti, anche in sede di giudizio di appello, considerata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in questo caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello.
Ricordiamo che gli avvocati iscritti all’albo diventano mediatori di diritto anche se dovranno essere adeguatamente formati in materia di mediazione e potenziare la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici finalizzati a conseguire questo obiettivo. Gli avvocati, come detto, assistono le parti per l’intera procedura di mediazione; questo è quanto prevede l’articolo 5 in materia di mediazione  obbligatoria e anche all’articolo 8, riguardante il procedimento. Al primo incontro, così come a quelli successivi, infatti, le parti devono essere seguite da un legale.
Se tutte le parti aderenti alla mediazione sono seguite da un avvocato, l’accordo sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati devono attestare e certificare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale.
Tratto da LeggiOggi.it



venerdì 13 settembre 2013

Sorpresa

Dal decreto istruzione recentemente approvato spunta un nuovo aumento d'imposte. dal 1° Gennaio 2014 l'imposta fissa di registro passerà dalle attuali €. 168,00 a 200,00.

Il nuovo provvedimento interessa:
Gli attipubblici formati a partire dal 01/01/2014
Le donazioni fatte dal 01/01/2014
Le scritture private autenticate dal 01/01/2014
Le scritture private non autenticate presentate alla registrazione dal 01/01/2014
Le denuncie di contratti verbali presentati per la registrazione dal 01/01/2014
Le formalità di iscrizione e rinnovazione eseguite a decorrere dal 01/01/2014
Le domande di annotazione presentate a decorrere dal 01/01/2014.

giovedì 12 settembre 2013

 
Come chiedere un rimborso in modo semplice e immediato
Tutti i passi da seguire sul canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate
 
Un nuovo filmato per chiarire tutti i dubbi sui rimborsi. E’ infatti disponibile da oggi su“Entrate in video”, www.youtube.com/Entrateinvideo, una clip che illustra ai contribuenti come richiedere il rimborso delle imposte versate in misura maggiore rispetto a quanto dovuto. Il video è stato
realizzato a costo zero e risulta accessibile gratuitamente a tutti grazie all’utilizzo di sottotitoli in italiano e nelle principali lingue straniere. In continua crescita gli accessi al canale YouTube delle Entrate, che
attualmente conta oltre 2.000 iscritti e più di 500.000 visualizzazioni.
Chiedere e ottenere un rimborso: indicazioni chiare
e dirette – Nel video un funzionario dell’Agenzia spiega come comportarsi si a quando il rimborso risulta direttamente dalla dichiarazione dei redditi sia in tutte le altre ipotesi in cui è necessario presentare un’apposita domanda.
In caso di presentazione del modello Unico, il contribuente dovrà compilare il quadroRX per chiedere il rimborso. In alternativa potrà riportare il credito all’anno successivo oppure compensarlo con altre imposte. Chi presenta il 730, invece, potrà ricevere il rimborso direttamente in busta paga: a partire da luglio se è un lavoratore dipendente, dal mese di agosto o settembre se è un pensionato.
In tutti gli altri casi, basterà presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale (o, per le imposte indirette, all’ufficio dove è stato registrato l’atto o la dichiarazione di successione), un’istanza completa di tutta la documentazione utile a provare il diritto al rimborso.
Un occhio alle date e uno all’Iban –
Nel caso di rimborso chiesto tramite istanza, l’Agenzia ricorda di fare attenzione alle scadenze dei termini per la presentazione: entro
48 mesi per le ritenute e i versamenti diretti; entro 36 mesi dalla data del versamento per i rimborsi relativi alle imposte indirette. Per ric
evere in tempi brevi l’accredito della somma in totale sicurezza, inoltre, è importante co municare alle Entrate le coordinate del proprio conto corrente bancario o postale
 
Comunicato stampa Agenzia Entrate del 02/09/2013

mercoledì 11 settembre 2013

Distacco dei lavoratori di aziende in contratto di rete

Nuovo impulso al contratto di rete e al distacco dei lavoratori non sempre accettato dagli organi di vilanza.
L’articolo 7 del decreto intro­duce mod­i­fiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92. Al comma 2 sono ripor­tate le mod­i­fiche al  decreto  leg­isla­tivo  10  set­tem­bre  2003,  n.  276,   come mod­i­fi­cato in par­ti­co­lare dalla legge 28 giugno  2012,  n.  92,
L’articolo 30 del decreto 276 detta le norme in mate­ria di dis­tacco cioè quando ” … un datore di  lavoro, per sod­dis­fare un pro­prio inter­esse, pone tem­po­ranea­mente uno o  piu’ lavo­ra­tori a dis­po­sizione di altro soggetto per l’esecuzione  di  una deter­mi­nata attivita’ lavo­ra­tiva.” (comma 1).
Viene quindi aggiunto il comma “4-ter :   Qualora il dis­tacco di per­son­ale avvenga tra  aziende  che abbiano sot­to­scritto un  con­tratto  di  rete  di  impresa  che  abbia validita’  ai  sensi  del  decreto-legge  10  feb­braio  2009,  n.  5, con­ver­tito, con mod­i­fi­cazioni, dalla legge  9  aprile  2009,  n.  33, l’interesse della parte dis­tac­cante sorge  auto­mati­ca­mente  in  forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in mate­ria di mobilita’ dei lavo­ra­tori pre­viste dall’articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imp­rese e’ ammessa  la  coda­to­ri­alita’  dei  dipen­denti ingag­giati con regole  sta­bilite  attra­verso  il  con­tratto  di  rete stesso
 “La norma rende quindi pos­si­bile l’applicazione dell’istituto del dis­tacco tra i lavo­ra­tori imp­ie­gati presso aziende ader­enti ad una rete di imp­rese poiché essa sta­bilisce per legge che i datori di lavoro di imp­rese in rete hanno inter­esse al dis­tacco, senza pos­si­bil­ità di ulte­ri­ori con­tes­tazioni e dubbi”, stabilisce inoltre la "cogestione" del lavoratore la possibilità cioè che lo stesso possa essere assunto in più aziende.

martedì 3 settembre 2013

Questo il messaggio con il quale l'INAIL conferma l'invio del DURC esclusivamente per PEC a partire dal 02/09/2013.




Oggetto: DURC. Recapito esclusivamente via PEC. Rilascio versione 4.0.1.27.
Lo sviluppo e la diffusione dei servizi telematici, stabilita dalle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), ha lo scopo di velocizzare, semplificare e migliorare i rapporti tra la Pubblica amministrazione e le imprese, oltreché naturalmente di ridurre il costo dei servizi erogati (1) .

In attuazione delle predette disposizioni è stato anche fissato il termine (2) per l'adozione esclusiva delle modalità telematiche nelle comunicazioni con le imprese, stabilendo altresì che le pubbliche amministrazioni non possono accettare o effettuare in forma cartacea le predette comunicazioni e che, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni in parola avvengono mediante l’utilizzo della Posta elettronica certificata (PEC) (3).

Contestualmente, il Legislatore ha anche definito l'obbligo per le imprese di dotarsi di PEC, quale indirizzo pubblico informatico di riferimento per ciascuna di esse ed ha sancito che l’utilizzo della PEC deve essere previsto anche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni.

Con effetto dal 1 luglio 2013 il processo di adeguamento verso l’utilizzo generalizzato della PEC è giunto a completamento. Infatti, da tale data, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del D.L. 179/2012, l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese, già in vigore dal 29 novembre 2011 per le società, è stato esteso anche alle imprese individuali.

L’utilizzo della PEC, come mezzo di comunicazione nei rapporti tra le Pubbliche amministrazioni e le imprese, è stato da ultimo ribadito nel recentissimo “decreto del fare”, laddove si prevede, in tema di verifica per il rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), che in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento, l’invito all’interessato a regolarizzare la propria posizione deve essere effettuato mediante PEC
Pertanto, in attuazione del quadro normativo sopra delineato, si è stabilito che anche la trasmissione dei DURC deve avvenire esclusivamente tramite lo strumento della PEC (4).

Ciò presuppone l'obbligatorietà, all'atto dell'inserimento della domanda attraverso l’apposito servizio on-line, della valorizzazione del campo relativo all'indirizzo PEC al quale il Documento, sulla base dell’indicazione effettuata dal richiedente, verrà trasmesso.

Pertanto, come già preannunciato con l’avviso pubblicato nel sito www.sportellounicoprevidenziale.it, il 3 luglio u.s., dal 2 settembre 2013 il sistema informatico non consentirà più l'inoltro della richiesta di DURC se non è indicato, nel modulo telematico di richiesta, l'indirizzo PEC della Stazione appaltante/Amministrazione procedente, delle SOA e delle imprese.

I DURC richiesti dalla stessa data saranno recapitati esclusivamente tramite PEC agli indirizzi indicati dagli utenti nella richiesta stessa.

Le modalità di compilazione sono descritte nei "manuali per la compilazione di una richiesta di DURC da ricevere tramite PEC" che saranno pubblicati nel predetto sito dello “Sportello unico previdenziale”.
Per i DURC richiesti dalle Stazioni appaltanti e dalle Amministrazioni procedenti, il certificato sarà recapitato anche all’impresa, nel caso in cui nel modulo telematico di richiesta sia stata indicata la PEC dell’azienda.

Si precisa che il termine per l’utilizzo esclusivo della PEC per il recapito del DURC è stato fissato e reso operativo in accordo con l’INPS e le Casse Edili, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nell’invitare le Unità territoriali a fornire il massimo supporto agli utenti, si ricorda che per l’assistenza è disponibile il Contact center multicanale (CCM) che fornirà, come di consueto, tutte le informazioni richieste dagli utenti attraverso il numero verde gratuito 803.164, da telefono fisso, e il numero 06.164.164 per chiamate da telefono mobile (servizio a pagamento in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico).

Si ricorda, inoltre, che è a disposizione degli utenti esterni anche il servizio "Assistenza" (disponibile nella home page dello Sportello Unico Previdenziale) per richiedere informazioni e supporto sull'utilizzo del servizio online nonchè per approfondimenti normativi e procedurali.

p. IL DIRETTORE CENTRALE RISCHI
IL DIRIGENTE VICARIO
Dott. Alfredo. NICIFERO

p. IL DIRETTORE CENTRALE POC
IL DIRIGENTE VICARIO
Dott. Carlo BIASCO



1) L'articolo 5-bis del CAD (D. L.vo n. 82/2005), introdotto dal decreto legislativo n. 235/2010, ha stabilito che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.
2) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011, in attuazione dell’ art. 5 bis del CAD, il predetto termine è stato fissato al 1° luglio 2013.
3) Artt. 48 e 65, comma 1, lettera c-bis del D. L.vo n. 82/2005.
4) Art. 31, comma 8 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

giovedì 11 luglio 2013

 Si riporta interessante commento della Giuslavorista Lucia Polizzi apparso quotidiano giuridico LeggiOggi.it

Cassazione: legittimo il licenziamento della segretaria per riduzione del carico di lavoro

Le mansioni della segretaria licenziata?! …deferite ai praticanti!


Con sentenza 1697/2013 la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento per motivi economici irrogato da uno studio professionale alla segretaria , giustificato dalla perdita di un importante cliente che aveva determinato la diminuzione del carico lavorativo.
A sostegno della decisione, gli Ermellini riprendono stralci di celebri sentenze della Sezione Lavoro , in cui si ricorda che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere “determinato non da una generico ridimensionamento dell’attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti”.
Certo, la sentenza in commento desta qualche perplessità.
In primis, il fatto che già la perdita di un solo cliente di uno studio professionale possa legittimare un licenziamento ex art.3 della legge 604/’66. Infatti, fermo il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica privata, le Corti hanno costantemente affermato una serie di importanti principi a tutela del lavoro e del lavoratore, ritenendo pacificamente che il recesso datoriale sia l’extrema ratio, giustificabile solo in virtù di situazioni economiche sfavorevoli, non occasionali, che incidano in modo decisivo sulla normale attività aziendale e giammai legittimato da esigenze di mero risparmio.
Dal corpo della decisione non emerge se, nel corso del giudizio, il datore di lavoro abbia dimostrato in che misura la perdita del cliente abbia negativamente influito nell’andamento economico dello studio professionale, adempiendo all’onere probatorio di dimostrare le reali esigenze produttivo-aziendali che rendono legittimo il licenziamento.
Ma la perpressità maggiore viene suscitata da un altro punto della sentenza, laddove il Collegio reputa opportuna la soppressione del posto di lavoro in ragione dell’affidamento delle mansioni della segretaria ai praticanti di studio!
Con la sentenza in epigrafe dunque, la Cassazione sembra sdoganare due principi:
il primo, esplicito, che consente al datore di lavoro di licenziare per g.m.o. la segretaria a causa della diminuzione dellgli incarichi lavorativi dello studio professionale;
il secondo, un po’ meno esplicito, in cui si legittima l’utilizzo dei praticanti di studio- più o meno pagati e/o rimborsati- come lavoratori subordinati in vece della segretaria!
Per chi gravita intorno agli studi personali, mala tempora currunt sed peiora parantur
Questo il link con copia sentenza:  http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2013/07/14100213.pdf

mercoledì 10 luglio 2013

INPS – Messaggio 08 luglio 2013, n. 11030

Comunicato stampa videoconferenza regolarità contributiva online
Si trasmette il comunicato stampa diramato in data odierna dall’Ufficio Stampa dell’Istituto alle agenzie di stampa e ai quotidiani a diffusione nazionale.
Si interessano i responsabili della comunicazione per la più ampia diffusione sugli organi di informazione loc
ali.
Regolarità contributiva online:
- più facile il rapporto Inps-imprese.
A partire dal prossimo 22 luglio, le aziende potranno verificare direttamente online la regolarità contributiva Inps utilizzando una nuova procedura informatica che è stata presentata stamattina presso la Direzione Generale dell’Istituto, in Via Ciro il Grande 21 a Roma, nel corso di una videoconferenza che ha messo in collegamento tutte le sedi territoriali Inps.
La nuova applicazione informatica, che si inserisce nel disegno di una sempre maggiore semplificazione del rapporto tra Pubblica Amministrazione e aziende, riducendo tempi e passaggi, consentirà il controllo della posizione direttamente ai responsabili delle aziende, ovvero agli intermediari da esse delegati.
L’Istituto ha già avviato, con il coinvolgimento di Inail e Casse edili, il progetto che porterà in breve tempo al rilascio del Durc online.
Alla videoconferenza hanno partecipato, oltre ai Presidenti di Inps e Inail, A. M. e M. D., e ai Direttori generali dei due Istituti, Mauro Nori e G. L., il Presidente dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, S. S., il Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro M. C., e il presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili, P. B..
La videoconferenza si è conclusa con l’intervento del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, E. G., il quale ha espresso il proprio apprezzamento per l’iniziativa, che si colloca nel più ampio disegno di ammodernamento e informatizzazione della pubblica amministrazione.

lunedì 8 luglio 2013

LETTERA CIRCOLARE MINISTERO LAVORO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N.119/2013


Con la  sottoriportata lettera circolare  25 giugno 2013, n. 11533  il MLPS fornisce istruzioni alle strutture territoriai e centrali a proposito della sentenza Corte Costituzionale n. 119 del 3-5 giugno 2013 in materia di ricorsi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004.


Con la sentenza di cui all’oggetto (di seguito allegata) la Corte Costituzionale è intervenuta sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 3, D.Lgs. n. 124/2004 nella parte in cui dispone la sospensione anziché l’interruzione del termine di cui all’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di proposizione di ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro.”
La questione trae origine dalla diversa disciplina propria del regime del “doppio binario” introdotto dal Legislatore con riferimento ai nuovi ricorsi amministrativi previsti dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004.
In particolare il Giudice delle leggi ha accolto l’eccezione di incostituzionalità sollevata dal Giudice rimettente in ordine alla ingiustificata disparità di trattamento venutasi a determinare in seguito alla previsione, per il ricorso di cui all’art. 16 del decreto citato, degli effetti interruttivi del termine per proporre il ricorso giurisdizionale ex art. 22 L. n. 689/1981, rispetto alla previsione di effetti meramente sospensivi per coloro che propongono l’analogo ricorso di cui all’art. 17 della norma in parola.
In pratica, dal tenore letterale delle norme in esame, configuranti la disciplina dei citati ricorsi amministrativi, scaturiva una disparità di trattamento, in ordine alla tempistica per proporre il ricorso giurisdizionale, fra i soggetti che proponevano ricorso ex art. 16 e quelli che proponevano ricorso ex art. 17, laddove i primi potevano beneficiare del termine integrale, in conseguenza del predetto effetto interruttivo, mentre i secondi potevano fruire solo del termine residuale rispetto al periodo già trascorso nelle more della proposizione del gravame amministrativo, con la conseguente compressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito e l’evidente disomogeneità di discipline regolanti ricorsi in tutto e per tutto simili.
Nella fattispecie in esame, la Consulta ha ritenuto che le diverse finalità e caratteristiche dei ricorsi in argomento non possano, in ogni caso, giustificare una netta difformità nella regolamentazione dei termini utili per adire l’Autorità giudiziaria.
La Consulta osserva, infatti, che l’applicazione integrale della norma censurata, comportante il solo effetto sospensivo e non interruttivo, porterebbe, una volta percorsa la via amministrativa, ad un potenziale svuotamento della facoltà di ricorrere all’Autorità giudiziaria in ragione dell’azzeramento dei termini per via della loro eventuale consumazione precedente alla proposizione del gravame amministrativo, contrariamente a quello che succede nella corrispondente ipotesi di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004, dove l’espressa previsione dell’effetto interruttivo legato alla proposizione del relativo ricorso amministrativo preserva per intero il termine per adire il Giudice competente.
Per le ragioni sopra riportate la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 3, del decreto citato “”nella parte in cui dispone che il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro sospende anziché interrompe il termine di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981″. in quanto configgente con l’art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento e per manifesta irragionevolezza della disciplina della norma censurata, e con l’art. 113, comma 2, sotto il profilo dell’effettività della tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della P.A.
In considerazione, pertanto, di quanto statuito dalla Consulta si invitano gli Uffici in indirizzo a voler tener conto del principio di diritto sancito dalla Corte, in ordine all’equiparazione degli effetti legati alla proposizione dei ricorsi amministrativi di cui agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004, comportanti in entrambi i casi l’interruzione del termine utile a proporre il ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 22 della L. n. 689/1981.
Pertanto, oltre alla logica conseguenza relativa all’impossibilità di proporre in futuro alcuna eccezione di tardività discendente dall’applicazione della norma dichiarata incostituzionale, sirappresenta la necessità di abbandonare qualsiasi difesa basata sul precedente regime di calcolo dei termini per proporre il ricorso in sede giudiziaria.
Allegato

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 febbraio 2012, n. 1717

 

Sanzioni amministrative – Applicazione – Opposizione – Ricorso al comitato regionale per i rapporti di lavoro – Effetto sulla decorrenza del termine per l’opposizione giudiziaria – “Sospensione” ex art. 17 del d.lgs. n. 124 del 2004 – Equivalenza ad interruzione – Fondamento.

Con provvedimento denominato “sentenza” del 16 novembre 2009 il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile il ricorso promosso da P.M., in proprio e quale legale rappresentante della s.r.l. S., contro l’ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale del lavoro di Milano (n. 146/08/i) per violazione di norme in materia di lavoro subordinato.
Il ricorrente aveva negato di essere titolare di rapporti di lavoro subordinato, quale datore di lavoro.
L’inammissibilità era data dal mancato rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 22 l. 24 novembre 1981 n. 689, sospeso per ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 17 d. lgs. 23 aprile 2004 n. 124. Contro la sentenza ricorre per cassazione il M. mentre la Direzione provinciale resiste con controricorso.
Circa l’impugnazione dei provvedimenti giudiziari in materia di pagamento di sanzioni amministrative, deve rilevarsi un contrasto giurisprudenziale nell’ambito di questa Corte, relativo all’ufficio competente. Per alcune pronunce l’art. 26 d. lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 ha bensì attribuito in via di regola la competenza alla Corte d’appello, con eccezione però dell’impugnazione dell’ordinanza giudiziaria dichiarativa d’inammissibilità delle impugnazione per mancata osservanza del termine, prevista dall’art. 23, primo comma, l. n. 689 del 1981, non modificato dall’art. 26 d. lgs. cit. (Cass. 24 novembre 2009 n. 24748, 22 aprile 2010 n. 9667, 2 agosto 2010 n. 18009, 8 giugno 2011 n. 12521). Per contro Cass. Sez. lav. 23 febbraio 2010 n. 4355 ritiene che l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 23, primo comma, della legge n. 689 del 1981 in caso di tardiva proposizione del ricorso è non impugnabile con ricorso per cassazione ma con l’appello, allo stesso modo dell’ordinanza di convalida emessa ai sensi del quinto comma in caso di mancata comparizione dell’opponente alla prima udienza, non assumendo alcun rilievo la mancata modificazione del primo comma da parte dell’art. 26 del d. Igs. n. 40 cit., in quanto l’appello costituisce il mezzo generale d’impugnazione delle decisioni rese nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative. Questo collegio ritiene di uniformarsi al primo dei due orientamenti, espresso da un maggior numero di sentenze, e ciò per una migliore realizzazione del principio di nomofilachia, e così di dichiarare ammissibile il ricorso, non assumendo poi alcun rilievo il fatto, puramente formale, dell’essere stato denominato il provvedimento qui impugnato “sentenza” invece che “ordinanza”.
Col primo motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione degli artt. 17 d. Igs. n. 124 del 2004, e 8 l. 14 febbraio 2003 n. 30, in relazione agli artt. 3, 24, 113 Cost, negando l’intempestività del suo ricorso proposto al Tribunale contro l’ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale del lavoro: infatti il termine di trenta giorni, stabilito dall’art. 22 l. n. 689 del 1981 era stato interrotto – e non soltanto sospeso come erroneamente ritenuto dalla decisione giudiziaria ora impugnata – dal ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, necessario perché imposto dall’art. 14 d. Igs. cit.
Ne consegue, secondo il ricorrente, che dopo il provvedimento di reiezione del ricorso amministrativo, il termine di trenta giorni in questione era iniziato di nuovo a decorrere e, prima della sua scadenza, era stato proposto il ricorso all’autorità giudiziaria, che perciò doveva considerarsi ammissibile. Il motivo è fondato.
L’art. 17 d. Igs. n. 24 del 2004 istituisce presso ogni direzione regionale del lavoro un comitato regionale per i rapporti di lavoro, competente a decidere tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni emesse dalle dette direzioni. Il comma 3 dello stesso articolo diceva che il ricorso amministrativo “sospende” i termini di cui agli artt. 14, 18 e 22 l n. 689 del 1981.
Il riferimento all’art. 22 è stato soppresso dall’art. 34, comma 5, d. lgs. 1° settembre 2011 n. 150, che però ai sensi del successivo art. 36 non è applicabile ai processi pendenti alla data della sua entrata in vigore. All’epoca dei fatti di causa, perciò, l’art. 17, comma 3, cit, si applicava nel testo originario.
Se fosse esatta l’interpretazione letterale data a questa disposizione dal Tribunale, secondo cui la sospensione andrebbe intesa nel senso di cui agli artt. 2941 e 2942 cod. civ., una volta proposto dall’ingiunto tempestivamente un ricorso amministrativo entro ventinove giorni dalla notificazione dell’ingiunzione, come nel caso di specie, dopo la decisione del comitato regionale il medesimo disporrebbe di un solo giorno per ricorrere al giudice.
Il suo diritto di adire l’autorità giudiziaria, non azionabile per difetto di interesse (art. 100 cod. proc. civ.) prima della decisione sfavorevole del comitato, risulterebbe troppo difficilmente esercitabile, con conseguente contrasto dell’art. 17, comma 3 cit., con il principio di ragionevolezza e con il diritto di difesa in giudizio, tutelato dall’art. 24 Cost. Una siffatta interpretazione, – risultante tanto più in contrasto con la Costituzione quando si consideri che il procedimento giurisdizionale di opposizione alle sanzioni amministrative, regolato in via generale dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, si caratterizza “per una semplicità di forme del tutto peculiare, all’evidenza intesa a rendere il più possibile agevole l’accesso alla tutela giurisdizionale nella specifica materia” (Corte Cost sentt. nn. 98 del 2004 e 365 del 2010) – deve essere rifiutata e ad essa va preferita l’interpretazione del testo originario dell’art. 17, comma3, cit. secondo cui il ricorso interrompe, e non sospende, il termine di cui all’art. 22 l. n. 689 del 1981, con la conseguenza che, ottenuti dall’ingiunto la decisione sfavorevole, oppure il silenzio rifiuto, del comitato regionale, per effetto dell’interruzione inizia un nuovo decorso del termine in questione (cfr. art. 2945, primo comma, cod. civ.).
In tal senso si esprime letteralmente il legislatore del 2004 con l’art. 16 d. lgs. cit, relativo ai ricorsi in materia diversa dalla sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro: il trattamento differente stabilito dai due artt. 16 e 17 risulterebbe ancora una volta in contrasto col principio di ragionevolezza.
Accolto il primo motivo di ricorso, gli altri debbono essere dichiarati inammissibili perché relativi al merito della controversia, vale a dire ad un tema non deciso dal Tribunale. In essi difetta perciò il requisito dell’interesse.
Cassata la decisione impugnata, la causa va rinviata ad altro giudice del Tribunale di Milano, che provvederà anche in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano, anche per le spese.

giovedì 27 giugno 2013

Il nuovo decreto sul lavoro approvato dal CDM il 26/06/2013

Il presidente del Consiglio Letta lo ha presentato come “il decreto che favorirà 200mila assunzioni”. Ma sarà vero? A prima vista non pare proprio che sia un decreto atto a smuovere fortemente il mondo del lavoro. Il decreto lavoro approvato ieri in Consiglio dei ministri introduce una disciplina fortemente rinnovata, in particolare nel versante dei contratti atipici e nella loro possibilità di trasformazione in assunzionia tempo intederminato.
A questo proposito, è stato dato parere favorevole ai bonus assunzioni per giovani tra i 18 e 29 anni – da effettuare entro il 30 giugno 2015 – che ammonteranno a 650 euro mensili, per dodici mensilità qualora i giovani siano già stati inclusi nella macchina aziendale, o a 18 se provengono dall’esterno. In entrambi i casi, necessaria l’assunzione a tempo indeterminato. Requisiti capestro, arrivare dai sei mesi almeno di disoccupazione, vivere solo con un famigliare
a carico o non essere diplomato, che sembrano fatti apposta per limitare il numero dei potenziali benificiari.
Venendo, invece, ai contratti atipici, sono state fissate alcune novità in merito specialmente alla parte burocratica-amministrativa della gestione dei rapporti di lavoro, che vede, innanzitutto, l’introduzione del principio dell’acausalità, oltre ai primissimi contratti, anche per ogni altra possibilità concessa dai contratti collettivi, non solo nazionali. Così, viene abolito il divieto di proroga del primo rapporto in scadenza di tipo acausale. Sulle norme da recepire tramite accordi contrattuali non si va certamente verso la semplicitità, ma verso una nuova compliance.
Riguardo il reintegro del lavoratore, invece, il termine di intervallo viene portato da 60 a 90 giorni, come avvenuto con la legge Fornero, a 10 e 20, a seconda che i contratti siano inferiori o maggiori di sei mesi, eliminando di fatto una norma irragionovela che per un anno ha frenato tali assunzioni.
Novità interessanti anche per la tipologia di lavoro a chiamata, dove viene posto il tetto di 400 giornate di lavoro entro i 3 anni solari. Qualora il limite venga superato dal datore di lavoro, allora scatterà l’obbligo di assunzione a tempo indeterminato. Sempre sul lavoro intermittente, viene allungata la durata fino a fine anno di quei contratti somministrati al 18 luglio scorso, cioè alla data di approvazione della legge Fornero.
Sul fronte degli ammortizzatori sociali, invece, è previsto che per quei lavoratori sottoposti a regime di Aspi,che vengano assunti a tempo indeterminato nel periodo di sussidio, venga concesso ai datori il 50% dell’indennità spettante al lavoratore.
Anche per gli apprendisti qualche piccola novità, che riguarda la necessità che la Conferenza Stato Regioni si attivi per semplificare le linee guida al fine di rendere più comodo lo svolgimento della formazione. Anche in questo caso si poteva fare molto di più su una tipologia quale l'apprendistato che fino agli anni anni 90 è stato un perno delle assunzioni di intere giovani generazioni.
Da ultimo, riguardo le dimissioni, la procedura di convalida o di risoluzione consensuale è estesa anche ai rapporti atipici e a progetto, oltre che ai contratti di associazione in partecipazione, che introduce nuovi appesantimenti burocratici alle aziente.

venerdì 21 giugno 2013



Dopo la circolare 26 del MEF dipartimento della ragioneria generale dello stato, anche l'INPS con il messaggio 9710 del 14/06/2013 sotto riportato interviene in materia di computo del reddito per il nucleo familiare.
In sostanza anche se i redditi dei fabbricati che sono assoggettai a IMU non fanno più parte del reddito complessivo, ai fini ANF questi vanno considerati ugualmente, e lo stesso dicasi per i terreni agricoli.


Oggetto: Assegno per il nucleo familiare. Modalità di computo del reddito del nucleo familiare.


Stanno pervenendo a questa Direzione centrale alcuni quesiti in materia di  Assegno per il Nucleo Familiare legati all’introduzione della nuova imposta IMU, operata a decorrere  dall’anno  2012 (art.13  D.L n. 201/ 2011) che ha comportato una diversa tassazione dei redditi di terreni e fabbricati.

In particolare viene  richiesto se, ai fini della determinazione del  diritto e della misura dell’ANF, detta innovazione impositiva comporti o meno una modifica degli attuali  criteri di computo dei redditi derivanti  da immobili e terreni e se i redditi in parola mantengano la natura di redditi assoggettabili all’IRPEF.  

 In proposito, fermo restando che ai fini dell’accertamento del diritto e della misura  dell’ANF occorre considerare il “reddito complessivo  assoggettabile all’Irpef ed i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a 1032,91 euro, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva” ( art.2 c.9 L.153/88, circ. 12/90),  si ricorda che il reddito “assoggettabile” all’IRPEF non coincide necessariamente con il reddito effettivamente “assoggettato” all’imposta stessa.

Si ritiene, pertanto, che, ai sensi della disciplina dell’ANF, l’introduzione dell’imposizione  lMU non determini alcuna modifica della natura dei redditi in parola, né delle vigenti modalità di computo degli stessi.

 Premesso quanto sopra, in merito alle richieste di  ANF per il periodo 1.7.2013/ 30.6.2014, i redditi derivanti da immobili e terreni relativi all'anno 2012, dovranno, quindi,  continuare ad essere indicati tra i redditi assoggettabili all‘IRPEF (Tab. A, colonna 2 del Mod. ANF /Dip).