Distacco dei lavoratori di aziende in contratto di rete
Nuovo impulso al contratto di rete e al distacco dei lavoratori non sempre accettato dagli organi di vilanza.
L’articolo 7 del decreto introduce modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92. Al comma 2 sono riportate le modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92,
L’articolo 30 del decreto 276 detta le norme in materia di distacco cioè quando ” … un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o piu’ lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attivita’ lavorativa.” (comma 1).
Viene quindi aggiunto il comma “4-ter : Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validita’ ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilita’ dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese e’ ammessa la codatorialita’ dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”
“La norma rende quindi possibile l’applicazione dell’istituto del distacco tra i lavoratori impiegati presso aziende aderenti ad una rete di imprese poiché essa stabilisce per legge che i datori di lavoro di imprese in rete hanno interesse al distacco, senza possibilità di ulteriori contestazioni e dubbi”, stabilisce inoltre la "cogestione" del lavoratore la possibilità cioè che lo stesso possa essere assunto in più aziende.
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