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mercoledì 11 settembre 2013

Distacco dei lavoratori di aziende in contratto di rete

Nuovo impulso al contratto di rete e al distacco dei lavoratori non sempre accettato dagli organi di vilanza.
L’articolo 7 del decreto intro­duce mod­i­fiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92. Al comma 2 sono ripor­tate le mod­i­fiche al  decreto  leg­isla­tivo  10  set­tem­bre  2003,  n.  276,   come mod­i­fi­cato in par­ti­co­lare dalla legge 28 giugno  2012,  n.  92,
L’articolo 30 del decreto 276 detta le norme in mate­ria di dis­tacco cioè quando ” … un datore di  lavoro, per sod­dis­fare un pro­prio inter­esse, pone tem­po­ranea­mente uno o  piu’ lavo­ra­tori a dis­po­sizione di altro soggetto per l’esecuzione  di  una deter­mi­nata attivita’ lavo­ra­tiva.” (comma 1).
Viene quindi aggiunto il comma “4-ter :   Qualora il dis­tacco di per­son­ale avvenga tra  aziende  che abbiano sot­to­scritto un  con­tratto  di  rete  di  impresa  che  abbia validita’  ai  sensi  del  decreto-legge  10  feb­braio  2009,  n.  5, con­ver­tito, con mod­i­fi­cazioni, dalla legge  9  aprile  2009,  n.  33, l’interesse della parte dis­tac­cante sorge  auto­mati­ca­mente  in  forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in mate­ria di mobilita’ dei lavo­ra­tori pre­viste dall’articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imp­rese e’ ammessa  la  coda­to­ri­alita’  dei  dipen­denti ingag­giati con regole  sta­bilite  attra­verso  il  con­tratto  di  rete stesso
 “La norma rende quindi pos­si­bile l’applicazione dell’istituto del dis­tacco tra i lavo­ra­tori imp­ie­gati presso aziende ader­enti ad una rete di imp­rese poiché essa sta­bilisce per legge che i datori di lavoro di imp­rese in rete hanno inter­esse al dis­tacco, senza pos­si­bil­ità di ulte­ri­ori con­tes­tazioni e dubbi”, stabilisce inoltre la "cogestione" del lavoratore la possibilità cioè che lo stesso possa essere assunto in più aziende.

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