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venerdì 21 giugno 2013



Dopo la circolare 26 del MEF dipartimento della ragioneria generale dello stato, anche l'INPS con il messaggio 9710 del 14/06/2013 sotto riportato interviene in materia di computo del reddito per il nucleo familiare.
In sostanza anche se i redditi dei fabbricati che sono assoggettai a IMU non fanno più parte del reddito complessivo, ai fini ANF questi vanno considerati ugualmente, e lo stesso dicasi per i terreni agricoli.


Oggetto: Assegno per il nucleo familiare. Modalità di computo del reddito del nucleo familiare.


Stanno pervenendo a questa Direzione centrale alcuni quesiti in materia di  Assegno per il Nucleo Familiare legati all’introduzione della nuova imposta IMU, operata a decorrere  dall’anno  2012 (art.13  D.L n. 201/ 2011) che ha comportato una diversa tassazione dei redditi di terreni e fabbricati.

In particolare viene  richiesto se, ai fini della determinazione del  diritto e della misura dell’ANF, detta innovazione impositiva comporti o meno una modifica degli attuali  criteri di computo dei redditi derivanti  da immobili e terreni e se i redditi in parola mantengano la natura di redditi assoggettabili all’IRPEF.  

 In proposito, fermo restando che ai fini dell’accertamento del diritto e della misura  dell’ANF occorre considerare il “reddito complessivo  assoggettabile all’Irpef ed i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a 1032,91 euro, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva” ( art.2 c.9 L.153/88, circ. 12/90),  si ricorda che il reddito “assoggettabile” all’IRPEF non coincide necessariamente con il reddito effettivamente “assoggettato” all’imposta stessa.

Si ritiene, pertanto, che, ai sensi della disciplina dell’ANF, l’introduzione dell’imposizione  lMU non determini alcuna modifica della natura dei redditi in parola, né delle vigenti modalità di computo degli stessi.

 Premesso quanto sopra, in merito alle richieste di  ANF per il periodo 1.7.2013/ 30.6.2014, i redditi derivanti da immobili e terreni relativi all'anno 2012, dovranno, quindi,  continuare ad essere indicati tra i redditi assoggettabili all‘IRPEF (Tab. A, colonna 2 del Mod. ANF /Dip).

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