Dopo la circolare 26 del MEF dipartimento della ragioneria generale dello stato, anche l'INPS con il messaggio 9710 del 14/06/2013 sotto riportato interviene in materia di computo del reddito per il nucleo familiare.
In sostanza anche se i redditi dei fabbricati che sono assoggettai a IMU non fanno più parte del reddito complessivo, ai fini ANF questi vanno considerati ugualmente, e lo stesso dicasi per i terreni agricoli.
Oggetto: Assegno per il nucleo familiare. Modalità di computo del reddito del nucleo
familiare.
Stanno pervenendo a questa Direzione
centrale alcuni quesiti in materia di
Assegno per il Nucleo Familiare legati all’introduzione della nuova
imposta IMU, operata a decorrere
dall’anno 2012 (art.13 D.L n. 201/ 2011) che ha comportato una
diversa tassazione dei redditi di terreni e fabbricati.
In particolare viene richiesto se, ai fini della determinazione
del diritto e della misura dell’ANF,
detta innovazione impositiva comporti o meno una modifica degli attuali criteri di computo dei redditi derivanti da immobili e terreni e se i redditi in
parola mantengano la natura di redditi assoggettabili all’IRPEF.
In proposito, fermo restando che ai fini dell’accertamento del diritto e della misura dell’ANF occorre considerare il “reddito
complessivo assoggettabile all’Irpef ed i redditi di qualsiasi natura, ivi
compresi, se superiori a 1032,91 euro, quelli esenti da imposta o soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva” ( art.2 c.9
L.153/88, circ. 12/90), si ricorda
che il reddito “assoggettabile” all’IRPEF non coincide necessariamente con
il reddito effettivamente “assoggettato” all’imposta stessa.
Si ritiene, pertanto, che, ai sensi della
disciplina dell’ANF, l’introduzione dell’imposizione lMU non determini alcuna modifica della
natura dei redditi in parola, né delle vigenti modalità di computo degli
stessi.
Premesso
quanto sopra, in merito alle richieste di
ANF per il periodo 1.7.2013/ 30.6.2014, i redditi derivanti da immobili
e terreni relativi all'anno 2012, dovranno, quindi, continuare ad essere indicati tra i redditi
assoggettabili all‘IRPEF (Tab. A, colonna 2 del Mod. ANF /Dip).
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