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lunedì 12 settembre 2011

Tirocini formativi

I tirocini formativi iniziati dopo la Manovra bis devono rispettare i nuovi requisiti di legge INAIL Nota 08/09/2011 L'INAIL riepilogando la nuova disciplina prevista dall'art. 11 del DL 138/2011 per i tirocini formativi e di orientamento, ha precisato che gli stessi devono rispondere ai nuovi requisiti individuati dalla Manovra bis, se attivati dopo il 13 agosto u.s. In particolare i tirocini non curriculari sono subordinati alle seguenti condizioni: sono destinati solo ai giovani neo-diplomati e neo-laureati (soggetti con diploma della scuola dell'obbligo, con diploma di scuola superiore o con diploma professionale, con laurea breve o laurea normale); devono essere promossi non oltre 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio e non possono durare più di 6 mesi, comprese le deroghe. I tirocini attivati prima della predetta data di entrata in vigore del DL 138/2011 continueranno, fino a scadenza, ad essere sottoposti alla normativa previgente. La nota ricorda che il soggetto promotore è tenuto a produrre apposita denuncia dei lavori dei partecipanti al tirocinio nei termini previsti dalle disposizioni vigenti. Invece in tema di imponibile per il calcolo del premio assicurativo, trova applicazione la retribuzione convenzionale annua pari al minimale di rendita e per l'aspetto classificativo, la voce di tariffa 0611. L'INAIL, coglie l'occasione anche per evidenziare che i tirocini formativi e di orientamento devono essere tenuti distinti dai periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative di settore, anch'essi oggetto di revisione da parte dell'art. 3, c.5 della Manovra bis. Fonte Il sole 24 ore

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