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martedì 13 settembre 2011

Certificati telematici di malattia

INPS Circolare 09/09/2011, n. 117 L'Inps, dopo aver riepilogato il quadro normativo vigente in materia di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia dei lavoratori dei settori privato e pubblico da parte dei medici, conferma che è onere del lavoratore controllare l'esattezza dei dati indicati sul certificato medico e che, qualora la stampa del certificato non sia possibile, il medico deve rilasciare il numero di protocollo, che dovrà essere fornito dal lavoratore del settore privato al proprio datore di lavoro nel caso in cui costui ne faccia richiesta. L'invio delle attestazioni di malattia al datore di lavoro, anche per il tramite dei propri intermediari, come individuati dall'art. 1, commi 1 e 4 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, è stato esteso anche agli intermediari dei datori di lavoro del settore agricolo - limitatamente all'attività di assistenza svolta in favore di tali datori di lavoro – ai seguenti soggetti: agrotecnici; periti agrari; dottori agronomi e dottori forestali. Tutti gli intermediari abilitatati avranno a disposizione, nelle prossime settimane, una nuova funzionalità per la ricerca degli attestati di malattia mediante il codice fiscale e numero di protocollo, disponibile nel menu della consultazione on line degli attestati di malattia. Quest'ultima funzionalità è anche disponibile attraverso il canale Contact Center dell'INPS (803.164). Essi potranno anche richiedere il servizio di consultazione degli attestati di malattia attraverso il sistema di invio con PEC o con accesso tramite PIN. Fonte Il sole 24 ore

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