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venerdì 29 luglio 2011

Congedi, aspettative e permessi: pubblicato il decreto di riordino



DLgs 18/07/2011 n.119

In Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2011, n. 173

In attuazione di quanto disposto dall'art. 23 della legge n. 183/2010 (cd Collegato Lavoro), è stato emanata la norma volta al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi. Una delle principali novità è contenuta nell'art. 2, che modifica l'art. 16 del D.Lgs. n. 151/2001, rendendo possibile per la lavoratrice - a seguito di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità - la ripresa l'attività lavorativa con un preavviso minimo di 10 giorni al datore e previa certificazione del medico specialista del SSN o con esso convenzionato e del medico competente. Da segnalare anche la possibilità, per ogni minore con grave handicap, della madre o, in alternativa, del padre, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a 3 anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

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