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giovedì 29 luglio 2010

Bonifici detraibili, le regole delle Entrate per la ritenuta del 10%



Nessuna sanzione in caso di violazione

La ritenuta d'acconto del 10%, che banche e Poste Italiane devono applicare sui bonifici relativi al pagamento di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico, deve essere operata sull’importo del bonifico decurtato dell’IVA del 20%. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 40/E pubblicata oggi.

A seguito dell'emanazione - prima - dell’art. 25 del D.L. n. 78/2010 e - successivamente - del provvedimento n. 94288 del 30 giugno scorso, le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti in merito alla ritenuta d'acconto del 10% da effettuare sui bonifici disposti per spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico.

In particolare, banche e Poste Italiane S.p.A. dovranno:
-operare, all'atto dell'accreditamento dei pagamenti, le ritenute d'acconto, con obbligo di rivalsa;
-effettuare il relativo versamento utilizzando il modello F24;
-rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto eseguite al beneficiario stesso;
-indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.Con la circolare n. 40/E/2010, si precisa che i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario dai contribuenti che intendono avvalersi della detrazione d’imposta del 36%, prevista per le ristrutturazioni edilizie di immobili abitativi, o della detrazione d’imposta del 55%, prevista per gli interventi di risparmio energetico realizzati su edifici esistenti, sono comprensivi del corrispettivo per la prestazione del servizio o per la cessione dei beni e della relativa imposta sul valore aggiunto addebitata in via di rivalsa dal beneficiario del bonifico.

La base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve, però, comprendere l’IVA; altrimenti verrebbero alterate le caratteristiche di neutralità di tale imposta. Ne deriva che la misura dell’aliquota IVA può variare in relazione alla tipologia di spesa cui afferisce il bonifico. Tuttavia, il soggetto tenuto ad effettuare la ritenuta non conosce l’ammontare dell’IVA compreso nell’importo del bonifico, informazione che, anche se richiesta all’ordinante il bonifico, comporterebbe un notevole aggravio nella procedura di accreditamento e sarebbe senz’altro soggetta a margini di imprecisione. Pertanto, - si legge nel documento di prassi - l’IVA verrà applicata con l’aliquota più elevata. Conseguentemente, la ritenuta d’acconto del 10% dovrà essere operata sull’importo del bonifico decurtato dell’IVA del 20%.

Inoltre, qualora le somme oggetto di bonifico siano già sottoposte a ritenuta, per evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% ex art. 25 D.L. n. 78/2010.

Pertanto, i sostituti d’imposta che, per avvalersi della agevolazioni fiscali previste per tali interventi, seguono i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, non opereranno su tali somme le ritenute ordinariamente previste dal DPR n. 600/1973. Nel caso in cui i destinatari del bonifico usufruiscano di regimi fiscali per i quali è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell’IRPEF, la ritenuta del 10% operata dalla banca o da Poste SPA sulle somme loro accreditate potrà essere scomputata dalla stessa imposta sostitutiva.

Infine, l'Agenzia entrate fornisce un'ulteriore ed importante precisazione: in sede di prima applicazione della disposizione introdotta dal D.L. n. 78/2010 non verranno irrogate sanzioni laddove si riscontrano violazioni della norma, ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello Statuto del contribuente.
(Circolare Agenzia delle Entrate 28/07/2010, n. 40/E)
Fonte www.ipsoa.it

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