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venerdì 4 giugno 2010

Sotto controllo le compensazioni Iva



F24 senza errori? Il Fisco spiega come
Con la circolare n. 29/E diffusa ieri, l'Agenzia delle Entrate risponde a quesiti inerenti la corretta modalità di esposizione delle compensazioni di crediti Iva e la compilazione del modello di pagamento F24.

Controllo delle compensazioni IVA
In primo luogo, l'Agenzia delle entrate fa presente che l’art. 10 del D.L. n. 78/2009 ha previsto alcune limitazioni all’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti Iva annuale e trimestrali per importi superiori a 10.000 e 15.000 euro. Con il provvedimento n. 185430 del 21 dicembre 2009, l'Agenzia delle Entrate ha inteso circoscrivere tali limitazioni alle compensazioni che “necessariamente” devono essere esposte nel modello F24, escludendo quelle utilizzate per i pagamenti Iva periodici, in acconto e a saldo. In particolare le compensazioni utilizzate per tali pagamenti non concorrono al raggiungimento dei limiti di compensabilità di 10.000 e 15.000 euro se e nella misura in cui la loro esposizione nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa di esercitare la “detrazione” prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, che può essere evidenziata all’interno della dichiarazione annuale (quadro VL del mod. Iva).

Pertanto, le compensazioni che non soggiacciono alle limitazioni introdotte dal decreto sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito.

Inoltre, relativamente al codice identificativo "62" - "Soggetto diverso dal fruitore del credito" - le Entrate chiariscono che esso va utilizzato soltanto nelle ipotesi in cui il credito utilizzato non risulti dalla dichiarazione dell'utilizzatore.

Invece, il codice identificativo "61" - "Soggetto aderente al consolidato" - va indicato anche quando il credito utilizzato dalla consolidante proviene (esclusivamente o prevalentemente) dalla posizione individuale della stessa consolidante.
Entrambi i codici i codici identificativi "61" e "62" vanno utilizzati dalla data di istituzione del 22 dicembre 2009, indipendentemente dall'anno di riferimento dei crediti compensati.

Compilazione del modello F24
Con la circolare n. 29/E/2010, l'Agenzia delle Entrate chiarisce anche che il codice identificativo "60" - "Garante/terzo datore" - va utilizzato esclusivamente per il pagamento, da parte del garante, dell'importo richiesto a seguito della decadenza dalla rateazione per insufficiente, omesso o tardivo pagamento anche di una sola rata.
Inoltre, a seguito della risoluzione n. 40/E del 18 maggio 2010, in caso di versamento rateizzato dell'Iva dovuta per adeguamento agli studi di settore (codice tributo 6494), deve essere compilato il campo "rateazione", indicando il numero della rata in pagamento e quello complessivo delle rate.

Infine, l'Agenzia entrate ricorda che i contribuenti che, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, applicano l'imposta sostitutiva alle somme percepite per premi di produttività, possono effettuarne il versamento utilizzando, anche per i periodi d'imposta 2009 e 2010, il codice tributo "1816", già istituito per i compensi ricevuti, nel secondo semestre del 2008, a titolo di lavoro straordinario, supplementare e per incrementi di produttività.
(Circolare Agenzia delle Entrate 03/06/2010, n. 29/E)
Fonte www.ipsoa.it

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