Visualizzazioni totali

mercoledì 23 giugno 2010

Prorogata la moratoria per le pmi fino al 31 gennaio 2011



Accordo di proroga tra Mef, Abi e associazioni rappresentative delle imprese

Prorogati i termini per la moratoria dei debiti delle PMI. Alle imprese verranno concessi altri sette mesi per la presentazione della domanda per accedere alla procedura. Saranno ammesse alla sospensione soltanto le operazioni che non sono state già oggetto di moratoria.
La moratoria sui debiti bancari, in scadenza il 30 giugno 2010, è stata prorogata di altri sette mesi.
Le PMI avranno così tempo fino al 31 gennaio 2011 per chiedere la sospensione dei debiti.
È quanto stabilisce l’accordo di proroga raggiunto lo scorso 15 giugno tra Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), Associazione Bancaria Italiana (Abi) e associazioni rappresentative delle imprese.
La proroga, si legge nel comunicato del Mef n. 92 del 15 giugno 2010, viene incontro all'esigenza di rendere pienamente operativa la sospensione dei finanziamenti e delle operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica deliberata da numerosi enti pubblici, ammessa solamente dallo scorso 23 dicembre.
L'accordo di proroga prevede che restino invariate le condizioni di accesso fissate dall'Avviso comune sottoscritto tra le parti il 3 agosto 2009 (successivamente integrate dall’addendum del 23 dicembre 2009) e che possano essere accolte solo le operazioni che non siano già oggetto di moratoria. Ciò significa che possono essere ammesse non sono le imprese che finora non hanno ancora utilizzato la moratoria ma anche le aziende che vi sono già ricorse e ora vogliono beneficiarne per nuove operazioni.
L’iniziativa è rivolta alle piccole e medie imprese, che soddisfano, congiuntamente, i seguenti requisiti dimensionali fissati dall’art. 2 del DM 18 aprile 2005:
- fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, ovvero attivo patrimoniale non eccedente i 43 milioni di euro;
-numero di lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e non, inferiore alle 250 unità.
Tali parametri dovranno essere riscontrati esclusivamente sulla base del bilancio civilistico e sono riferiti alla singola impresa, indipendentemente dalla circostanza dell’eventuale appartenenza ad un gruppo residente nel territorio dello Stato, ovvero estero con stabile organizzazione in Italia.
Per accedere all’iniziativa le imprese devono:
-presentare una situazione economica e finanziaria tale da provare la continuità aziendale, nonostante la temporanea difficoltà ascrivibile all’attuale fase congiunturale negativa;
-non avere rate scadute, anche se parzialmente adempiute, da oltre 180 giorni dalla data della presentazione della domanda.
In particolare, è necessario che tali imprese:
-avessero, alla data del 30 settembre 2008, esclusivamente posizioni classificate dalla banca “in bonis”;
-non abbiano, alla data di presentazione della domanda di sospensione dei debiti, posizioni classificate come “ristrutturate”, “in sofferenza” o procedure esecutive in corso.
Le misure di sostegno a favore delle PMI previste dall’accordo siglato il 3 agosto 2009 consistono nelle seguenti fattispecie:
-sospensione, sino a 12 mesi, del pagamento della quota capitale dei mutui passivi a medio e lungo termine (cioè con durata superiore a 18 mesi), in essere al 3 agosto 2009 (data della firma dell’“Avviso comune”). Possono essere oggetto di sospensione le rate dei mutui in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda. Come chiarito dall’Addendum sottoscritto il 23 dicembre 2009, tale operazione potrà essere applicata anche mutui, di durata superiore a 18 mesi, assistiti di cambiali. Al termine del periodo di sospensione, riprenderà pieno vigore il piano di ammortamento, con conseguente proroga della durata del finanziamento per un periodo corrispondente a quello di sospensione, alle condizioni originariamente pattuite; a tal proposito l’ABI ha chiarito che “è come se il piano di ammortamento originario “slittasse” in avanti, per il periodo pari alla sospensione accordata, senza alterare la sequenza e l’importo delle quote capitali fissate contrattualmente”;
-sospensione per 12 mesi (per operazioni di leasing immobiliare) oppure 6 mesi (nel caso di leasing mobiliare) del pagamento della quota capitale dei canoni di locazione finanziaria;
-estensione fino a 270 giorni delle scadenze del debito bancario a breve termine, con particolare riguardo alle operazioni di anticipazioni su crediti certi ed esigibili (salvo buon fine, factoring, anticipi su fatture, ecc.), comprese quelle concesse entro la data di scadenza della presentazione della domanda.

Il citato Addendum integra inoltre l’elenco delle misure che le banche possono assumere a vantaggio delle imprese in temporanea difficoltà finanziaria, aggiungendo la fattispecie dell’allungamento a 120 giorni delle scadenze del credito a breve termine stipulato ai sensi dell’articolo 43 del D.Lgs.1° settembre 1993, n. 385 (credito agrario di conduzione), perfezionato con o senza cambiali.

Ai fini dell’ammissibilità dell’operazione si deve trattare di prestito in essere al 23 dicembre 2009 e non ancora scaduto al momento della presentazione dalla domanda.
Nel caso in cui l’operazione di credito sia stata perfezionata con sottoscrizione da parte del debitore di cambiali agrarie, l’allungamento della scadenza del credito dovrà essere attuato mediante la proroga della scadenza della cambiale.
Un’ulteriore novità apportata dall’Addendum è l’estensione dell’ambito di applicazione dei benefici ai finanziamenti con contributo pubblico in conto interessi o in conto capitale (in precedenza esclusi), a condizione che:
-l’ammissione ai benefici della sospensione/allungamento dei pagamenti sia stata deliberata con proprio atto vincolante dall’Ente erogante l’agevolazione;
-il piano originario di erogazione dei contributi pubblici, non debba essere modificato per effetto della sospensione/allungamento.

Come dimostrano i dati diffusi dall’Abi e dal Mef, la moratoria nel corso di questi mesi ha rappresentato uno dei principali strumenti di sostegno alle imprese.

Al 30 aprile 2010, infatti, le domande di sospensione presentate alle banche sono state circa 185 mila (+ 15 mila rispetto al 30 marzo) per un debito residuo pari a più di 55 miliardi di euro.
Tenendo conto dei tempi di istruttoria (circa 30 giorni), sono già state accolte fino ad aprile quasi 142 mila domande per circa 10 miliardi di euro di mutui e leasing sospesi (500 milioni in più rispetto a marzo).
Tratto da www. Ipsoa.it

Nessun commento:

Posta un commento