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martedì 25 gennaio 2011

Costi legati ad infortuni sul lavoro



La Contarp ha messo a punto uno strumento che permette alle imprese di quantificare i costi legati a un infortunio (sia indiretti che indiretti), consentendo all'e imprese di comprendere meglio l'impatto non solo sociale, ma anche economico, del fare prevenzione. Avviata una sperimentazione con la Confapi di Reggio Emilia

Quanto costa avere un'impresa carente dal punto di vista della prevenzione? Anche al di là dell'aspetto naturalmente primario dell'impatto sulla salute dei lavoratori, da un punto di vista economico - sul bilancio dell'attività, dunque - questa carenza in cosa si traduce? A cercare di fornire qualche valutazione in merito è stata la Contarp dell'INAIL (Consulenza tecnica per l'accertamento rischi e prevenzione) che, in collaborazione con la Consulenza statistico attuariale, ha portato a termine lo sviluppo di un software per il calcolo di questo tipo di costi aziendali. Lo strumento permette, così, alla singola azienda di quantificare i costi legati all'accadimento di un infortunio, calcolando sia quelli diretti che quelli indiretti. Inoltre consente di analizzare i costi assicurativi e quanto l'azienda investe in prevenzione.

Una sperimentazione di questo strumento è stata avviata di recente all'interno delle aziende associate alla Confapi di Reggio Emilia. Obiettivo dell'intervento, appunto, è analizzare, non solo dal punto di vista sociale, ma anche da quello economico i benefici che - da ogni punto di vista - possono derivare dall'investire sulla salute dei lavoratori. Gli infortuni e le malattie professionali possono, infatti, comportare costi rilevanti per le aziende. Ma se questa è una realtà indiscutibile - in particolare per le piccole imprese, dove il peso finanziario degli incidenti sul lavoro può essere considerevole - tuttavia spesso non è comunque facile convincere i responsabili decisionali di quanto condizioni lavorative più salubri siano "redditizie". Ecco, allora, che un modo efficace per cambiare la situazione può essere proprio quello di effettuare stime economico-finanziarie, in grado di fornire una visione realistica dei costi complessivi degli infortuni e insieme dei vantaggi derivanti dalla loro prevenzione.

Oltre a una stima più approfondita di tali fattori il software messo a punto dalla Contarp può anche fare una stima del risparmio economico che l'azienda potrebbe ottenere investendo in sicurezza. Il progetto, sottolineano i realizzatori "vuole essere uno strumento di ausilio ai datori di lavoro e al management aziendale per una più corretta conoscenza dei costi legati alla salute e sicurezza sul lavoro e vuole fornire anche una indicazione di massima delle somme a disposizione per il miglioramento delle condizione di lavoro, affinché sia da stimolo a raggiungere i bassi livelli infortunistici delle aziende (del medesimo settore e dimensione) che hanno deciso di integrare la politica della sicurezza sul lavoro nella loro politica aziendale".

lunedì 24 gennaio 2011

Assicurazione infortuni casalinghe



ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI (L.493/99)

Chi si deve assicurare
Sono obbligati ad assicurarsi coloro, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora. Sono esclusi coloro che svolgono altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.
Come ci si assicura
Prima iscrizione

Ritirare il bollettino di pagamento (intestato ad INAIL Assicurazione Infortuni Domestici, P.le Pastore, 6 - 00144 Roma) presso gli Uffici Postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria (Donne Europee Federcasalinghe, Moica e Scale Ugl). Compilare il bollettino facendo attenzione ad inserire esattamente i dati e soprattutto il codice fiscale.
Versare l'importo di € 12,91 presso gli uffici Postali alla data di maturazione dei requisiti assicurativi.
Tale importo (o premio) non è frazionabile su base mensile, ed è deducibile ai fini fiscali.
Rinnovo iscrizione
Coloro che si sono già iscritti negli anni passati riceveranno, entro la fine di ogni anno, una lettera dell’INAIL con il bollettino precompilato contenente anche i dati dell’assicurato e l’importo da versare entro il 31 gennaio. Se tale termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Coloro che, per eventuali disguidi, non dovessero ricevere la suddetta documentazione a domicilio, dovranno utilizzare lo specifico bollettino di pagamento reperibile presso gli Uffici postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria e Patronati.
Pagamento del premio online
È possibile effettuare il pagamento del premio assicurativo online attraverso il servizio di c/c online (home banking) e, per i titolari di carta di credito VISA o Mastercard, carta prepagata Postepay o conto Bancoposta, anche sul portale www.inail.it.
Richiesta online del bollettino di pagamento
È possibile richiedere il bollettino online. Tale funzione potrà essere utilizzata sia da coloro che non hanno ricevuto il bollettino di pagamento al proprio domicilio o lo hanno smarrito e sia da coloro che devono effettuare la prima iscrizione. Per poter procedere con la richiesta è necessaria la registrazione al portale INAIL indicando il profilo "Cittadino". Per ulteriori informazioni sulla richiesta online del bollettino è possibile consultare il manuale appositamente predisposto.
Soggetti che non devono pagare il premio
Il premio è a carico dello Stato se l'assicurato per l'anno precedente ha un reddito che non supera i 4.648,11 Euro e se appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 9.296,22 Euro.
I soggetti per i quali il pagamento del premio è a carico dello Stato:
in caso di prima iscrizione devono compilare il modulo di autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti per l'esonero. Il modello di autocertificazione (in formato pdf) è anche reperibile presso le Associazioni delle casalinghe, i Patronati, le Sedi INAIL e, una volta compilato, può essere consegnato agli stessi.
per gli anni successivi alla prima iscrizione:
se rientrano nei limiti di reddito restano automaticamente assicurati senza effettuare nessuna comunicazione se superano i limiti di reddito devono pagare il premio di 12,91 euro entro il 31 gennaio
se perdono anche uno solo dei requisiti per l'iscrizione devono chiedere la cancellazione utilizzando l'apposito modello.

INAIL - OSCILLAZIONE TASSO PREMIO PER PREVENZIONE - Proroga al 28/02/2011



L'Inail ha prorogato al 28/02/11 il termine per la presentazione delle istanze per la riduzione del tasso di premio per l'anno 2011. Sotto è riportato il comunicato ufficiale.

Oggetto: Proroga del termine per la presentazione delle istanze ex art. 24 DM 12.12.2000.

In relazione alla prossima emanazione del decreto ministeriale che riscrive il testo dell'articolo 24 MAT come da delibera PRES-C.S. n. 79 del 21 aprile 2010, e tenuto conto delle sollecitazioni pervenute sia da tutte le parti sociali nonché dell'ordine del giorno promulgato dal CIV il 19 gennaio u.s., la data di presentazione delle istanze ex art. 24 MAT è prorogata sia per le istanze cartacee che per quelle che pervengono per via telematica, al 28 febbraio in coerenza con le emanande disposizioni.

Quanto precede servirà anche al fine di garantire una migliore gestione della fase transitoria.

L'Istituto si adopererà in ogni modo per far sì che da subito vengano applicate le nuove percentuali precostituendo per le Strutture Territoriali un applicativo che dal centro provvederà a sistemare tutte le domande alla data di entrata in vigore del nuovo decreto già accolte.

Le Strutture in indirizzo fino a nuova comunicazione da parte della scrivente continueranno ad evadere le istanze secondo la prassi consolidata.

mercoledì 19 gennaio 2011

La ritenuta del 10% sui bonifici relativi alle spese del 55% e del 36%



Il D.L. 78/2010 ha introdotto, con decorrenza 1 luglio 2010, l’applicazione di una ritenuta a titolo d’acconto del 10% da applicarsi ai bonifici bancari e postali che sono effettuati dai contribuenti e relativi alle agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – 36% – e per gli interventi di risparmio energetico – 55%.

L’ambito oggettivo e le tipologie di pagamenti interessati sono stati stabiliti da uno specifico Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate datato 30 giugno 2010 che, all’art.2, prevede che le

Modello 730

Banche e le Poste Italiane spa, in veste di sostituto d’imposta debbano:
* versare la ritenuta applicata del 10%, mediante il codice tributo 1039;
* certificare al beneficiario l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate entro il termine previsto dall’art.4 c. 6-quater DPR 322/98 (28 febbraio dell’anno successivo);
* compilare il modello 770.
Pertanto, il beneficiario dei pagamenti, e cioè il soggetto che effettua i lavori o le prestazioni, all’atto del pagamento otterrà dalla banca l’accredito della somma fatturata al netto della ritenuta d’acconto del 10%. Entro il 28 febbraio dell’anno successivo riceverà la certificazione della ritenuta, il cui importo potrà essere scomputato in sede di dichiarazione dei redditi e secondo il criterio di cassa.

È utile ricordare che, ai fini della detrazione, i soggetti obbligati al pagamento degli importi tramite bonifico bancario o postale sono le sole persone fisiche; i contribuenti titolari di reddito d’impresa sono esonerati dal pagamento con bonifico e, pertanto, nel caso venga utilizzato un metodo alternativo al bonifico per il saldo della prestazione, la ritenuta del 10% non è applicata.

Con la Circolare n. 40 del 28 luglio 2010, l’Agenzia delle Entrate ha successivamente chiarito che:

* la ritenuta d’acconto del 10% deve essere calcolata dalla banca che riceve l’accredito della somma sull’importo imponibile della fattura;
* ai fini della determinazione dell’imponibile, l’importo accreditato, corrispondente al totale comprensivo di IVA della fattura, deve essere scorporato dell’aliquota IVA fissa del 20%;
* nel caso di importi dovuti dai condomini con applicazione della ritenuta del 4% o di corrispettivi dovuti a professionisti con applicazione della ritenuta del 20%, dovrà essere applicata esclusivamente la sola ritenuta del 10%, con lo scopo di evitare doppi prelievi alla fonte;
* la ritenuta del 10% deve essere applicata anche nel caso in cui il destinatario del bonifico abbia aderito a particolari regimi fiscali per i quali è prevista l’applicazione di imposte sostitutive.

Con la recente Risoluzione n. 3/E dello scorso 4 gennaio l’Agenzia delle Entrate afferma che, nel caso in cui tra le spese che danno diritto alla detrazione del 36% siano compresi anche oneri di urbanizzazione strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolati sostenuti in favore di Comuni, a favore dei quali non è richiesto il pagamento mediante bonifico, al fine di evitare che gli stessi subiscano la ritenuta del 10%, sulla motivazione del bonifico l’ordinante deve indicare il Comune quale soggetto beneficiario e la causale del versamento. Non deve essere riportato il riferimento agli interventi edilizi e ai provvedimenti legislativi che danno diritto alle detrazioni.
Nel caso in cui i Comuni abbiamo comunque subito la ritenuta d’acconto, la stessa potrà essere portata in compensazione di altri tributi o contributi dovuti, ovvero richiesta a rimborso mediante la presentazione di istanza all’Amministrazione finanziaria.
La successiva Risoluzione n. 4/E, sempre del 4 gennaio 2011, interviene in merito ai lavori di ampliamento previsti per il cosiddetto Piano Casa, introdotto dal D.L. 112/2008 al fine di garantire sul territorio nazionale i minimi livelli di fabbisogno abitativo. È previsto, infatti, che i Comuni concedano permessi per l’ampliamento di edifici abitativi fino al 20% del loro volume o superficie coperta, con la possibilità elevare la percentuale al 30% in caso di abbattimento e ricostruzione di edifici ante 1989 che devono essere adeguati alla normativa edilizia; la stessa percentuale è elevata al 35% se la ricostruzione avviene con tecniche di bioedilizia o con installazione di impianti ad energia rinnovabile.
L’Agenzia afferma che, ai fini fiscali, tali interventi di ampliamento vengono considerati come “nuova costruzione” e pertanto, come tali, ammessi al beneficio della detrazione fiscale del 36% e del 55%, alle condizioni richiamate dalle Circolari 57/1998, 36/2007 e 39/2010 in materia di detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie ed interventi per il recupero energetico.
Autrice: Rita Martin – Centro Studi Cgn

martedì 18 gennaio 2011

On line il CUD 2011



Da consegnare entro il 28 febbraio prossimo

Pronto il modello 2011 della Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, da consegnare al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) entro il prossimo 28 febbraio.

Tra le novità, nella parte dedicata ai dati fiscali trova spazio la misura contenuta nell’ultima Manovra correttiva (art. 33, D.L. n. 78/2010), che prevede l’applicazione dell’aliquota addizionale del 10% sui compensi erogati in forma di stock option che superano il triplo della parte fissa delle retribuzioni.

Introdotti anche nuovi campi dedicati alla tassazione del lavoro notturno; conferme anche per l’agevolazione fiscale dedicata al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Nuovi codici

Entrano nel nuovo CUD:
-il codice BC, per le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile di docenti e ricercatori;
-il codice BL, che indica le remunerazioni (e la relativa imposta) erogate sotto forma di stock option, soggette, per la parte che eccede il triplo della parte fissa delle retribuzioni, all’addizionale del 10%;
-il codice BS, che definisce l’acconto dell’addizionale comunale IRPEF certificato nel CUD 2010 e non operato in seguito alla sospensione avvenuta per eventi eccezionali;
-- i codici BT, BU e BV per i lavoratori abruzzesi.
(Provvedimento Agenzia delle Entrate 17/01/2011, n. prot. 169232/2010)