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mercoledì 19 gennaio 2011

La ritenuta del 10% sui bonifici relativi alle spese del 55% e del 36%



Il D.L. 78/2010 ha introdotto, con decorrenza 1 luglio 2010, l’applicazione di una ritenuta a titolo d’acconto del 10% da applicarsi ai bonifici bancari e postali che sono effettuati dai contribuenti e relativi alle agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – 36% – e per gli interventi di risparmio energetico – 55%.

L’ambito oggettivo e le tipologie di pagamenti interessati sono stati stabiliti da uno specifico Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate datato 30 giugno 2010 che, all’art.2, prevede che le

Modello 730

Banche e le Poste Italiane spa, in veste di sostituto d’imposta debbano:
* versare la ritenuta applicata del 10%, mediante il codice tributo 1039;
* certificare al beneficiario l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate entro il termine previsto dall’art.4 c. 6-quater DPR 322/98 (28 febbraio dell’anno successivo);
* compilare il modello 770.
Pertanto, il beneficiario dei pagamenti, e cioè il soggetto che effettua i lavori o le prestazioni, all’atto del pagamento otterrà dalla banca l’accredito della somma fatturata al netto della ritenuta d’acconto del 10%. Entro il 28 febbraio dell’anno successivo riceverà la certificazione della ritenuta, il cui importo potrà essere scomputato in sede di dichiarazione dei redditi e secondo il criterio di cassa.

È utile ricordare che, ai fini della detrazione, i soggetti obbligati al pagamento degli importi tramite bonifico bancario o postale sono le sole persone fisiche; i contribuenti titolari di reddito d’impresa sono esonerati dal pagamento con bonifico e, pertanto, nel caso venga utilizzato un metodo alternativo al bonifico per il saldo della prestazione, la ritenuta del 10% non è applicata.

Con la Circolare n. 40 del 28 luglio 2010, l’Agenzia delle Entrate ha successivamente chiarito che:

* la ritenuta d’acconto del 10% deve essere calcolata dalla banca che riceve l’accredito della somma sull’importo imponibile della fattura;
* ai fini della determinazione dell’imponibile, l’importo accreditato, corrispondente al totale comprensivo di IVA della fattura, deve essere scorporato dell’aliquota IVA fissa del 20%;
* nel caso di importi dovuti dai condomini con applicazione della ritenuta del 4% o di corrispettivi dovuti a professionisti con applicazione della ritenuta del 20%, dovrà essere applicata esclusivamente la sola ritenuta del 10%, con lo scopo di evitare doppi prelievi alla fonte;
* la ritenuta del 10% deve essere applicata anche nel caso in cui il destinatario del bonifico abbia aderito a particolari regimi fiscali per i quali è prevista l’applicazione di imposte sostitutive.

Con la recente Risoluzione n. 3/E dello scorso 4 gennaio l’Agenzia delle Entrate afferma che, nel caso in cui tra le spese che danno diritto alla detrazione del 36% siano compresi anche oneri di urbanizzazione strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolati sostenuti in favore di Comuni, a favore dei quali non è richiesto il pagamento mediante bonifico, al fine di evitare che gli stessi subiscano la ritenuta del 10%, sulla motivazione del bonifico l’ordinante deve indicare il Comune quale soggetto beneficiario e la causale del versamento. Non deve essere riportato il riferimento agli interventi edilizi e ai provvedimenti legislativi che danno diritto alle detrazioni.
Nel caso in cui i Comuni abbiamo comunque subito la ritenuta d’acconto, la stessa potrà essere portata in compensazione di altri tributi o contributi dovuti, ovvero richiesta a rimborso mediante la presentazione di istanza all’Amministrazione finanziaria.
La successiva Risoluzione n. 4/E, sempre del 4 gennaio 2011, interviene in merito ai lavori di ampliamento previsti per il cosiddetto Piano Casa, introdotto dal D.L. 112/2008 al fine di garantire sul territorio nazionale i minimi livelli di fabbisogno abitativo. È previsto, infatti, che i Comuni concedano permessi per l’ampliamento di edifici abitativi fino al 20% del loro volume o superficie coperta, con la possibilità elevare la percentuale al 30% in caso di abbattimento e ricostruzione di edifici ante 1989 che devono essere adeguati alla normativa edilizia; la stessa percentuale è elevata al 35% se la ricostruzione avviene con tecniche di bioedilizia o con installazione di impianti ad energia rinnovabile.
L’Agenzia afferma che, ai fini fiscali, tali interventi di ampliamento vengono considerati come “nuova costruzione” e pertanto, come tali, ammessi al beneficio della detrazione fiscale del 36% e del 55%, alle condizioni richiamate dalle Circolari 57/1998, 36/2007 e 39/2010 in materia di detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie ed interventi per il recupero energetico.
Autrice: Rita Martin – Centro Studi Cgn

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