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giovedì 14 novembre 2013

Nuovo interesse di dilazione per il pagamento dei debiti contributivi a seguito nuova determinazione tasso di interesse adottado dalla BCE


OGGETTO: Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e
delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali.

SOMMARIO: La Banca Centrale Europea con la decisione del 7 novembre 2013 ha ridotto
di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento
principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 13
novembre 2013 è pari allo 0,25%.
Premessa

La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 7 novembre 2013 ha
ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali
 dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento) (1) che, a decorrere dal 13 novembre 2013
è pari allo 0,25%.

Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare
agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza
obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 8, lett. a) e b) e
comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.


1)-Interesse di Dilazione e di Differimento

L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e
l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei
contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6,25% annuo (2).

Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 13
novembre 2013.


I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore
non subiranno modificazioni.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo
tasso pari al 6,25% sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre
2013.


2)-Sanzioni Civili

La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 13 novembre
2013, la riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali nella
misura sopra riportata, comporta la variazione delle sanzioni civili come segue.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lett. a), comma 8,
dell’art. 116 della legge 388/2000, la sanzione civile è pari al 5,75% in ragione d’anno (tasso
dello 0,25% maggiorato di 5,5 punti) (3).

La medesima misura del 5,75% annuo, trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di
cui alla lett. b), secondo periodo, del predetto art. 116, comma 8 (4).

Resta ferma, in caso di evasione (art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo) la misura della
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo
dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’art. 116, la sanzione civile sarà
dovuta nella stessa misura del 5,75% annuo (5).


3)-Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, con deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, ha
stabilito che in caso di procedure concorsuali (6) le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista
dall’art. 116, comma 8, lett. a) della già citata legge 388/2000, dovranno essere calcolate nella
misura del TUR oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali
dell’Eurosistema.

Nell’ipotesi di evasione, di cui all’art. 116, comma 8, lett. b) della medesima legge, la misura
delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.
Il Consiglio di Amministrazione, con la citata deliberazione, ha stabilito, tuttavia, ai sensi
dell’art. 1, comma 220, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (7), che il limite massimo della
riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale.

Pertanto “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione
massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di
due punti”.

Tenuto conto che per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, a
decorrere dal 13 novembre 2013, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento
principali (ex TUR) è inferiore alla misura dell’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2012
(8), nell’ipotesi prevista dal comma 8, lett. a) del citato art. 116, la misura delle sanzioni
ridotte sarà pari alla misura degli interessi legali (2,50% annuo).

Diversamente nel caso di cui al comma 8, lett. b) del medesimo articolo, la misura delle
sanzioni ridotte sarà pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali -
0,25%annuo - maggiorato di due punti (2,25% annuo).


 Il Direttore Generale
 Nori

Note:
(1) Il Decreto 26 settembre 2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto che il
Tasso Ufficiale di Riferimento deve essere sostituito con il Tasso applicato alle operazioni di
rifinanziamento principale dell'Eurosistema fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della
Banca Centrale Europea.

(2) Le norme che regolano la misura degli interessi di dilazione e differimento sono:
D. L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n.
537 art. 13, comma 1,“L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale
dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di
forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli
accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà
determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso”.
D. L. n. 318 del 14.6.1996, convertito nella legge n. 402 del 29.7.1996, art. 3, comma 4, “A
decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui all'art. 13,
primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella
legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni”.

(3) Art. 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388: omissis
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è
rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in
ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti
entro la scadenza di legge.

(4) Art. 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388:
b) omissis. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima
di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal
termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei
contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti
al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento
maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per centodell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

(5) Art. 116, comma 10, legge 23 dicembre 2000, n. 388:
Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive
incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla
ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o
amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine
fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso
ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al
40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

(6) Circolare n. 88 del 9 maggio 2002, punto 5.

(7) Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 220:
Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la
somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi
legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

(8) Circolare n. 44 del 23 marzo 2012.

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