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martedì 23 febbraio 2010

COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI MODELLI 730/4: ESTENSIONE A TUTTE LE PROVINCE



Con provvedimento del Direttore delle Entrate, del 3 febbraio 2010, è stata estesa la modalità che consente ai sostituti d'imposta di tutte le province di entrare in possesso dei risultati contabili delle dichiarazioni dei propri amministrati in via telematica dall'Agenzia delle Entrate. L'avvio della fase sperimentale del flusso informativo ha avuto inizio nel 2008, con l'iniziale coinvolgimento dei sostituti d'imposta di 22 province, estese a 44 nel 2009. Da quest'anno sono interessati tutti i sostituti d'imposta, ad eccezione di alcuni grandi sostituti quali, Inps, Ipost, Inpdap, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ferrovie dello Stato e Poste Spa, in considerazione del grande numero di persone amministrate e del fatto che questi enti già ricevono la comunicazione dei risultati contabili in via telematica sui propri siti.

A tal fine, i sostituti d’imposta pubblici e privati comunicano, direttamente o per il tramite di un soggetto incaricato, l'utenza telematica presso cui ricevere i modd. 730-4 tramite il modello di "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate".

Il modello deve essere presentato dai sostituti d'imposta che:
non hanno inviato una precedente comunicazione;
pur avendo effettuato una precedente comunicazione:
devono comunicare la variazione di uno o più dati a suo tempo indicati (ad esempio, intermediario incaricato, dati anagrafici);
pur avendo già presentato la comunicazione, hanno omesso di indicare il numero di cellulare o l’indirizzo di posta elettronica (informazioni ora obbligatorie) ovvero, devono comunicarne la variazione.

Ogni comunicazione annulla la precedente, pertanto, il sostituto deve indicare nel nuovo modello tutte le informazioni richieste e non solo quelle oggetto di variazione
Fonte www.cgn.it

lunedì 22 febbraio 2010

IVA nei servizi, le nuove regole approdano in G.U.



È in vigore dal 20 febbraio scorso l’atteso decreto legislativo che recepisce le tre direttive UE sull'IVA nei servizi (direttive n. 2008/8/CE, n. 2008/9/CE e n. 2008/117/CE). Il provvedimento - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì - rivoluziona le regole per l’individuazione del luogo di tassazione delle prestazioni di servizi.

Una delle maggiori novità è rappresentata dalla regola di carattere generale, che opera quando la legge non prevede deroghe per talune prestazioni di servizi: il nuovo criterio introdotto dal D.Lgs. n. 18/2010 stabilisce che il luogo di tassazione è quello dove è stabilito il committente se questi è un soggetto passivo d’imposta. In tal modo, il legislatore intende perseguire l’obiettivo di fissare come luogo dell’imposizione quello in cui avviene il consumo effettivo del servizio. Invece, per i servizi resi a privati, le prestazioni sono tassate nel luogo in cui è stabilito il prestatore del servizio, in modo da semplificare gli adempimenti degli operatori economici.

Infatti, per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi, poiché l’applicazione del criterio generale porta ad individuare il luogo di tassazione in quello in cui è stabilito il committente, questi dovrà documentare l’operazione in regime di reverse charge. Quando il destinatario della prestazione è un privato, il criterio generale fissa il luogo di tassazione nel Paese del prestatore, il quale potrà quindi porre in essere gli adempimenti agevolmente, applicando cioè l’IVA nazionale. In tal modo, l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale o di identificarsi direttamente, per quanto concerne le operazioni attive, scatterà solo per quelle operazioni che, in deroga alla regola generale, si considerano effettuate nel Paese del committente anche quando questi è un privato.

Debitore del tributo

In caso di un'operazione rilevante ai fini IVA in Italia effettuata da un non residente nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, gli adempimenti relativi all'applicazione dell'IVA gravano sul cessionario/committente nazionale anche se il non residente è identificato in Italia. Pertanto, in tale ipotesi il soggetto non residente non potrà più applicare l'IVA in fattura per le operazioni effettuate e per l'imposta assolta sugli acquisti dovrà procedere ad una richiesta di rimborso.

Questa regola si applica anche agli enti non commerciali in possesso di partita IVA, a prescindere dal fatto che l’acquisto sia afferente la sfera istituzionale ovvero quella imprenditoriale.

Il nuovo quarto comma dell’art. 17 prevede che le predette disposizioni non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Per le operazioni effettuate in Italia da non residenti nei confronti di privati consumatori o di enti non commerciali privi di partita IVA, il cedente/prestatore non residente è tenuto all’identificazione diretta o alla nomina di un rappresentante fiscale (a meno che, anche in questo caso, l’operazione non sia resa per il tramite di una stabile organizzazione in Italia).
(D.Lgs. 11/02/2010, n. 18, G.U. 19/02/2010, n. 41)
fonte: www. ipsoa.it
questo il link per scaricare il decreto legislativo 18/2010 completo:
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&datagu=2010-02-19&redaz=010G0036&connote=true

venerdì 19 febbraio 2010

INTESA TRA GOVERNO, REGIONI, PROVINCE AUTONOME E PARTI SOCIALI LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE NEL 2010



Siglata il 17 febbraio 2010 l'intesa tra Governo, Regioni e Parti sociali sulla formazione professionale.
L'obiettivo, tramite una prima sperimentazione nel corso del 2010, è favorire l'impiego delle risorse finanziarie per la formazione degli inoccupati, dei disoccupati, dei lavoratori in mobilità o temporaneamente sospesi.
Valorizzando ulteriormente il ruolo sussidiario delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori e dei loro organismi bilaterali, gli investimenti formativi punteranno a favorire un incontro dinamico e flessibile tra domanda e offerta di lavoro e a rendere più efficiente il raccordo tra il sistema educativo di istruzione e formazione e il mercato del lavoro, in modo da rispondere alla domanda di competenze da parte dei settori e dei territori in cui le imprese operano.
si riporto il testo integrale dell'accordo

Premessa
La positiva iniziativa di cooperazione interistituzionale avviata con l'Accordo del 12 febbraio 2009 "Interventi a sostegno al reddito e alle competenze" connotata da un grande impegno politico e finanziario delle Regioni che ha coinvolto anche il livello comunitario ha perseguito l'obiettivo di rispondere alla crisi in atto in modo concertato ed efficace. Nel solco di questa esperienza, Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali concordano sulla necessità di individuare tempestivamente alcune fondamentali linee guida per orientare, attraverso una
prima sperimentazione nel corso del 2010, l'impiego delle risorse finanziarie per la
formazione degli inoccupati, dei disoccupati, dei lavoratori in mobilità o temporaneamente sospesi (cassintegrati, percettori di indennità di disoccupazione ex art. 19 legge n. 2/2009, ecc.)- Ciò in relazione ai caratteri discontinui e selettivi della ripresa che potranno indurre un allungamento del periodo di inattività o rendere difficoltosa la transizione verso altra occupazione di molti lavoratori.
La formazione viene organizzata in funzione dei fabbisogni professionali dei settori e delle imprese e della occupabilità e della inclusione sociale delle persone con particolare attenzione alle fasce deboli del mercato del lavoro. A tale riguardo particolare attenzione andrà posta alla coerenza tra il ricorso agli ammortizzatori sociali, concordato nelle sedi proprie, e il ricorso alle pratiche di politica attiva.
Ferma restando la competenza esclusiva delle Regioni in materia di formazione professionale e la conseguente facoltà di valutare autonomamente l'eventuale impiego di proprie risorse finanziarie, il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le parti sociali si impegnano a sollevare concordemente nelle competenti sedi comunitarie il tema delle semplificazioni e di un utilizzo più flessibile del Fondo Sociale Europeo e le questioni relative al disimpegno automatico (anche in considerazione delle risorse comunitarie accantonate per le politiche
attive e passive di cui all'accordo del 12 febbraio 2009). Analogamente le parti si impegnano sul piano nazionale a non introdurre elementi che possano configurare criticità nel flusso finanziario previsto dalle norme al fine di evitare la perdita di risorse.
Il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le parti sociali si impegnano a favorire la massima semplificazione nella gestione dei finanziamenti dei fondi per la formazione continua, e a promuovere la loro piena autonomia e la sussidiarietà riguardo all'intervento pubblico. Le parti sociali firmatarie costituenti i fondi interprofessionali si impegnano, inoltre, a individuare tempestivamente le risorse dei fondi interprofessionali per la formazione continua da destinare ai bisogni di formazione emergenti nel corso del 2010.
1)Le parti si impegnano, altresì, anche attraverso una valutazione a livello territoriale dell'impiego delle risorse destinate alla formazione, comprese quelle dei fondiinterprofessionali, a promuovere per il 2010 una più efficiente sinergia tra le risorse pubblichee quelle private per la formazione con l'obiettivo di sostenere l'occupabilità delle personenell'ambito degli interventi che si renderanno necessari per salvaguardare il capitale umano.
Le parti si impegnano a convergere entro il primo semestre del 2011, in una ottica di
innalzamento della qualità della offerta formativa e nella prospettiva del necessario raccordo con il sistema dei servizi pubblici e degli altri servizi competenti al lavoro di cui al decretolegislativo n. 181/2000, verso un sistema nazionale di standard professionali a conclusione del tavolo nazionale a ciò dedicato e di certificazione delle competenze. In questo quadro le
parti verificheranno l'ipotesi di revisione del sistema di accreditamento delle strutture formative nel rispetto degli ambiti del DM 166/2001.
Linee guida
Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali concordano sulla necessità di
valorizzare ulteriormente il ruolo sussidiario delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori come dei loro organismi bilaterali, là dove esistenti, al fine di favorire investimenti formativi a) mirati ai soggetti più esposti alla esclusione dal mercato del lavoro; b) organizzati, secondo criteri non autoreferenziali, in ambienti produttivi o prossimi a essi; e) rispondenti alla domanda di qualificazione e riqualificazione dei lavoratori coinvolti nelle
transizioni occupazionali che caratterizzeranno il mercato del lavoro nel corso del 2010; d) progettati in una logica di placement, volta cioè a ottimizzare un incontro dinamico e flessibile tra la domanda e l'offerta di lavoro e a rendere più efficiente il raccordo e, là dove opportuna, l'integrazione tra il sistema educativo di istruzione e formazione e il mercato del lavoro, in modo da rispondere alla domanda di competenze da parte dei settori e dei territori in cui le
imprese operano.
A questo fine Stato, Regioni, Province autonome e parti sociali concordano sui seguenti ambiti di intervento:
1. attivazione di una unità operativa straordinaria presso il Ministero del lavoro per la raccolta dei fabbisogni di competenze e figure professionali rilevati nei territori e nei diversi settori produttivi. Tale unità si fonderà sulla cabina di regia nazionale già istituita dal Ministero del lavoro, sugli osservatori regionali già esistenti e sulle strutture delle parti sociali già costituite a questo scopo. Questa unità operativa dovrà fornire periodicamente rilevazioni miste, prevalentemente qualitative, sui fabbisogni di breve termine, a livello territoriale e settoriale, da integrare con le macro tendenze di lungo periodo elaborate a livello nazionale e internazionale. Tenuto conto della necessità di
individuare e condividere una metodologia di rilevazione unitaria, le parti firmatarie si impegnano, in una ottica di sussidiarietà e di ottimizzazione delle risorse, a far pervenire tempestivamente alla cabina di regia nazionale le elaborazioni, a partire da quelle a dimensione territoriale condotte dai vari soggetti pubblici e privati operanti su tale tema. Compito della unità operativa sarà quello di mettere in rete e a fattore comune le informazioni e i dati già esistenti circa le figure professionali richieste dal mercato del lavoro e di darne tempestiva comunicazione ai soggetti firmatari degliaccordi sugli ammortizzatori sociali in sede regionale/territoriale (Regioni, Province
autonome, parti sociali), nonché ai servizi competenti al lavoro, ai fondi
interprofessionali e a tutti gli altri soggetti interessati, compresi i lavoratori, al fine di una loro opportuna diffusione e utilizzo nei territori e nei settori. La raccolta di informazioni dovrà riguardare non solo e non tanto i profili professionali ma soprattutto i mestieri e le competenze, descritte qualitativamente in termini di compiti e di situazioni di compito che il mercato richiede, in linea con i più moderni sistemi di qualifiche a livello europeo. La rilevazione dei fabbisogni contribuisce non solo a rendere visibili i bacini di occupazione nascosta, ma anche e soprattutto a fornire ai soggetti interessati precise indicazioni circa le conoscenze, abilità e competenze che è
necessario promuovere per una qualificata occupabilità delle persone;
2. impiego diffuso del metodo concreto di apprendimento per "competenze". Ciò
comporta la convergenza verso la definizione di un sistema nazionale di competenze
in grado di garantire ai cittadini la spendibilità delle competenze comunque acquisite.
Ciò significa: a) estendere la sperimentazione del libretto formativo quale strumento di registrazione delle competenze, anche coinvolgendo, in una logica di sussidiarietà, gli organismi bilaterali; b) affermare il valore dell'istruzione e formazione tecnicoprofessionale anche promuovendo l'integrazione con il lavoro attraverso reti e intese tra istituti tecnici e professionali, enti di formazione e associazioni di settore, per condividere i fabbisogni di competenze e orientare coerentemente l'offerta formativa anche nel medio e lungo periodo, e) rilanciare il contratto di apprendistato nelle sue tre tipologie (professionalizzante, per l'esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione, di alta formazione universitaria,) con l'obiettivo di garantire un percorso di formazione a tutti gli apprendisti;
3. l'ampliamento e la diversificazione delle azioni formative in favore degli inoccupati attraverso la promozione di tirocini di inserimento, corsi di istruzione e formazione tecnico superiore (IFTS), contratti di apprendistato, e, in generale, promuovendo l'apprendimento nella impresa. Le parti firmatarie si impegnano altresì a definire un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità e prevenire gli abusi e l'utilizzo distorto dello strumento;
4. formazione degli adulti attraverso: a) accordi di formazione-lavoro per il rientro
anticipato dei cassaintegrati, b) la possibilità di impiego di parte delle risorse dei fondi interprofessionali per la formazione continua per finanziare la formazione per i lavoratori soggetti a procedure di mobilità nel corso del 2010 e per i lavoratori in mobilità che vengano assunti nel 2010, fermo restando il vincolo della iscrizione ai fondi dell'azienda cui il lavoratore apparteneva, e) l'individuazione, nell'ambito della bilateralità e dei servizi competenti al lavoro, pubblici e privati, autorizzati e accreditati, di punti di informazione e orientamento per i lavoratori di tutte le età, perché siano presi in carico, guidati e responsabilizzati in vista del loro reinserimento nel mercato
del lavoro; d) programmi di formazione nei luoghi produttivi di beni o servizi anche se inattivi o nei centri di formazione professionale che garantiscano la riproduzione di effettivi contesti produttivi, nonché congrui periodi di tirocinio presso l'impresa; e) possibilità di impiego dei lavoratori inattivi quali tutori nell'ambito di attività formative tecnico-professionali, previa formazione specifica per questa funzione anche in vista delle possibili esperienze di alternanza scuola lavoro e di apprendistato formativo e professionalizzante; f) rilancio del contratto di inserimento per gli over 50, per i giovani e per le donne con una forte valorizzazione delle ricalibrature professionali decise insieme con i soggetti coinvolti nel contratto;
5. definizione, a partire dalle esperienze già presenti a livello regionale, in via
sperimentale per il 2010 di un sistema di accreditamento su base regionale e secondo
standard omogenei condivisi a livello nazionale di "valutatori/certificatori" valorizzando il ruolo delle parti sociali e dei loro organismi bilaterali. Tali valutatori/certificatori dovranno essere in grado di riconoscere, valutare e certificare, in situazioni di compito autentiche e su domanda della persona in cerca di occupazione, le effettive competenze dei lavoratori comunque acquisite, in modo da rafforzare la trasparenza e la migliore informazione nel mercato del lavoro, da accrescere la capacità di offerta sul mercato del lavoro, da migliorare l'incontro tra domanda e offerta e da stimolare la ricerca delle più utili attività formative. Lo strumento idoneo a registrare le competenze acquisite sarà il Libretto formativo introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 276/2003 che potrà confluire nel fascicolo elettronico dedicato a tutte le attività educative e lavorative come alle prestazioni sociali di ciascuna persona.
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali convoca le parti sociali firmatarie della presente intesa per valutare le modalità di attuazione dei punti e) ed f) del punto 4.

giovedì 18 febbraio 2010

Socio amministratore di società commerciale: stop delle Sezioni Unite alla doppia iscrizione Inps



Sentenza 12/02/2010 n. 3240 Corte di Cassazione

Le Sezioni Unite della Cassazione pongono fine alle pretese dell'INPS che richiedeva la doppia iscrizione, IVS Commercianti e Gestione Separata, per soci di Società Commerciale (nella forma di S.r.l) che oltre a svolgere personalmente la propria attività in azienda con carattere di abitualità, fossero anche amministratori della medesima società, percependo apposito compenso e al conseguente obbligo, per il socio, di versamento contributivo alla gestione commercianti, legato ai compensi calcolati sul reddito di impresa, proporzionato alla quota di partecipazione, nonché il versamento alla gestione separata per i compensi percepiti come amministratore della società. Il Supremo Collegio ha completamente disatteso l'interpretazione fornita dall'Ente evidenziando che il criterio dettato dal comma 208 della legge n. 662/1996 sulla attività prevalente opera in tutti i casi in cui i soggetti che devono essere iscritti alla gestione commercianti esercitino contemporaneamente varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, quale anche l'iscrizione alla gestione separata come amministratori. Il socio d'opera che presta attività all'interno dell'impresa dovrà quindi esclusivamente assoggettarsi al regime contributivo relativo alla attività lavorativa svolta con carattere di prevalenza.
fonte:http://www.guidaallavoro.ilsole24ore.com

mercoledì 17 febbraio 2010

Misure cautelari contro l’evasione da riscossione



Le misure cautelari sono oggi esperibili non solo sulle sanzioni ma anche sui tributi. Con la circolare n. 4/E/2010, l’Agenzia delle Entrate illustra tutte le novità sugli strumenti adottabili per garantire la riscossione dei tributi evasi.

È possibile di ricorrere a ipoteca e sequestro conservativo anche quando il contribuente, evitando il contenzioso con il Fisco, definisce il rapporto tributario attraverso l’adesione ai contenuti del PVC o dell'invito al contraddittorio (che, a differenza dell'accertamento con adesione ordinario, non prevedono la prestazione di garanzie): quando ricorrano particolari e concrete ragioni, quindi, si può ricorrere alle misure cautelari sia quando il contribuente è ancora in tempo per aderire ai contenuti di un verbale o di un invito, sia dopo che ha già aderito.

In particolare, si legge nella circolare n. 4/E/2010 emanata ieri, l'Agenzia delle Entrate può chiedere l'iscrizione dell'ipoteca sui beni del debitore e l'autorizzazione a procedere al sequestro conservativo anche a tutela dei crediti relativi alle imposte e agli interessi connessi ai processi verbali di constatazione.

Le misure cautelari, peraltro, possono essere adottate non solo davanti a un PVC, ma anche di fronte a un atto emesso senza un'attività istruttoria esterna, sulla base di controlli spinti da altre fonti d'impulso.

Le ipoteche e i sequestri conservativi, inoltre, mantengono - senza bisogno di alcuna formalità o annotazione - la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione cui è affidato il ruolo.

Aggiornati gli indici antievasione

Per rimanere al passo con i tempi e con la rivalutazione monetaria, la circolare n. 4/E/2010 aggiorna i c.d. indici antievasione: i funzionari verificatori possono valutare se richiedere le misure cautelari nel caso in cui il PVC contenga rilievi che comportino, tra l'altro, un recupero di maggiore imposta superiore a 120.000 euro o di ritenute non operate sopra i 60.000 euro.

In ogni caso, ai nuclei di verifica è data facoltà:
-di prescindere dagli indici se il comportamento del contribuente è spia di situazioni particolarmente a rischio per la riscossione del credito;
-di ampliare ulteriormente l'analisi patrimoniale dei contribuenti, esaminando più a fondo i documenti di bilancio e ricorrendo a ulteriori indicatori più specifici.- -
(Circolare Agenzia delle Entrate 15/02/2010, n. 4/E)
Fonte: http://www.ipsoa.it

venerdì 12 febbraio 2010

Accordo Confapi Cgil-Cisl-Uil su apprendistato professionalizzante



Nella giornata del 9 febbraio 2010 è stata raggiunta unitariamente con Confapi l’intesa , relativa all’applicazione di quanto disposto dalla legge 133/08 (art. 23) in materia di svolgimento in azienda della formazione per l’apprendistato professionalizzante.

Come sapete, si tratta di una norma che è stata giudicata assai negativamente dalla CGIL, sia per la tesi in essa implicita, e cioè che l’impresa in quanto tale sia un ambito formativo, ma anche perché attribuiva la facoltà di normare lo svolgimento della formazione degli apprendisti in azienda ad accordi sottoscritti a qualsiasi livello di negoziazione, nazionale, territoriale, aziendale, e pertanto rappresentava, oltre al merito per noi non condivisibile, una possibile mina posta sotto il sistema di contrattazione collettiva e le sue regole (allora, quelle del 1993). Prime conseguenze possibili di questa normativa potranno essere l’abbassamento delle 120 ore di formazione formale attualmente prescritte dalla legge (e aumentate in alcuni CCNL), e uno scollegamento completo tra quanto si potrebbe negoziare per via contrattuale e le normative in atto nelle Regioni.

Ne consegue una situazione delicata anche per chi, come noi, non avrebbe voluto che la norma avesse implementazione, in quanto la nostra eventuale mancata
partecipazione al negoziato, o la mancata sottoscrizione di un accordo, non ci avrebbe posto al riparo dalla messa in opera delle disposizioni di legge. Ci siamo quindi accinti al negoziato con l’obiettivo di non sottrarre potestà contrattuale alle categorie, e di introdurre “paletti” per impedire l’attuazione delle possibilità peggiori insite nella norma di legge.

Possiamo dire che il risultato ci appare soddisfacente sotto entrambi i profili: da un lato i rimandi ai CCNL e alla loro titolarità sono chiari ed espliciti, dall’altro la definizione di capacità formativa dell’impresa, che legittima lo svolgimento della formazione all’interno, comprende il possesso di “risorse umane e materiali”, intese quindi come locali distinti da quelli adibiti all’attività produttiva, oltre a demandare l’attribuzione della capacità formativa espressamente ai CCNL. Altre nozioni importanti, contenute nell’intesa, sono l’assenza di ogni riferimento all’affiancamento ( o on the job) tra le modalità di espletamento della formazione trasversale e di base, che invece è correttamente collocato nelle modalità con cui conseguire la formazione professionalizzante; si esprime poi la preferenza, che dovrà essere implementata nei rinnovi dei CCNL, che il tutor sia inquadrato ad un livello superiore a quello cui è preordinato il percorso di apprendistato. Altro vincolo che le imprese si sono assunte, non solo l’invio all’ente del piano formativo individuale, ma anche una relazione annuale che evidenzi gli avanzamenti dell’iter formativo. Ne discende, almeno potenzialmente, la possibilità per le parti, tramite l’ente, di seguire lo svolgimento effettivo del programma formativo per l’apprendista anche per le imprese sotto i 15 dipendenti, oltre naturalmente alla possibilità di controllare la corretta applicazione dei CCNL in quegli ambiti.

Una nota specifica va rivolta al ruolo dell’ente bilaterale, individuato nell’Enfea. Esso riceve i piani formativi, ne valuta la conformità rispetto ai profili dei CCNL ( e quindi non certifica, ma verifica la congruità con quanto definito contrattualmente), e svolge, direttamente o attraverso strutture formative indicate dalle parti costituenti, due terzi della formazione trasversale e di base il 1° anno (che deve essere pari ad almeno il 30% del totale impartito), dedicata alle normative sui diritti, la sicurezza, le regole contrattuali. Quindi la sua attività non riguarda in alcun modo la gestione di attività formativa di tipo professionalizzante.

Un’ultima considerazione riguarda la fase transitoria, fino alla sottoscrizione dei CCNL. Si sono immaginate due possibili fattispecie: contratti di apprendistato già in essere in base alle norme vigenti, e quelli attivati nelle more dei rinnovi stessi. In entrambi i casi è previsto, oltre al consenso dell’apprendista, la possibilità di ricorrere alle norme convenute nell’intesa, purché si sia in presenza di profili già presenti e convenuti nei CCNL in essere, rispettando con ciò la titolarità delle categorie.

Infine, si è convenuto di elaborare un avviso comune in cui si conviene di richiedere al legislatore la massima estensione ai soggetti attualmente non compresi delle funzioni dei fondi interprofessionali, al netto ovviamente degli obblighi formativi in capo al singolo datore di lavoro (es. sicurezza), e di sollecitare da entrambe le parti il governo a concludere rapidamente il Repertorio delle professioni, temi che sono entrambi al centro del confronto con il governo e le Regioni, di cui vi abbiamo dato conto nelle settimane scorse.
Il testo origianle dell'accordo può essere inviato per e-mail a chiunque ne faccia richiesta.
Fonte: www.cgil.it

giovedì 11 febbraio 2010

I criteri per la distinzione tra lavoro autonomo e subordinato



Sentenza 22/12/2009 n. 26986 Corte di Cassazione

La fattispecie oggetto della decisione della Suprema Corte trae origine dalla vicenda di un lavoratore il quale, con ricorso depositato in data 2 ottobre 1997 dinanzi alla Pretura del lavoro di Bologna, aveva esposto di aver svolto per circa 6 anni mansioni di operatore addetto a ricevere le giocate degli scommettitori presso un'agenzia ippica, sulla base di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il ricorrente, nello specifico, aveva dedotto che, a dispetto dell'inquadramento formale, il rapporto di lavoro tra le parti avesse rivestito i caratteri propri del lavoro subordinato. Ciò premesso, il lavoratore aveva chiesto che, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, venisse dichiarato il proprio diritto all'inquadramento in un dato livello del CCNL Dipendenti Agenzie Ippiche, con conseguente condanna della società al pagamento di differenze retributive ed alla regolarizzazione contributiva della sua posizione. Con sentenza del 5 novembre 1998 il Pretore adito, ritenendo che gli elementi evidenziati dal ricorrente non consentissero di ravvisare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, aveva rigettato la domanda. Il lavoratore aveva appellato tale sentenza ma il Tribunale di Bologna, con sentenza del 1° febbraio 2006, aveva rigettato il gravame. Il lavoratore, quindi, aveva presentato ricorso in Cassazione con il quale, in primo luogo, aveva spiegato come i giudici di merito non avessero tratto le dovute conseguenze dagli elementi che risultavano dagli atti, dai documenti di causa e dalle prove acquisite. In particolare, aveva rilevato che, dal complesso delle prove orali effettuate, era emerso che il ricorrente aveva posto al servizio del datore di lavoro, in modo continuativo e sistematico, mere energie di lavoro, obbedendo agli ordini dell'imprenditore, ed aveva operato sotto la direzione ed il rigido controllo di questi, osservando un orario di lavoro controllato e disciplinato, in situazione di soggezione al potere gerarchico e disciplinare dello stesso. Peraltro, sempre secondo il ricorrente, non era condivisibile il passaggio della sentenza d'appello per il quale il lavoratore avrebbe avuto la facoltà di rimanere assente anche per lunghi periodi, senza che ciò potesse comportare conseguenze disciplinari o l'allontanamento dal lavoro, posto che, a suo dire, non esisteva alcuna interruzione nell'attività lavorativa. Nel decidere il ricorso, in senso sfavorevole alla parte ricorrente, la Suprema Corte ha richiamato in premessa il proprio orientamento secondo il quale per qualificare un rapporto lavorativo come autonomo o subordinato occorre accertare se ricorra o meno il requisito tipico della subordinazione, intesa come prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, mentre ulteriori elementi, quali ad esempio la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con il lavoro autonomo parasubordinato (cfr, ex multis, Cass. n. 9060/2004; Cass. n. 224/2001). Ha affermato inoltre la Suprema Corte che una certa organizzazione del lavoro, specie se attuata tramite disposizioni o direttive non pregnanti e assidue, non è idonea a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia e si configura quale semplice espressione del potere di sovraordinazione e di coordinamento che caratterizza qualsiasi organizzazione aziendale, non già quale potere direttivo e disciplinare. Ciò in quanto il potere gerarchico e direttivo, secondo la Corte, non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto) ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto) ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (Cass. n. 20002/2004). Applicando i suesposti principi al caso di specie, la Suprema Corte ha concluso che gli elementi evidenziati dal ricorrente non fossero in grado di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, salvo dover procedere ad una diversa valutazione, non consentita in sede di giudizio di legittimità, di specifiche questioni di fatto. Inoltre la Corte, richiamando alcune risultanze dell'istruttoria, ha ritenuto che il giudice del merito avesse correttamente motivato il proprio iter motivazionale.
fonte http://www.guidaallavoro.ilsole24ore.com

martedì 9 febbraio 2010

Premi produttività, l’imposta sostitutiva non cambia codice



Comunicato stampa delle Entrate

Non cambiano i codici tributo, già istituiti con risoluzione n. 287/E/2008, per versare l’imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate ai dipendenti in relazione a incrementi di produttività.

Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa diffuso ieri: la tassazione agevolata – che consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali regionale e comunale – è stata introdotta dapprima in via sperimentale per il secondo semestre del 2008, poi prorogata per tutto il 2009, ed infine ulteriormente estesa al 2010 dalla legge Finanziaria 2010.

Questi, dunque, i codici tributo da utilizzare per il versamento con modello F24:
-1053 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente;
-1604 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;
-1904 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;
-1905 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione;
-1305 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni.
(Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 08/02/2010)
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Tirocini formativi: in pista i consulenti del lavoro



Chiamatelo stage, tirocinio formativo, avvicinamento al lavoro o come volete, si tratta sempre di un periodo di conoscenza diretta del mondo del lavoro effettuato attraverso l’inserimento in azienda. Fermi, già lo so quel’è la prima obiezione. Molti diranno che in realtà è solo un periodo di lavoro pagato poco (o niente). Risposta. E che cambia?

Il tirocinio resta sempre una fase di pre-lavoro in cui le parti sono disposte di fatto a conoscersi sul campo e che, nella maggior parte dei casi, è propedeutica alla stipulazione di un vero contratto di lavoro, anche con contenuti formativi (apprendistato).
In nessun caso il tirocinio può essere assimilato ad un rapporto di lavoro e, dunque, non è prevista alcuna retribuzione per il tirocinante. È consentito, tuttavia, all’azienda ospitante corrispondere al tirocinante un rimborso per spese sostenute, quali trasporto, pasti, ecc. In tale caso le somme corrisposte al tirocinante sono soggette alle ritenute fiscali previste dalla legge.
La disciplina normativa è ormai datata (1997) ma l’occasione di riparlarne è fornita dal rilancio dell’istituto fatto dai Consulenti del Lavoro, attraverso la Fondazione per il Lavoro. L’operazione consente di snellire i passaggi burocratici saltando completamente i centri per l’impiego, che, come è noto, non brillano proprio di celere operatività.
Riepiloghiamo le principali regole:
Chi può essere avviato ad un tirocinio

- studenti che frequentano la scuola superiore;
- allievi degli istituti professionali o dei corsi di formazione professionale;
- soggetti in cerca di prima occupazione o disoccupati compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità;
- cittadini stranieri;
- soggetti portatori di handicap o con svantaggio sociale;
- studenti universitari e neolaureati.

Durata massima del Tirocinio
- non superiore a 4 mesi per studenti della scuola secondaria;
- non superiore a 6 mesi in caso di allievi di istituti professionali o di corsi di
formazione professionale;
- non superiore a 6 mesi in caso di lavoratori disoccupati compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità;
- non superiore a 12 mesi per studenti universitari o allievi di corsi di perfezionamento o specializzazione post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
- non superiore ai 12 mesi per persone svantaggiate;
- non superiori a 24 mesi per soggetti portatori di handicap.

Limiti numerici ai tirocini
- aziende, Enti o studi professionali con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato:
1 tirocinante;
- aziende, Enti o studi professionali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
- aziende, Enti o studi professionali con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato:
tirocinanti in misura non superiore a 10%.

Come avviare un tirocinio

Dal 1° gennaio 2010 tutti i Consulenti del Lavoro, purchè delegati della Fondazione Lavoro, potranno attivare per i propri studi professionali o per le aziende clienti, i tirocini comodamente seduti alla propria scrivania e con pochi semplici passaggi per via telematica. Le procedure sono molto semplici ed efficaci (personalmente testate).

E’ un metodo di avvicinamento al lavoro estremamente efficace e pertanto consiglio il suo utilizzo. In molti casi (non credo di essere l’unico a sentirmi dire da alcuni clienti: “Dotto’ nun era in nero era in prova, se va bene je famo er contratto” magari detto con accenti diversi a seconda che ci si trovi nel Lombardo Veneto o nel regno delle Due Sicilie) potrebbe legalizzare legittime istanze di verifiche attitudo-comportamentali da parte di imprenditori che vedono nella brevità del periodo di prova contrattuale la mortificazione del concetto stesso di valutazione della risorsa. Per i ragazzi un strumento in più da utilizzare con attenzione e disponibilità.
tratto da http://paolostern.postilla.it/2010/02/08/tirocini-formativi-in-pista-i-consulenti-del-lavoro/

In arrivo gli avvisi di pagamento del Consorzio Auser Bientina



Sono in arrivo in questi giorni, direttamente nelle case dei contribuenti, gli avvisi di pagamento del Consorzio di Bonifica Auser-Bientina sul “comprensorio 13 Padule del Bientina”.
Si tratta cioè di quella parte di territorio che nel Pisano comprende i comuni di Bientina, Buti, Vicopisano, Calcinaia, Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte, Santa Croce e Fucecchio. Si tratta delle bollette relative al 2010, e riguardano quegli utenti che nell’ultimo anno non hanno subito variazioni di proprietà: per gli altri, l’emissione del ruolo avverrà nei prossimi mesi.
Il contributo consortile può essere versato in due rate: la prima con scadenza il 15 febbraio (quando sarà possibile pagare l’intera cifra, o eventualmente la prima rata), la seconda con scadenza il 15 marzo (quando si pagherà, eventualmente, la seconda rata).
Per ogni tipo di chiarimento, il Consorzio mette a disposizione un servizio di Urp nella sua sede di via Sarzanese-Valdera, a Cascine di Buti (accanto alla Misericordia): gli uffici sono aperti tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30. Il numero è 0587 722104, il numero verde (attivo in orario di apertura al pubblico) è 800 999778, l’indirizzo e-mail info@cbbientina.it.

venerdì 5 febbraio 2010

Artigiani e Commercianti contribuzione INPS 2010



Ecco la contribuzione 2010 per artigiani commercianti
Le aliquote contributive per artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS, per il 2010, restano confermate nella misura pari al 20,00%.

L'Istituto comunica che anche per l’anno 2010, viene confermate la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto. Per l'anno 2010, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 14.334,00.

Aliquote 2010

Artigiani 20,00 Commercianti 20,09%
coadiuvanti /coadiutori di età non superiore ai 21 anni
Artigiani 17,00% Commercianti 17,09%
La riduzione contributiva al 17,00% (artigiani) e al 17,09% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

Contributi sul "minimale"

Artigiani 2.874,24(2.866,80 IVS + 7,44 maternità)
Commercianti 2.887,14 (2.879,70 IVS + 7,44 maternità)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
Artigiani 2.444,2 (2.436,78 IVS + 7,44 maternità)
Commercianti 2.457,12 (2.449,68 IVS + 7,44 maternità)
INPS, Circolare 2/2/2010, n. 14

mercoledì 3 febbraio 2010

Qual è la disciplina applicabile ad un contratto avente per oggetto un sito web?



Qual è la disciplina applicabile ad un contratto avente per oggetto un sito web?

Con l’avvento di Internet, naturalmente, sono sorte delle nuove figure contrattuali che, pur non rientrando della categoria dei contratti informatici in senso stretto hanno assunto un particolare rilievo nell’ambito delle moderne tipologie contrattuali per l’indubbio carattere telematico che li contraddistingue.

Tali figure hanno sempre creato per la dottrina notevoli difficoltà di inquadramento. Invero tale tipologia negoziale ha un particolarissimo oggetto, ovvero la prestazione di servizi telematici privati, i quali, in mancanza di specifiche norme legislative, sono disciplinati dalle norme contenute negli accordi che intervengono tra fruitore e fornitore del servizio. Non va dimenticato che si tratta di contratti atipici nati dall’autonomia negoziale e che nell’autonomia devono trovare la principale fonte di regolamentazione; le questioni sorte circa l’inquadramento giuridico che si esamineranno di seguito, così come sottolineato più volte per la altre figure negoziali esaminate nei capitoli precedenti, vengono considerate solo al fine di comprendere la possibile analogia con uno degli schemi contrattuali disciplinati dalla legge con l’unica finalità di far ricorso alle norme giuridiche per i casi non considerati dalle clausole pattizie o per i casi in cui tali clausole siano dichiarate nulle per violazione di norme generali inderogabili, come quelle a tutela del contraente debole.

Esaminando, però, con attenzione gli schemi cui le parti ricorrono nella prassi, deve rilevarsi che spesso i contratti telematici sono collegati tra loro nel senso che l’uno può influire sull’altro determinandone la nascita e il contenuto ovvero la modificazione o l’estinzione.

Nel caso di specie ci si trova di fronte ad una classica figura contrattuale nata proprio in seguito allo sviluppo della Rete e strettamente connessa ad essa. In particolare siamo nell’ambito del contratto di sviluppo e gestione di un sito web.

Risulta evidente, difatti, che l’esercizio di un’attività commerciale telematica comporta alcuni requisiti, tra i quali il possesso di un nome di dominio e un sito che permetta di rintracciare il negozio virtuale.

La creazione del luogo virtuale in cui cedere beni e prodotti, detta sito web, richiede la predisposizione di una struttura informatica idonea a raccogliere e diffondere le informazioni relative all’attività imprenditoriale svolta, nonché le informazioni relative ai beni e servizi offerti al pubblico. La realizzazione della pagina web può essere predisposta dal titolare del sito Internet o da un terzo che fornisce servizi di creazione e predisposizione di pagine web (webmaster).

In quest’ultimo caso tra il titolare del sito ed il webmaster si stipula un accordo denominato dalla dottrina contratto di sviluppo e mantenimento di un sito Internet, che ha ad oggetto la creazione di un’opera dell’ingegno. Ne consegue che acquista rilievo, quanto alla disciplina applicabile, il profilo relativo alla tutela del diritto d’autore sui contenuti del sito.

Invero il contratto in esame risulta avere un contenuto complesso in cui confluiscono diverse prestazioni contrattuali, tra cui le principali sono la creazione di un bene immateriale, che può consistere sia nella creazione di opere multimediali sia nella conversione in linguaggio HTML di contenuti forniti dal cliente, la predisposizione grafica delle pagine web, oltre l’eventuale previsione dell’obbligazione di manutenzione, che consiste in una prestazione ad esecuzione continuata che, da sola o nell’ambito di un accordo contrattuale con il fornitore di accessi alla rete Internet, consente al sito di essere sempre presente in rete.

In relazione al contenuto delle principali prestazioni concordate, la dottrina riconduce la fattispecie negoziale in esame alla figura del contratto misto in quanto la realizzazione del sito può essere ricondotta all’appalto d’opera, qualora si tratti di attività svolta da un’impresa, ovvero alla prestazione d’opera, qualora si tratti di attività posta in essere da un professionista autonomo, mentre il mantenimento e la gestione in rete del sito vanno ricondotti all’appalto di servizi previsto dall’art. 1677 c.c..

Tuttavia la creazione e lo sviluppo del sito presentano innegabili analogie con il contratto avente ad oggetto lo sviluppo di software, in quanto si tratta comunque di elaborare un programma che consenta al sito di essere presente ed attuale; ne consegue che l’accordo negoziale va disciplinato secondo principi relativi al contratto di sviluppo software.

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Massimali CIG anno 2010


Aggiornamento del 06/02/09-
E' stata pubblicata la circolare INPS relativa ai massimali CIG per il settore edile e non edile. Gli importi da noi precedente calcolati divergono da quelli ufficiali INPS di alcuni centesimi. Gli importi sono stati corretti con quelli indicati dall'Istituto assicuratore. A fianco in alto prima pagina del blog è indicato il link da cui si può scaricare la circolare completa.

Sono stati aggiornati i massimali utilizzati per il calcolo della CIG anno corrente (tassazione ordinaria) relativamente all’anno 2010, oltre che della CIG anno precedente (tassazione separata) in relazione all’anno 2009.
Ricordiamo che tali importi vengono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps.

Precisiamo che, ad oggi (03/02/2010), non è stata ancora pubblicata la circolare Inps relativa ai minimali e massimali in vigore nell’anno 2010. Gli importi da noi predisposti sono quindi da considerare provvisori e soggetti a possibile variazione, in caso di differenze significative rispetto ai valori che verranno stabiliti dall’Inps.
Gli importi da noi predisposti, in relazione all’anno 2010, sono i seguenti:
- limite di retribuzione per la scelta del massimale E. 1931,86
- massimale non edili E. 840,81 (1° scaglione) ed E. 1.010,57 (2° scaglione)
- massimale edili E. 1.008,97 (1° scaglione) ed E. 1.212,69 (2° scaglione)

CASSA INTEGRAZIONI GUADAGNI ORDINARIA E STRAORDINARIA
E’ erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimi:
Cassa Integrazione Guadagni
Per i primi 12 mesi viene erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimi:
anno 2010
1° massimale
Retribuzione mensile lorda inferiore a €. 1.931,86
indennità mensile lorda € 892,96
Indennità mensile al netto dei contributi sociali (5,84%) € 840,81

2° massimale
Retribuzione mensile lorda superiore a 1.931,86 Indennità mensile lorda € 1.073,25
indennità mensile al netto dei contributi sociale (5,84%) 1.010,57

gli stessi importi di cui sopra valgono anche per l’indennità di mobilità.

Esempio di calcolo si supponga di aver effettuato nel mese di Gennaio 2010 16 ore di CIGO con una retribuzione lorda mensile di €. 1.600.00 (1° massimale) la corrispondente indennità a carico dell’INPS è la seguente: 840,81 : 168 (ore complessive lavorabili del mese Gennaio) x 16 = 80,08
Nel caso di lavoratore con retribuzione lorda mensile pari ad €. 1.960,00 ( 2° massimale) il calcolo è il seguente: 1.010,57 : 168 (ore complessive lavorabili del mese Gennaio) x 16 = 96,24

lunedì 1 febbraio 2010

Minimali e valori convenzionali INPS anno 2010



Precisiamo che l'INPS con circolare n. 16 del 02/02/2010 diramata oggi 03/02 ha confermato i valori sotto indicati che erano stati calcolati senza disposizioni ufficiali da parte dell'Istituto di previdenza.

Precisiamo che ad oggi (01/02/10) non sono stati ancora determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale contributivo ai fini pensionistici.

In attesa delle disposizioni Inps, si calcola il minimale giornaliero al valore di E. 43,79 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, esempio i dirigenti.

Il limite di imponibile per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% viene calcolato ad E. 42.364,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.530,00 mensili..

Il massimale contributivo ai fini pensionistici viene calcolato ad E. 92.147,00 annuali. Lo stesso massimale viene applicato automaticamente, in fase di conguaglio annuale, ai collaboratori, agli associati in partecipazione e agli autonomi occasionali.

Nel caso in cui i valori determinati dall’Inps dovessero differire in misura rilevante da quelli sopra indicati, si provvederà a rilasciare un apposito comunicato.

Per i collaboratori privi di altra assicurazione e per gli associati in partecipazione con aliquota intera si è passati dal 25,72% al 26,72%. Per i soggetti coperti da altra assicurazione o titolari di pensione, l’aliquota ridotta è rimasta invariata al 17,00%. Ricordiamo, inoltre, che i lavoratori autonomi occasionali, relativamente ai compensi eccedenti il limite annuale di E. 5.000, fanno riferimento alle stesse aliquote dei collaboratori

Viene calcolato anche il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato , passato a E. 1.916,22, per gli eventi relativi all’anno 2010.
Infine segnaliamo che, a partire dall’anno 2010, per le cooperative sociali non è più possibile applicare il valore imponibile convenzionale.

Diritto annuale CCIAA invariato per il 2010



Il versamento è dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro presso la Camera di commercio
Conferme in blocco per il diritto camerale. Il decreto 22 dicembre 2009 del ministero dello Sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di sabato 30 gennaio, ripropone per il nuovo anno le stesse modalità di calcolo e gli stessi importi già fissati per il 2009.

L’obbligazione, relativa a ciascun anno solare, riguarda tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il versamento è eseguito a favore della Cciaa competente per territorio; nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell’impresa in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio.

La scadenza per effettuare il pagamento, in unica soluzione, è agganciata alla dichiarazione dei redditi, dal momento che coincide con il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi: 16 giugno ovvero 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Imprese iscritte nella sezione ordinaria
Le nuove imprese che si iscrivono nel corso del 2010 devono versare, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, il diritto camerale nella misura fissa di 200 euro. Invece, per le nuove unità locali iscritte nel corso dell’anno, appartenenti ad imprese già iscritte, è dovuto un diritto fisso pari al 20% di quello minimo stabilito per la sede principale, quindi 40 euro.
Il diritto camerale 2010 per la sede legale, dovuto dalle imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, va calcolato in funzione del fatturato realizzato lo scorso anno, come risulta dalla dichiarazione Irap. L’importo da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerata la misura fissa di 200 euro, e le aliquote indicate nella tabella relative ai successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato nel 2009.
Per ciascuna unità locale va invece versato, a favore della Camera di commercio nel cui territorio la stessa ha sede, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di 200 euro.

Imprese iscritte nella sezione speciale
Le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali delle Camere di commercio pagano un diritto annuale di importo fisso, che il decreto ora pubblicato in Gazzetta stabilisce, per il 2010, in:

* 88 euro per le imprese individuali iscritte o annotate (imprese artigiane) nella sezione speciale e per le società semplici agricole
* 144 euro per le società semplici non agricole
* 170 euro per le società tra professionisti.

Inoltre, per ciascuna eventuale unità locale deve essere versato - analogamente a quanto previsto per la sezione ordinaria - un diritto annuale pari al 20% di quanto dovuto per la sede, fino a un massimo di 200 euro.

Imprese non residenti
Le imprese con sede principale all'estero sono tenute a pagare il diritto camerale per le eventuali unità locali e le sedi secondarie esistenti in Italia. L'importo dovuto per ciascuna di esse, anche per il 2010, è fissato in 110 euro.
r.fo.

martedì 26 gennaio 2010

Malattia: esenzione contributiva per il datore tenuto a pagare l'indennità



Sentenza 03/12/2009 n. 25430 Corte di Cassazione

Il caso deciso riguarda la pretesa contributiva dell'INPS, relativa ai contributi e somme aggiuntive per indennità di malattia fatta valere nei confronti di una società che era tenuta a corrispondere ai propri dipendenti il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'INPS dall'erogazione della predetta indennità.
La società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo e la cartella esattoriale dell'ente previdenziale. Il giudice di primo grado rigettava l'opposizione, affermando la sussistenza dell'obbligo contributivo relativo all'indennità economica di malattia anche quando, come nel caso di specie, il relativo trattamento di malattia sia corrisposto direttamente dal datore di lavoro.
La Corte d'Appello, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla società, annullava il decreto ingiuntivo e la cartella esattoriale, riducendo l'importo originario al pagamento dei soli contributi ed escludendo che fossero dovute le somme aggiuntive indicate nella cartella esattoriale.
La società proponeva quindi ricorso in Cassazione.
Per comprendere la decisione della Suprema Corte è opportuna una sintetica premessa sull'evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia.
Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, stabilisce semplicemente che «l'indennità non è dovuta (dall'ente previdenziale, ndr) quando il trattamento economico di malattia è corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro».
Tuttavia, la norma riportata non chiariva se il datore di lavoro tenuto a pagare l'indennità di malattia fosse comunque tenuto al pagamento all'ente previdenziale dei contributi di malattia.
Ne è scaturito un notevole contenzioso, culminato con la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 27 giugno 2003, n. 10232, secondo la quale «l'art. 6, 2° comma, L. n. 138 del 1943, che esonera l'INPS dal pagamento dell'indennità quando il trattamento economico di malattia venga corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro in misura non inferiore a quella fissata dai contratti collettivi, non vale ad esonerare il datore di lavoro dall'obbligo di versare i contributi previdenziali di malattia a favore dell'INPS», e ciò perchè, tra le altre cose, «in virtù del generale principio di solidarietà che costituisce il fondamento della previdenza sociale, non esiste fra prestazioni e contributi un nesso di reciproca giustificazione causale, sicché ben può persistere l'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro anche quando per tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti l'ente previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni (...)».
Successivamente è intervenuto il legislatore con una norma di interpretazione autentica: infatti l'art. 20, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, stabilisce che «l'art. 6, 2° comma, L. n. 138 del 1943 si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009».
La norma è chiara nell'escludere, anche retroattivamente, l'obbligo contributivo del datore di lavoro nel caso in cui il medesimo sia tenuto al pagamento dell'indennità di malattia, e stabilisce tuttavia l'irripetibilità di tutte le somme già versate a tale titolo nel periodo anteriore alla data del 1° gennaio 2009.
Nel caso in esame la Corte, applicando la norma interpretativa sopravvenuta nel corso del giudizio, ha escluso che i contributi, non ancora versati, fossero dovuti ed ha accolto il ricorso della società (si veda anche Cass. 14 novembre 2008, n. 27162).
Fonte www.guidaallavoro.ilsole24ore.com

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Compensazioni Iva



Con la circolare n. 1 del 15 gennaio, l’Agenzia delle entrate dirama i chiarimenti sull’applicazione sulla disciplina dei nuovi adempimenti in tema di compensazioni Iva in vigore dall’2010

L’Agenzia delle entrate precisa che per i “vecchi” crediti Iva valgono le regole precedenti. Nessun limite alla compensazione di crediti Iva residui maturati nel 2008 e di quelli relativi ai primi 3 trimestri del 2009.

Diverso, invece, il caso per chi supera il tetto, che può portare in compensazione il credito solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale o dell’istanza trimestrale.

In particolare, per i crediti Iva trimestrali, si precisa che il rispetto del tetto fissato a 10.000 euro annui deve essere verificato facendo riferimento alla somma degli importi maturati nei 3 trimestri. Inoltre, nel caso in cui il credito Iva infrannuale compensabile superi la soglia dei 15.000 euro, non c’è l’obbligo di apporre il visto di conformità sull’istanza trimestrale (modello Iva TR), che resta comunque fermo per le dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

I contribuenti che intendono portare in compensazione o chiedere a rimborso il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale possono accelerare i tempi presentando in via autonoma la dichiarazione annuale IVA. L’obbligo di invio della dichiarazione Iva insieme al modello di dichiarazione unificata è previsto per i soli contribuenti che hanno un saldo Iva a debito.

Infine, per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva autonomamente entro febbraio: scompare, l’obbligo di presentare la “comunicazione dati Iva”.

lunedì 25 gennaio 2010

Collocamento obbligatorio, entro il 1° febbraio il prospetto informativo



Esonero per le aziende in crisi

Il Ministero del lavoro riepiloga le modalità relative al prospetto informativo che i datori di lavoro pubblici e privati obbligati devono inviare in via telematica agli uffici competenti sulla situazione occupazionale relativamente alle assunzioni obbligatorie.

Il ministero del Lavoro riconosce che anche in caso di CIGO i datori di lavoro possono essere in difficoltà ad ottemperare agli obblighi di collocamento dei disabili. Il ministero raccomanda pertanto di prendere in considerazione la situazione aziendale prima di procedere con il regime sanzionatorio.

Obbligati all'invio telematico del prospetto informativo sono solamente i datori di lavoro pubblici e privati che a livello nazionale occupano almeno 15 dipendenti, costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'invio del prospetto informativo, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Il prospetto informativo, dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili, posto che il 31 gennaio 2010 cade in giorno festivo deve essere inviato entro il primo giorno seguente non festivo.
(Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22/01/2010, n. 2)

venerdì 22 gennaio 2010

La disciplina attuativa della comunicazione per la nascita dell’impresa



Assonime: l'avvio dell’impresa si ComUnica per via telematica
In ordine alla disciplina attuativa della comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui all’art. 9, comma 8 del D.L. n. 7/2007, Assonime, nella Circolare n. 1 del 13 gennaio 2010, reca alcuni chiarimenti.

In ordine alla disciplina attuativa della comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui all’art. 9, comma 8 del D.L. n. 7/2007, Assonime, nella Circolare n. 1 del 13 gennaio 2010, reca alcuni chiarimenti.

A questi si aggiungono anche quelli relativi ai nuovi vincoli comunitari recati dalla direttiva sui servizi nel mercato interno 2006/123/CE.

La disciplina attuativa della comunicazione unica per la nascita dell’impresa

Dal prossimo 1° aprile 2010 le comunicazioni di avvio dell’impresa devono essere presentate esclusivamente per via telematica o su supporto informatico.

La ratio dell’introduzione di tale comunicazione è quella di rendere manifesta l’impresa nel momento in cui nasce a tutte le amministrazione nei confronti delle quali siano previsti degli adempimenti, individuando la presentazione della comunicazione unica come il dies a quo valido per tutte le amministrazioni ai fini di questi adempimenti.

Le Amministrazioni Pubbliche destinatarie di tale comunicazione sono:
a)il Registro delle imprese presso le Camere di commercio;
b)l’Agenzia delle entrate;
c)l’INPS;
d)l’INAIL;
e)le Commissioni provinciali per l’artigianato o gli uffici preposti alla tenuta dell’albo delle imprese artigiane;
f)f) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

L’elenco degli adempimenti che possono essere assolti attraverso la comunicazione unica sono:
a)la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA;
b)la domanda di iscrizione di nuove imprese, modifica e cessazione nel Registro delle imprese e nel Rea;
c)la domanda di iscrizione, variazione e cessazione dell’impresa ai fini INAIL;
d)la domanda di iscrizione e cessazione d’impresa con dipendenti e la variazione dei dati ai fini INPS.

Fasi del procedimento della comunicazione unica

Assonime illustra, nella Circolare n. 1 del 2010, le fasi in cui si articola il procedimento della comunicazione unica, precisando che l’interessato deve presentare la stessa presso il Registro delle imprese con modalità telematica o mediante supporto informatico, utilizzando il modello approvato con il D.M. del novembre 2007.

Il Registro delle imprese rende disponibile attraverso il sito web due sistemi alternativi di presentazione della stessa:
a)tramite web-browser a disposizione dell’utente che effettua la trasmissione;
b)tramite lo standard web services utilizzabile dalle applicazioni informatiche che automatizzano l’operazione di invio della comunicazione in parola.

Ogni impresa può delegare attraverso una procura speciale, professionisti o altri intermediari a sottoscrivere con firma digitale e a presentare per via telematica la comunicazione unica.

Nello specifico, l’ufficio del Registro delle imprese verifica tra l’altro: (i) le credenziali di accesso al servizio; (ii) la consistenza e la correttezza formale dei file informatici; (iii) la consistenza e la validità delle firme digitali; (iv) la correttezza della PEC.

Nell’ipotesi in cui non sia soddisfatta anche soltanto una delle condizioni appena elencate, la comunicazione unica è considerata irricevibile e il sistema informatico notifica immediatamente l’informazione alla casella di posta elettronica (PEC) dell’impresa e in un’area del sito web riservata all’utente.

Nel caso, invece, di esito positivo, la comunicazione unica viene protocollata nel sistema del Registro delle imprese; a seguito della protocollazione, viene rilasciata una ricevuta valida come titolo per l’avvio dell’attività.

La comunicazione ricevuta dal Registro delle imprese e da questi sottoposta ai controlli previsti dalla disciplina dettata in materia, viene inviata alle amministrazioni competenti.

Con specifico riferimento al rapporto intercorrente con l’Agenzia delle entrate, si precisa che la richiesta del codice fiscale e della partita è soddisfatta in maniera automatica, mentre l’INPS e l’INAIL effettuano le comunicazioni all’interessato e all’ufficio del Registro delle imprese relativamente alle posizioni registrate entro sette giorni dalla data in cui hanno ricevuto la comunicazione della camera di commercio.

L’impresa deve indicare nel modello di comunicazione unica una propria casella di posta elettronica certificata, alla quale inviare tutti i provvedimenti e le comunicazioni relativi al procedimento della comunicazione unica.

All’indirizzo PEC, le amministrazioni interessate, ad esclusione dell’Agenzia delle entrate, inviano gli esiti delle registrazioni nei propri archivi.

Assonime evidenzia, infine, che laddove gli strumenti ed i dispositivi informatici dell’ufficio del Registro delle imprese non funzionino per un periodo superiore a tre ore consecutive, il soggetto richiedente è autorizzato ad inoltrare il modello di comunicazione unica stampata su carta e sottoscritta con firma autografa dal soggetto legittimato o dal procuratore.

Le disposizioni della direttiva servizi in materia di sportello unico

La direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno reca una serie di disposizioni volte a rimuovere una serie di ostacoli che possono rallentare lo sviluppo transfrontaliero dell’attività di prestazione di servizi, e nello specifico, essa impone agli Stati membri l’obbligo:
a)di semplificare le procedure e le formalità relative all’accesso ad un’attività di servizio e al suo esercizio;
b)di mettere a disposizione dei prestatori esteri punti di contatto - sportelli unici – mediante i quali svolgere le procedure e le formalità;
c)di rendere disponibile una serie di informazioni utili; d) di consentire l’espletamento delle procedure e delle formalità con facilità, a distanza e per via elettronica, mediante lo sportello unico e le autorità competenti.

In particolare, gli Stati membri devono provvedere affinché i prestatori possano espletare attraverso gli sportelli unici tutte le procedure e le formalità necessarie per svolgere l’attività di servizi.
(Circolare Assonime 13/01/2010, n. 1)
tratto da www. ipsoa.it

martedì 19 gennaio 2010

Delegati alla sicurezza, le carenze non si denunciano a posteriori



Il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere le stesse in modo adeguato) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega.

La Corte di Appello di Palermo aveva confermato la sentenza del Tribunale monocratico di Sciacca nella parte in cui aveva affermato la responsabilità penale del dirigente comunale delegato dal sindaco in ordine a molteplici contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro relative ad un infortunio di lavoro.

Un lavoratore comunale impegnato nella pulizia e smerigliatura di una ringhiera sul lungomare era stato raggiunto da una scheggia di ruggine penetrato in un occhio, il lavoratore, secondo il Tribunale non era stato munito di occhiali idonei a proteggere gli occhi da schegge e materiali dannosi e non aveva ricevuto una adeguata informazione sui pericoli connessi alla propria attività lavorativa.

Il dirigente comunale presentava ricorso alla Cassazione contro la sentenza di condanna alla pena complessiva di tre anni di arresto, convertita nella corrispondente pena pecuniaria di euro 2.660,00 di ammenda.

Il ricorrente eccepiva, sotto il profilo della violazione di legge e della illogicità della motivazione che la delega conferitagli dal sindaco pro tempore, in materia antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro, non poteva ritenersi "pienamente valida e produttiva di effetti giuridici", in quanto non era stata accompagnata dall'effettiva assegnazione, da parte del delegante, dei fondi necessari per l'espletamento delle funzioni necessarie per l'espletamento delle funzioni delegate.

In riferimento alla sopraccitata censura relativa alla validità della delega, i giudici della quarta sezione della cassazione (in coerenza con precedente giurisprudenza v. Cass. pen., Sez. IV, 27 novembre 2008, n. 48295) hanno osservato come l'invalidità della delega se, da un lato impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità, dall'altro lato, non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate.

La sentenza ha il pregio di approfondire il principio dell'effettività in materia di prevenzione degli infortuni di lavoro che rende riferibile l'inosservanza alle norme precauzionali a chi è munito di poteri di gestione e di spesa (v. in materia Cass., Sez VI, 6 settembre 2009, n. 27426).

Secondo i giudici, il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere le stesse in modo adeguato) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega.

Si osservi, infatti, come l'inerzia del dirigente delegato alla sicurezza può impedire la corretta attuazione degli obblighi delegati a tutela della salute e della sicurezza del lavoro, pertanto il dirigente risponde a livello giuridico di tale inerzia.

Preme rilevare che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza ha comunque l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori (vedi alla luce della posizione di garante dell'incolumità del lavoratore sancita dall'art. 2087 del codice civile).

Il ricorrente eccepiva che gli occhiali indossati dal lavoratore infortunato al momento dell'infortunio erano dotati di stanghette e di ripari laterali, come previsto dalla normativa vigente in materia di dispositivi individuali di protezione.

I giudici del merito avevano adeguatamente argomentato in ordine alla inidoneità degli occhiali indossati dal lavoratore a proteggere gli occhi da schegge e materiali dannosi prodotti nell'esecuzione dei lavori.

I giudici avevano inoltre osservato come l'azione del vento sul lungomare era un fattore ben conosciuto e prevedibile.

Gli occhiali sopraccitati anche se certificati sotto il profilo della resistenza alle particelle ad alta velocità non presentano il requisito della completa aderenza al volto e consentivano l'esposizione a passaggio di materiale che nel caso concreto aveva raggiunto gli occhi del lavoratore.

Il ricorrente lamentava come la Corte di merito avesse ritenuto superfluo l'espletamento di perizia rivolta ad accertare se gli occhiali utilizzati dal lavoratore fossero conformi alla normativa tecnica in materia di prevenzione degli occhi dei lavoratori dai rischi meccanici derivanti dai lavori di smerigliatura.

Secondo i giudici della cassazione, in un contesto di evidenza probatoria ed in assenza di alcuna dimostrazione di imprevedibile caso fortuito, la perizia non può farsi rientrare nel concetto di "prova decisiva" in quanto è un mezzo di accertamento neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice in coerenza con il prevalente orientamento giurisprudenziale.

I giudici della Cassazione hanno pertanto hanno rigettato il ricorso del dirigente del comune perché ritenuto infondato e hanno sancito alcuni principi importanti in materia di principio di effettività in materia antinfortunistica e in materia di delega di funzioni negli enti pubblici in materia di sicurezza del lavoro prevista ora dall'art. 16 del testo unico D.Lgs. n. 81 del 2008.
(Sentenza Cassazione penale 21/10/2009, n. 44890)
Tratto da Ipso news www.ipsoa.it