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venerdì 25 marzo 2011

Calcolo interessi extra fido da parte delle banche



Pubblico di seguito la segnalazione fatta da ADUC associazione dei consumatori (http://investire.aduc.it) alla Banca d'Italia ed al Ministero del Tesoro sul comportamento di molte banche che applicano il tasso extra fido non solo sullo sconfinamento oltre il limite del fido concesso, ma su l'intero importo dello sconfinamento. Es. fido concesso 10.000,00 scoperto di conto 12.000,00 anzichè calcolare l'extra fido su 2.000,00 lo calcolano su 12.000,00 con notevole aggravio di costi da parte delle imprese.

A seguire l'intero testo della segnalazione inviata a Bankitalia e al Dipartimento Tesoro del ministero dell'Economia

Oggetto: Aperture di credito in conto corrente

Questa Associazione ha ricevuto una richiesta di consulenza - accolta anche se non proveniente da un consumatore, ma da un piccolo commerciante - mirante ad accertare il trattamento che veniva praticato ad un intestatario del prodotto “Conto Commercio” della Banca Monte dei Paschi in relazione alla connessa apertura di credito in conto corrente.
Abbiamo così verificato che la banca in questione applicava, conformemente a quanto previsto dallo specifico Documento di Sintesi, un tasso per gli utilizzi entro il fido e un tasso, maggiorato, per gli sconfinamenti da esso, ma il tasso maggiorato non era applicato al solo importo dello sconfinamento, ma a tutto l'utilizzato (entro ed extra il fido) con risultati che ci sono immediatamente apparsi abnormi. Si tratta di un sistema di interesse a tassi alternativi la cui esistenza e il cui funzionamento ci venivano confermati dall’esame del Foglio Informativo del prodotto in questione pubblicato sul web.
Abbiamo altresì accertato che tale sistema non risulta applicato, dalla Banca Monte dei Paschi, solamente agli operatori commerciali, ma anche ai consumatori.
Ne è un esempio il prodotto “CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA ORDINARIO – CONSUMATORI” della banca citata il cui Foglio Informativo del 7 marzo 2011, alla “Legenda”, così recita:
“In ordine alle aperture di credito, gli interessi sono calcolati applicando alternativamente due tassi contrattualmente prestabiliti: un tasso di interesse a fronte di fido qualora l'affidamento sia utilizzato entro i limiti concessi o entro un ulteriore margine di tolleranza (cinque giorni consecutivi) e un tasso per il c.d. “sconfinamento” in ipotesi di superamento del limite suddetto (c.d. “extra-fido”), che deve essere autorizzato. Questo tasso di sconfinamento, superiore al tasso ordinario, sarà applicato all'intero importo effettivamente utilizzato, per i giorni della durata del superamento del fido”.
Il Foglio Informativo citato formula anche un esempio che conferma l’effettiva e concreta applicazione del metodo di calcolo degli interessi in questione.
Dal momento che eravamo molto perplessi sulla correttezza di un simile modus operandi, ci siamo chiesti se si trattasse di un caso isolato o no, per cui siamo passati all’esame di Fogli Informativi di altre banche concludendo che altri intermediari del credito risultano comportarsi allo stesso modo.
La nostra indagine, sebbene del tutto sommaria e volta solo ad avere un’idea di massima, ci ha consentito di rilevare i seguenti casi riferiti ad alcune importanti banche:

1) UNICREDIT:
il Foglio Informativo “AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE” ( n° AD001 aggiornamento n° 17 data ultimo aggiornamento 26-07-2010) sotto la rubrica “TASSI SCONFINAMENTI EXTRA FIDO ED IN ASSENZA DI FIDO”recita: “Modalità di calcolo: il tasso maggiorato viene calcolato sull’intero saldo debitore limitatamente ai giorni in cui permane detto utilizzo”.
Ad onor del vero il prodotto in questione è destinato alle imprese piuttosto che ai consumatori, ma il solo fatto che cambiano i destinatari dell’operatività in questione non toglie valore alle nostre considerazioni.

2) INTESA SANPAOLO:
nel Foglio informativo n. 210/016 relativo al “Conto corrente. Conto ordinario per clienti consumatori” sotto la rubrica “Sconfinamenti extra fido” si stabilisce che il tasso di sconfinamento “E’ applicato sull’intero importo del credito utilizzato dal Cliente, e non soltanto sull’importo utilizzato oltre l’ammontare dell’apertura di credito. E’ applicato solo per il numero di giorni in cui lo scoperto si è verificato”.

3) BANCA ETRURIA:
nel Foglio informativo “CONTO CORRENTE ORDINARIO” aggiornato al 31.01.2011 fra le VOCI DI COSTO relative a FIDI E SCONFINAMENTI si legge: “variazione tasso debitore: In caso di scoperto di conto o di sconfinamento rispetto alla linea di credito concessa, verrà applicato il tasso extrafido contrattualmente previsto riferito all'intero saldo debitore del rapporto, per tutta la durata dello scoperto o dello sconfinamento”.

Da quanto riportato risulta che il comportamento delle banche indicate è, in linea di massima, lo stesso nel senso che il tasso di sconfinamento viene applicato all’intero saldo e non solo allo sconfinamento, anche se ciascun intermediario propone proprie “variazioni sul tema”. Così, ad esempio la Banca Monte dei Paschi concede un margine di tolleranza di cinque giorni consecutivi nei quali continua ad applicare il tasso previsto per gli utilizzi entro il fido, mentre Unicredit e Banca Etruria non risultano concedere alcun margine.

Banche:avviata indagine conoscitiva sui costi allo sportello e sugli ostacoli alla chiusura dei conti correnti da parte dell'Antitrust



Dopo le numerose segnalazioni dei consumatori e alla luce di un assetto del sistema bancario profondamente modificato che avrebbe dovuto portare maggiore concorrenza

Nuovo faro dell’Antitrust sui costi applicati dalle banche alla clientela. L’Autorità ha infatti deciso di avviare un’indagine conoscitiva per verificare le tipologie, l’entità e la dinamica dei prezzi dei conti correnti e dei servizi di incasso e pagamento, anche alla luce delle numerose segnalazioni ricevute dai consumatori.

L’indagine, che segue quella conclusa nel 2007, esaminerà l’introduzione o l’aumento delle commissioni su taluni servizi bancari: dalle commissioni sul prelievo del contante allo sportello, ai pagamenti eseguiti sempre allo sportello, ai bonifici bancari, compresi quelli on line, fino quelle sul prelievo bancomat. Si tratta in alcuni casi di commissioni delle quali l’Antitrust aveva chiesto la riduzione o l’azzeramento, visti i tagli ‘a monte’ ai costi interbancari del sistema bancario ottenuti grazie alle proprie istruttorie.

Obiettivo dell’Autorità comprendere come mai, nonostante un assetto del sistema bancario profondamente modificato che avrebbe dovuto innescare una forte spinta concorrenziale, il livello dei prezzi dei servizi e le criticità in termini di trasparenza continuino a segnalare un confronto competitivo tra le banche ancora debole.

L’indagine analizzerà e verificherà anche le difficoltà alla chiusura e trasferimento del conto corrente da una banca all’altra, con connessi costi diretti e spesso indiretti richiesti e i vari ostacoli alla portabilità/surroga dei mutui, denunciati dai cittadini, per comprenderne le ragioni e individuare le possibili soluzioni.

questo il link per scaricare il provvedimento integrale dell'Autorita garante concorrenza e mercato
http://www.agcm.it/stampa/news/5509-bancheavviata-indagine-conoscitiva-sui-costi-allo-sportello-e-sugli-ostacoli-alla-chiusura-dei-conti-correnti.html

mercoledì 23 marzo 2011

Statuto delle Imprese: sì della Camera



Approvato lo Statuto delle Imprese, che da lunedì ha interessato i lavori della Camera. Ora tocca al Senato pronunciarsi sul progetto di legge, definito da molti come una rivoluzione copernicana per il settore produttivo italiano, la cui spina dorsale è costituita in primo luogo dalle piccole e medie imprese.

La finalità principale dello Statuto, ha ricordato il suo promotore Raffaello Vignali, è "la creazione di un ambiente esterno in cui fare impresa sia gratificante o quanto meno non ostacolato da parte dello Stato e della pubblica amministrazione".

Le principali criticità emerse nel corso del dibattito tra opposizione e governo hanno riguardato infatti la gestione degli appalti pubblici rivolti alle micro, piccole e medie imprese e i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali delle pubbliche amministrazioni.
Con l'approvazione dell'emendamento presentato dalla Lega Nord verranno innalzate le soglie per l’affidamento degli appalti pubblici: fino a 125.000 euro per i servizi di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici centrali e fino a 193.000 euro per le altre amministrazioni.

Lo Statuto, costituisce "una vera e propria svolta epocale in senso federalista" a vantaggio soprattutto delle piccole e medie imprese, alle quali sarà riservato il 60% degli incentivi di natura automatica o valutativa; è prevista inoltre una "sotto-riserva" del 25% per le micro e piccole imprese.
Le amministrazioni, infine, non potranno derogare ulteriormente i termini di pagamento fissati dal D.Lgs. 231/2002.

“Maggiore trasparenza, meno burocrazia, più investimenti, una Commissione parlamentare ad hoc, tempi certi per le risposte da parte della pubblica amministrazione e l’istituzione del Garante", "rappresentano il modo migliore per far tornare la nostra economia a correre”.

L'istituzione ufficiale di Mister Pmi presso il ministero dello Sviluppo economico e della Commissione per le micro, piccole e medie imprese, tanto paventata per il rischio di sconfinare nella potestà regionale, diverranno una realtà. Nel rispetto del principio di sussidiarietà tra Stato e Regioni, Mr Pmi e la Commissione favoriranno la creazione di una rete e di un contesto dove le esigenze delle pmi sono messe al centro della politica economica.

Con lo Statuto, inoltre "si intende invertire il paradigma che ha guidato le politiche per le imprese, passando dal paradigma secondo cui 'quello che va bene alla grande impresa, va bene all'Italia' a: 'quello che va bene ai piccoli, va bene all'Italia'. Ciò non perché si è cultori del «piccolo è bello», ma per realismo: piccolo è quello che c'è, e le piccole e medie imprese rappresentano il 99% del totale".

mercoledì 2 marzo 2011

31.03.2011: REDAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA



Il punto 19 dell'Allegato B al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy), nell'ambito dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici, prevede che:

"Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari, redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:..."

Si ricorda quindi che anche quest'anno, entro il 31 marzo, è necessario provvedere alla redazione o all'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (Dps), attribuendo allo stesso data certa (ad es. tramite marcatura temporale, autoprestazione presso gli uffici postali). Si ritiene peraltro che la redazione sia opportuna anche se non sussistono variazioni: in tal caso sarà sufficiente replicare il Dps redatto l'anno precedente, aggiornando solo la data certa.

venerdì 18 febbraio 2011

17 marzo 2011: via libera del Consiglio dei ministri alla festività



Il Consiglio dei Ministri, in data 18.3.2010, ha emanato un decreto legge con il quale ha precisato che per la festività del 150° dell'Unità d'Italia troveranno applicazione gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività del 4 novembre (che solo per il 2011 non esplica i predetti effetti). Tale decisione è stata presa per non far gravare in termini di costi legati alla festività del 17 marzo il sistema produttivo.

giovedì 30 dicembre 2010

Dal primo gennaio 2011 il decreto Pisanu andrà in pensione



Nel decreto Milleproroghe sono contenute una serie di norme che superano le restrizioni per l'accesso a Internet da connessioni pubbliche introdotte nel 2005 Primo gennaio 2011.

E’ la data in cui l’Italia recupererà parte del gap tecnologico che in questi anni ha dovuto subire per una serie di leggi “ammazza Internet”. Prima fra tutte il decreto Pisanu, la legge che limitava l’accesso alla rete attraverso connessioni pubbliche.

Oggi, all’interno del decreto Milleproroghe, la Gazzetta ufficiale riporta le norme che superano e mandano in pensione la legge voluta nel 2005 dall’allora ministro dell’Interno Beppe Pisanu che, sull’onda degli attentati alla metropolitana di Londra, aveva fatto approvare una serie di misure capestro su Internet nel tentativo di combattere il terrorismo.

Dal 2011 saranno infatti aboliti quasi tutti gli obblighi per quegli esercizi commerciali che vorranno offrire un servizio pubblico di connessione alla rete, con o senza fili.

L’unica normativa del vecchio decreto che rimarrà in vigore è quella relativa agli Internet point propriamente detti (i negozi il cui “core” è di fornire esclusivamente o quasi la connessione). Dovranno infatti fare richiesta alla Questura della propria città per avere la licenza per erogare il servizio. Gli altri esercenti, quelli che forniscono l’accesso alla rete in via accessoria, dai bar agli hotel agli aeroporti, potranno fornire tranquillamente il servizio senza più dover sottostare alla serie di norme che erano previste dal decreto Pisanu. Non sarà più necessario chiedere i documenti d’identità degli internauti e soprattuto non sarà più obbligatorio dotarsi del costosissimo software per tracciare la navigazione dei clienti.
Fonte www.ilfattoquotidiano.it

giovedì 21 ottobre 2010

Parliamo di risparmio e di investimenti



Se domandate a molti risparmiatori perché investono in obbligazioni, la maggioranza risponderà che lo fa per la maggiore sicurezza che queste offrono e per ricevere un reddito periodico. Molti ritengono infatti le obbligazioni un investimento sicuro per le loro caratteristiche contrattuali: una cedola/tasso d’interesse prefissato (o comunque predeterminato in base ad una formula) ed una data di scadenza in cui sarà restituito il capitale investito (1).
Ritenendo che le condizioni macroeconomiche possano peggiorare ulteriormente, negli ultimi mesi i risparmiatori si sono rivolti in maniera massiccia verso i fondi e gli ETF obbligazionari, senza tuttavia considerare un fattore essenziale: i fondi obbligazionari sono un animale completamente diverso da una singola obbligazione. Innanzitutto, poiché il fondo investe in dozzine e a volte centinaia di titoli, in quanto investitore nel fondo non avete un tasso di interesse ed una scadenza certi, ma piuttosto un tasso d’interesse medio ed una scadenza media di tutti i titoli in portafoglio.
Questa può sembrare una sottigliezza, ma diventa un fattore importante quando i tassi d’interesse cambiano. Come tutti sanno, quando i tassi salgono il valore delle obbligazioni diminuisce. Se possedete un singolo titolo, vedrete la differenza di prezzo nel rendiconto inviato dalla vostra banca, ma continuerete a ricevere sempre la stessa cedola e sapete che se tenete il titolo fino a scadenza riavrete il vostro capitale alla data promessa.
Se invece possedete un fondo obbligazionario ed i tassi aumentano, la storia si complica. Come per il singolo titolo, il valore del fondo diminuirà, ma non sapete esattamente quale cedola/interesse riceverete né quando riavrete il vostro capitale (questo in realtà avviene solo vendendo le vostre quote, in quanto il fondo non ha una scadenza naturale e la vita residua dei titoli in portafoglio non diminuisce con il passare del tempo).
È questa possibile riduzione del valore del fondo che molti investitori tendono a dimenticare. La chiave per interpretare l’impatto di tassi in aumento è di controllare la duration del fondo, che è una misura della sensitività di un titolo ai movimenti nei tassi. Molti di coloro che investono in attività ritenute sicure non si aspettano di vedere il proprio fondo obbligazionario scendere del 5% o del 10%; ma questa è una possibilità reale, e nemmeno tanto remota.
Con i rendimenti degli investimenti monetari prossimi allo zero ed i timori sulla tenuta delle azioni, molti si sono rivolti ai fondi obbligazionari per avere rendimenti decenti e sicurezza. Il problema è che per ottenere un rendimento superiore occorre investire in titoli con scadenze più lunghe; una scadenza più lunga significa una maggiore duration; ed una maggiore duration significa maggiore sensitività ai movimenti dei tassi.
Anche se non vogliamo fare nessuna previsione sull’aumento immediato dei tassi (è comunque difficile prevedere una loro diminuzione nel medio termine), un consiglio per chiunque sia interessato ad investire in fondi o ETF obbligazionari è di controllare bene quale tipo di investimenti il fondo ha nel proprio portafoglio.
Il concetto di rendimento a scadenza
Un’altra asserzione che spesso sentiamo è che le obbligazioni, se mantenute fino alla scadenza ed assumendo che non vi sia default, garantiscono un certo rendimento. Questa affermazione, tipicamente fatta da chi propone uno specifico investimento, è semplicemente inesatta.
Le obbligazioni garantiscono contrattualmente il pagamento di una cedola periodica, fissata a priori o variabile a seconda dell’evoluzione di altri fattori, ed il rimborso del capitale a scadenza. Il mancato pagamento di una cedola costituisce un evento di default per l’emittente (diversamente dai dividendi azionari). Ma anche se tenute fino alla scadenza, le obbligazioni NON garantiscono un rendimento predeterminato, nemmeno quelle a tasso fisso.
Quando si acquista un’obbligazione all’emissione o sul mercato secondario, il prezzo pagato (comprese le commissioni), la cedola e la data di scadenza determinano il cosiddetto “tasso di rendimento a scadenza” (nella terminologia finanziaria: yield to maturity o YTM). Questo YTM, per sua costruzione, non dipende da rating, scadenza, cedola o altri fattori; pertanto permette un confronto rapido tra titoli con caratteristiche diverse.
Ad esempio, il BTP 4,5% con scadenza 1 febbraio 2020, al prezzo corrente di 107,20 ha uno YTM del 3,73%, mentre il BTAN francese 4,5% con scadenza 12 luglio 2013 al prezzo di 109,32 ha uno YTM di 1,43%.
Ma il rendimento totale annuo che l’investitore otterrà alla scadenza non sarà mai lo YTM, se non per caso! Questo perché la formula dello YTM assume che tutte le cedole pagate nel corso della vita dell’obbligazione siano reinvestite fino alla scadenza. Poiché l’andamento futuro dei tassi d’interesse non è noto a priori, la formula assume implicitamente che le cedole siano reinvestite nel titolo stesso, cioè allo stesso YTM.
Lo YTM è pertanto soltanto una proiezione futura del rendimento atteso. In pratica, è difficile ottenere un rendimento totale uguale allo YTM: se le cedole pagate sono depositate in un conto che paga un tasso d’interesse più basso, il rendimento totale alla scadenza sarà più basso dello YTM (ma se i tassi salgono durante questo periodo, il rendimento a scadenza potrà essere più alto); se gli interessi ricevuti sono spesi anziché reinvestiti, il rendimento finale sarà ancora inferiore; infine bisogna considerare l’impatto delle tasse sulle cedole, in quanto potrebbe non essere possibile reinvestire tutto il capitale ricevuto.
Un’ultima annotazione: per gli zero-coupon bonds lo YTM è invece uguale al rendimento totale a scadenza, proprio perché l’obbligazione non paga cedole che quindi non devono essere reinvestite.

(1) I concetti di "rischio" e "sicurezza" meriterebbero un maggiore approfondimento che tuttavia esula dagli scopi di questo articolo.

di Matteo Lombardo Consulente Finanziario Indipendente che offre servizi di advisory di portafoglio ed analisi di strumenti finanziari incentrati sulla pura consulenza in assenza di conflitto di interessi. Per maggiori informazioni: www.kcapitalgroup.com
http://investire.aduc.it/articolo/investimenti+obbligazionari+alcune+considerazioni_18265.php

sabato 10 luglio 2010

La super Banca è ora realtà



Primo consiglio d’amministrazione per la Bientina-Valdinievole
BIENTINA. La fusione tra Banca di Credito Cooperativo di Bientina e Credito Cooperativo Valdinievole, deliberata dalle rispettive assemblee lo scorso 30 aprile, è finalmente operativa. Il primo consiglio di amministrazione svoltosi mercoledì scorso ha avuto come principale argomento all’ordine del giorno la cooptazione dei quattro componenti eletti dall’assemblea della ex Banca di Bientina.
Si allarga quindi a 11 componenti il consiglio di amministrazione che resterà in carica fino alle prossime elezioni di maggio 2011, con due vicepresidenti che coadiuveranno il lavoro del presidente Pieri. Ecco la composizione del nuovo Cda: Valentino Pieri, 65 anni, commerciante, residente a Montecatini Terme, presidente; Ezio Tonfoni, 66 anni, residente a Montecatini, vicepresidente vicario; Giuseppe Brini, 61 anni, originario di Bientina ma da anni residente a Pontedera, vicepresidente; Stefano Silvestri, 62 anni, titolare di uno studio fotografico a Montecatini Terme; Alessandro Giorgetti Giannessi, 80 anni, residente a Massa e Cozzile, ex dirigente della Società Autostrade e vera memoria storica della banca, essendo uno dei soci fondatori del Credito Valdinevole; Paolo Galligani, 60 anni, ex di sindaco Bientina; Giovandomenico Caridi, 45 anni, imprenditore pisano con attività prevalente nel settore edile; Piergiovanni Buonamici, 52 anni, medico cardiologo all’ospedale di Careggi a Firenze; Franco Bianchi, 54 anni, residente a Bientina, dirigente della società Soft Italia Spa; Dino Sottani, 64 anni, residente a Buggiano, ex dipendente dell’Agenzia delle Entrate di Pistoia; Piero Marchetti, 71 anni, imprenditore, socio della ditta Verinlegno Spa di Massa e Cozzile.
Quattordici filiali su un territorio che abbraccia ben cinque province e circa 160 dipendenti rappresentano la struttura operativa della nuova banca. «Grande è l’impegno con cui stiamo affrontando questo momento di transizione - afferma il direttore generale Leonardo Quiriconi - per unificare sistemi e procedure, modalità di approccio al lavoro e al mercato in generale. Sono certo che da questa esperienza, grazie a uno staff professionale e motivato, sapremo costruire un istituto così solido e propositivo da far ben presto dimenticare le difficoltà affrontate dalla ex Banca di Bientina in questi ultimi anni».
I dati complessivi aggiornati al 31 maggio presentano numeri di particolare rilievo: impieghi lordi per 538.300.617 euro; raccolta diretta per 616.374.961 euro; raccolta indiretta per 128.735 euro.
«Una banca - affermano i dirigenti - nata con le migliori premesse, pronta a confermare il proprio stile fatto di trasparenza, correttezza e affidabilità, a dare sostegno alle famiglie e a tutto il territorio».
da il Tirreno del 10/07/2010

venerdì 2 luglio 2010

Titolo edilizio rilasciato a terzi, termine per l'impugnazione



Decorre con il completamento dei lavori

Il termine per l'impugnazione di un titolo edilizio rilasciato a terzi comincia a decorrere solo quando vi siano elementi univoci, da cui si possa evincere la sua effettiva conoscenza in relazione alle essenziali caratteristiche dell'opera, rilevanti per la verifica di conformità della disciplina urbanistica.

Il termine de quo - in assenza di altri elementi da cui si possa evincere la previa conoscenza dell'atto - decorre, dunque, non con l'inizio dei lavori, ma con il loro completamento, tranne quando si deduca l'inedificabilità dell'area, nel qual caso è sufficiente la conoscenza dell'iniziativa in corso.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale nel processo amministrativo opera il divieto dello ius novorum sancito dall'art. 345 c.p.c..
Il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello riguarda, dunque, anche le prove cc.dd. precostituite, quali i documenti, la cui produzione è subordinata, al pari delle prove cc.dd. costituende, alla verifica della sussistenza di una causa non imputabile, che abbia impedito alla parte di esibirli in primo grado, ovvero alla valutazione della loro indispensabilità.

Nel caso di specie è l'indispensabilità dei documenti a consentirne la produzione, dovendosi tale requisito ritenere integrato, ogniqualvolta il nuovo mezzo istruttorio assuma un'influenza causale determinante sull'esito del giudizio, nel senso che esso sia idoneo a dissipare un perdurante stato di incertezza sui fatti controversi, in modo da condurre ad un accertamento in fatto che denoti l'ingiustizia della prima decisione e ne rovesci le statuizioni.
La ratio dell'art. 345, comma 3, c.p.c., laddove prevede, in deroga al divieto dei nova in appello, l'ammissibilità delle prove indispensabili, esprime l'esigenza di garantire, per quanto possibile, l'aderenza della decisione di gravame alla verità sostanziale, in esplicazione del principio del giusto processo, sancito dall'art. 111, comma 1, Cost., la cui attuazione esige anche, se non in primo luogo, la tendenziale aderenza del risultato del processo alla verità sostanziale (in punto di fatto) e al diritto oggettivo sostanziale (in punto di diritto).

Se, poi, si considera che nel caso di specie le prove si riferiscono a fatti posti a base di un'eccezione - l'irricevibilità del ricorso per tardività - rilevabile anche d'ufficio e proponibile per la prima volta - a norma dell'art. 345, comma 2, c.p.c. - anche in grado d'appello, le prove a suffragio dei fatti posti a fondamento di siffatta eccezione ben potevano essere fornite per la prima volta in tale grado di giudizio, non avendo senso, a pena d'incorrere in una vera e propria contradictio in adiecto, ammettere la proponibilità di un'eccezione e nel contempo vietarne la prova dei fatti costitutivi.
(Sentenza Consiglio di Stato 27/05/2010, n. 3378)

Fonte: www.ipsoa.it

martedì 29 giugno 2010

Dal Consiglio dei Ministri del 25/06/2010



Processo amministrativo, via libera alla riforma
Nella seduta odierna, il Governo ha approvato un decreto legislativo per la codificazione del processo amministrativo, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 69/2009. Una riforma codicistica di portata storica, la cui entrata in vigore è prevista per il 16 settembre 2010.

Si tratta - si legge nel comunicato stampa di fine seduta - di un complesso lavoro di riforma della materia, volto a riordinare la normativa adeguandola ai moderni principi processuali di snellezza, garanzia della ragionevole durata del processo, concentrazione ed effettività della tutela, piena attuazione del contraddittorio, anche con specifico riguardo alla fase cautelare.

Una riforma codicistica di portata storica: il processo amministrativo è stato finora regolato da leggi risalenti anche al secolo scorso (R.D. n. 642/1907, R.D. n. 1054/1924, legge n. 1034/1971, legge n. 205/2000) e da una molteplicità di norme settoriali contenute in numerose leggi speciali.

La codificazione del processo amministrativo – la prima dalla nascita del diritto amministrativo moderno – ha l’obiettivo di far corrispondere la normativa alle rilevanti e recenti evoluzioni giurisprudenziali, a partire dal riconoscimento della risarcibilità della lesione degli interessi legittimi.

Altre novità dal CdM

È stato approvato un emendamento per il rinvio dei versamenti contributivi nelle zone terremotate dell’Abruzzo.

Il Consiglio ha inoltre approvato:
-un decreto legislativo che, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 69/2009 in materia di ordinamento del notariato, prevede disposizioni di dettaglio per consentire ai notai, coerentemente con quanto disciplinato dal Codice dell’amministrazione digitale, di redigere atti pubblici in formato elettronico, nonché di sottoscrivere i medesimi atti e le scritture private utilizzando la firma digitale, salvaguardando nel contempo le garanzie di sicurezza e conservazione del documento negoziale proprie degli atti notarili;
-un decreto legislativo che apporta modifiche alle Parti I, II e V del Codice dell’Ambiente per coniugare l’interesse pubblico per la tutela dell’ambiente con l’interesse allo sviluppo economico del Paese;
-uno schema di decreto legislativo per l’attuazione della decisione quadro n. 2008/99/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento, nell’ambito dei Paesi UE, delle sentenze penali che irrogano pene detentive o altre misure privative della libertà personale; il provvedimento snellisce la procedura di trasferimento delle persone condannate da uno Stato all’altro, consentendo di ridurre il numero dei cittadini UE detenuti presso le carceri italiane e favorendo il reinserimento sociale delle persone condannate nello Stato di cittadinanza;
-un decreto-legge recante interventi urgenti in materia di trasmissione, distribuzione e produzione dell’energia che rivestono carattere strategico nazionale;
-un regolamento di esecuzione del 6° censimento generale dell’agricoltura, finalizzato ad acquisire un quadro informativo statistico sulla struttura del sistema agricolo e zootecnico nazionale, regionale e locale, ad assolvere agli obblighi di rilevazione fissati da norme europee e a consentire l’aggiornamento e la validazione del registro statistico delle aziende agricole realizzato dall’ISTAT.
(Comunicato stampa Consiglio dei ministri 24/06/2010, n. 98)
25/06/2010

mercoledì 23 giugno 2010

Prorogata la moratoria per le pmi fino al 31 gennaio 2011



Accordo di proroga tra Mef, Abi e associazioni rappresentative delle imprese

Prorogati i termini per la moratoria dei debiti delle PMI. Alle imprese verranno concessi altri sette mesi per la presentazione della domanda per accedere alla procedura. Saranno ammesse alla sospensione soltanto le operazioni che non sono state già oggetto di moratoria.
La moratoria sui debiti bancari, in scadenza il 30 giugno 2010, è stata prorogata di altri sette mesi.
Le PMI avranno così tempo fino al 31 gennaio 2011 per chiedere la sospensione dei debiti.
È quanto stabilisce l’accordo di proroga raggiunto lo scorso 15 giugno tra Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), Associazione Bancaria Italiana (Abi) e associazioni rappresentative delle imprese.
La proroga, si legge nel comunicato del Mef n. 92 del 15 giugno 2010, viene incontro all'esigenza di rendere pienamente operativa la sospensione dei finanziamenti e delle operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica deliberata da numerosi enti pubblici, ammessa solamente dallo scorso 23 dicembre.
L'accordo di proroga prevede che restino invariate le condizioni di accesso fissate dall'Avviso comune sottoscritto tra le parti il 3 agosto 2009 (successivamente integrate dall’addendum del 23 dicembre 2009) e che possano essere accolte solo le operazioni che non siano già oggetto di moratoria. Ciò significa che possono essere ammesse non sono le imprese che finora non hanno ancora utilizzato la moratoria ma anche le aziende che vi sono già ricorse e ora vogliono beneficiarne per nuove operazioni.
L’iniziativa è rivolta alle piccole e medie imprese, che soddisfano, congiuntamente, i seguenti requisiti dimensionali fissati dall’art. 2 del DM 18 aprile 2005:
- fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, ovvero attivo patrimoniale non eccedente i 43 milioni di euro;
-numero di lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e non, inferiore alle 250 unità.
Tali parametri dovranno essere riscontrati esclusivamente sulla base del bilancio civilistico e sono riferiti alla singola impresa, indipendentemente dalla circostanza dell’eventuale appartenenza ad un gruppo residente nel territorio dello Stato, ovvero estero con stabile organizzazione in Italia.
Per accedere all’iniziativa le imprese devono:
-presentare una situazione economica e finanziaria tale da provare la continuità aziendale, nonostante la temporanea difficoltà ascrivibile all’attuale fase congiunturale negativa;
-non avere rate scadute, anche se parzialmente adempiute, da oltre 180 giorni dalla data della presentazione della domanda.
In particolare, è necessario che tali imprese:
-avessero, alla data del 30 settembre 2008, esclusivamente posizioni classificate dalla banca “in bonis”;
-non abbiano, alla data di presentazione della domanda di sospensione dei debiti, posizioni classificate come “ristrutturate”, “in sofferenza” o procedure esecutive in corso.
Le misure di sostegno a favore delle PMI previste dall’accordo siglato il 3 agosto 2009 consistono nelle seguenti fattispecie:
-sospensione, sino a 12 mesi, del pagamento della quota capitale dei mutui passivi a medio e lungo termine (cioè con durata superiore a 18 mesi), in essere al 3 agosto 2009 (data della firma dell’“Avviso comune”). Possono essere oggetto di sospensione le rate dei mutui in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda. Come chiarito dall’Addendum sottoscritto il 23 dicembre 2009, tale operazione potrà essere applicata anche mutui, di durata superiore a 18 mesi, assistiti di cambiali. Al termine del periodo di sospensione, riprenderà pieno vigore il piano di ammortamento, con conseguente proroga della durata del finanziamento per un periodo corrispondente a quello di sospensione, alle condizioni originariamente pattuite; a tal proposito l’ABI ha chiarito che “è come se il piano di ammortamento originario “slittasse” in avanti, per il periodo pari alla sospensione accordata, senza alterare la sequenza e l’importo delle quote capitali fissate contrattualmente”;
-sospensione per 12 mesi (per operazioni di leasing immobiliare) oppure 6 mesi (nel caso di leasing mobiliare) del pagamento della quota capitale dei canoni di locazione finanziaria;
-estensione fino a 270 giorni delle scadenze del debito bancario a breve termine, con particolare riguardo alle operazioni di anticipazioni su crediti certi ed esigibili (salvo buon fine, factoring, anticipi su fatture, ecc.), comprese quelle concesse entro la data di scadenza della presentazione della domanda.

Il citato Addendum integra inoltre l’elenco delle misure che le banche possono assumere a vantaggio delle imprese in temporanea difficoltà finanziaria, aggiungendo la fattispecie dell’allungamento a 120 giorni delle scadenze del credito a breve termine stipulato ai sensi dell’articolo 43 del D.Lgs.1° settembre 1993, n. 385 (credito agrario di conduzione), perfezionato con o senza cambiali.

Ai fini dell’ammissibilità dell’operazione si deve trattare di prestito in essere al 23 dicembre 2009 e non ancora scaduto al momento della presentazione dalla domanda.
Nel caso in cui l’operazione di credito sia stata perfezionata con sottoscrizione da parte del debitore di cambiali agrarie, l’allungamento della scadenza del credito dovrà essere attuato mediante la proroga della scadenza della cambiale.
Un’ulteriore novità apportata dall’Addendum è l’estensione dell’ambito di applicazione dei benefici ai finanziamenti con contributo pubblico in conto interessi o in conto capitale (in precedenza esclusi), a condizione che:
-l’ammissione ai benefici della sospensione/allungamento dei pagamenti sia stata deliberata con proprio atto vincolante dall’Ente erogante l’agevolazione;
-il piano originario di erogazione dei contributi pubblici, non debba essere modificato per effetto della sospensione/allungamento.

Come dimostrano i dati diffusi dall’Abi e dal Mef, la moratoria nel corso di questi mesi ha rappresentato uno dei principali strumenti di sostegno alle imprese.

Al 30 aprile 2010, infatti, le domande di sospensione presentate alle banche sono state circa 185 mila (+ 15 mila rispetto al 30 marzo) per un debito residuo pari a più di 55 miliardi di euro.
Tenendo conto dei tempi di istruttoria (circa 30 giorni), sono già state accolte fino ad aprile quasi 142 mila domande per circa 10 miliardi di euro di mutui e leasing sospesi (500 milioni in più rispetto a marzo).
Tratto da www. Ipsoa.it

lunedì 3 maggio 2010

Banca di Bientina, sì alla fusione



L’assemblea dei soci ha ratificato l’incorporazione col Credito Valdinievole

Venerdì scorso l’assemblea straordinaria dei soci del Credito Cooperativo Valdinievole riunita in sessione straordinaria ha approvato la fusione per incorporazione con la Banca di Bientina. Il presidente del Credito Valdinievole Valentino Pieri ha illustrato il percorso e i motivi che hanno portato a questa manovra, soffermandosi soprattutto sulle opportunità di sviluppo e crescita per entrambi i territori. La Banca di Bientina è reduce da un periodo non facile a causa di una serie di criticità su crediti che lo scorso anno l’hanno portata a essere commissariata da parte di Banca d’Italia. Anche i soci della stessa Banca di Bientina nel primo pomeriggio hanno a loro volta approvato la fusione.
Il 30 aprile è dunque la data che sancisce la nascita di una unica grande banca che opererà su cinque province e ben 38 comuni. «Il nuovo istituto - ha spiegato Pieri - prenderà il nome di Credito Valdinievole Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme e Bientina, avrà un totale di 14 filiali (Montecatini, 3, Traversagna, Pieve a Nievole, Larciano, Cintolese, Masotti, Bientina, Montecalvoli, Altopascio, Pontedera, Navacchio e Montacchiello) oltre alle tesorerie dei Comuni di Montecarlo, Massa e Cozzile e Altopascio per un totale di circa 170 dipendenti. I soci saliranno quasi a 2.900 e la massa amministrata supererà 1 miliardo e 300 milioni di euro».
La volontà da parte di tutti è quella di creare da subito la migliore sinergia fra le due realtà appena unite, in modo da ottimizzare al massimo i benefici di questo rafforzamento per tutti i territori interessati.
da Il Tirreno del 03/05/2010

venerdì 23 aprile 2010

Lavoro, societa', ambiente, pene e sanzioni: approvata oggi in via definitiva dalla Camera la Legge Comunitaria 2009.



Approvazione definitiva

A seguito delle modifiche approvate nel corso dell’esame parlamentare, il disegno di legge comunitaria A.C. 2449-C del quale, dopo la conlcusione dell'esame in sede referente da parte della XIV Commissione, inizia il 19 aprile la discussione in Assemblea, consta ora di 56 articoli, suddivisi in tre Capi, nonché degli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (10 direttive nell’Allegato A e 52 nell’Allegato B).

Il progetto di legge interviene in diversi settori, ora delegando il Governo all’adeguamento dell’ordinamento nazionale mediante l’adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all’ordinamento comunitario.

Il Capo I reca disposizioni di carattere generale sui procedimenti per l’adempimento degli obblighi comunitari, mediante il conferimento di deleghe al Governo per il recepimento delle direttive riportate negli allegati A e B entro il termine previsto da ciascuna direttiva, per l’adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da provvedimenti comunitari, e per l’adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie, adottate sulla base delle deleghe contenute nel provvedimento, con le norme vigenti nelle stesse materie.

Nel corso dell’esame al Senato sono stati approvati cinque articoli aggiuntivi recanti alcune modifiche alla legge n. 11/2005 in materia di informazione al Parlamento sul processo normativo comunitario e di verifica da parte delle Camere del rispetto del principio di sussidiarietà.

Il Capo II reca disposizioni particolari di adempimento per il recepimento di direttive e specifici principi e criteri di delega legislativa.

Si citano in particolare
>>> l'attuazione della direttiva 2008/46/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici),
>>> l’abrogazione della norma (articolo 14, comma 8, della legge 82/2006) che impone ai laboratori di analisi, che analizzano qualsiasi prodotto vinoso, di effettuare la ricerca sistematica dei denaturanti previsti dalla stessa legge.

Ulteriori previsioni riguardano:
>>> la protezione delle acque dall’inquinamento derivante dalla produzione di deiezioni e lettiere avicole;
>>> gli obblighi di comunicazione in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007-2008;
>>> le disposizioni riguardanti gli allergeni alimentari;
>>> la delega al Governo per il riordino delle norme in materia di latte alimentare parzialmente o totalmente disidratato;
>>> il finanziamento della politica agricola comune;
>>> il rafforzamento della tutela delle produzioni vinicole di pregio che si fregiano di una DOC o IGP;
>>> la facoltà di vendere e somministrare bevande alcoliche in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie o di manifestazioni promozionali di prodotti tipici locali;
>>> le norme in materia di inquinamento acustico degli edifici;
>>> le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni di regolamenti comunitari.

Nel corso dell’esame al Senato sono stati inseriti diversi articoli aggiuntivi riguardanti, in particolare:
>>> l'attuazione delle direttive nel settore energetico ed in quello dei rifiuti,
>>> la tutela penale dell'ambiente,
>>> la regolamentazione nei sistemi di pagamento,
>>> la remunerazione degli amministratori di società quotate,
>>> il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura,
>>> il mercato interno dei servizi postali,
>>> la tutela della fauna selvatica,
>>> il riutilizzo di documenti nel settore pubblico,
>>> il riordino dell'Amministrazione degli Affari esteri.

Tra le modifiche apportate dalla XIV Commissione nel corso dell'esame in terza lettura si segnalano in particolare:
>>> la soppressione all'art. 25 della previsione che il trattamento economico omnicomprensivo degli amministratori di società quotate non possa superare il trattamento annuo lordo dei membri del Parlamento e quelle,
>>> all'art. 43, riguardanti la tutela della fauna selvatica e la disciplina dei calendari venatori Caccia .

Il Capo III reca prevede tre deleghe volte all’attuazione di alcune decisioni quadro adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, riguardanti:
>>> la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
>>> la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali;
>> la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati ed alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.

Nel corso dell’esame al Senato è stata inoltre inserita la delega per l’attuazione di una decisione quadro relativa alla lotta alla posizione della vittima nel procedimento penale.

* FONTE: Camera dei Deputati, Comunicato 22/4/2010

martedì 6 aprile 2010

Taglia-burocrazia, si accorciano i tempi per la P.A.



Procedimenti amministrativi

Entro il 4 luglio 2010 - in adempimentoTaglia-burocrazia, si accorciano i tempi per la P.A. dell'articolo 7 della legge 69 del 2009 - tutte le pubbliche amministrazioni devo adeguare i termini dei propri procedimenti al tetto massimo di 90 giorni, oppure di 180 giorni, ma solo nel caso di procedimenti eccezionalmente complessi, quando emergono elementi di sostenibilita' organizzativa e di approfondita valutazione degli interessi pubblici in questione.
p>L'atto di indirizzo detta alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali le linee guida per l’attuazione dell’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, con la finalità di fornire i criteri d’azione per la predisposizione degli schemi di regolamento per la rideterminazione dei termini procedimentali e per l’attuazione delle disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale e di grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati da ciascun procedimento.

La legge n. 69 del 2009 apporta importanti modifiche alla legge n. 241 del 1990, per ridurre i termini di conclusione dei procedimenti ed assicurare l’effettività del loro rispetto da parte delle amministrazioni.

Entro il 4 luglio 2010 – in adempimento dell'articolo 7 della legge 69 del 2009 – tutte le pubbliche amministrazioni devo adeguare i termini dei propri procedimenti al tetto massimo di 90 giorni, oppure di 180 giorni, ma solo nel caso di procedimenti eccezionalmente complessi, quando emergono elementi di sostenibilità organizzativa e di approfondita valutazione degli interessi pubblici in questione.

Le amministrazioni dello Stato, entro la scadenza di luglio, devono provvedere all'emanazione di nuovi regolamenti che elenchino tutti i procedimenti amministrativi di cui sono titolari e, per ciascuno di essi, indicare quali sono i termini di conclusione previsti.

La stessa norma del 2009, inoltre, prevede la responsabilità del dirigente nel caso di reiterata violazione dei termini e il risarcimento del danno ingiusto causato da un ritardo di natura dolosa o colposa.

In vista del raggiungimento di questo obiettivo, il Dipartimento della funzione pubblica ha messo a disposizione delle amministrazioni statali una procedura informatica per rendere più veloci e monitorabili l'aggiornamento dei termini dei procedimenti e per realizzare la banca dati nazionale dei procedimenti amministrativi statali.

I cittadini potranno accedere ai regolamenti adottati dalle amministrazioni che hanno utilizzato la procedura informatica.

FONTE: Ministero per la pubblica amministrazione e per l'innovazione
(Decreto 12/01/2010, G.U. 01/04/2010, n. 76)

venerdì 2 aprile 2010

Un sistema per CRM in azienda



Un CRM in sintesi è un sistema per la gestione delle relazioni con il cliente, ma in realtà è qualcosa di molto più complesso che attraversa in modo diretto e trasversale tutta l'azienda.
Il CRM (Customer Relationship Management) oramai ha assunto un ruolo fondamentale nellea ziende, le grandi compagnie sono disposte ad investire milioni di euro per dotarsi di sofisticati sistemi CRM, ma per quale motivo? Ed una Piccola o Media Impresa deve investire nel CRM? E quali sono i vantaggi che ha un'azienda nell'implementare un CRM?
Negli anni '20-'30 le aziende erano per lo più orientate alla produzione di massa, si pensi alla Ford "T". Negli anni '30-'50 vi fu un orientamento alla vendita dei prodotti (selling orientation): in presenza di una grande offerta di prodotti, le imprese per differenziarsi dovevano puntare sulla comunicazione e sulla capillarità dei punti vendita o nella vendita diretta. Dagli anni '50 agli anni
'90/2000 vi è stato un periodo in cui le aziende erano orientate al marketing (marketing orientation), ossia ci si accorse che prima di produrre un bene, era necessario capire se questo bene era necessario (o richiesto) dal mercato. Dagli anni '90 si parla di aziende orientate al cliente(customer orientation).
Ma cosa significa in concreto l'orientamento al cliente? I manager sempre più riconoscono che il vero capitale aziendale non consta solo nel prodotto/servizio offerto, o nel padroneggiare i canali di vendita, ma piuttosto nelle risorse definite "intangibili". In particolare questo valore risiede
nelle relazioni che l'impresa ha con i propri clienti, con i fornitori, con i partner e nella capacità di mettere a frutto questo capitale. Ecco quindi che le aziende si dotano di "strumenti" capaci di gestire questa relazione: Customer Relationship Management.
A cosa serve il CRM
IL CRM è uno dei tre software fondamentali di cui si dotano le aziende, insieme all'ERP(Enterprise Resource Planning) e SCM (Supply Chain Management). Nell'adozione di questi software le imprese compiono sforzi di non poco conto in termini di uomini, tempo e risorseeconomiche e spesso, "grazie" o per "colpa" dell'adozione di questi software, le imprese ripensano all'intera organizzazione aziendale.
Il CRM in modo particolare risulta trasversale a tutta l'azienda ed è molto più ostico da assimilare degli altri (nota: il concetto di "assimilazione" del software risulta molto importante soprattutto a fini del calcolo del ROI Return On Investment). Banalizzando un poco, i sistemi ERP "devono"
essere usati per tenere sotto controllo i costi, le entrate, le fatture e da sempre vi è un ufficio amministrazione in tutta l'azienda. I sistemi SCM se possibile sono ancora più facili da comprendere: servono per produrre di più e meglio.
Ma i sistemi CRM? A che servono? Come la buona gestione della relazione con i clienti aiuta a migliorare il valore dell'azienda? Esaminiamo il CRM nei suoi aspetti distintivi:
Approccio integrato: l'organizzazione dei processi aziendali, la struttura, le dinamiche aziendali sono fortemente plasmate ed integrate con i sistemi informativi a disposizione, per sviluppare politiche di gestione del cliente in fase di acquisizione (marketing) e gestione (post vendita).
Gestione del ciclo di vita del cliente: Il cliente nelle relazioni con l'impresa esprime delle necessità, siano esse vere o percepite, capendone il significato, analizzando l'evoluzione, comprendendo i bisogni, l'azienda può aumentare il valore di ogni cliente durante il suo ciclo di vita (Customer Lifetime Value): comprendendo i bisogni si possono proporre servizi sempre più specializzati e rispondenti alle necessità del cliente.
Conoscenza approfondita ed integrata dei clienti: Il semplice fatto di possedere dati non significa di per se avere informazioni, questo ovviamente è tanto più vero quanto l'informazione è intangibile, pertanto questa conoscenza prende forma da tutte le fonti dati presenti in azienda (call centre, anagrafiche, ordini, etc.) opportunamente elaborate e gestite. La comprensione dei clienti
deve essere tale da poter effettivamente incidere sui processi aziendali, pertanto queste informazioni devono essere in grado di incidere sui servizi offerti, sul miglioramento interno dei processi, cioè deve produrre un costante miglioramento dell'azienda.
Come si evidenzia il CRM non è tanto e solo un software aziendale necessario, ma un vero e proprio modello di business, che coinvolge certo i sistemi informativi, ma soprattutto l'organizzazione aziendale ed i suoi processi.
Quindi un sistema di CRM serve per aumentare le vendite ad un cliente esistente, facilitare nuovi contatti, conoscere meglio i propri clienti, per proporre sempre servizi adeguati.
Cosa fa un CRM
Oggi il CRM si estende in tutte le dimensioni dell'azienda, sia orizzontalmente, cioè in tutti i dipartimenti aziendali, che verticalmente, cioè è utilizzato da tutti i livelli aziendali, dal management al livello operativo. Questo è dovuto al fatto che il cliente è al centro dell'azienda anche quando questa non è propriamente customer oriented.
I sistemi CRM aiutano a sintetizzare i processi aziendali di vendita, di supporto e di marketing, attraverso tutti i canali di contatto. Questi processi, vengono integrati quanto più possibile in un "unicum" e vengono automatizzati al fine di minimizzare i tempi di percorrenza interna e dare le risposte che il cliente si aspetta nel minor tempo possibile.
In ultimo i sistemi CRM devono fornire conoscenza aziendale sul cliente per supportare decisioni di cambiamento dei processi e/o servizi
Articolo tratto da Riccardo Grassi www.pmi.it

Per un primo approccio ad un sistema informatico CRM si consiglia la procedura offerta gratuitamente sul web dal portale zoho www.zoho.com che fornisce un sistema utilizzabile in n. 3 postazioni ed integrabile con altri prodotti sempre gratuiti del portale.

giovedì 1 aprile 2010

Via libera alla fusione tra Bcc di Bientina e Credito Valdinievole



È arrivato l’ok di Bankitalia. Nasce un istituto con 2mila soci

BIENTINA. La Banca d’Italia ha detto sì. Saranno “celebrate” le nozze tra Credito Valdinievole e Banca di credito cooperativo di Bientina. L’ok è arrivato dall’organo di vigilanza sugli istituti di credito, anche se per rendere operativa la fusione per incorporazione ci sarà da aspettare la formalità delle rispettive assemblee dei soci, cui spetterà l’ultima parola. Le voci che si rincorrevano dalla fine del 2008 sul salvataggio di Bientina da parte del Credito Valdinievole hanno avuto un approdo concreto.
Le opportunità. Con la fusione per Bientina cessa il commissariamento disposto dalla Banca d’Italia nel marzo 2009, mentre per l’istituto montecatinese si apre l’opportunità di presentarsi in forze nel territorio pisano e della Valdera. Un’espansione naturale verso un’area dove non sono presenti altre banche di credito cooperativo. Un accordo non scritto tra gli istituti della federazione sconsiglia lo sconfinamento su mercati già presidiati da banche locali. E nel Pistoiese il Credito Valdinievole avrebbe trovato la presenza di altre realtà consolidate. Quindi, meglio guardare altrove su obiettivi messi bene in vista dagli organi di controllo.
I numeri di Bientina. Gli ultimi dati disponibili descrivono un istituto con oltre 1.800 soci, un capitale sociale di 4,9 milioni di euro e un patrimonio netto di 21,7 milioni di euro. A questi numeri vanno aggiunti sei sportelli (Bientina, Montecalvoli, Altopascio, Pontedera, a Cascine di Buti solo bancomat, Navacchio, Montacchiello e Montecarlo dove c’è lo sportello della tesoreria comunale) e una settantina di dipendenti. Ad indurre la Banca d’Italia a commissariare la banca, il secondo nella sua storia, fu soprattutto l’aumento dei crediti in sofferenza che a fine 2007 rispetto all’anno precedente erano cresciuti del 5,70%, passando da 6,9 milioni di euro a 7,3 milioni, rappresentando il 3,83% dei crediti verso la clientela, contro il 4,57% del precedente esercizio. Rischi vennero valutati anche sotto l’aspetto di sostanziose perdite di patrimonio. A metà febbraio del 2009 erano usciti allo scoperto, con esposti e denunce alla magistratura, circa 200 dei 1.800 soci per sottolineare la situazione di gravi sofferenze ed esposizioni per milioni di euro, e invocare chiarezza nei rapporti tra la banca e alcune società che facevano riferimento all’ex presidente del Pisa calcio, Leonardo Covarelli.
E quelli della Valdinievole. Conti in salute quelli del Credito Valdinievole. E con un bilancio del genere la fusione con i vicini di casa di Bientina è sembrato un passaggio più che sollecitato da federazione e Bankitalia. La raccolta è passata dai 310,379 milioni del 2007 ai 335,334 milioni del 2008 (+ 8,04%) e gli impieghi dai 258,664 milioni del 2007 ai 291,358 del 2008 (+ 12,64%). L’incidenza delle sofferenze nette sugli impieghi è allo 0,21% rispetto allo 0,46% dell’anno precedente. Il portafoglio di proprietà ammonta a 69,415 milioni. Il patrimonio di bilancio, comprensivo dell’utile destinato a riserve, passa da 43,674 a 46,569 milioni con un incremento del 6,6%. L’utile di esercizio ammonta ad oltre 3 milioni. Il matrimonio s’ha da fare.
Tratto da Il Tirreno del 01/04/2010

lunedì 22 marzo 2010

No a dati sanitari dei dipendenti sui siti delle aziende



Il Garante impone a una società di rimuovere i dati sulla salute di un dirigente pubblicati on line
Il Garante privacy ha vietato ad una società l’ulteriore diffusione dei dati sulla salute di un dirigente pubblicati sul sito dell’azienda e liberamente reperibili nel web.

Il provvedimento (di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti) è stato adottato in seguito alla segnalazione del dirigente che, dopo aver ricevuto comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro, è venuto a conoscenza di un comunicato stampa, pubblicato su una pagina del sito dedicata agli investitori, dove erano riportati nome, cognome, informazioni sul suo stato di salute e sull’assenza dal lavoro dovuta a uno "stato morbile".

Il dirigente aveva anche lamentato come a causa del comunicato stampa, veicolato a un numero elevatissimo di soggetti attraverso il sistema Nis (Network information system) di Borsa Italiana e Consob (il circuito telematico che permette alle agenzie di stampa di ricevere i comunicati delle società aderenti), incontrasse difficoltà nel proprio reinserimento professionale.

Dal canto suo la società ha giustificato il proprio operato appellandosi alla necessità di chiarezza e trasparenza richiesta dal mercato nel quale opera.

Nel motivare la sua decisione, il Garante ha ribadito che la diffusione delle informazioni idonee a rilevare lo stato di salute è vietata dal Codice Privacy e ha sottolineato che la richiamata esigenza di trasparenza avrebbe potuto essere ugualmente perseguita dalla società omettendo nel comunicato stampa l’indicazione delle condizioni di salute del dirigente. L’azienda ha adempiuto entro i tempi stabiliti al provvedimento del Garante rimuovendo i dati dal sito.
fonte: http://www.garanteprivacy.it

martedì 16 marzo 2010

D.P.S.: non e' una fonte normativa, ma e' egualmente precettivo



Scade il 31 marzo

Il 31 marzo 2010 e' il termine ultimo per la predisposizione del Dps (documento programmatico per la sicurezza), lo strumento operativo del generale obbligo di sicurezza posto dal Codice Privacy. La sua mancata predisposizione o il suo inadeguato aggiornamento impediscono al titolare il trattamento dei dati.

CHE COS'E'

Il Dps (acronimo della sigla "Documento Programmatico per la Sicurezza") è strumento specificativo del generale obbligo di sicurezza posto dal Codice Privacy, e assume, per diretta volontà legislativa, assieme alle altre misure di sicurezza, il ruolo di ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
La sua mancata predisposizione o il suo inadeguato aggiornamento impediscono al titolare il trattamento dei dati.

LE FONTI

Il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) è misura “minima” di sicurezza, attualmente disciplinata dal Codice Privacy, d. lgs. n. 196/2003, precisamente dagli artt. 33 ss. e dall’allegato B.
Precisamente, l’art. 33 stabilisce che:
“Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31 […] i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo […] volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.” È però l’art. art. 34 comma 1, lettera g) del D.lg. 196/03 a prevedere la “tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza”.
Le misure minime, fra cui il Dps, ex art. 33 del Codice, specificano, grazie al contenuto spesso prescrittivo, il detto generale obbligo di sicurezza, e assumono, per diretta volontà legislativa, il ruolo di “ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita […] di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.”
Va evidenziato che, proprio in quanto misura “minima”, la mancata predisposizione o l’inadeguato aggiornamento del Dps impedisce al titolare un qualsiasi trattamento dei dati.
La disciplina del dps ha subito nel 2008 significative innovazioni su due differenti versanti:

* 1.l’autodichiarazione sostitutiva;
* 2..la semplificazione.In particolare, rispetto al primo profilo, per taluni casi, è stata prevista, in via innovativa, la possibilità di sostituire il (DPS) con un documento di autocertificazione.

Mentre, in altri casi è data la possibilità di redigerlo in via semplificata, in chiara deroga ai requisiti minimi fissati dalla legge.
Precisamente, l’art. 29 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla Legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, inserendo all’articolo 34 il seguente comma 1-bis, ha previsto che:
“Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte.”
Rispetto invece al secondo profilo, l’art. 34 comma 1-bis ha attribuito al Garante Privacy il potere, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, di individuare, con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente “…..modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime ”.

Attuando la norma, il Garante Privacy ha provveduto a emanare il provvedimento generale del 27 novembre 2008 per la “Semplificazione delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali” (pubblicato nella G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008), fissando modalità semplificate per l’applicazione delle misure minime di sicurezza.

Sicché, ricorrendo i requisiti di legge, è possibile anche redigere un DPS semplificato, rispetto a quello “ordinario” tout court disciplinato dagli artt. 33 ss. del Codce.
A fronte della novella, tuttavia, sono emerse rilevanti problematiche interpretative e applicative per i titolari del trattamento, tanto che si è posta in discussione anche la persistenza dell’obbligatorietà o meno della redazione del Documento Programmatico di Sicurezza

COSA FARE?

Occorre aggiornare il Dps, se già precedentemente predisposto o, altrimenti, predisporlo.

Il legislatore del 2008, innovando radicalmente il testo del Codice del 2003, prevede che “[…] la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione […]” solo per “[…] i soggetti che trattano […] dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale […]”.

Tale norma va coordinata con quella definizione di dati personali “sensibili”, identificati - dall’art. 4.1.D.lg. 196/03 - come quei dati personali “… idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

Ne consegue che sono soggetti alla tenuta di un aggiornato DPS i seguenti titolari:

* a)i titolari che con strumenti elettronici trattano le seguenti categorie di dati personali sensibili:- origine razziale ed etnica di clienti, fornitori e dipendenti - opinioni religiose, filosofiche o di altro genere di clienti, fornitori e dipendenti, - opinioni politiche, adesione a partiti, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico e politico di clienti, fornitori e dipendenti, - stato di salute di clienti e fornitori - stato di salute con indicazione della relativa diagnosi di dipendenti, - vita sessuale di clienti, fornitori e dipendenti
* b)i titolari che trattano dati personali giudiziari con strumenti elettronici.

Non sono, invece, soggetti a tale adempimento i titolari che trattano le seguenti categorie di dati, sempreché utilizzino strumenti elettronici:

* -dati personali “comuni” di clienti, fornitori e dipendenti;
* -dati personali “sensibili” di dipendenti relativi allo stato di salute o malattia (solo se senza indicazione della diagnosi);
* -dati personali “sensibili” di carattere sindacale.

Si segnala, tuttavia, che, alla luce dell’ampio concetto di “trattamento”, ex art. 4.1.a del Codice Privacy, permangono notevoli perplessità sulla reale possibilità di rientrare in una delle categorie per le quali sussiste la possibilità dell’esonero dall’obbligo di redazione del DPS.

Quindi, data anche la difficoltà di prevedere quali dati precisamente verranno trattati perlomeno durante il periodo annuale, sarebbe auspicabile che - per garantire quanto più possibile il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e per evitare il rischio di subire le dovute e talora pesanti sanzioni del Codice, ogni titolare - tendenzialmente, approntasse e aggiornasse il Dps.

QUANDO: IL TERMINE DI SCADENZA PER APPRONTARE IL DOCUMENTO

Entro il 31 marzo 2010, che è dunque il termine ultimo posto dall’Allegato B del Codice, e così per tutti gli anni, salvo chiaramente modifica legislativa o eventuale provvedimento del Garante

COME ADEMPIERE

All’obbligo del Dps – sulla base di quanto sopra specificato – il titolare del trattamento può adempiere, sostanzialmente, in tre differenti modalità:

* 1.redazione del dps:
* 2.nei casi sopra indicati, predisposizione di autocertificazione sostitutiva;
* 3.ove previsto dalla legge, redazione di un documento semplificato.

Esso entro il 31 marzo va aggiornato se già predisposto, anche attraverso il responsabile del trattamento, ove designato.

Riguardo al contenuto concreto dell’aggiornamento, occorre riportare – salvo le ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari - idonee informazioni riguardo:

* 1.l'elenco dei trattamenti di dati personali;
* 2.la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
* 3.l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
* 4.le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonchè la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
* 5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento;
* 6.la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonchè in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
* 7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;
* 8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.
Si precisa che vanno indicate tutte le eventuali variazioni che si siano nel frattempo verificate in azienda se hanno coinvolto o possono coinvolgere il trattamento dei dati: ad es. un nuovo pc, un dipendente assunto, un dipendente licenziato, il cambio d'indirizzo o il cambio della persona incaricata del trattamento dei dati etc.
Si evidenzia che, all'interno del documento programmatico per la sicurezza, deve essere previsto un piano di formazione destinato agli incaricati del trattamento (al riguardo, occorre verificare che sia stata loro consegnata documento di nomina espressa e adeguatamente chiara e precisa su modalità e limiti del trattamento dei dati), che dovrà pertanto anch’esso, assieme agli altri elementi del Dps, essere rivisto annualmente.
Tale piano deve indicare precisamente i tempi di formazione e le strutture che si occuperanno di gestire l’attività formativa.
La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, ma investe anche i cambiamenti di mansioni e l’eventuale introduzione di nuovi strumenti rispetto alla materia del trattamento dei dati personali.
I responsabili vanno nominati scegliendo tra persone dotate della necessaria esperienza, capacità, affidabilità, quindi occorre fornire loro una formazione ancor più completa e specifica rispetto a quella degli incaricati.
Si segnala, sempre riguardo alla concreta attuazione del DPS, che in dottrina si è posto l’accento sull’esigenza di raccordo fra l’’art. 34.1.g del D.lg. 196/03 e l’art. 19 dell’Allegato B) del Codice.
L'avvenuto aggiornamento, a prescindere dalla quantità e tipo di modifiche, va necessariamente riferito nella relazione di bilancio annuale dei titolari del trattamento.

I SITI DI RIFERIMENTO
* www.garanteprivacy.it (sito istituzionale del Garante della Privacy);
* http://www.edps.europa.eu (sito del Garante Europeo per la protezione dei dati personali);
* www.privacy.it (sito privato, cura la raccolta di atti e provvedimenti del Garante)
tratto da Luca Christian Natali www.ipsoa.it

martedì 9 febbraio 2010

In arrivo gli avvisi di pagamento del Consorzio Auser Bientina



Sono in arrivo in questi giorni, direttamente nelle case dei contribuenti, gli avvisi di pagamento del Consorzio di Bonifica Auser-Bientina sul “comprensorio 13 Padule del Bientina”.
Si tratta cioè di quella parte di territorio che nel Pisano comprende i comuni di Bientina, Buti, Vicopisano, Calcinaia, Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte, Santa Croce e Fucecchio. Si tratta delle bollette relative al 2010, e riguardano quegli utenti che nell’ultimo anno non hanno subito variazioni di proprietà: per gli altri, l’emissione del ruolo avverrà nei prossimi mesi.
Il contributo consortile può essere versato in due rate: la prima con scadenza il 15 febbraio (quando sarà possibile pagare l’intera cifra, o eventualmente la prima rata), la seconda con scadenza il 15 marzo (quando si pagherà, eventualmente, la seconda rata).
Per ogni tipo di chiarimento, il Consorzio mette a disposizione un servizio di Urp nella sua sede di via Sarzanese-Valdera, a Cascine di Buti (accanto alla Misericordia): gli uffici sono aperti tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30. Il numero è 0587 722104, il numero verde (attivo in orario di apertura al pubblico) è 800 999778, l’indirizzo e-mail info@cbbientina.it.

mercoledì 3 febbraio 2010

Qual è la disciplina applicabile ad un contratto avente per oggetto un sito web?



Qual è la disciplina applicabile ad un contratto avente per oggetto un sito web?

Con l’avvento di Internet, naturalmente, sono sorte delle nuove figure contrattuali che, pur non rientrando della categoria dei contratti informatici in senso stretto hanno assunto un particolare rilievo nell’ambito delle moderne tipologie contrattuali per l’indubbio carattere telematico che li contraddistingue.

Tali figure hanno sempre creato per la dottrina notevoli difficoltà di inquadramento. Invero tale tipologia negoziale ha un particolarissimo oggetto, ovvero la prestazione di servizi telematici privati, i quali, in mancanza di specifiche norme legislative, sono disciplinati dalle norme contenute negli accordi che intervengono tra fruitore e fornitore del servizio. Non va dimenticato che si tratta di contratti atipici nati dall’autonomia negoziale e che nell’autonomia devono trovare la principale fonte di regolamentazione; le questioni sorte circa l’inquadramento giuridico che si esamineranno di seguito, così come sottolineato più volte per la altre figure negoziali esaminate nei capitoli precedenti, vengono considerate solo al fine di comprendere la possibile analogia con uno degli schemi contrattuali disciplinati dalla legge con l’unica finalità di far ricorso alle norme giuridiche per i casi non considerati dalle clausole pattizie o per i casi in cui tali clausole siano dichiarate nulle per violazione di norme generali inderogabili, come quelle a tutela del contraente debole.

Esaminando, però, con attenzione gli schemi cui le parti ricorrono nella prassi, deve rilevarsi che spesso i contratti telematici sono collegati tra loro nel senso che l’uno può influire sull’altro determinandone la nascita e il contenuto ovvero la modificazione o l’estinzione.

Nel caso di specie ci si trova di fronte ad una classica figura contrattuale nata proprio in seguito allo sviluppo della Rete e strettamente connessa ad essa. In particolare siamo nell’ambito del contratto di sviluppo e gestione di un sito web.

Risulta evidente, difatti, che l’esercizio di un’attività commerciale telematica comporta alcuni requisiti, tra i quali il possesso di un nome di dominio e un sito che permetta di rintracciare il negozio virtuale.

La creazione del luogo virtuale in cui cedere beni e prodotti, detta sito web, richiede la predisposizione di una struttura informatica idonea a raccogliere e diffondere le informazioni relative all’attività imprenditoriale svolta, nonché le informazioni relative ai beni e servizi offerti al pubblico. La realizzazione della pagina web può essere predisposta dal titolare del sito Internet o da un terzo che fornisce servizi di creazione e predisposizione di pagine web (webmaster).

In quest’ultimo caso tra il titolare del sito ed il webmaster si stipula un accordo denominato dalla dottrina contratto di sviluppo e mantenimento di un sito Internet, che ha ad oggetto la creazione di un’opera dell’ingegno. Ne consegue che acquista rilievo, quanto alla disciplina applicabile, il profilo relativo alla tutela del diritto d’autore sui contenuti del sito.

Invero il contratto in esame risulta avere un contenuto complesso in cui confluiscono diverse prestazioni contrattuali, tra cui le principali sono la creazione di un bene immateriale, che può consistere sia nella creazione di opere multimediali sia nella conversione in linguaggio HTML di contenuti forniti dal cliente, la predisposizione grafica delle pagine web, oltre l’eventuale previsione dell’obbligazione di manutenzione, che consiste in una prestazione ad esecuzione continuata che, da sola o nell’ambito di un accordo contrattuale con il fornitore di accessi alla rete Internet, consente al sito di essere sempre presente in rete.

In relazione al contenuto delle principali prestazioni concordate, la dottrina riconduce la fattispecie negoziale in esame alla figura del contratto misto in quanto la realizzazione del sito può essere ricondotta all’appalto d’opera, qualora si tratti di attività svolta da un’impresa, ovvero alla prestazione d’opera, qualora si tratti di attività posta in essere da un professionista autonomo, mentre il mantenimento e la gestione in rete del sito vanno ricondotti all’appalto di servizi previsto dall’art. 1677 c.c..

Tuttavia la creazione e lo sviluppo del sito presentano innegabili analogie con il contratto avente ad oggetto lo sviluppo di software, in quanto si tratta comunque di elaborare un programma che consenta al sito di essere presente ed attuale; ne consegue che l’accordo negoziale va disciplinato secondo principi relativi al contratto di sviluppo software.

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