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giovedì 21 aprile 2011

Arriva la Pec dedicata alle compensazioni Iva. In una circolare le risposte ai quesiti degli operatori



L’Agenzia attiva un nuovo canale per dialogare con contribuenti e professionisti in tema di compensazioni Iva e risponde ai quesiti degli operatori, con la circolare n. 16/E del 19 aprile 2011 sciogliendo i dubbi e fornendo tutte le indicazioni per riparare a errori e dimenticanze.
Come dialogare con l’Agenzia - I contribuenti e i professionisti abilitati, dotati di posta elettronica certificata, possono scrivere a dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it per ricevere assistenza sulle compensazioni Iva. In particolare, il canale è a disposizione per chiedere chiarimenti sullo scarto di pagamenti telematici eseguiti con compensazione di crediti Iva e segnalare l’avvenuta regolarizzazione, tramite ravvedimento, di indebiti utilizzi in compensazione.

La rete d’impresa . A maggio debuttano gli sgravi per fare sistema



A maggio parte il contratto di rete con l’invio, da parte delle imprese che intendono accedere all’agevolazione, introdotta con l’articolo 42 del Dl 78/2010, della comunicazione dei dati richiesti per fruire dei vantaggi fiscali. I modelli da compilare, con relativi tempi e modalità, sono stati approvati con due provvedimenti firmati dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, che ufficializzano l’invito rivolto alle imprese a fare sistema. Un ulteriore provvedimento regola invece termini, modi e contenuto della trasmissione telematica dei dati relativi alle imprese per le quali è stata rilasciata l’asseverazione del programma comune di rete da parte degli appositi organismi. I primi chiarimenti su come le imprese possono accedere all’agevolazione collegata ai contratti di rete sono contenuti nella circolare n. 15/E del 14 aprile 2011.
Termini e criteri per “fare rete” – Per usufruire dell’agevolazione sono previste tre comunicazioni. La prima, per la comunicazione dei dati necessari alla fruizione dei vantaggi fiscali – mod. RETI – dovrà essere inviata dalle imprese appartenenti alle reti d’impresa, dal 2 al 23 maggio 2011, 2012 e 2013 relativamente ai periodi d’imposta in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2010, 2011 e 2012. La trasmissione telematica deve essere effettuata utilizzando il software “AGEVOLAZIONERETI” (disponibile dal prossimo 20 aprile).
La seconda, con la quale è comunicata l’idoneità dell’organismo ad asseverare, cioè validare, un determinato programma di rete, sarà inviata all’Agenzia delle Entrate dalle rispettive Confederazioni di rappresentanza datoriale, rappresentative a livello nazionale.
Infine, è prevista una terza comunicazione, concernente i dati delle imprese nei cui confronti è rilasciata l’asseverazione del programma comune di rete, che deve essere inviata telematicamente, via Entratel o Fisconline, entro il mese di aprile dell’anno successivo all’avvenuta asseverazione, utilizzando anche i software di controllo messi a disposizione dall’Agenzia.
I piccoli diventano grandi, grazie alle reti d’impresa – L’obiettivo dei contratti di rete è di sostenere le attività imprenditoriali. Potenziando e incentivando specifiche forme di collaborazione reciproca tra le imprese in ambiti diversi e in vista della realizzazione di progetti comuni. A questo fine, la norma ha previsto un’agevolazione ad hoc, che prevede la sospensione dell’imposta sulla quota degli utili dell’esercizio che le imprese, che sottoscrivono un contratto di rete, scelgono di destinare a un’apposita riserva, destinandoli al fondo patrimoniale comune (o al patrimonio destinato all’affare).
Il plafond in favore delle reti è di 48milioni di euro. Nel dettaglio, 20milioni per l’anno 2011, annualità d’esordio dell’incentivo, e 14milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Comunque, in relazione a ogni singola impresa, l’importo di utili che non concorre alla formazione del reddito non può superare il limite di 1milione di euro.

giovedì 7 aprile 2011

Cedolare secca, più tempo per scegliere



Entro il 6 giugno la registrazione dei contratti in scadenza da domani

C’è tempo fino al 6 giugno per registrare i contratti di locazione i cui termini di
registrazione scadono dal 7 aprile e fino a quella data (6 giugno) e scegliere se avvalersi della cedolare secca.
Questa finestra temporale è concessa, in applicazione all’art. 3 comma 2 dello Statuto del contribuente (legge 212 del 2000), per dare tempo agli interessati di conoscere la nuova normativa ed eventualmente esercitare l’opzione con più consapevolezza.
Domani, contestualmente con l’entrata in vigore delle disposizioni sul federalismo
fiscale municipale, e in largo anticipo rispetto ai 90 giorni concessi dalla norma (art. 3, comma 4 del Dlgs 14 marzo 2011, n.23), sarà emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che disciplinerà le modalità applicative della cedolare secca sugli affitti abitativi.
Dall’8 aprile, sarà inoltre disponibile sul sito Internet dell’Agenzia –
www.agenziaentrate.gov.it – un software semplificato che consentirà l’esercizio
dell’opzione per la nuova modalità di tassazione sostitutiva.

domenica 3 aprile 2011

770 mensile proroga a Gennaio 2012



Con il DPCM 25/03/2011 in G.U. 74 del 31/03/2011 è stato prorogato il termine previsto dall'art. 42 comma 2 del D.L. 30/12/2008 n. 207 convertito in L. 27/02/2009 n. 14 già a suo tempo posticipato che stabiliva al 31/03/2011 l'avvio dell'operabilità del sistema di trasmissione mensile del 770.

La proroga a Gennaio 2012 consente un avvio graduale delle disposizioni in materia di dichiarazione dei sostituti d'imposta e stabilendo per l'anno 2011 l'avvio del periodo di sperimentazione.

lunedì 28 marzo 2011

Contribuenti esclusi dal modello 730



Nel calcolo del limite reddituale anche l’abitazione principale e sue pertinenze
Per la verifica del rispetto del limite di 500 euro previsto nella specifica ipotesi di esclusione della dichiarazione per chi ha solo redditi di terreni e fabbricati, il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze deve essere sempre incluso nei redditi dei fabbricati, in quanto esso costituisce a tutti gli effetti un reddito di natura fondiaria.

L’importante precisazione è contenuta nella risoluzione 25 marzo 2011, n. 35/E con la quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi sorti in merito all’interpretazione delle nuove tabelle esemplificative introdotte nelle istruzioni al modello 730 di quest’anno.

Pertanto, se un contribuente possiede un terreno con reddito imponibile di 450 euro ed un immobile adibito ad abitazione principale con reddito imponibile pari a 800 euro, è obbligato a presentare la dichiarazione.

Infatti, in tale ipotesi il reddito complessivo, pur risultando formato esclusivamente da redditi fondiari, ammonta a 1.250 euro (valore superiore al limite di esclusione pari a 500 euro).

Ovviamente, l’imposta dovuta sarà calcolata soltanto sul reddito del terreno, pari a 450 euro, in quanto per l’abitazione principale e sue pertinenze spetta una deduzione corrispondente all’ammontare del relativo reddito (pari a 800 euro).
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 25/03/2011, n. 35/E)
Fonte www.ipsoa.it

giovedì 3 marzo 2011

Dalla Camera sì al fisco municipale



Passa il quarto decreto attuativo
Con 314 voti a favore e 291 contro, la Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione presentata a seguito delle comunicazioni del Governo in relazione allo schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale, sulla quale era stata posta la questione di fiducia.

Fiscalità immobiliare
Dal 2011 vengono attribuiti ai Comuni:
a)l’intero gettito dell’IRPEF sui redditi fondiari (escluso il reddito agrario) e quello relativo alle imposte di registro e bollo sui contratti di locazione immobiliare;
b)una quota (30%) del gettito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sugli atti di trasferimento immobiliare;
c)una quota (21,7% nel 2011; 21,6% dal 2012) del gettito della cedolare secca sugli affitti.I gettiti affluiscono nel Fondo sperimentale di riequilibrio, di durata triennale, finalizzato a realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione dei gettiti stessi ai Comuni; due i criteri per la ripartizione:
-il 30% del Fondo, in base al numero dei residenti;
-(al netto di tale quota) l’ulteriore percentuale del 20% ai piccoli Comuni.Istituito anche un Fondo perequativo a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni svolte da Comuni e Province.

Cedolare secca sugli affitti
I proprietari di immobili concessi in locazione possono optare dal 2011, in luogo dell’ordinaria tassazione IRPEF sui redditi dalla locazione, per un regime sostitutivo, che assorbe anche le imposte di registro e bollo sui contratti, con aliquote:
-del 21% per i contratti a canone libero;
-del 19% per quelli a canone concordato.In caso di contratto a canone concordato il locatore, se opta per la cedolare secca, non potrà richiedere aggiornamenti del canone per tutta la durata del contratto.

Transazioni immobiliari
Cambiano le aliquote di tassazione (attualmente stabilite rispettivamente al 3 ed al 10%, comprese alcune imposte indirette che vengono eliminate) delle transazioni immobiliari:
-2% nel caso di prima casa di abitazione;
-9% nelle restanti ipotesi.Le nuove aliquote dell’imposta di registro sostituiscono - a decorrere dal 2014 (data di entrata in vigore delle stesse) - l’imposta di bollo e le imposte ipocatastali, nonché i tributi speciali e le tasse ipotecarie.

Compartecipazione al gettito IVA
Attribuita ai Comuni, dovrà essere determinata con apposito D.P.C.M. in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito dell’IRPEF. Sempre con D.P.C.M. verranno definiti i criteri di attribuzione del gettito ai singoli Comuni.

Contrasto all’evasione
Inasprite le sanzioni amministrative per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione concernenti gli immobili (comprese quelle in materia di canone di locazione nell’ambito della nuova disciplina sulla cedolare secca); viene ampliato anche l’ interscambio informativo sui dati catastali.

Incentivato anche il ruolo dei Comuni: ad essi è assegnata una quota pari al 50% del gettito derivante dalla loro attività di accertamento; la quota è assegnata, anche in via provvisoria, sulle somme riscosse a titolo non definitivo.

Addizionali all’IRPEF
I Comuni nei quali non risulti finora stabilita oltre la percentuale dello 0,4% (che comunque costituirà il limite massimo raggiungibile) potranno aumentare l’addizionale IRPEF. L’aumento non potrà in ogni caso eccedere lo 0,2% annuo.

Imposta di soggiorno
I Comuni capoluogo di provincia e le città turistiche e d’arte potranno istituire un’imposta fino a 5 euro per notte a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, con destinazione del relativo gettito ad alcune specifiche finalità, tra cui quelle a favore del turismo.

IMU
L’imposta municipale propria è introdotta a decorrere dal 2014, in sostituzione (per la componente immobiliare) dell’IRPEF e delle relative addizionali dovute per i redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell’ICI. Presupposto è il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale, cui pertanto non si applica, incluse le pertinenze.

L’aliquota è stabilita nello 0, 76%, ridotta alla metà per gli immobili locati, con la facoltà per i Comuni di estendere in tutto o in parte tale riduzione anche agli immobili posseduti da soggetti cui si applichi l’IRES.
Ai Comuni è lasciata la possibilità di modificare l’aliquota di 0,3 punti percentuali, in aumento o in riduzione (fino a 0,2 punti nel caso della aliquota ridotta alla metà per gli immobili locati).
Sono esenti dall’IMU gli immobili posseduti dalle Amministrazioni pubbliche, nonché alcune categorie di immobili già esentati ai sensi della normativa dell’ICI (fabbricati destinati ad usi culturali, all’esercizio del culto, utilizzati dalle società non profit, etc..).

Sempre a decorrere dal 2014, l’imposta municipale secondaria, da introdursi con deliberazione del consiglio comunale in sostituzione degli attuali tributi sull’occupazione di aree pubbliche, sulle affissioni e sull’installazione dei mezzi pubblicitari.

martedì 15 febbraio 2011

Detassazione 2011: necessari gli accordi territoriali



Agenzia delle Entrate e Ministero Lavoro e Politiche sociali Circolare 14/02/2011, n. 3 /E

L'agenzia delle entrate e il Ministero del lavoro hanno siglato una circolare congiunta sull'applicazione della detassazione ai compensi erogati per incremento di produttività.
In particolare la facoltà concessa al dipendente di rinunciare espressamente al regime della tassazione sostitutiva vale anche per il 2011.
La circolare dettaglia quali sono le fonti contrattuali istitutive e individua i compensi in questione. Rientrano negli istituti retributivi agevolabili anche i ristorni ai soci delle cooperative nella misura in cui siano collegati ad un incremento di produttività.

venerdì 11 febbraio 2011

RiOL per la trasmissione telematica dei ricorsi all'INPS



Dal 21 febbraio, ma previsto un regime transitori
L’INPS, con circolare n. 32 del 10 febbraio 2011, comunica che dal 21 febbraio 2011, anche i ricorsi amministrativi dovranno essere presentati utilizzando il il canale telematico con la procedura Ricorsi On Line .
Continua il processo che porterà all’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni e servizi all’INPS. Infatti, dal 21 febbraio 2011 anche i ricorsi amministrativi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie dovranno essere presentati:

- direttamente dal cittadino, dotato di PIN, tramite accesso al sito internet dell’Istituto attraverso il seguente percorso:

www.inps.it
Servizi online
per tipologia di utente
cittadino
ricorsi on-line.

- tramite gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto ai sensi dell’art. 1, L. n. 12/1979, attraverso i servizi telematici dell’Istituto, da loro utilizzati, attraverso il seguente percorso:

www.inps.it
servizi online;
per tipologia di utente;
aziende, consulenti e professionisti;
ricorsi on-line.

Per gli avvocati, è stata inserita la specifica profilazione ed il Pin dovrà essere richiesto all’Istituto; una volta ottenuto il Pin il percorso da seguire è identico a quello utilizzato dal cittadino ma l’Avvocato sarà riconosciuto come procuratore del ricorrente e quindi abilitato alla trasmissione dei ricorsi per conto dei propri clienti.
La procedura rilasciata in produzione è denominata “Ricorsi On Line” (“RiOL”) ed è, per l’appunto, disponibile nell’area dedicata ai servizi online del portale web www.inps.it. Nell’apposita sezione è disponibile il manuale di riferimento per l’applicazione che comunque è allegato anche alla circolare n. 32/2011.

Ad ogni buon conto si precisa che, in via transitoria e per un periodo di 60 gg., sarà ancora possibile presentare i ricorsi con le consuete modalità dopodichè il canale telematico sarà l’unico utilizzabile.
(Circolare INPS 10/02/2011, n. 32
fonte www.ipsoa.it

mercoledì 19 gennaio 2011

La ritenuta del 10% sui bonifici relativi alle spese del 55% e del 36%



Il D.L. 78/2010 ha introdotto, con decorrenza 1 luglio 2010, l’applicazione di una ritenuta a titolo d’acconto del 10% da applicarsi ai bonifici bancari e postali che sono effettuati dai contribuenti e relativi alle agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – 36% – e per gli interventi di risparmio energetico – 55%.

L’ambito oggettivo e le tipologie di pagamenti interessati sono stati stabiliti da uno specifico Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate datato 30 giugno 2010 che, all’art.2, prevede che le

Modello 730

Banche e le Poste Italiane spa, in veste di sostituto d’imposta debbano:
* versare la ritenuta applicata del 10%, mediante il codice tributo 1039;
* certificare al beneficiario l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate entro il termine previsto dall’art.4 c. 6-quater DPR 322/98 (28 febbraio dell’anno successivo);
* compilare il modello 770.
Pertanto, il beneficiario dei pagamenti, e cioè il soggetto che effettua i lavori o le prestazioni, all’atto del pagamento otterrà dalla banca l’accredito della somma fatturata al netto della ritenuta d’acconto del 10%. Entro il 28 febbraio dell’anno successivo riceverà la certificazione della ritenuta, il cui importo potrà essere scomputato in sede di dichiarazione dei redditi e secondo il criterio di cassa.

È utile ricordare che, ai fini della detrazione, i soggetti obbligati al pagamento degli importi tramite bonifico bancario o postale sono le sole persone fisiche; i contribuenti titolari di reddito d’impresa sono esonerati dal pagamento con bonifico e, pertanto, nel caso venga utilizzato un metodo alternativo al bonifico per il saldo della prestazione, la ritenuta del 10% non è applicata.

Con la Circolare n. 40 del 28 luglio 2010, l’Agenzia delle Entrate ha successivamente chiarito che:

* la ritenuta d’acconto del 10% deve essere calcolata dalla banca che riceve l’accredito della somma sull’importo imponibile della fattura;
* ai fini della determinazione dell’imponibile, l’importo accreditato, corrispondente al totale comprensivo di IVA della fattura, deve essere scorporato dell’aliquota IVA fissa del 20%;
* nel caso di importi dovuti dai condomini con applicazione della ritenuta del 4% o di corrispettivi dovuti a professionisti con applicazione della ritenuta del 20%, dovrà essere applicata esclusivamente la sola ritenuta del 10%, con lo scopo di evitare doppi prelievi alla fonte;
* la ritenuta del 10% deve essere applicata anche nel caso in cui il destinatario del bonifico abbia aderito a particolari regimi fiscali per i quali è prevista l’applicazione di imposte sostitutive.

Con la recente Risoluzione n. 3/E dello scorso 4 gennaio l’Agenzia delle Entrate afferma che, nel caso in cui tra le spese che danno diritto alla detrazione del 36% siano compresi anche oneri di urbanizzazione strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolati sostenuti in favore di Comuni, a favore dei quali non è richiesto il pagamento mediante bonifico, al fine di evitare che gli stessi subiscano la ritenuta del 10%, sulla motivazione del bonifico l’ordinante deve indicare il Comune quale soggetto beneficiario e la causale del versamento. Non deve essere riportato il riferimento agli interventi edilizi e ai provvedimenti legislativi che danno diritto alle detrazioni.
Nel caso in cui i Comuni abbiamo comunque subito la ritenuta d’acconto, la stessa potrà essere portata in compensazione di altri tributi o contributi dovuti, ovvero richiesta a rimborso mediante la presentazione di istanza all’Amministrazione finanziaria.
La successiva Risoluzione n. 4/E, sempre del 4 gennaio 2011, interviene in merito ai lavori di ampliamento previsti per il cosiddetto Piano Casa, introdotto dal D.L. 112/2008 al fine di garantire sul territorio nazionale i minimi livelli di fabbisogno abitativo. È previsto, infatti, che i Comuni concedano permessi per l’ampliamento di edifici abitativi fino al 20% del loro volume o superficie coperta, con la possibilità elevare la percentuale al 30% in caso di abbattimento e ricostruzione di edifici ante 1989 che devono essere adeguati alla normativa edilizia; la stessa percentuale è elevata al 35% se la ricostruzione avviene con tecniche di bioedilizia o con installazione di impianti ad energia rinnovabile.
L’Agenzia afferma che, ai fini fiscali, tali interventi di ampliamento vengono considerati come “nuova costruzione” e pertanto, come tali, ammessi al beneficio della detrazione fiscale del 36% e del 55%, alle condizioni richiamate dalle Circolari 57/1998, 36/2007 e 39/2010 in materia di detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie ed interventi per il recupero energetico.
Autrice: Rita Martin – Centro Studi Cgn

martedì 18 gennaio 2011

On line il CUD 2011



Da consegnare entro il 28 febbraio prossimo

Pronto il modello 2011 della Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, da consegnare al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) entro il prossimo 28 febbraio.

Tra le novità, nella parte dedicata ai dati fiscali trova spazio la misura contenuta nell’ultima Manovra correttiva (art. 33, D.L. n. 78/2010), che prevede l’applicazione dell’aliquota addizionale del 10% sui compensi erogati in forma di stock option che superano il triplo della parte fissa delle retribuzioni.

Introdotti anche nuovi campi dedicati alla tassazione del lavoro notturno; conferme anche per l’agevolazione fiscale dedicata al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Nuovi codici

Entrano nel nuovo CUD:
-il codice BC, per le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile di docenti e ricercatori;
-il codice BL, che indica le remunerazioni (e la relativa imposta) erogate sotto forma di stock option, soggette, per la parte che eccede il triplo della parte fissa delle retribuzioni, all’addizionale del 10%;
-il codice BS, che definisce l’acconto dell’addizionale comunale IRPEF certificato nel CUD 2010 e non operato in seguito alla sospensione avvenuta per eventi eccezionali;
-- i codici BT, BU e BV per i lavoratori abruzzesi.
(Provvedimento Agenzia delle Entrate 17/01/2011, n. prot. 169232/2010)

giovedì 23 dicembre 2010

Operazioni rilevanti ai fini IVA over 3.000 euro



La comunicazione trova tempi e modalità
Pubblicato il provvedimento che dà attuazione all’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro, introdotto dall’art. 21, D.L. n. 78/2010. Per il periodo d’imposta 2010, la soglia è innalzata a 25.000 euro e la comunicazione (da effettuare entro il termine più ampio del 31 ottobre 2011) è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.

In fase di prima applicazione, sono infatti escluse le operazioni IVA per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura effettuate fino al 30 aprile 2011. Non rientrano nell’obbligo comunicativo nemmeno le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria. In particolare, non vanno comunicate le importazioni e le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza in Paesi black list; analogamente, non devono essere comunicate le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria.

Al fine di garantire la graduale introduzione dell’obbligo comunicativo, per il periodo d’imposta 2010 la soglia è innalzata a 25.000 euro e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione. Viene anche ampliato - fino al 31 ottobre 2011 - il termine entro cui deve essere effettuata la comunicazione.

Oggetto della comunicazione ed elementi da indicare

Vanno comunicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d’imposta, i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore alla soglia di 3.000 euro, al netto dell’imposta applicata.

Tale limite è elevato a 3.600 euro, al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, per le operazioni non soggette all’obbligo di emissione della fattura.

Contratti collegati Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.

Contratti di appalto e fornitura Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l’operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a 3.000 euro. Le informazioni da comunicare sono solo quelle essenziali per l’individuazione dei soggetti e delle operazioni.

Termini per l’invio telematico

A regime, la comunicazione va effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.

La trasmissione deve avvenire tramite il servizio telematico Entratel ovvero Internet (Fisconline), avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
(Provvedimento Agenzia delle Entrate 22/12/2010, n. prot. 2010/184182)
Fonte www.ipsoa.it

martedì 21 dicembre 2010

IVA IN REVERSE CHARGE



Pubblico la circolare Fondazione studi Consulenti del lavoro n. 16 del 16/12/2010 in relazione all'autorizzazione rilasciata dalla Comunità Europea all'applicazione da parte dell' Italia della morvativa Iva in reverse charge per computer e cellulari.
COMPONENTI PER COMPUTER E CELLULARI CON IVA IN REVERSE CHARGE
Il Consiglio Europeo con la pubblicazione della Decisione di Esecuzione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del giorno 22 novembre 2010 /710/UE ha reso operativa l’autorizzazione richiesta dall’Italia circa l’attuazione delle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria del 2007, che ha modificato il sesto comma dell’articolo 17 del DPR 633/72.
Il via libera dalla Comunità Europea giunge a seguito della norma introdotta dal nostro legislatore che ha esteso l’applicazione del Reverse charge anche alle cessioni di computer e di telefoni radiomobili, subordinando, tuttavia, la decorrenza di tale disposizione alla preventiva autorizzazione del consiglio UE intervenuta con il consiglio Ecofin del 19 ottobre 2010 (prevista ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977).
L’intento del legislatore era ed è quello di ampliare la fascia dei beni e servizi da assoggettare al meccanismo, noto come “reverse charge”, funzionale alla lotta contro le frodi carosello e relative evasioni d’imposta.
Detta autorizzazione è giunta nel nostro sistema fiscale in controtendenza con la tanto auspicata semplificazione fiscale poiché essa è destinata a causare non pochi problemi in fase di concreta applicazione.
Anche altri paesi comunitari, tra cui Germania ed Austria, hanno ottenuto il via libera all’applicazione dell’inversione contabile ma con alcune deroghe che ne limitano l’applicazione alle cessioni di ammontare superiore a 5.000,00 euro, e nella sostanza alle transazioni all’ingrosso.
Il reverse charge, disciplinato dal quinto comma dell’articolo 17 del DRP 633/72, determina il trasferimento dell’obbligazioni tributarie ai fini della tassazione IVA dal cedente al cessionario.
L’applicazione del particolare sistema di tassazione IVA potrà trovare quindi applicazione, se e solo se, l’operazione è posta in essere tra soggetti passivi IVA.
Sarà quindi il cessionario dei beni, integrando la fattura di acquisto con l’imposta dovuta e registrando la stessa sia nel registro IVA acquisti che nel registro Iva Vendite, ad assoggettare l’operazione ad IVA.
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Pertanto, l’operazione soggetta all’inversione contabile, risulta neutrale ai fini impositivi, fatto salvo il caso in cui il cessionario debba applicare i limiti alla detrazione previsti dalle normative vigenti.
L’autorizzazione UE, estende quindi l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile anche alle cessioni, tra soggetti passivi IVA, di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, e di apparecchiature terminali radiomobili e dei loro componenti ed accessori.
Va sottolineato che l’attuazione della norma in argomento determinerà un aggravio degli adempimenti amministrativi con particolare riferimento agli operatori meno strutturati.
Si pensi al commerciante al dettaglio di apparecchi di telefonia mobile e personal computer che ad ogni acquisto di beni dovrà attuare tutti gli adempimenti amministrativi derivanti dall’applicazione dell’inversione contabile. L’applicazione del reverse charge è causa, in genere, di posizioni di credito IVA strutturate. In merito si segnala che per l’applicazione dell’inversione contabile, alle cessioni di componenti principali per computer e apparecchi di telefonia mobile non trovano applicazioni le particolari agevolazioni previste per il reverse charge dei subappalti in edilizia che consentono in particolare di richiedere il rimborso IVA infrannuale ovvero la compensazione del credito IVA infrannuale.
Tanto detto si ritiene opportuno delineare l’ambito oggettivo di riferimento individuando correttamente i beni destinatari della disposizione.
L’articolo 17 comma 6 lettere b) e c) del DPR 633/73 prevede che il reverse charge trovi applicazione per le cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni e personal computer come pure dei loro componenti accessori.
Il provvedimento emesso dal Consiglio d’Europa ha autorizzato l’ITALIA ad estendere l’inversione contabile alle cessioni dei telefonini cellulari ed ai dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro integrazione nell’utilizzo del bene finito.
Emerge quindi un distinguo tra il contenuto del provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla U.E. e la norma interna laddove provvedimento UE sembra escludere i personal computer ed inoltre inserire gli apparecchi microchip e cpu (tali apparecchi sono in genere componenti dei computer ma in ogni caso suscettibili di cessioni autonome).
Si tratta quindi di comprendere quali possano essere le implicazioni operative di tale divergenza ed in particolare se tale difformità consentirà in ogni caso l’applicabilità della norma interna. La precisazione non è di poco conto perché nel caso in esame il provvedimento UE non è provvedimento attuativo ma autorizzatorio di una norma interna che dispone in modo esatto e definitivo.
Si segnala, a completamento della disamina, che il provvedimento UE contiene una disposizione che appare quale condizione sospensiva all’applicazione del reverse charge nelle cessioni dei beni in argomento laddove è precisato che l’ITALIA è tenuta in via preventiva ad adottare un sistema di controllo avente ad oggetto le cessioni in argomento finalizzato al monitoraggio di eventuali effetti distorsivi nell’applicazione della norma.
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A tal proposito, i rimedi previsti dal nostro legislatore in questo ambito di applicazione hanno senz’altro trovato un positivo riscontro in ambito comunitario ma con evidenti limitazioni e restrizioni per salvaguardare anche il temuto principio elusivo.
La norma, non prevedendo limiti, troverà applicazione ampia interessando tutti gli operatori appartenenti ai settori economici della telefonia e dei computer ma anche coloro che, pur non operando in modo professionale in tali settori, nell’ambito della propria attivita` d’impresa, arte o professione acquistano i beni in argomento.
L’impianto sanzionatorio è disciplinato dall’articolo 6 del D. Lgs. 471/97. Tale disposizione prevede che qualora il cedente assoggetti ad IVA erroneamente l’operazione in reverse charge, laddove provveda al regolare versamento della stessa, le parti dell’operazione sono in ogni caso solidalmente responsabili per il versamento della sanzione amministrativa pari al 3% dell’imposta assolta irregolarmente, ferma restando per il cessionario, nel caso di specie, il diritto alla detrazione della stessa.
Nel caso più grave di addebito irregolare dell’Iva in fattura con omissione del versamento da parte del cedente, la sanzione è applicata in misura dal 100% al 200% dell’imposta con un minimo di 268,00 euro, ferma restando la responsabilità solidale delle parti dell’operazione.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.56/e del 6 Marzo 2009 ha chiarito che il contribuente, in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n.472, dovrà versare, ancorchè in misura ridotta, la sanzione pari al 100% dell’imposta se la stessa non è stata in alcun modo assolta, ovvero la sanzione del 3% se, invece, l’imposta è stata assolta ancorchè irregolarmente, salvaguardando il principio di neutralità fiscale in base al quale la detrazione dell’iva deve essere riconosciuta tutte le volte gli obblighi sostanziali sono stati soddisfatti.
Pertanto, con l’entrata in vigore della nuova disposizione di allargamento del reverse charge prevista con la pubblicazione del provvedimento del consiglio Ecofin del 19 ottobre scorso nella Gazzetta Ufficiale della comunità europea alcuni dubbi rimangono ancora da chiarire.
Inoltre, c’è da aggiungere che, le perplessità si qui argomentate si uniscono ad altre che riguardano la decorrenza, nel nostro paese, degli effetti della decisione pubblicata in gazzetta.
Infatti, così come nell’ordinamento interno, anche in quello comunitario vige il principio della certezza del diritto, secondo il quale gli atti delle istituzioni europee non solo devono essere chiari ma devono anche essere portati a conoscenza del soggetto interessato con mezzi idonei, in modo tale da permettere a quest’ultimo di valutare gli effetti prodotti dall’emanazione dell’atto.
Quello che si può definire principio della certezza del diritto è previsto dall'art. 5 della Legge n. 212 del 27 Luglio 2000 che dispone che l'Amministrazione Finanziaria deve garantire al contribuente la diffusione delle informazioni rilevanti, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.
Riguardo all’efficacia temporale del provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Europea, l’amministrazione finanziaria dovrà tener conto anche di quanto previsto dall’art. 3 dello statuto del contribuente che citiamo testualmente “ le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente a 60 gg. dalla data della loro entrata in vigore;
Pertanto è ragionevole attendersi che le nuove disposizioni decorreranno dalla data del 21 Gennaio 2011 e da tale data gli operatori dovranno, nel concreto, applicare il reverse charge alle cessioni dei componenti di computer e telefonia mobile.
In conclusione il meccanismo del reverse charge continua ad essere certamente uno strumento di contrasto alle frodi in materia di IVA ma, in questo caso, lascia altrettanti dubbi in sospeso riguardo agli effetti della norma ed alle complicazioni contabili che arrecherebbero ai destinatari ritenuti operatori marginali dei beni di consumo in questione, è quindi auspicabile un chiarimento dall’Amministrazione Finanziaria affinchè indichi le linee guide rispetto agli obblighi che investono un settore ritenuto di così largo consumo.

mercoledì 24 novembre 2010

Aliquote ICI anno 2010



Si informa che l'IFEL (ex Anci) ad oggi non l'ha ancora pubblicato e che il file non è completo (totale comuni compresi nell'aggiornamento: 5201 su 8104).
Chiunque voglia essere essere informato sulle tariffe ICI applicate in quasi 3.000 comuni italiani non censite dall' IFEL devono andare a ricercare le stesse sui siti dei comuni. Questo a 23 giorni dalla scadenza (16/12/2010) del pagamento del saldo ICI per l'anno 2010. Se le prove del federalismo fiscale solo queste non ci resta che mettersi le mani nei capelli.

LEGGE N. 183/2000: VARIAZIONE DELLA MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI ISEE



A seguito delle modifiche al D.Lgs. n.109/98 introdotte dalla Legge n.183 del 4 novembre 2010, meglio conosciuta come "collegato al lavoro", in vigore dal 24 novembre 2010, cambiano le modalità di compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Particolare novità riguarda la norma introdotta dalla lettera d) comma 14 dell’art. 34 della legge in oggetto la quale riporta che “al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa volontà espressa dal legislatore sulle norme che regolano tali componenti reddituali”.
Da ciò ne consegue che in base alle modifiche apportate, alle consuete modalità di determinazione del reddito complessivo bisognerà tenere conto anche dei seguenti redditi:

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED IMPRESA ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA O DEFINITIVA:

a. Regime agevolato per le nuove iniziative produttive:

- rigo RE21 modello Unico PF 2010 per i professionisti, se compilato RE22 codice 1 in colonna 1;
- rigo RG29 modello Unico PF 2010 per gli imprenditori, se compilato RG30 codice 1 in colonna 1;
b. Reddito degli esercenti arti e professioni o attività d'impresa (art. 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244, 24 dicembre 2007).
Sono i c.d. Contribuenti minimi - indicato nel quadro CM del modello Unico PF 2010 rigo 10 del quadro CM;
c. Reddito dei rivenditori a domicilio

Sono i c.d. venditori "porta a porta" titolari di Partita Iva, i cui redditi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo definitivo ai sensi del 6° comma, dell'art. 25bis, del D.P.R. 600/1973.

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA:
a. Redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta:

Compensi per lavori socialmente utili assoggettati a regime di tassazione agevolata, deve essere considerata ai fini ISEE la parte eccedente € 3098,74 (quota esente da norma); Il dato viene rilevato nel punto 99 del CUD/2010;
Redditi derivanti da prestazione di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dal 1 gennaio 2007. Il dato viene rilevato nel punto 99 del CUD/2010.

Restano in ogni caso esclusi dalla determinazione del reddito complessivo i seguenti redditi:

Redditi esenti;

Redditi soggetti a tassazione separata (es. arretrati);
I redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta quali: redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche (e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici) per un importo fino ad € 28.158,28 annui in quanto, pur rientrando nell’art. 67 del TUIR, sono inseriti nella lettera m) e non nelle lett. i) e l);
Gli incrementi di produttivita', innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitivita' e redditivita' legati all'andamento economico dell'impresa fino ad un massimo di € 6.000 (*), ai sensi del decreto legge 185/2008, convertito in legge n. 2/2009. Tali redditi, non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo così come indicato al comma 2, art. 2 del D.L. 93/2008, convertito in legge n. 126/2008 e succ. modifiche.

(*) – Il limite di 3.000 Euro di cui al comma 2 dell’art. 2 del D.L. n. 93/2008 è stato innalzato ad Euro 6.000 con l’art. 5 del D.L. 185/2008.

Riteniamo che il limite massimo di Euro 6.000,00 è da considerarsi con riferimento al singolo percipiente non all’intero nucleo familiare identificato in sede di compilazione ISEE.
I redditi precedentemente indicati sono i principali redditi interessati dalla modifica normativa. Eventuali ulteriori redditi non inseriti nell’elenco suindicato ma che sono individuati nella lettera d), comma 14, dall’art. 34 della legge n°183 del 4/11/2010, dovranno essere sommati al reddito complessivo.
Fonte www.cgn.it

mercoledì 20 ottobre 2010

Senza raccomandata è nulla la notifica alla convivente



Dopo la modifica del D.L. n. 223/2006

È nulla l’iscrizione a ruolo che scaturisce da un avviso di accertamento notificato al coniuge convivente del destinatario, se l’agente notificatore non ha dato notizia, a mezzo raccomandata, dell’avvenuta notificazione dell’atto.

Lo ha chiarito la Commissione tributaria provinciale di Novara con sentenza n. 35/06/10. La CTP, in particolare, ha accolto il ricorso del contribuente che sosteneva di ignorare l’esistenza dell’avviso di accertamento e chiedeva l’annullamento della cartella di pagamento impugnata rispetto all’iscrizione a ruolo effettuata dall’Ufficio per mancata avvenuta notifica dell’atto presupposto.

L’Agenzia delle Entrate si costituiva affermando che la notifica era regolarmente avvenuta, con consegna dell’atto alla convivente del destinatario.

La CTP tuttavia ricorda che il D.L. n. 223/2006 ha modificato l’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973:

«se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo lettera raccomandata» Precedentemente alla modifica apportata dal D.L. n. 223/2006, quindi, l'agente notificatore, in caso di assenza del destinatario dell'atto, effettuava la notifica nei confronti dei soggetti legittimati a riceverla ex art. 139 c.p.c. Successivamente alla modifica del c.d. decreto Bersani, l'agente notificatore dà notizia dell'atto, a mezzo raccomandata, dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso.

Nella fattispecie, il messo notificatore non ha osservato la norma: il fatto di non aver inviato la raccomandata al contribuente ha leso il suo diritto di difesa e la notifica va considerata nulla.
(Sentenza Commissione tributaria provinciale NOVARA 28/06/2010, n. 35)
da www.ipsoa.it

martedì 28 settembre 2010

Imposta sostitutiva del 10 per cento su retribuzioni erogate ai dipendenti per lavoro straordinario



Agenzia Entrate Circolare 47/E del 27/09/2010

Con la risoluzione 83/2010 l’Agenzia delle Entrate ha precisato, tra l’altro, che
il regime agevolativo consistente nell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%,
prevista dall’articolo 2 del DL n. 93 del 2008, deve ritenersi applicabile anche con
riferimento alle erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario a condizione che queste siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute, si precisa che la recente
risoluzione non ha inteso ricondurre nell’ambito dell’agevolazione il lavoro
straordinario in quanto tale ma ha inteso chiarire che risulta agevolabile il lavoro
straordinario in quanto correlato a parametri di produttività.
Le prestazioni lavorative rese oltre l’ordinario orario di lavoro sono state
agevolabili senza ulteriori condizioni soltanto per l’anno 2008, in base alla originariaformulazione dell’articolo 2 del DL n. 93 del 2008.
Negli anni 2009 e 2010 le disposizioni che prevedevano la detassazione degli
straordinari non sono state prorogate e, pertanto, l’imposta sostitutiva non può
applicarsi alle ipotesi di straordinario che non sia possibile ricondurre tra i premi diproduttività.
In base alla normativa vigente lo straordinario agevolabile è, quindi, solo quello
per il quale sussista un vincolo di correlazione con i parametri di produttività. Il
vincolo può sussistere sia nell’ipotesi di straordinario cosiddetto “forfetizzato,” reso dai dipendenti che non sono vincolati dall’orario di lavoro, sia per le altre tipologie di prestazione straordinaria di lavoro. Analogo criterio risulta valido per ricondurre nel beneficio fiscale le prestazioni di lavoro supplementare o reso sulla base di clausole elastiche.
In merito alla “prova” della correlazione tra straordinario e parametri di
produttività si richiama quanto precisato nella circolare n. 49 del 2008 in relazione alle altre fattispecie agevolabili sulla base di parametri di produttività per le quali è stato affermato che tale correlazione deve essere documentata dall’impresa, ad esempio attraverso la comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta.
E’ necessario quindi che anche il nesso tra il lavoro straordinario (o
supplementare o reso in funzione di clausola elastica) e gli incrementi di produttività,trovi riscontro in una documentazione proveniente dall’impresa che può consistere inuna dichiarazione con la quale l’impresa stessa attesti che la prestazione lavorativa abbia determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività eredditività legati all’andamento economico della impresa.
Si precisa, infine, che anche l’agevolazione delle retribuzioni relative alle
prestazioni di lavoro notturno e di lavoro organizzato su turni è subordinata al
perseguimento di un incremento di produttività che trovi riscontro in una dichiarazionedell’impresa.

martedì 21 settembre 2010

Esenzione canone RAI, per gli over 75 la scadenza è il 30 novembre



Come ottenere l’esenzione e richiedere il rimborso

La legge Finanziaria 2008 ha abolito il pagamento del canone RAI per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni; l’agevolazione si applica con riferimento ai canoni dovuti a decorrere dall’anno 2008. Al contribuente che, pur dotato dei requisiti necessari per fruire dell’esenzione, ha effettuato il versamento del canone, è riconosciuto il diritto di recuperare gli importi versati presentando istanza di rimborso.
Con la circolare n. 46/E/2010, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine ai criteri e alle modalità da osservare ai fini dell’applicazione del beneficio.

I requisiti
Colui che richiede l’agevolazione deve:
-aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI (attualmente il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno );
-non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge (che siano titolari di un reddito proprio, precisa la circolare n. 46/E/2010);
-possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente a 516,46 euro per 13 mensilità. A tal proposito, precisa il documento di prassi, il limite di reddito, pari a (516,45 euro x 13 mensilità =) 6.713,98 euro, è dato dalla somma del reddito imputabile al soggetto interessato all’agevolazione e al coniuge convivente dello stesso e deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione.

Calcolo del reddito
Il reddito che rileva, ai fini della fruizione dell’agevolazione, è dato dalla somma:
-del reddito imponibile (cioè al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente (per chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD);
-dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta (quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti);
-delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
-dai redditi di fonte estera non tassati in Italia.Sono invece esclusi dal calcolo:
-i redditi esenti da IRPEF (pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
-il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
-i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
-altri redditi assoggettati a tassazione separata.

Come ottenere l’esenzione
Gli interessati devono compilare ed inviare (rivolgendosi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate) il di esenzione: si tratta di una dichiarazione sostitutiva (accompagnata da documento di identità) che prova il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

La dichiarazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata entro il 30 aprile di ciascun anno, da parte di coloro che per la prima volta fruiscono del beneficio; coloro che intendono fruire dell’esenzione per la prima volta relativamente al secondo semestre dell’anno dovranno presentarla entro il 31 luglio (per il 2010, entro il prossimo 30 novembre).

Per le annualità successive, i contribuenti potranno continuare ad avvalersi dell’agevolazione senza dover presentare nuove dichiarazioni. Chi, invece, nel corso dell’anno attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve inviare la dichiarazione entro 60 giorni.

Come ottenere il rimborso
Coloro che hanno pagato il canone di abbonamento relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 pur essendo in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione, possono chiederne il rimborso inoltrando istanza in carta libera, utilizzando l'.
Con la richiesta di rimborso deve essere consegnata o spedita anche la dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti per godere dell’agevolazione relativamente al canone pagato.

Sanzioni
Gli abusi sono puniti con una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 2.000 euro per ogni annualità, oltre al pagamento del canone evaso e degli interessi maturati. In caso di dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76, D.P.R. n. 445/2000.
(Circolare Agenzia delle Entrate 20/09/2010, n. 46/E)

mercoledì 8 settembre 2010

Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo



IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
DISPONE
1. Determinazione interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a
ruolo.
1.1 A decorrere dal 1° ottobre 2010, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,7567% in ragione annuale.
1.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Motivazioni
L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
prevede l’applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
In attuazione della richiamata disposizione, e dopo aver interpellato la Banca d’Italia, con provvedimento del 4 settembre 2009, è stata fissata, con effetto dal 1°ottobre 2009, al 6,8358 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso
di interesse in questione, è stata interessata la Banca d’Italia che, con nota n. 327293 del 23 aprile 2010, ha stimato al 4,7567% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2009-31.12.2009.
Tenuto conto, quindi, della flessione registrata nell’anno 2009 dei tassi bancari attivi, si ritiene congruo ridurre al 5,7567% l’attuale misura degli interessi di mora.
Il tasso è stato individuato applicando la maggiorazione di un punto percentuale alla
media dei tassi bancari attivi, come individuata dalla Banca d’Italia.
Tale maggiorazione si ritiene necessaria per differenziare, in ragione della condotta
del contribuente, le misure del tasso di interesse nelle diverse ipotesi di riscossione mediante ruolo.
Infatti, il decreto ministeriale 21 maggio 2009, di razionalizzazione della misura
degli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi, prevede un tasso di interesse del 4,5% annuo per la rateazione e la sospensione della riscossione mediante ruolo.
Il presente provvedimento fissa, dunque, con effetto dal 1°ottobre 2010, al
5,7567 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Riferimenti normativi
a)Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1, art. 68, comma 1)
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1)
b)Disciplina degli interessi di mora
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 30)
Provvedimento Direttoriale 4 settembre 2009
c)Disposizioni relative all’individuazione della competenza ad adottare gli atti della pubblica amministrazione
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (artt. 4, 14 e 16)

lunedì 6 settembre 2010

Cartelle sotto controllo con la delega al professionista



Da Equitalia una nuova modalità di utilizzo dell'estratto conto on line

Con il nuovo sistema di gestione deleghe, gli intermediari abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate potranno tenere sotto controllo direttamente dal computer la situazione dei loro assistiti.

La nuova modalità di accesso all’estratto conto – si legge nel comunicato stampa diffuso oggi da Equitalia - rientra nella strategia di ampliamento dei servizi ai contribuenti che punta sulla operatività on line come ulteriore canale di contatto in aggiunta agli sportelli.

In particolare, il contribuente, già in possesso delle credenziali di accesso all’estratto conto, può conferire fino a un massimo di due deleghe per la consultazione della propria situazione a intermediari abilitati ai servizi on line dell’Agenzia delle Entrate attraverso la funzione “Deleghe”, presente nel menu interno del servizio estratto conto.

Il contribuente dovrà inserire il codice fiscale dell’intermediario e cliccare su “Delega”.

Tutti i professionisti delegati che già utilizzano i servizi online dell’Agenzia delle Entrate possono utilizzare le stesse credenziali anche per consultare la posizione dei propri assistiti con Equitalia. Il professionista delegato può consultare immediatamente i dati del cliente selezionando il codice fiscale o la partita IVA d’interesse tra quelli dei deleganti che il sistema mette automaticamente a disposizione.

La prima volta che opera in qualità di delegato, il professionista deve preliminarmente leggere e accettare il regolamento del servizio.

La delega ha una durata di due anni, si rinnova automaticamente ed è revocabile sempre attraverso il servizio web in qualsiasi momento.
(Comunicato stampa 03/09/2010 - Equitalia)

giovedì 2 settembre 2010

Servono elementi concreti per supportare l’accertamento



Gli studi di settore sono solo il presupposto

E’ illegittimo l’accertamento fondato esclusivamente sui dati parametrici ricavati dallo studio di settore, specificamente contestati dai contribuenti e non altrimenti asseverati dall’Amministrazione finanziaria con elementi concreti desunti dalla realtà economica dell’impresa.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18941 del 2010, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della CTR, favorevole alla società contribuente in considerazione della non perfetta rispondenza tra l’attività esercitata dalla stessa società (operante nel settore tessile a Prato) e quella presa in considerazione dallo studio di settore, e delle difficoltà delle aziende di tessuti della zona.

In proposito, le Sezioni Unite della Cassazione hanno già affermato che le risultanze degli studi di settore - non costituendo fatto concreto noto e certo, specificamente inerente al contribuente, suscettibile di evidenziare in termini di rilevante probabilità l’entità del suo reddito, ma rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni - rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, ma (ove siano contestati sulla base di allegazioni specifiche) sono inidonei a supportare l’accertamento medesimo, se non confortati da elementi concreti desunti dalla realtà economica dell’impresa che devono essere provati e non semplicemente enunciati nella motivazione dell’accertamento.
(Cassazione civile Ordinanza, Sez. Trib., 31/08/2010, n. 18941)
fonte www.ipsoa.it