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venerdì 29 ottobre 2010

Assunzione agevolata di disoccupati: in Gazzetta i decreti ministeriali DM 26/07/2010 n.53343-4



In Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2010, n. 253

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2010, n. 253 i due decreti del 26 luglio 2010 con i quali il Ministero del Lavoro dà il via libera agli incentivi previsti dalla legge Finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) a favore delle aziende (incluse le società cooperative con soci lavoratori subordinati) che assumono nel 2010 lavoratori titolari di indennità di disoccupazione ordinaria e speciale edile, con particolare riguardo ai lavoratori con più di 50 anni di età e almeno 35 anni di contributi versati.

mercoledì 27 ottobre 2010

INAIL - OSCILLAZIONE TASSO PREMIO PER PREVENZIONE (art. 24 M.A.T.)



Dopo il primo biennio di attività

Dal 2000 l’INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”, le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008).
A cosa serve
L’ “oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL.
La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa pari al:
* 5% per le aziende di rilevanti dimensioni (numero di lavoratori anno superiore a 500);
* 10 % per le altre aziende (numero di lavoratori anno inferiore a 500).
Chi può beneficiarne
Su domanda, tutte le Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).
In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, precisamente, un intervento di particolare rilevanza tra quelli indicati nella Sez. A del modello di domanda o, in alternativa, almeno tre interventi tra quelli indicati nelle restanti Sezioni del modello di domanda, di cui almeno uno nel settore della formazione e della informazione dei lavoratori.
Come ottenere la riduzione
L’Azienda deve presentare o spedire all’INAIL, entro il 31 gennaio dell’anno per il quale la riduzione è richiesta, una domanda su apposito modello predisposto dall’INAIL.
Il modello è disponibile presso tutte le Sedi INAIL insieme alla relativa Istruzioni per la compilazione.
La domanda può essere presentata on line alla sezione Punto Cliente
Valutazione e decisione
L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento adottato adeguatamente motivato.
Applicazione della riduzione
La riduzione riconosciuta dall'INAIL opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Esempio
La richiesta di riduzione per l’anno 2010 può essere presentata da un’azienda che abbia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2008. Gli interventi di miglioramento devono essere stati effettuati nell’anno 2009.
La riduzione riconosciuta opera sul tasso di premio del 2010 ed è applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio 2010 (autoliquidazione 2011).
Requisiti
Per quanto riguarda la regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il requisito s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.
L'oscillazione per prevenzione (art. 24 M.A.T.), inoltre, rientra tra i "benefici normativi e contributivi" previsti dal D.M. 24 Ottobre 2007. Pertanto, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:
* applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
* inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 24/10/2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause ostative");
* il possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.

Previdenza complementare in unica soluzione: quali tasse?



Somma erogata dal fondo pensione all'ex dirigente ENEl

Nella sentenza n. 18056/2010, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della tassazione di una somma corrispondente alla capitalizzazione di una pensione periodica integrativa, corrisposta in unica soluzione da un fondo pensione al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Nella sentenza n. 18056 del 2010, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della tassazione di una somma corrispondente alla capitalizzazione di una pensione periodica integrativa, corrisposta in unica soluzione da un fondo pensione al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Il caso di specie riguarda l’individuazione del regime fiscale cui assoggettare una somma in forma di capitale erogata nel gennaio 2001, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, da un fondo pensione a un ex dirigente, iscritto alla forma pensionistica complementare in epoca anteriore al 1993.

La Corte di Cassazione ritiene che sia applicabile la disciplina dettata per tutti i redditi comunque dipendenti dal rapporto di lavoro - articoli 46 (ora 49), comma 2, lettera a), e 48 (ora 51), comma 2, TUIR, come modificato dagli articoli 3, D.Lgs. n. 314/1997, 4, D.Lgs. n. 56/1998 e 10, D.Lgs. n. 47/2000 - in particolare l’imposizione del trattamento di fine rapporto ex art. 13 e seguenti, legge n. 124/1993 (Cass. n. 27928/2009).

Si tratta, infatti, di prestazioni che trovano la propria ragione giustificativa nel rapporto di lavoro (Cass. n. 868/2010, n. 11156/2010, n. 11157/2010, n. 11159/2010, n. 11161/2010): il capitale forfettariamente corrisposto in unica soluzione rappresenta “reddito della stessa categoria della pensione integrativa di cui costituisce la capitalizzazione” (Cass. n. 11161/2010).

Le somme de quibus sono soggette alla disciplina vigente quando è sorto il diritto a percepire l’indennità relativa, vale a dire agli articoli 16 (ora 17), comma 1, lettera a), TUIR (come integrato dall’art. 32, D.L. n. 41/1995 ed emendato dall’art. 10, D.Lgs. n. 47 del 2000), e 17 (ora 19) TUIR (come modificato dall’art. 11, comma 1, lettera a, D.Lgs. n. 47 del 2000), trattandosi, nella specie, di un iscritto alla forma pensionistica complementare in epoca anteriore al 1993 (Cass. n. 27928/2009).

Il momento di imposizione coincide con quello di effettiva percezione.

In base alle modifiche introdotte al TUIR con il citato D.Lgs. n. 47 del 2000 (soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2004 ad opera dell’art. 1, D.Lgs. n. 344 del 2003), le somme corrisposte dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2003 sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti dell’art. 17 (ora 19), comma 1, TUIR (Cass. n. 13274/2005, n. 8200/2007, n. 868/2010, n. 2921/2010).

A tale conclusione non osta né che la somma sia erogata in unica soluzione anziché in rate mensili, né che essa venga elargita da soggetto terzo anziché dal datore di lavoro, “non rimanendo a tale stregua comunque eliso il nesso genetico con il rapporto di lavoro che ha originato il trattamento previdenziale”, essendo volta ad estinguere, immediatamente e a costi ridotti, il credito dell’avente diritto.
(Sentenza Cassazione civile 04/08/2010, n. 18056)
da www.ipsoa.it

giovedì 21 ottobre 2010

Parliamo di risparmio e di investimenti



Se domandate a molti risparmiatori perché investono in obbligazioni, la maggioranza risponderà che lo fa per la maggiore sicurezza che queste offrono e per ricevere un reddito periodico. Molti ritengono infatti le obbligazioni un investimento sicuro per le loro caratteristiche contrattuali: una cedola/tasso d’interesse prefissato (o comunque predeterminato in base ad una formula) ed una data di scadenza in cui sarà restituito il capitale investito (1).
Ritenendo che le condizioni macroeconomiche possano peggiorare ulteriormente, negli ultimi mesi i risparmiatori si sono rivolti in maniera massiccia verso i fondi e gli ETF obbligazionari, senza tuttavia considerare un fattore essenziale: i fondi obbligazionari sono un animale completamente diverso da una singola obbligazione. Innanzitutto, poiché il fondo investe in dozzine e a volte centinaia di titoli, in quanto investitore nel fondo non avete un tasso di interesse ed una scadenza certi, ma piuttosto un tasso d’interesse medio ed una scadenza media di tutti i titoli in portafoglio.
Questa può sembrare una sottigliezza, ma diventa un fattore importante quando i tassi d’interesse cambiano. Come tutti sanno, quando i tassi salgono il valore delle obbligazioni diminuisce. Se possedete un singolo titolo, vedrete la differenza di prezzo nel rendiconto inviato dalla vostra banca, ma continuerete a ricevere sempre la stessa cedola e sapete che se tenete il titolo fino a scadenza riavrete il vostro capitale alla data promessa.
Se invece possedete un fondo obbligazionario ed i tassi aumentano, la storia si complica. Come per il singolo titolo, il valore del fondo diminuirà, ma non sapete esattamente quale cedola/interesse riceverete né quando riavrete il vostro capitale (questo in realtà avviene solo vendendo le vostre quote, in quanto il fondo non ha una scadenza naturale e la vita residua dei titoli in portafoglio non diminuisce con il passare del tempo).
È questa possibile riduzione del valore del fondo che molti investitori tendono a dimenticare. La chiave per interpretare l’impatto di tassi in aumento è di controllare la duration del fondo, che è una misura della sensitività di un titolo ai movimenti nei tassi. Molti di coloro che investono in attività ritenute sicure non si aspettano di vedere il proprio fondo obbligazionario scendere del 5% o del 10%; ma questa è una possibilità reale, e nemmeno tanto remota.
Con i rendimenti degli investimenti monetari prossimi allo zero ed i timori sulla tenuta delle azioni, molti si sono rivolti ai fondi obbligazionari per avere rendimenti decenti e sicurezza. Il problema è che per ottenere un rendimento superiore occorre investire in titoli con scadenze più lunghe; una scadenza più lunga significa una maggiore duration; ed una maggiore duration significa maggiore sensitività ai movimenti dei tassi.
Anche se non vogliamo fare nessuna previsione sull’aumento immediato dei tassi (è comunque difficile prevedere una loro diminuzione nel medio termine), un consiglio per chiunque sia interessato ad investire in fondi o ETF obbligazionari è di controllare bene quale tipo di investimenti il fondo ha nel proprio portafoglio.
Il concetto di rendimento a scadenza
Un’altra asserzione che spesso sentiamo è che le obbligazioni, se mantenute fino alla scadenza ed assumendo che non vi sia default, garantiscono un certo rendimento. Questa affermazione, tipicamente fatta da chi propone uno specifico investimento, è semplicemente inesatta.
Le obbligazioni garantiscono contrattualmente il pagamento di una cedola periodica, fissata a priori o variabile a seconda dell’evoluzione di altri fattori, ed il rimborso del capitale a scadenza. Il mancato pagamento di una cedola costituisce un evento di default per l’emittente (diversamente dai dividendi azionari). Ma anche se tenute fino alla scadenza, le obbligazioni NON garantiscono un rendimento predeterminato, nemmeno quelle a tasso fisso.
Quando si acquista un’obbligazione all’emissione o sul mercato secondario, il prezzo pagato (comprese le commissioni), la cedola e la data di scadenza determinano il cosiddetto “tasso di rendimento a scadenza” (nella terminologia finanziaria: yield to maturity o YTM). Questo YTM, per sua costruzione, non dipende da rating, scadenza, cedola o altri fattori; pertanto permette un confronto rapido tra titoli con caratteristiche diverse.
Ad esempio, il BTP 4,5% con scadenza 1 febbraio 2020, al prezzo corrente di 107,20 ha uno YTM del 3,73%, mentre il BTAN francese 4,5% con scadenza 12 luglio 2013 al prezzo di 109,32 ha uno YTM di 1,43%.
Ma il rendimento totale annuo che l’investitore otterrà alla scadenza non sarà mai lo YTM, se non per caso! Questo perché la formula dello YTM assume che tutte le cedole pagate nel corso della vita dell’obbligazione siano reinvestite fino alla scadenza. Poiché l’andamento futuro dei tassi d’interesse non è noto a priori, la formula assume implicitamente che le cedole siano reinvestite nel titolo stesso, cioè allo stesso YTM.
Lo YTM è pertanto soltanto una proiezione futura del rendimento atteso. In pratica, è difficile ottenere un rendimento totale uguale allo YTM: se le cedole pagate sono depositate in un conto che paga un tasso d’interesse più basso, il rendimento totale alla scadenza sarà più basso dello YTM (ma se i tassi salgono durante questo periodo, il rendimento a scadenza potrà essere più alto); se gli interessi ricevuti sono spesi anziché reinvestiti, il rendimento finale sarà ancora inferiore; infine bisogna considerare l’impatto delle tasse sulle cedole, in quanto potrebbe non essere possibile reinvestire tutto il capitale ricevuto.
Un’ultima annotazione: per gli zero-coupon bonds lo YTM è invece uguale al rendimento totale a scadenza, proprio perché l’obbligazione non paga cedole che quindi non devono essere reinvestite.

(1) I concetti di "rischio" e "sicurezza" meriterebbero un maggiore approfondimento che tuttavia esula dagli scopi di questo articolo.

di Matteo Lombardo Consulente Finanziario Indipendente che offre servizi di advisory di portafoglio ed analisi di strumenti finanziari incentrati sulla pura consulenza in assenza di conflitto di interessi. Per maggiori informazioni: www.kcapitalgroup.com
http://investire.aduc.it/articolo/investimenti+obbligazionari+alcune+considerazioni_18265.php

mercoledì 20 ottobre 2010

Senza raccomandata è nulla la notifica alla convivente



Dopo la modifica del D.L. n. 223/2006

È nulla l’iscrizione a ruolo che scaturisce da un avviso di accertamento notificato al coniuge convivente del destinatario, se l’agente notificatore non ha dato notizia, a mezzo raccomandata, dell’avvenuta notificazione dell’atto.

Lo ha chiarito la Commissione tributaria provinciale di Novara con sentenza n. 35/06/10. La CTP, in particolare, ha accolto il ricorso del contribuente che sosteneva di ignorare l’esistenza dell’avviso di accertamento e chiedeva l’annullamento della cartella di pagamento impugnata rispetto all’iscrizione a ruolo effettuata dall’Ufficio per mancata avvenuta notifica dell’atto presupposto.

L’Agenzia delle Entrate si costituiva affermando che la notifica era regolarmente avvenuta, con consegna dell’atto alla convivente del destinatario.

La CTP tuttavia ricorda che il D.L. n. 223/2006 ha modificato l’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973:

«se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo lettera raccomandata» Precedentemente alla modifica apportata dal D.L. n. 223/2006, quindi, l'agente notificatore, in caso di assenza del destinatario dell'atto, effettuava la notifica nei confronti dei soggetti legittimati a riceverla ex art. 139 c.p.c. Successivamente alla modifica del c.d. decreto Bersani, l'agente notificatore dà notizia dell'atto, a mezzo raccomandata, dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso.

Nella fattispecie, il messo notificatore non ha osservato la norma: il fatto di non aver inviato la raccomandata al contribuente ha leso il suo diritto di difesa e la notifica va considerata nulla.
(Sentenza Commissione tributaria provinciale NOVARA 28/06/2010, n. 35)
da www.ipsoa.it

Approvato definitivamente il collegato lavoro

Concluso l'iter parlamentare
DDL lavoro, il sì definitivo della Camera
Con 310 voti favorevoli sono stati, 204 i contrari e tre astenuti è stato definitivamente approvato il disegno di legge collegato sul lavoro.

Il provvedimento, composto da 50 articoli, reca deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

(Atto Camera dei deputati 19/10/2010, n. 1441-quater -F)
questo il link per testo completo definitivo
http://www.consulentidellavoro.it/pdf/collegato_lavoro.pdf

mercoledì 29 settembre 2010

La Corte di Cassazione interviene sul tempo tuta per i dipendenti



Con il termine “tempo tuta” si identifica il tempo impiegato dal lavoratore per indossare e svestire gli abiti da lavoro. La Corte di Cassazione ha affermato che tale tempo, necessario per indossare gli abiti di servizio, sulla base di una specifica indicazione del datore di lavoro, costituisce tempo di lavoro retribuito (sentenza n. 19358 del 10/09/2010).

Nel rapporto di lavoro, sottolinea la suprema Corte, deve distinguersi una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, ed una fase preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa (art. 2104 seconda comma Codice Civile) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria.
Di conseguenza al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva.

Fatto
Un gruppo di dipendenti ha convenuto in giudizio il datore di lavoro chiedendo l'equivalente di venti minuti di retribuzione giornaliera per 45 settimane, a fronte del cd “ tempo tuta”.
Secondo le disposizioni datoriali, per entrare nel perimetro aziendale, i dipendenti dovevano transitare per un tornello apribile mediante tesserino magnetico di riconoscimento, indi percorrere cento metri ed accedere allo spogliatoio, ivi indossare gli indumenti di lavoro forniti dall'azienda, effettuare una seconda timbratura del tesserino prima dell'inizio del lavoro; al termine, dovevano effettuare una terza timbratura, accedere allo spogliatoio per lasciare gli abiti di servizio, passare una quarta volta il tesserino al tornello e uscire.
L’azienda ha eccepito che nel corso delle operazioni suddette i lavoratori rimanevano comunque liberi di disporre del proprio tempo e non erano sottoposti al potere datoriale; soltanto con l’inizio effettivo del turno di lavoro essi erano sottoposti agli ordini ed alle indicazioni dei superiori gerarchici. Dunque non poteva ravvisarsi nel cd. “tempo tuta” il sinallagma contrattuale che determina il diritto alla retribuzione.

Il giudice di prime cure ha stabilito che il tempo necessario per la vestizione non costituisce tempo di lavoro retribuito.
La Corte di Appello ha invece riconosciuto, nella misura equitativamente determinata del 50 per cento, il diritto dei dipendenti alla retribuzione per il cd. “tempo tuta”, non essendo possibile determinare con certezza il tempo effettivamente impiegato dai lavoratori per le sole operazioni di vestizione.

Decisione

La Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’appello, osservando che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza: “Ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attività, lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito” (Cass. n. 15734/2003).
Il principio è stato confermato da una recente pronuncia (Cass. sentenza n. 15492/2009), secondo la quale: “sono da ricomprendere nelle ore di lavoro effettivo, come tali da retribuire, anche le attività preparatorie o successive allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché eterodirette dal datore di lavoro, fra le quali deve ricomprendersi anche il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale, qualora il datore di lavoro ne disciplini il tempo ed il luogo di esecuzione. Né può ritenersi incompatibile con tale interpretazione la norma del contrattuale secondo la quale "le ore di lavoro sono contate con l'orologio dello stabilimento o reparto", posto che tale clausola non ha una funzione prescrittiva, ma ha natura meramente ordinatoria e regolativa, ed è destinata a cedere a fronte dell'eventuale ricomprensione nell'orario di lavoro di operazioni preparatorie e/o integrative della, prestazione lavorativa che siano, rispettivamente, anteriori o posteriori alla timbratura dell'orologio marcatempo”.
Sentenza tratta dalla rivista "Pianeta lavoro previdenza"

martedì 28 settembre 2010

Cambiano le finestre di accesso alla pensione



INPS, i correttivi alla previdenza
Decorrenze dei trattamenti pensionistici, ricongiunzione, fondi speciali di previdenza, verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito, facoltà per i pensionati a basso reddito di dilazionare determinati versamenti, invalidita’ civile, l'INPS riepiloga i contenuti della manovra correttiva.

L'INPS fa presente che il 30 luglio 2010 è entrata in vigore la legge n. 122/2010 che ha convertito il decreto legge n. 78/2010.

L’art. 12 (commi da 1 a 6) della predetta legge ha introdotto, dal 1° gennaio 2011, una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità, lasciando impregiudicati i requisiti di accesso ai predetti trattamenti pensionistici. Le nuove decorrenze si applicano esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011, mentre non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010, anche se a tale data non siano ancora aperte le “finestre di accesso” al pensionamento previste dalle leggi n. 243/2004 e n. 247/2007.

Destinatari della nuova disciplina sono dal 1° gennaio 2011:

a) i lavoratori e le lavoratrici del “settore privato” che maturano il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia a 65 anni, per gli uomini, o a 60 anni per le donne, ovvero che maturano i previsti requisiti per l’accesso al pensionamento con età inferiori ai sensi dell’allegato art. 1, comma 6, della legge n. 243/2004.

b) i lavoratori del “settore pubblico” che maturano il diritto all’accesso al pensionamento con i medesimi requisiti esposti nel precedente punto a).

c) le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (destinatarie della disciplina in materia di elevazione dell’età pensionabile di cui all’art. 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78).

d) i lavoratori e le lavoratrici iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e a fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, che maturano il diritto al pensionamento secondo le regole generali vigenti nei propri ordinamenti.

A decorrere dal 1° gennaio 2011, tali soggetti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità e vecchiaia (art. 12, comma 1 e 2) secondo quanto segue:

a) coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi;

b) coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.

I trattamenti in parola decorrono ovviamente dal primo giorno del mese successivo allo scadere del citato differimento di 12 o 18 mesi. Stante il tenore letterale della legge, i trattamenti pensionistici a carico della gestione separata seguono la disciplina in materia di decorrenze prevista per le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, senza che abbia più rilevanza, al riguardo, l’iscrizione o non iscrizione, al momento del pensionamento ad altra forma pensionistica obbligatoria.

L'INPS segnala che, con effetto sulle istanze presentate dal 1° luglio 2010, l’operazione di ricongiunzione nel FPLD dalle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell’AGO avverrà a titolo oneroso, alle medesime condizioni fissate dai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2 della stessa legge n. 29/1979, conformemente a quelle già previste dall’articolo 1, comma 4, per la ricongiunzione nel FPLD dei periodi di contribuzione maturati nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi ART/COM e CD/CM.

L’articolo 38, commi 7 e 8, della legge n. 122/2010, prevede interventi a favore dei pensionati con reddito da pensione inferiore ai 18 mila euro. Gli interventi sono indirizzati a dilazionare determinati versamenti rendendoli meno onerosi per gli interessati.
(Circolare INPS 24/09/2010, n. 126)

Imposta sostitutiva del 10 per cento su retribuzioni erogate ai dipendenti per lavoro straordinario



Agenzia Entrate Circolare 47/E del 27/09/2010

Con la risoluzione 83/2010 l’Agenzia delle Entrate ha precisato, tra l’altro, che
il regime agevolativo consistente nell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%,
prevista dall’articolo 2 del DL n. 93 del 2008, deve ritenersi applicabile anche con
riferimento alle erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario a condizione che queste siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute, si precisa che la recente
risoluzione non ha inteso ricondurre nell’ambito dell’agevolazione il lavoro
straordinario in quanto tale ma ha inteso chiarire che risulta agevolabile il lavoro
straordinario in quanto correlato a parametri di produttività.
Le prestazioni lavorative rese oltre l’ordinario orario di lavoro sono state
agevolabili senza ulteriori condizioni soltanto per l’anno 2008, in base alla originariaformulazione dell’articolo 2 del DL n. 93 del 2008.
Negli anni 2009 e 2010 le disposizioni che prevedevano la detassazione degli
straordinari non sono state prorogate e, pertanto, l’imposta sostitutiva non può
applicarsi alle ipotesi di straordinario che non sia possibile ricondurre tra i premi diproduttività.
In base alla normativa vigente lo straordinario agevolabile è, quindi, solo quello
per il quale sussista un vincolo di correlazione con i parametri di produttività. Il
vincolo può sussistere sia nell’ipotesi di straordinario cosiddetto “forfetizzato,” reso dai dipendenti che non sono vincolati dall’orario di lavoro, sia per le altre tipologie di prestazione straordinaria di lavoro. Analogo criterio risulta valido per ricondurre nel beneficio fiscale le prestazioni di lavoro supplementare o reso sulla base di clausole elastiche.
In merito alla “prova” della correlazione tra straordinario e parametri di
produttività si richiama quanto precisato nella circolare n. 49 del 2008 in relazione alle altre fattispecie agevolabili sulla base di parametri di produttività per le quali è stato affermato che tale correlazione deve essere documentata dall’impresa, ad esempio attraverso la comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta.
E’ necessario quindi che anche il nesso tra il lavoro straordinario (o
supplementare o reso in funzione di clausola elastica) e gli incrementi di produttività,trovi riscontro in una documentazione proveniente dall’impresa che può consistere inuna dichiarazione con la quale l’impresa stessa attesti che la prestazione lavorativa abbia determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività eredditività legati all’andamento economico della impresa.
Si precisa, infine, che anche l’agevolazione delle retribuzioni relative alle
prestazioni di lavoro notturno e di lavoro organizzato su turni è subordinata al
perseguimento di un incremento di produttività che trovi riscontro in una dichiarazionedell’impresa.

martedì 21 settembre 2010

L'INPS recupera la 14ma mensilità indebita del 2008



Da settembre a dicembre 2010
Pensioni sotto la lente dell'INPS. A luglio è stata effettuata la verifica dei requisiti per avere diritto alla somma aggiuntiva, con il confronto fra l’importo erogato, sulla base dei redditi presunti, e l’importo effettivamente spettante, sulla base dei redditi consolidati del 2008.

A favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni, titolari di uno o più trattamenti pensionistici è prevista la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

La somma aggiuntiva è determinata in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale.

Tale somma aggiuntiva è stata corrisposta, per l’anno 2008, unitamente alla rata di luglio, secondo gli importi riepilogati nella seguente tabella.

Lavoratori dipendentiLavoratori autonomiSomma aggiuntiva anno 2008Limite di reddito Anni di contribuzioneImportoTM annuo x 1,5Limite massimo Fino a 15Fino a 18 € 336,00€ 8.640,84€ 8.976,84 Sopra 15 fino a 25Sopra 18 fino a 28€ 420,00€ 8.640,84€ 9.060,84 Oltre 25 Oltre 28€ 504,00€ 8.640,84 € 9.144,84

Agli interessati era stata contestualmente inviata una comunicazione, nella quale si faceva riserva di verificare il diritto e la misura del beneficio concesso, sulla scorta dei redditi definitivi dell’anno 2008.

La verifica in argomento ha riguardato le pensioni, in essere al momento della lavorazione, i cui titolari avevano usufruito della 14.a mensilità nell’anno 2008. Con l’elaborazione, effettuata nel corso del mese di luglio 2010, è stato effettuato il confronto fra l’importo erogato, sulla base dei redditi presunti, e l’importo effettivamente spettante, sulla base dei redditi consolidati del 2008.

l recupero dell’intera somma aggiuntiva ovvero del maggior importo corrisposto viene effettuato a partire dalla rata di settembre a quella di dicembre 2010.
(Messaggio INPS 16/09/2010, n. 23402)

Esenzione canone RAI, per gli over 75 la scadenza è il 30 novembre



Come ottenere l’esenzione e richiedere il rimborso

La legge Finanziaria 2008 ha abolito il pagamento del canone RAI per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni; l’agevolazione si applica con riferimento ai canoni dovuti a decorrere dall’anno 2008. Al contribuente che, pur dotato dei requisiti necessari per fruire dell’esenzione, ha effettuato il versamento del canone, è riconosciuto il diritto di recuperare gli importi versati presentando istanza di rimborso.
Con la circolare n. 46/E/2010, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine ai criteri e alle modalità da osservare ai fini dell’applicazione del beneficio.

I requisiti
Colui che richiede l’agevolazione deve:
-aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI (attualmente il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno );
-non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge (che siano titolari di un reddito proprio, precisa la circolare n. 46/E/2010);
-possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente a 516,46 euro per 13 mensilità. A tal proposito, precisa il documento di prassi, il limite di reddito, pari a (516,45 euro x 13 mensilità =) 6.713,98 euro, è dato dalla somma del reddito imputabile al soggetto interessato all’agevolazione e al coniuge convivente dello stesso e deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione.

Calcolo del reddito
Il reddito che rileva, ai fini della fruizione dell’agevolazione, è dato dalla somma:
-del reddito imponibile (cioè al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente (per chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD);
-dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta (quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti);
-delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
-dai redditi di fonte estera non tassati in Italia.Sono invece esclusi dal calcolo:
-i redditi esenti da IRPEF (pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
-il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
-i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
-altri redditi assoggettati a tassazione separata.

Come ottenere l’esenzione
Gli interessati devono compilare ed inviare (rivolgendosi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate) il di esenzione: si tratta di una dichiarazione sostitutiva (accompagnata da documento di identità) che prova il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

La dichiarazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata entro il 30 aprile di ciascun anno, da parte di coloro che per la prima volta fruiscono del beneficio; coloro che intendono fruire dell’esenzione per la prima volta relativamente al secondo semestre dell’anno dovranno presentarla entro il 31 luglio (per il 2010, entro il prossimo 30 novembre).

Per le annualità successive, i contribuenti potranno continuare ad avvalersi dell’agevolazione senza dover presentare nuove dichiarazioni. Chi, invece, nel corso dell’anno attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve inviare la dichiarazione entro 60 giorni.

Come ottenere il rimborso
Coloro che hanno pagato il canone di abbonamento relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 pur essendo in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione, possono chiederne il rimborso inoltrando istanza in carta libera, utilizzando l'.
Con la richiesta di rimborso deve essere consegnata o spedita anche la dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti per godere dell’agevolazione relativamente al canone pagato.

Sanzioni
Gli abusi sono puniti con una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 2.000 euro per ogni annualità, oltre al pagamento del canone evaso e degli interessi maturati. In caso di dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76, D.P.R. n. 445/2000.
(Circolare Agenzia delle Entrate 20/09/2010, n. 46/E)

venerdì 10 settembre 2010

Assemblea sindacale e limiti temporali



Sentenza 22/07/2010 n. 17217 Corte di Cassazione

In tema di diritto dei lavoratori a riunirsi in assemblea durante l'orario di lavoro, il limite temporale di dieci ore annue retribuite, previsto dall'art. 20, primo comma, della legge n. 300 del 1970 con salvezza delle migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva, va riferito alla generalità dei lavoratori dell'unità produttiva e non ai singoli lavoratori, e nella suddivisione del monte ore tra organizzazioni e rappresentanze sindacali trova applicazione il criterio della prevenzione nelle convocazioni, dovendo escludersi che l'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 (che ha riservato sette ore annuali di assemblea retribuita alle RSU e le ulteriori tre ore ai sindacati stipulanti il c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva) abbia attribuito il monte ore complessivo a ciascuna organizzazione sindacale.

mercoledì 8 settembre 2010

Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo



IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
DISPONE
1. Determinazione interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a
ruolo.
1.1 A decorrere dal 1° ottobre 2010, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,7567% in ragione annuale.
1.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Motivazioni
L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
prevede l’applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
In attuazione della richiamata disposizione, e dopo aver interpellato la Banca d’Italia, con provvedimento del 4 settembre 2009, è stata fissata, con effetto dal 1°ottobre 2009, al 6,8358 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso
di interesse in questione, è stata interessata la Banca d’Italia che, con nota n. 327293 del 23 aprile 2010, ha stimato al 4,7567% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2009-31.12.2009.
Tenuto conto, quindi, della flessione registrata nell’anno 2009 dei tassi bancari attivi, si ritiene congruo ridurre al 5,7567% l’attuale misura degli interessi di mora.
Il tasso è stato individuato applicando la maggiorazione di un punto percentuale alla
media dei tassi bancari attivi, come individuata dalla Banca d’Italia.
Tale maggiorazione si ritiene necessaria per differenziare, in ragione della condotta
del contribuente, le misure del tasso di interesse nelle diverse ipotesi di riscossione mediante ruolo.
Infatti, il decreto ministeriale 21 maggio 2009, di razionalizzazione della misura
degli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi, prevede un tasso di interesse del 4,5% annuo per la rateazione e la sospensione della riscossione mediante ruolo.
Il presente provvedimento fissa, dunque, con effetto dal 1°ottobre 2010, al
5,7567 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Riferimenti normativi
a)Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1, art. 68, comma 1)
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1)
b)Disciplina degli interessi di mora
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 30)
Provvedimento Direttoriale 4 settembre 2009
c)Disposizioni relative all’individuazione della competenza ad adottare gli atti della pubblica amministrazione
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (artt. 4, 14 e 16)

lunedì 6 settembre 2010

Cartelle sotto controllo con la delega al professionista



Da Equitalia una nuova modalità di utilizzo dell'estratto conto on line

Con il nuovo sistema di gestione deleghe, gli intermediari abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate potranno tenere sotto controllo direttamente dal computer la situazione dei loro assistiti.

La nuova modalità di accesso all’estratto conto – si legge nel comunicato stampa diffuso oggi da Equitalia - rientra nella strategia di ampliamento dei servizi ai contribuenti che punta sulla operatività on line come ulteriore canale di contatto in aggiunta agli sportelli.

In particolare, il contribuente, già in possesso delle credenziali di accesso all’estratto conto, può conferire fino a un massimo di due deleghe per la consultazione della propria situazione a intermediari abilitati ai servizi on line dell’Agenzia delle Entrate attraverso la funzione “Deleghe”, presente nel menu interno del servizio estratto conto.

Il contribuente dovrà inserire il codice fiscale dell’intermediario e cliccare su “Delega”.

Tutti i professionisti delegati che già utilizzano i servizi online dell’Agenzia delle Entrate possono utilizzare le stesse credenziali anche per consultare la posizione dei propri assistiti con Equitalia. Il professionista delegato può consultare immediatamente i dati del cliente selezionando il codice fiscale o la partita IVA d’interesse tra quelli dei deleganti che il sistema mette automaticamente a disposizione.

La prima volta che opera in qualità di delegato, il professionista deve preliminarmente leggere e accettare il regolamento del servizio.

La delega ha una durata di due anni, si rinnova automaticamente ed è revocabile sempre attraverso il servizio web in qualsiasi momento.
(Comunicato stampa 03/09/2010 - Equitalia)

giovedì 2 settembre 2010

Servono elementi concreti per supportare l’accertamento



Gli studi di settore sono solo il presupposto

E’ illegittimo l’accertamento fondato esclusivamente sui dati parametrici ricavati dallo studio di settore, specificamente contestati dai contribuenti e non altrimenti asseverati dall’Amministrazione finanziaria con elementi concreti desunti dalla realtà economica dell’impresa.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18941 del 2010, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della CTR, favorevole alla società contribuente in considerazione della non perfetta rispondenza tra l’attività esercitata dalla stessa società (operante nel settore tessile a Prato) e quella presa in considerazione dallo studio di settore, e delle difficoltà delle aziende di tessuti della zona.

In proposito, le Sezioni Unite della Cassazione hanno già affermato che le risultanze degli studi di settore - non costituendo fatto concreto noto e certo, specificamente inerente al contribuente, suscettibile di evidenziare in termini di rilevante probabilità l’entità del suo reddito, ma rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni - rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, ma (ove siano contestati sulla base di allegazioni specifiche) sono inidonei a supportare l’accertamento medesimo, se non confortati da elementi concreti desunti dalla realtà economica dell’impresa che devono essere provati e non semplicemente enunciati nella motivazione dell’accertamento.
(Cassazione civile Ordinanza, Sez. Trib., 31/08/2010, n. 18941)
fonte www.ipsoa.it

venerdì 27 agosto 2010

TRIBUTI - IVA - RIMBORSO - RIMESSIONE, IN VIA PREGIUDIZIALE, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE



La Corte ha rimesso, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, le seguenti questioni interpretative:
se i principi di effettività, di non discriminazione e di neutralità fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto ostino ad una disciplina o prassi nazionale che ricostruiscono il diritto del cessionario/committente al rimborso dell’i.v.a. pagata a torto come indebito oggettivo di diritto comune, a differenza di quello esercitato dal debitore principale (cedente o prestatore del servizio) con un limite temporale, per il primo, assai più lungo di quello posto al secondo, sì che la domanda del primo, esercitata quando il termine per il secondo è da tempo scaduto, possa dar luogo a condanna al rimborso di quest’ultimo senza che lo stesso possa più chiedere il rimborso all’Amministrazione finanziaria; tutto ciò senza la previsione di alcuno strumento di collegamento, atto a prevenire conflitti o contrasti, tra i procedimenti instaurati o da instaurarsi dinanzi alle diverse giurisdizioni;
se, a prescindere dall’ipotesi precedente, siano compatibili con i già riferiti principi, una prassi o giurisprudenza nazionale che consentano l’emanazione di una sentenza di rimborso a carico del cedente/prestatore del servizio a favore del cessionario/committente, il quale non aveva esercitato l’azione di rimborso dinanzi ad altro giudice nei termini a lui imposti, in affidamento di un’interpretazione giurisprudenziale, seguita dalla prassi amministrativa, secondo cui l’operazione era soggetta ad i.v.a..

Ordinanza interlocutoria n. 18721 del 17 agosto 2010
per il testo completo link: http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SezioniSemplici.asp?ID=12#

mercoledì 4 agosto 2010

Più incentivi per far crescere l'occupazione femminile



La Regione ha stabilito di attivare nuovi interventi volti a sostenere l'accesso delle donne al mercato del lavoro e la loro permanenza, nell’ambito del Patto regionale per l'occupazione femminile, rifinanziato per il biennio 2010 e 2011 con 2 milioni e 700 mila euro, in aggiunta ai 6 milioni già stanziati per il periodo 2008-2009.

La dinamica, già debole, dell’occupazione femminile risulta infatti penalizzata dalla crisi con un calo delle assunzioni del 3,9% nel primo trimestre 2010 (contro una crescita del 7% delle assunzioni maschili) e una perdita di oltre 3 punti percentuali del tasso di occupazione rispetto al dato del corrispondente trimestre 2009.

Le criticità interessano però non solo la quantità, ma anche la qualità del lavoro delle donne, impiegate più frequentemente con contratti di lavoro precari e peggio retribuite rispetto ai colleghi uomini.
Il patto regionale intende affrontare questi problemi attraverso interventi, articolati a livello territoriale, sui seguenti temi:

Sostegno all'occupazione delle donne over 30: saranno concessi incentivi fino a 6.000 euro ai datori di lavoro che assumano, a tempo pieno o parziale, donne di età superiore ai 30 anni;
Formazione per donne svantaggiate nel mercato del lavoro: saranno erogati contributi per favorire la qualificazione di donne sopra i 45 anni, madri, in mobilità, disabili;
Maggiori opportunità di ricorso al part time volontario: incentivi alle imprese che, parallelamente all'assunzione di nuovo personale, favoriscano le donne che vogliano usufruire del part time volontario;
Favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: interventi per incentivare le aziende a sviluppare modelli organizzativi che consentano una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
Sostegno all'imprenditorialità: provvedimenti, tra cui una legge regionale, volti ad agevolare la nascita di attività imprenditoriali femminili;
Inserimento delle donne immigrate: realizzazione di un progetto pilota finalizzato a riconoscere le competenze delle donne immigrate, così da facilitarne l'ingresso nel mercato del lavoro.

giovedì 29 luglio 2010

Bonifici detraibili, le regole delle Entrate per la ritenuta del 10%



Nessuna sanzione in caso di violazione

La ritenuta d'acconto del 10%, che banche e Poste Italiane devono applicare sui bonifici relativi al pagamento di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico, deve essere operata sull’importo del bonifico decurtato dell’IVA del 20%. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 40/E pubblicata oggi.

A seguito dell'emanazione - prima - dell’art. 25 del D.L. n. 78/2010 e - successivamente - del provvedimento n. 94288 del 30 giugno scorso, le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti in merito alla ritenuta d'acconto del 10% da effettuare sui bonifici disposti per spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico.

In particolare, banche e Poste Italiane S.p.A. dovranno:
-operare, all'atto dell'accreditamento dei pagamenti, le ritenute d'acconto, con obbligo di rivalsa;
-effettuare il relativo versamento utilizzando il modello F24;
-rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto eseguite al beneficiario stesso;
-indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.Con la circolare n. 40/E/2010, si precisa che i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario dai contribuenti che intendono avvalersi della detrazione d’imposta del 36%, prevista per le ristrutturazioni edilizie di immobili abitativi, o della detrazione d’imposta del 55%, prevista per gli interventi di risparmio energetico realizzati su edifici esistenti, sono comprensivi del corrispettivo per la prestazione del servizio o per la cessione dei beni e della relativa imposta sul valore aggiunto addebitata in via di rivalsa dal beneficiario del bonifico.

La base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve, però, comprendere l’IVA; altrimenti verrebbero alterate le caratteristiche di neutralità di tale imposta. Ne deriva che la misura dell’aliquota IVA può variare in relazione alla tipologia di spesa cui afferisce il bonifico. Tuttavia, il soggetto tenuto ad effettuare la ritenuta non conosce l’ammontare dell’IVA compreso nell’importo del bonifico, informazione che, anche se richiesta all’ordinante il bonifico, comporterebbe un notevole aggravio nella procedura di accreditamento e sarebbe senz’altro soggetta a margini di imprecisione. Pertanto, - si legge nel documento di prassi - l’IVA verrà applicata con l’aliquota più elevata. Conseguentemente, la ritenuta d’acconto del 10% dovrà essere operata sull’importo del bonifico decurtato dell’IVA del 20%.

Inoltre, qualora le somme oggetto di bonifico siano già sottoposte a ritenuta, per evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% ex art. 25 D.L. n. 78/2010.

Pertanto, i sostituti d’imposta che, per avvalersi della agevolazioni fiscali previste per tali interventi, seguono i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, non opereranno su tali somme le ritenute ordinariamente previste dal DPR n. 600/1973. Nel caso in cui i destinatari del bonifico usufruiscano di regimi fiscali per i quali è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell’IRPEF, la ritenuta del 10% operata dalla banca o da Poste SPA sulle somme loro accreditate potrà essere scomputata dalla stessa imposta sostitutiva.

Infine, l'Agenzia entrate fornisce un'ulteriore ed importante precisazione: in sede di prima applicazione della disposizione introdotta dal D.L. n. 78/2010 non verranno irrogate sanzioni laddove si riscontrano violazioni della norma, ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello Statuto del contribuente.
(Circolare Agenzia delle Entrate 28/07/2010, n. 40/E)
Fonte www.ipsoa.it

mercoledì 28 luglio 2010

Miniproroga per le scadenze di Agosto

Pubblichiamo il testo del decreto del presidente del Consiglio dei ministri che proroga al 20 agosto le scadenze fiscali che cadono dal 1 al 20 del mese. Il provvedimento per il rinvio dei termini è in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale».

ARTICOLO 1
1. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2010, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.
2. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010, concernente il differimento, per l'anno 2010, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore nonché il differimento del termine per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni modello 730/2010.

martedì 20 luglio 2010

Studi di settore, il mero richiamo ai parametri non ferma l'accertamento



Salvo il diritto alla difesa del contribuente

L'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente - nonostante il rituale invito - ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, che - con l'ordinanza n. 15909 depositata lo scorso 6 luglio - ha accolto il ricorso proposto dall'Agenzia entrate contro la sentenza di secondo: i giudici di seconde cure, nel respingere l'appello dell'Amministrazione finanziaria, hanno affermato che il richiamo sic et simpliciter ai parametri non è sufficiente a motivare l'accertamento, in quanto, non risultando nell'atto indicato il motivo dello scostamento contabile, il contribuente sarebbe leso nel proprio diritto di difesa.

Al riguardo, l'Agenzia ritiene che la CTR avrebbe erroneamente annullato l'accertamento del maggior reddito non ritenendo sufficiente il richiamo ai "parametri" nè necessaria alcuna prova contraria del contribuente debitamente invitato in via amministrativa a contraddire con l'ufficio tributario.

Tale tesi viene confermata dalla S.C., secondo cui "la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata ex lege dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. Tuttavia, l'esito del contraddittorio non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito".
(Cassazione civile Ordinanza, Sez. Trib., 06/07/2010, n. 15909)
Fonte www.ipsoa.it