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venerdì 27 agosto 2010

TRIBUTI - IVA - RIMBORSO - RIMESSIONE, IN VIA PREGIUDIZIALE, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE



La Corte ha rimesso, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, le seguenti questioni interpretative:
se i principi di effettività, di non discriminazione e di neutralità fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto ostino ad una disciplina o prassi nazionale che ricostruiscono il diritto del cessionario/committente al rimborso dell’i.v.a. pagata a torto come indebito oggettivo di diritto comune, a differenza di quello esercitato dal debitore principale (cedente o prestatore del servizio) con un limite temporale, per il primo, assai più lungo di quello posto al secondo, sì che la domanda del primo, esercitata quando il termine per il secondo è da tempo scaduto, possa dar luogo a condanna al rimborso di quest’ultimo senza che lo stesso possa più chiedere il rimborso all’Amministrazione finanziaria; tutto ciò senza la previsione di alcuno strumento di collegamento, atto a prevenire conflitti o contrasti, tra i procedimenti instaurati o da instaurarsi dinanzi alle diverse giurisdizioni;
se, a prescindere dall’ipotesi precedente, siano compatibili con i già riferiti principi, una prassi o giurisprudenza nazionale che consentano l’emanazione di una sentenza di rimborso a carico del cedente/prestatore del servizio a favore del cessionario/committente, il quale non aveva esercitato l’azione di rimborso dinanzi ad altro giudice nei termini a lui imposti, in affidamento di un’interpretazione giurisprudenziale, seguita dalla prassi amministrativa, secondo cui l’operazione era soggetta ad i.v.a..

Ordinanza interlocutoria n. 18721 del 17 agosto 2010
per il testo completo link: http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SezioniSemplici.asp?ID=12#

mercoledì 4 agosto 2010

Più incentivi per far crescere l'occupazione femminile



La Regione ha stabilito di attivare nuovi interventi volti a sostenere l'accesso delle donne al mercato del lavoro e la loro permanenza, nell’ambito del Patto regionale per l'occupazione femminile, rifinanziato per il biennio 2010 e 2011 con 2 milioni e 700 mila euro, in aggiunta ai 6 milioni già stanziati per il periodo 2008-2009.

La dinamica, già debole, dell’occupazione femminile risulta infatti penalizzata dalla crisi con un calo delle assunzioni del 3,9% nel primo trimestre 2010 (contro una crescita del 7% delle assunzioni maschili) e una perdita di oltre 3 punti percentuali del tasso di occupazione rispetto al dato del corrispondente trimestre 2009.

Le criticità interessano però non solo la quantità, ma anche la qualità del lavoro delle donne, impiegate più frequentemente con contratti di lavoro precari e peggio retribuite rispetto ai colleghi uomini.
Il patto regionale intende affrontare questi problemi attraverso interventi, articolati a livello territoriale, sui seguenti temi:

Sostegno all'occupazione delle donne over 30: saranno concessi incentivi fino a 6.000 euro ai datori di lavoro che assumano, a tempo pieno o parziale, donne di età superiore ai 30 anni;
Formazione per donne svantaggiate nel mercato del lavoro: saranno erogati contributi per favorire la qualificazione di donne sopra i 45 anni, madri, in mobilità, disabili;
Maggiori opportunità di ricorso al part time volontario: incentivi alle imprese che, parallelamente all'assunzione di nuovo personale, favoriscano le donne che vogliano usufruire del part time volontario;
Favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: interventi per incentivare le aziende a sviluppare modelli organizzativi che consentano una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
Sostegno all'imprenditorialità: provvedimenti, tra cui una legge regionale, volti ad agevolare la nascita di attività imprenditoriali femminili;
Inserimento delle donne immigrate: realizzazione di un progetto pilota finalizzato a riconoscere le competenze delle donne immigrate, così da facilitarne l'ingresso nel mercato del lavoro.

giovedì 29 luglio 2010

Bonifici detraibili, le regole delle Entrate per la ritenuta del 10%



Nessuna sanzione in caso di violazione

La ritenuta d'acconto del 10%, che banche e Poste Italiane devono applicare sui bonifici relativi al pagamento di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico, deve essere operata sull’importo del bonifico decurtato dell’IVA del 20%. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 40/E pubblicata oggi.

A seguito dell'emanazione - prima - dell’art. 25 del D.L. n. 78/2010 e - successivamente - del provvedimento n. 94288 del 30 giugno scorso, le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti in merito alla ritenuta d'acconto del 10% da effettuare sui bonifici disposti per spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico.

In particolare, banche e Poste Italiane S.p.A. dovranno:
-operare, all'atto dell'accreditamento dei pagamenti, le ritenute d'acconto, con obbligo di rivalsa;
-effettuare il relativo versamento utilizzando il modello F24;
-rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto eseguite al beneficiario stesso;
-indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.Con la circolare n. 40/E/2010, si precisa che i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario dai contribuenti che intendono avvalersi della detrazione d’imposta del 36%, prevista per le ristrutturazioni edilizie di immobili abitativi, o della detrazione d’imposta del 55%, prevista per gli interventi di risparmio energetico realizzati su edifici esistenti, sono comprensivi del corrispettivo per la prestazione del servizio o per la cessione dei beni e della relativa imposta sul valore aggiunto addebitata in via di rivalsa dal beneficiario del bonifico.

La base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve, però, comprendere l’IVA; altrimenti verrebbero alterate le caratteristiche di neutralità di tale imposta. Ne deriva che la misura dell’aliquota IVA può variare in relazione alla tipologia di spesa cui afferisce il bonifico. Tuttavia, il soggetto tenuto ad effettuare la ritenuta non conosce l’ammontare dell’IVA compreso nell’importo del bonifico, informazione che, anche se richiesta all’ordinante il bonifico, comporterebbe un notevole aggravio nella procedura di accreditamento e sarebbe senz’altro soggetta a margini di imprecisione. Pertanto, - si legge nel documento di prassi - l’IVA verrà applicata con l’aliquota più elevata. Conseguentemente, la ritenuta d’acconto del 10% dovrà essere operata sull’importo del bonifico decurtato dell’IVA del 20%.

Inoltre, qualora le somme oggetto di bonifico siano già sottoposte a ritenuta, per evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% ex art. 25 D.L. n. 78/2010.

Pertanto, i sostituti d’imposta che, per avvalersi della agevolazioni fiscali previste per tali interventi, seguono i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, non opereranno su tali somme le ritenute ordinariamente previste dal DPR n. 600/1973. Nel caso in cui i destinatari del bonifico usufruiscano di regimi fiscali per i quali è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell’IRPEF, la ritenuta del 10% operata dalla banca o da Poste SPA sulle somme loro accreditate potrà essere scomputata dalla stessa imposta sostitutiva.

Infine, l'Agenzia entrate fornisce un'ulteriore ed importante precisazione: in sede di prima applicazione della disposizione introdotta dal D.L. n. 78/2010 non verranno irrogate sanzioni laddove si riscontrano violazioni della norma, ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello Statuto del contribuente.
(Circolare Agenzia delle Entrate 28/07/2010, n. 40/E)
Fonte www.ipsoa.it

mercoledì 28 luglio 2010

Miniproroga per le scadenze di Agosto

Pubblichiamo il testo del decreto del presidente del Consiglio dei ministri che proroga al 20 agosto le scadenze fiscali che cadono dal 1 al 20 del mese. Il provvedimento per il rinvio dei termini è in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale».

ARTICOLO 1
1. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2010, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.
2. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010, concernente il differimento, per l'anno 2010, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore nonché il differimento del termine per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni modello 730/2010.

martedì 20 luglio 2010

Studi di settore, il mero richiamo ai parametri non ferma l'accertamento



Salvo il diritto alla difesa del contribuente

L'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente - nonostante il rituale invito - ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, che - con l'ordinanza n. 15909 depositata lo scorso 6 luglio - ha accolto il ricorso proposto dall'Agenzia entrate contro la sentenza di secondo: i giudici di seconde cure, nel respingere l'appello dell'Amministrazione finanziaria, hanno affermato che il richiamo sic et simpliciter ai parametri non è sufficiente a motivare l'accertamento, in quanto, non risultando nell'atto indicato il motivo dello scostamento contabile, il contribuente sarebbe leso nel proprio diritto di difesa.

Al riguardo, l'Agenzia ritiene che la CTR avrebbe erroneamente annullato l'accertamento del maggior reddito non ritenendo sufficiente il richiamo ai "parametri" nè necessaria alcuna prova contraria del contribuente debitamente invitato in via amministrativa a contraddire con l'ufficio tributario.

Tale tesi viene confermata dalla S.C., secondo cui "la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata ex lege dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. Tuttavia, l'esito del contraddittorio non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito".
(Cassazione civile Ordinanza, Sez. Trib., 06/07/2010, n. 15909)
Fonte www.ipsoa.it

lunedì 12 luglio 2010

Gestione delle comunicazioni di assunzione nel periodo feriale



Assunzioni con fax se il consulente del lavoro e' in ferie o ha lo studio chiuso
Lo prevede la circolare 20/08 del Ministero del lavoro.


Con l'istituzione del Libro unico viene abolita la maxisanzione per il lavoro sommerso nei casi in cui l'impresa che si è affidata a consulenti del lavoro si trovi nell'impossibilità di effettuare la Comunicazione obbligatoria mediante il modello telematico (UniLav), per esempio in coincidenza con le ferie o, comunque, con la chiusura dello studio del consulente esterno.
Ciò a condizione però che il datore di lavoro abbia proceduto all'invio della comunicazione preventiva a mezzo fax e mediante il modello «UniUrg», abilitato alla nuova funzionalità (mentre prima era operativo soltanto per i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici ministeriali).
In tale ipotesi il datore di lavoro dovrà documentare agli ispettori l'affidamento degli adempimenti al professionista esterno e la chiusura dello studio, mentre per il professionista resta l'obbligo di inviare la Co nel primo giorno utile successivo dopo la riapertura dell'ufficio.
Si tratta di un intervento richiesto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine e contenuto a pagina 15 della circolare n.20/08.

sabato 10 luglio 2010

La super Banca è ora realtà



Primo consiglio d’amministrazione per la Bientina-Valdinievole
BIENTINA. La fusione tra Banca di Credito Cooperativo di Bientina e Credito Cooperativo Valdinievole, deliberata dalle rispettive assemblee lo scorso 30 aprile, è finalmente operativa. Il primo consiglio di amministrazione svoltosi mercoledì scorso ha avuto come principale argomento all’ordine del giorno la cooptazione dei quattro componenti eletti dall’assemblea della ex Banca di Bientina.
Si allarga quindi a 11 componenti il consiglio di amministrazione che resterà in carica fino alle prossime elezioni di maggio 2011, con due vicepresidenti che coadiuveranno il lavoro del presidente Pieri. Ecco la composizione del nuovo Cda: Valentino Pieri, 65 anni, commerciante, residente a Montecatini Terme, presidente; Ezio Tonfoni, 66 anni, residente a Montecatini, vicepresidente vicario; Giuseppe Brini, 61 anni, originario di Bientina ma da anni residente a Pontedera, vicepresidente; Stefano Silvestri, 62 anni, titolare di uno studio fotografico a Montecatini Terme; Alessandro Giorgetti Giannessi, 80 anni, residente a Massa e Cozzile, ex dirigente della Società Autostrade e vera memoria storica della banca, essendo uno dei soci fondatori del Credito Valdinevole; Paolo Galligani, 60 anni, ex di sindaco Bientina; Giovandomenico Caridi, 45 anni, imprenditore pisano con attività prevalente nel settore edile; Piergiovanni Buonamici, 52 anni, medico cardiologo all’ospedale di Careggi a Firenze; Franco Bianchi, 54 anni, residente a Bientina, dirigente della società Soft Italia Spa; Dino Sottani, 64 anni, residente a Buggiano, ex dipendente dell’Agenzia delle Entrate di Pistoia; Piero Marchetti, 71 anni, imprenditore, socio della ditta Verinlegno Spa di Massa e Cozzile.
Quattordici filiali su un territorio che abbraccia ben cinque province e circa 160 dipendenti rappresentano la struttura operativa della nuova banca. «Grande è l’impegno con cui stiamo affrontando questo momento di transizione - afferma il direttore generale Leonardo Quiriconi - per unificare sistemi e procedure, modalità di approccio al lavoro e al mercato in generale. Sono certo che da questa esperienza, grazie a uno staff professionale e motivato, sapremo costruire un istituto così solido e propositivo da far ben presto dimenticare le difficoltà affrontate dalla ex Banca di Bientina in questi ultimi anni».
I dati complessivi aggiornati al 31 maggio presentano numeri di particolare rilievo: impieghi lordi per 538.300.617 euro; raccolta diretta per 616.374.961 euro; raccolta indiretta per 128.735 euro.
«Una banca - affermano i dirigenti - nata con le migliori premesse, pronta a confermare il proprio stile fatto di trasparenza, correttezza e affidabilità, a dare sostegno alle famiglie e a tutto il territorio».
da il Tirreno del 10/07/2010

venerdì 9 luglio 2010

Disabili, tutela ampia per permessi e congedi



Prevale l'esigenza di assistenza
La fruizione dei permessi mensili va possibilmente programmata ma l’esigenza di tutela ed assistenza del disabile prevale comunque e, inoltre, è possibile fruire del congedo straordinario per assistere il disabile anche se lo stesso presta attività lavorativa.

Ai sensi dell’art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992, successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile anche frazionabili in ore, retribuiti, coperti da contribuzione figurativa e fruibili anche in maniera continuativa, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

L’art. 20 della Legge n. 53/2000 ha stabilito che i permessi di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992, spettano anche nel caso in cui non via sia convivenza col disabile purché lo stesso sia assistito con continuità ed esclusività.

Una questione in materia che è sempre più spesso dibattuta, a causa della mancanza di specifica disciplina normativa, è quella relativa alle modalità di fruizione dei permessi mensili ed al preavviso dovuto al datore di lavoro e l’interpello n. 31/2010 del Ministero del Lavoro interviene sull’argomento su richiesta dell’Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori fornendo alcune precisazioni. Innanzitutto la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva afferma il necessario contemperamento del diritto all’assistenza del disabile con il buon andamento dell’attività imprenditoriale; infatti per il Ministero, si deve ritenere possibile una programmazione dei permessi con cadenza settimanale o mensile, quando:

- il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;

- purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad avere un’effettiva assistenza;

- purché si seguano criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze. In questo contesto è importante che la suddetta predeterminazione dei criteri garantisca il mantenimento della capacità produttiva dell’impresa e non ne comprometta il buon andamento ed a tal fine, i dipendenti dovrebbero rispettare i medesimi criteri nel momento in cui abbiano necessità di modificare la giornata di fruizione dei permessi.

Tuttavia, come la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva specifica, vista la ratio della normativa, le esigenze di assistenza e di tutela del disabile prevalgono sempre sulle esigenze imprenditoriali. Ed anche nell’altro argomento trattato dall’interpello n. 30/2010, e relativo al congedo straordinario per assistenza ai disabili, disciplinato dall’art. 42, comma 5 della Legge n. 53/2000, prevalgono le esigenze di assistenza e tutela del disabile.

La risposta è sollecitata dall’Istituto Nazionale di Statistica, alla luce della circolare INPS n. 34 del 15 marzo 2001, la quale aveva affermato l’esclusione del beneficio in questione, nel caso in cui il portatore di handicap da assistere, prestasse a sua volta attività lavorativa nel periodo di godimento del congedo da parte degli aventi diritto. In realtà, come correttamente il Ministero del Lavoro specifica, non può essere conforme allo spirito della normativa porre un limite alla fruizione del congedo da parte di chi deve assistere un disabile, anche perché l’assistenza può consistere in attività collaterali ed ausiliare rispetto allo svolgimento dell’attività lavorativa del disabile.

Stante quanto sopra, conclude l’interpello, il diritto alla fruizione del congedo ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 non può essere escluso a priori nei casi di svolgimento di attività lavorativa del disabile, per il medesimo periodo. A questo punto, con riferimento proprio a questa ultima conclusione ci si dovrebbe aspettare un’apertura dell’INPS in materia che, in pratica, dovrebbe cambiare il suo precedente orientamento. D’altra parte, l’INPDAP, già nel 2002, con la circolare n. 2 del 10 gennaio 2002, non aveva posto lo stesso limite dell’INPS, ed oggi, soprattutto alla luce dell’interpello in commento, non è certamente ancora ammissibile un diverso trattamento per i disabili a seconda che chi li assista sia un dipendente privato o pubblico.
(Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 06/07/2010, n. 30)
Fonte www.ipsoa.it

venerdì 2 luglio 2010

Titolo edilizio rilasciato a terzi, termine per l'impugnazione



Decorre con il completamento dei lavori

Il termine per l'impugnazione di un titolo edilizio rilasciato a terzi comincia a decorrere solo quando vi siano elementi univoci, da cui si possa evincere la sua effettiva conoscenza in relazione alle essenziali caratteristiche dell'opera, rilevanti per la verifica di conformità della disciplina urbanistica.

Il termine de quo - in assenza di altri elementi da cui si possa evincere la previa conoscenza dell'atto - decorre, dunque, non con l'inizio dei lavori, ma con il loro completamento, tranne quando si deduca l'inedificabilità dell'area, nel qual caso è sufficiente la conoscenza dell'iniziativa in corso.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale nel processo amministrativo opera il divieto dello ius novorum sancito dall'art. 345 c.p.c..
Il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello riguarda, dunque, anche le prove cc.dd. precostituite, quali i documenti, la cui produzione è subordinata, al pari delle prove cc.dd. costituende, alla verifica della sussistenza di una causa non imputabile, che abbia impedito alla parte di esibirli in primo grado, ovvero alla valutazione della loro indispensabilità.

Nel caso di specie è l'indispensabilità dei documenti a consentirne la produzione, dovendosi tale requisito ritenere integrato, ogniqualvolta il nuovo mezzo istruttorio assuma un'influenza causale determinante sull'esito del giudizio, nel senso che esso sia idoneo a dissipare un perdurante stato di incertezza sui fatti controversi, in modo da condurre ad un accertamento in fatto che denoti l'ingiustizia della prima decisione e ne rovesci le statuizioni.
La ratio dell'art. 345, comma 3, c.p.c., laddove prevede, in deroga al divieto dei nova in appello, l'ammissibilità delle prove indispensabili, esprime l'esigenza di garantire, per quanto possibile, l'aderenza della decisione di gravame alla verità sostanziale, in esplicazione del principio del giusto processo, sancito dall'art. 111, comma 1, Cost., la cui attuazione esige anche, se non in primo luogo, la tendenziale aderenza del risultato del processo alla verità sostanziale (in punto di fatto) e al diritto oggettivo sostanziale (in punto di diritto).

Se, poi, si considera che nel caso di specie le prove si riferiscono a fatti posti a base di un'eccezione - l'irricevibilità del ricorso per tardività - rilevabile anche d'ufficio e proponibile per la prima volta - a norma dell'art. 345, comma 2, c.p.c. - anche in grado d'appello, le prove a suffragio dei fatti posti a fondamento di siffatta eccezione ben potevano essere fornite per la prima volta in tale grado di giudizio, non avendo senso, a pena d'incorrere in una vera e propria contradictio in adiecto, ammettere la proponibilità di un'eccezione e nel contempo vietarne la prova dei fatti costitutivi.
(Sentenza Consiglio di Stato 27/05/2010, n. 3378)

Fonte: www.ipsoa.it

martedì 29 giugno 2010

Dal Consiglio dei Ministri del 25/06/2010



Processo amministrativo, via libera alla riforma
Nella seduta odierna, il Governo ha approvato un decreto legislativo per la codificazione del processo amministrativo, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 69/2009. Una riforma codicistica di portata storica, la cui entrata in vigore è prevista per il 16 settembre 2010.

Si tratta - si legge nel comunicato stampa di fine seduta - di un complesso lavoro di riforma della materia, volto a riordinare la normativa adeguandola ai moderni principi processuali di snellezza, garanzia della ragionevole durata del processo, concentrazione ed effettività della tutela, piena attuazione del contraddittorio, anche con specifico riguardo alla fase cautelare.

Una riforma codicistica di portata storica: il processo amministrativo è stato finora regolato da leggi risalenti anche al secolo scorso (R.D. n. 642/1907, R.D. n. 1054/1924, legge n. 1034/1971, legge n. 205/2000) e da una molteplicità di norme settoriali contenute in numerose leggi speciali.

La codificazione del processo amministrativo – la prima dalla nascita del diritto amministrativo moderno – ha l’obiettivo di far corrispondere la normativa alle rilevanti e recenti evoluzioni giurisprudenziali, a partire dal riconoscimento della risarcibilità della lesione degli interessi legittimi.

Altre novità dal CdM

È stato approvato un emendamento per il rinvio dei versamenti contributivi nelle zone terremotate dell’Abruzzo.

Il Consiglio ha inoltre approvato:
-un decreto legislativo che, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 69/2009 in materia di ordinamento del notariato, prevede disposizioni di dettaglio per consentire ai notai, coerentemente con quanto disciplinato dal Codice dell’amministrazione digitale, di redigere atti pubblici in formato elettronico, nonché di sottoscrivere i medesimi atti e le scritture private utilizzando la firma digitale, salvaguardando nel contempo le garanzie di sicurezza e conservazione del documento negoziale proprie degli atti notarili;
-un decreto legislativo che apporta modifiche alle Parti I, II e V del Codice dell’Ambiente per coniugare l’interesse pubblico per la tutela dell’ambiente con l’interesse allo sviluppo economico del Paese;
-uno schema di decreto legislativo per l’attuazione della decisione quadro n. 2008/99/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento, nell’ambito dei Paesi UE, delle sentenze penali che irrogano pene detentive o altre misure privative della libertà personale; il provvedimento snellisce la procedura di trasferimento delle persone condannate da uno Stato all’altro, consentendo di ridurre il numero dei cittadini UE detenuti presso le carceri italiane e favorendo il reinserimento sociale delle persone condannate nello Stato di cittadinanza;
-un decreto-legge recante interventi urgenti in materia di trasmissione, distribuzione e produzione dell’energia che rivestono carattere strategico nazionale;
-un regolamento di esecuzione del 6° censimento generale dell’agricoltura, finalizzato ad acquisire un quadro informativo statistico sulla struttura del sistema agricolo e zootecnico nazionale, regionale e locale, ad assolvere agli obblighi di rilevazione fissati da norme europee e a consentire l’aggiornamento e la validazione del registro statistico delle aziende agricole realizzato dall’ISTAT.
(Comunicato stampa Consiglio dei ministri 24/06/2010, n. 98)
25/06/2010

mercoledì 23 giugno 2010

Prorogata la moratoria per le pmi fino al 31 gennaio 2011



Accordo di proroga tra Mef, Abi e associazioni rappresentative delle imprese

Prorogati i termini per la moratoria dei debiti delle PMI. Alle imprese verranno concessi altri sette mesi per la presentazione della domanda per accedere alla procedura. Saranno ammesse alla sospensione soltanto le operazioni che non sono state già oggetto di moratoria.
La moratoria sui debiti bancari, in scadenza il 30 giugno 2010, è stata prorogata di altri sette mesi.
Le PMI avranno così tempo fino al 31 gennaio 2011 per chiedere la sospensione dei debiti.
È quanto stabilisce l’accordo di proroga raggiunto lo scorso 15 giugno tra Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), Associazione Bancaria Italiana (Abi) e associazioni rappresentative delle imprese.
La proroga, si legge nel comunicato del Mef n. 92 del 15 giugno 2010, viene incontro all'esigenza di rendere pienamente operativa la sospensione dei finanziamenti e delle operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica deliberata da numerosi enti pubblici, ammessa solamente dallo scorso 23 dicembre.
L'accordo di proroga prevede che restino invariate le condizioni di accesso fissate dall'Avviso comune sottoscritto tra le parti il 3 agosto 2009 (successivamente integrate dall’addendum del 23 dicembre 2009) e che possano essere accolte solo le operazioni che non siano già oggetto di moratoria. Ciò significa che possono essere ammesse non sono le imprese che finora non hanno ancora utilizzato la moratoria ma anche le aziende che vi sono già ricorse e ora vogliono beneficiarne per nuove operazioni.
L’iniziativa è rivolta alle piccole e medie imprese, che soddisfano, congiuntamente, i seguenti requisiti dimensionali fissati dall’art. 2 del DM 18 aprile 2005:
- fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, ovvero attivo patrimoniale non eccedente i 43 milioni di euro;
-numero di lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e non, inferiore alle 250 unità.
Tali parametri dovranno essere riscontrati esclusivamente sulla base del bilancio civilistico e sono riferiti alla singola impresa, indipendentemente dalla circostanza dell’eventuale appartenenza ad un gruppo residente nel territorio dello Stato, ovvero estero con stabile organizzazione in Italia.
Per accedere all’iniziativa le imprese devono:
-presentare una situazione economica e finanziaria tale da provare la continuità aziendale, nonostante la temporanea difficoltà ascrivibile all’attuale fase congiunturale negativa;
-non avere rate scadute, anche se parzialmente adempiute, da oltre 180 giorni dalla data della presentazione della domanda.
In particolare, è necessario che tali imprese:
-avessero, alla data del 30 settembre 2008, esclusivamente posizioni classificate dalla banca “in bonis”;
-non abbiano, alla data di presentazione della domanda di sospensione dei debiti, posizioni classificate come “ristrutturate”, “in sofferenza” o procedure esecutive in corso.
Le misure di sostegno a favore delle PMI previste dall’accordo siglato il 3 agosto 2009 consistono nelle seguenti fattispecie:
-sospensione, sino a 12 mesi, del pagamento della quota capitale dei mutui passivi a medio e lungo termine (cioè con durata superiore a 18 mesi), in essere al 3 agosto 2009 (data della firma dell’“Avviso comune”). Possono essere oggetto di sospensione le rate dei mutui in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda. Come chiarito dall’Addendum sottoscritto il 23 dicembre 2009, tale operazione potrà essere applicata anche mutui, di durata superiore a 18 mesi, assistiti di cambiali. Al termine del periodo di sospensione, riprenderà pieno vigore il piano di ammortamento, con conseguente proroga della durata del finanziamento per un periodo corrispondente a quello di sospensione, alle condizioni originariamente pattuite; a tal proposito l’ABI ha chiarito che “è come se il piano di ammortamento originario “slittasse” in avanti, per il periodo pari alla sospensione accordata, senza alterare la sequenza e l’importo delle quote capitali fissate contrattualmente”;
-sospensione per 12 mesi (per operazioni di leasing immobiliare) oppure 6 mesi (nel caso di leasing mobiliare) del pagamento della quota capitale dei canoni di locazione finanziaria;
-estensione fino a 270 giorni delle scadenze del debito bancario a breve termine, con particolare riguardo alle operazioni di anticipazioni su crediti certi ed esigibili (salvo buon fine, factoring, anticipi su fatture, ecc.), comprese quelle concesse entro la data di scadenza della presentazione della domanda.

Il citato Addendum integra inoltre l’elenco delle misure che le banche possono assumere a vantaggio delle imprese in temporanea difficoltà finanziaria, aggiungendo la fattispecie dell’allungamento a 120 giorni delle scadenze del credito a breve termine stipulato ai sensi dell’articolo 43 del D.Lgs.1° settembre 1993, n. 385 (credito agrario di conduzione), perfezionato con o senza cambiali.

Ai fini dell’ammissibilità dell’operazione si deve trattare di prestito in essere al 23 dicembre 2009 e non ancora scaduto al momento della presentazione dalla domanda.
Nel caso in cui l’operazione di credito sia stata perfezionata con sottoscrizione da parte del debitore di cambiali agrarie, l’allungamento della scadenza del credito dovrà essere attuato mediante la proroga della scadenza della cambiale.
Un’ulteriore novità apportata dall’Addendum è l’estensione dell’ambito di applicazione dei benefici ai finanziamenti con contributo pubblico in conto interessi o in conto capitale (in precedenza esclusi), a condizione che:
-l’ammissione ai benefici della sospensione/allungamento dei pagamenti sia stata deliberata con proprio atto vincolante dall’Ente erogante l’agevolazione;
-il piano originario di erogazione dei contributi pubblici, non debba essere modificato per effetto della sospensione/allungamento.

Come dimostrano i dati diffusi dall’Abi e dal Mef, la moratoria nel corso di questi mesi ha rappresentato uno dei principali strumenti di sostegno alle imprese.

Al 30 aprile 2010, infatti, le domande di sospensione presentate alle banche sono state circa 185 mila (+ 15 mila rispetto al 30 marzo) per un debito residuo pari a più di 55 miliardi di euro.
Tenendo conto dei tempi di istruttoria (circa 30 giorni), sono già state accolte fino ad aprile quasi 142 mila domande per circa 10 miliardi di euro di mutui e leasing sospesi (500 milioni in più rispetto a marzo).
Tratto da www. Ipsoa.it

martedì 15 giugno 2010

L’EFFICACIA PROBATORIA DEGLI STUDI DI SETTORE




IL QUESITO
Si chiede di conoscere quale sia allo stato della giurisprudenza l’efficacia degli studi di settore nell’accertamento tributario.
***
Premessa
Si osserva che l’accertamento basato sugli studi di settore è regolato principalmente
dalle seguenti disposizioni normative: articolo 62-sexies, comma 3, D.L. n.331/1993;
articolo 10 legge 8 maggio 1998, n.146; articolo 39 d.p.r. n.600/1973; articolo 54
d.p.r. n.633/1972.
L’accertamento da studi risulta inquadrabile fra gli accertamenti parziali di cui
all’articolo 39 comma 1 lettera d) del D.P.R. n.600/1973. Il citato articolo 39 in
materia di accertamento delle imposte sui redditi, nonché l’articolo 54 del D.P.R. n.
633 in materia di iva, prevedono espressamente che “l'esistenza di attività non
dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di
presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.”.
L’articolo 62 sexies del D.L. 331/1993 da cui prende le mosse l’accertamento da
studi, dispone che “gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'art. 62-bis del presente decreto.”.
La non congruità dei ricavi
Dal dettato normativo non si desume che la non congruità dei ricavi rispetto a quelli
che emergono dallo studio di settore costituisce presunzione legale al fine
dell’accertamento, posto che se così fosse il legislatore lo avrebbe esplicitamente
previsto. Ne si può ritenere che il mero scostamento dei ricavi indicati nelle scritture contabili rispetto a quelli presunti dallo studio di settore possa costituire per l’amministrazione finanziaria il raggiungimento dei requisiti di qualificazione della presunzione ed elevarla al rango di presunzione semplice qualificata.
Si tenga conto, altresì, che l’Amministrazione Finanziaria affinché possa procedere
all’accertamento deve dimostrare:
 l’esistenza di gravi incongruenze fra i dati dichiarati dal contribuente e quelli
desumibili dagli studi;
 la circostanza che lo studio risulti fondatamente applicabile al contribuente
sottoposto a verifica.
Si dovrà, quindi, avere riguardo al contesto in cui il contribuente opera, alle modalità di svolgimento dell’attività e ad altri elementi utili alla corretta identificazione economica del contribuente.
Lo studio di settore rappresenta certamente l’evidenza di una situazione di possibile
anomalia della posizione del contribuente, ma non giustifica di per se un
accertamento senza la presenza di ulteriori elementi concordanti nell’evidenziare una
potenziale evasione da parte del contribuente.
Ciò in quanto l’amministrazione non può “catastizzare”, il contribuente mediante
l’adozione di strumenti statistici che, per quanto affinati o affinabili, non possono mai rappresentare con precisione la situazione soggettiva del singolo contribuente.
La svolta della Cassazione a Sezioni Unite
Le recenti decisioni della Corte di Cassazione a Sezioni Riunite, n. 26635, n. 26636,
n. 26637 e n. 26638, tutte depositate il 18 dicembre 2009, vanno nella direzione della tutela del contribuente e la stessa Agenzia delle Entrate, con circolare n. 19 del 14 aprile 2010, è stata costretta ad confermare che lo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto ai ricavi rivenienti dall’applicazione dello studio di settore non giustifica di per sé l’emissione dell’avviso di accertamento da parte dell’Ufficio.
La Cassazione ha sancito che gli studi di settore legittimano l’avvio di una procedura finalizzata all’analisi della situazione del contribuente per consentire, in contraddittorio con il contribuente medesimo, le eventuali correzioni al dato statistico onde fotografare con veridicità la specifica realtà economica della singola impresa o professionista.
Occorre, dunque, necessariamente convocare il contribuente per instaurare un
contraddittorio. E’ quindi viziato l’accertamento basato sugli studi di settore senza il confronto Ufficio-contribuente, ma anche senza l’adeguata esposizione dei motivi che hanno portato l’Ufficio a non tenere conto di quanto argomentato dal
contribuente in occasione del contraddittorio. Talchè, l’Agenzia, con la citata
circolare n. 19/2010 ha invitato gli Uffici ad abbandonare eventuali contenziosi se nel giudizio di primo grado è stato eccepita da parte del contribuente la mancata
convocazione per il contraddittorio.
Ciò detto, secondo l’Agenzia l’assenza del contribuente al pur convocato
contradditorio, legittimerebbe l’accertamento basato esclusivamente sulle risultanze
degli studi, considerato che la Corte avrebbe considerato tale inerzia sufficiente a far sussistere, a carico del contribuente, i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui agli articoli 39, comma 1, lettera d) e 54, rispettivamente del DPR n. 600 del 1973 e del DPR n. 633 del 1972.
Al riguardo, non si condividono tali conclusioni posto che non si rinviene alcun
passaggio nelle sentenze della suprema Corte che autorizzi la predetta affermazione
dell’Agenzia. Vero è, invece, che l’Ufficio, anche nell’ipotesi in cui il contribuente non si presenti al contraddittorio, ha comunque l’onere, sulla base degli elementi a propria disposizione, di verificare e provare che le risultanze dello studio di settore sono coerenti in relazione alla specifica situazione del contribuente.
Per tale motivo, una volta ricevuto l’avviso di accertamento è importante che il
contribuente valuti se l’Ufficio ha ottemperato o meno a tale onere, eccependo
l’eventuale negligenza dell’Ufficio nel ricorso introduttivo alla Commissione Tributaria Provinciale. Da parte propria il contribuente ha l’onere, anche mediante l’utilizzo di presunzioni semplici, di rappresentare le motivazioni che escludono l’impresa dall’area dei soggetti a cui applicare lo standard che emerge dallo studio. Tale difesa, come chiarito dalla Suprema Corte, può essere svolta dal contribuente anche solo in Commissione tributaria e non necessariamente in sede di contraddittorio con l’Ufficio.
E’, tuttavia, da suggerire con fermezza l’opportunità che il contribuente già in
contraddittorio fornisca ogni elemento utile per correggere il risultato dello studio di settore.
L’Agenzia nella propria Circolare chiarisce che l’avviso di accertamento non deve
necessariamente contenere gli esisti del contraddittorio (motivazioni, giustificazioni, risposte, etc.) poiché è sufficiente che ciò risulti dal verbale consegnato al contribuente.
Anche questa affermazione non sembra condivisibile, posto che la Corte di
Cassazione ha stabilito che tali elementi devono risultare dall’avviso di accertamento.
Ne consegue che nell’ipotesi in cui l’avviso di accertamento non dovesse contenere
gli elementi di cui trattasi, è opportuno nel ricorso introdotto eccepire tale circostanza chiedendo la pronuncia di nullità dell’avviso.
E’ importante sottolineare che le eccezioni non sollevate nel primo grado di giudizio, ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, restano precluse nel grado di appello, ferma restando la più ampia facoltà di prova – in relazione alla sussistenza di tali eccezioni/rilievi – riconosciuta al contribuente, anche a mezzo di presunzioni semplici. Nel processo tributario , infatti, le eccezioni, vale a dire “lo strumento processuale con il quale si faccia valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa od estintiva della pretesa fiscale” (cfr. Cass. n. 22010 del 13 ottobre 2006; n. 10112 dell’11 luglio 2002), se non sono rilevabili d’ufficio, non possono essere proposte per la prima volta in appello.
RIFERIMENTI NORMATIVI
articolo 62-sexies, comma 3, D.L. n.331/1993;
articolo 10 legge 8 maggio 1998, n.146;
articolo 39 d.p.r. n.600/1973;
articolo 54 d.p.r. n.633/1972.
RIFERIMENTI DI PRASSI
Circolare Agenzia entrate n. 19 del 14 aprile 2010.
RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI
Corte di Cassazione a Sezioni Riunite, n. 26635, n. 26636, n. 26637 e n. 26638 tutte
depositate il 18 dicembre 2009.
Parere delle Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
n. 17 del 10/06/2010

lunedì 14 giugno 2010

UNICO trova la proroga



Firmato il D.P.C.M. di rinvio dei termini di versamento

Ufficializzato lo slittamento dei termini dal 16 giugno al 6 luglio 2010, senza alcun pagamento aggiuntivo, a favore dei contribuenti soggetti agli studi di settore; per CAF e professionisti abilitati slitta al 12 luglio 2010 la trasmissione telematica del modello 730 presentato da lavoratori dipendenti e pensionati. Lo rende noto il Ministero dell’Economia e delle finanze con comunicato stampa diffuso venerdì scorso.

La proroga, contenuta in un il 10 giugno scorso, è stata stabilita anche tenendo conto della contingente situazione economica, che ha comportato la revisione degli studi di settore conseguente alle richieste delle categorie interessate.

Il D.P.C.M. prevede - a favore degli stessi soggetti - la possibilità di effettuare i versamenti dal 7 luglio al 5 agosto 2010, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%.

A favore dei CAF e dei professionisti abilitati è infine previsto un differimento - dal 30 giugno al 12 luglio 2010 - per la trasmissione telematica del modello 730 presentato da lavoratori dipendenti e pensionati. Un differimento, quest’ultimo, concesso tenendo conto del ritardo, segnalato dagli intermediari fiscali, nella consegna dei CUD 2010 da parte dei sostituti d'imposta.
(Comunicato stampa Ministero economia e finanze 11/06/2010, n. 91)
14/06/2010

venerdì 4 giugno 2010

Sotto controllo le compensazioni Iva



F24 senza errori? Il Fisco spiega come
Con la circolare n. 29/E diffusa ieri, l'Agenzia delle Entrate risponde a quesiti inerenti la corretta modalità di esposizione delle compensazioni di crediti Iva e la compilazione del modello di pagamento F24.

Controllo delle compensazioni IVA
In primo luogo, l'Agenzia delle entrate fa presente che l’art. 10 del D.L. n. 78/2009 ha previsto alcune limitazioni all’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti Iva annuale e trimestrali per importi superiori a 10.000 e 15.000 euro. Con il provvedimento n. 185430 del 21 dicembre 2009, l'Agenzia delle Entrate ha inteso circoscrivere tali limitazioni alle compensazioni che “necessariamente” devono essere esposte nel modello F24, escludendo quelle utilizzate per i pagamenti Iva periodici, in acconto e a saldo. In particolare le compensazioni utilizzate per tali pagamenti non concorrono al raggiungimento dei limiti di compensabilità di 10.000 e 15.000 euro se e nella misura in cui la loro esposizione nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa di esercitare la “detrazione” prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, che può essere evidenziata all’interno della dichiarazione annuale (quadro VL del mod. Iva).

Pertanto, le compensazioni che non soggiacciono alle limitazioni introdotte dal decreto sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito.

Inoltre, relativamente al codice identificativo "62" - "Soggetto diverso dal fruitore del credito" - le Entrate chiariscono che esso va utilizzato soltanto nelle ipotesi in cui il credito utilizzato non risulti dalla dichiarazione dell'utilizzatore.

Invece, il codice identificativo "61" - "Soggetto aderente al consolidato" - va indicato anche quando il credito utilizzato dalla consolidante proviene (esclusivamente o prevalentemente) dalla posizione individuale della stessa consolidante.
Entrambi i codici i codici identificativi "61" e "62" vanno utilizzati dalla data di istituzione del 22 dicembre 2009, indipendentemente dall'anno di riferimento dei crediti compensati.

Compilazione del modello F24
Con la circolare n. 29/E/2010, l'Agenzia delle Entrate chiarisce anche che il codice identificativo "60" - "Garante/terzo datore" - va utilizzato esclusivamente per il pagamento, da parte del garante, dell'importo richiesto a seguito della decadenza dalla rateazione per insufficiente, omesso o tardivo pagamento anche di una sola rata.
Inoltre, a seguito della risoluzione n. 40/E del 18 maggio 2010, in caso di versamento rateizzato dell'Iva dovuta per adeguamento agli studi di settore (codice tributo 6494), deve essere compilato il campo "rateazione", indicando il numero della rata in pagamento e quello complessivo delle rate.

Infine, l'Agenzia entrate ricorda che i contribuenti che, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, applicano l'imposta sostitutiva alle somme percepite per premi di produttività, possono effettuarne il versamento utilizzando, anche per i periodi d'imposta 2009 e 2010, il codice tributo "1816", già istituito per i compensi ricevuti, nel secondo semestre del 2008, a titolo di lavoro straordinario, supplementare e per incrementi di produttività.
(Circolare Agenzia delle Entrate 03/06/2010, n. 29/E)
Fonte www.ipsoa.it

giovedì 3 giugno 2010

La manovra correttiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale E' stato pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. del 31 maggio il D.L. 31 maggio 2010,



E' stato pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. del 31 maggio il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Il Consiglio dei Ministri aveva licenziato lo scorso 25 maggio 2010 la bozza del decreto legge. I principali interventi in materia di contrasto all'evasione fiscale sono di seguito riepilogate.

Art. 19
Aggiornamento del catasto
Entro il 31 dicembre 2010, i proprietari di immobili che non risultano al catasto devono presentare, ai fini fiscali, la dichiarazione di aggiornamento catastale. L’Agenzia del territorio renderà disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistica-edilizia.
Se non si procede alla regolarizzazione catastale, scatteranno i controlli incrociati tra l’Agenzia del Territorio e i Comuni.

Art. 20
Adeguamento delle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore
Al fine di adeguare le disposizioni nazionali a quelle comunitarie in materia di antiriciclaggio, le seguenti limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore sono adeguate dall’attuale importo di € 12.500 a quello di € 5.000:
a) è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore quando il valore di trasferimento è complessivamente pari o superiore a € 5.000;
b) gli assegni bancari o postali di importo pari o superiore a € 5.000 devono recare l’indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
c) il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a € 5.000 può essere richiesto per iscritto dal cliente senza la clausola di non trasferibilità;
d) il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a € 5.000;
e) i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a € 5.000 devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad somma non eccedente.

Art. 21
Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità ed i termini per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di imposto non inferiore a € 3.000.

Art. 22
Adeguamento dell’accertamento sintetico
Alla luce delle modifiche apportate all’articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto in commento, l’ufficio può sempre procedere a determinare sinteticamente il reddito complessivo sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o comunque esclusi dalla formazione del reddito imponibile.
La determinazione sintetica del reddito può essere fondata anche sul contenuto sintetico di elementi indicati dalla capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in base al nucleo familiare e all’area territoriale di appartenenza.
L’ufficio ha comunque l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o mediante dei rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento.

Art. 23
Contrasto al fenomeno delle imprese “apri e chiudi”
Sono specificamente considerate da sottoporre a controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell’INPS le imprese che cessano la loro attività entro un anno dalla data di inizio.

Art. 24
Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita “sistematica”
Deve essere una vigilanza sistematica per le imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale non determinata da compensi erogati agli amministratori e soci, per più di un periodo.

Art. 25
Contrasto di interessi
Dal 1° luglio 2010, le banche e le poste operano una ritenuta d’acconto del 10% sui bonifici relativi alle spese che beneficiano del 36%.

Art. 26
Prezzi di trasferimento
In materia di documentazione dei prezzi di trasferimento viene previsto che in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’art. 110, co. 7 del TUIR, da cui deriva una maggiore imposta o un minor credito, la sanzione dal 100% al 200% del valore di queste ultime, non si applica se il contribuente nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, consegna la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità del valore normale ai prezzi di trasferimento praticati. Data documentazione sarà indicata in un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente D.L.

Art. 27
Operazioni intracomunitarie
Nella dichiarazione di inizio attività occorre indicare per i soggetti che intendono effettuare operazioni intra comunitarie la volontà di effettuare le stesse. Per tali soggetti, entro 30 giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, l’ufficio può emettere un provvedimento di diniego dell’autorizzazione ad effettuare le predette operazioni.

Art. 29
Concentrazione della riscossione nell’accertamento
Gli avvisi di accertamento notificati a partire dal 1° luglio 2010 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi diventano esecutivi all’atto della notifica e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata.

Art. 31
Preclusione auto compensazione in presenza di debito su ruoli definitivi
Dal 1° gennaio 2011 la compensazione “orizzontale” dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, ai ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso si inosservanza di tale divieto si applica una sanzione pari al 50% di quanto indebitamento compensato.

Art. 32
Fondi immobiliari chiusi
Il D.L. introduce alcune regole specifiche per quanto riguarda le caratteristiche che deve avere il patrimonio del fondo d’investimento: il patrimonio autonomo deve essere raccolto mediante una o più emissione di quote tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento..
Le SGR che hanno istituito fondi privi di tali caratteristiche hanno due opzioni:
a) adeguarli. In tal caso, la SGR deve adottare le relative delibere, prelevando a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari all’8% della media dei valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009;
b) metterli in liquidazione. In tal caso, l’imposta sostitutiva è dovuta con aliquota del 12%.

Art. 33
Stock option ed emolumenti variabili
Sui compensi erogati a titolo di stock option che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10%.

Art. 34
Obbligo per i non residenti di indicare il codice fiscale
Gli atti ed i negozi degli operatori finanziari conclusi con clienti per conto proprio o per conto ed in nome i terzi, riguardanti l’apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo devono riportare il loro codice fiscale.

Art. 35
Accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato fiscale
Vengono definite le procedure per l’accertamento del reddito delle società che aderiscono al consolidato fiscale, disponendo che il controllo delle dichiarazioni presentate dalle società consolidate e dalla consolidante spetta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente alla data in cui le stesse sono state presentate
Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto partecipante al consolidato sono effettuate con atto unico, col quale è determinata la maggiore imposta, il cui pagamento estingue l’obbligazione sia se effettuato dalla consolidata sia dalla consolidante.

Art. 36
Disposizioni antifrode
Il Ministro dell’economia e delle finanze individua una lista di Paesi in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo ovvero di mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.
Gli enti e le persone soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231 /2007 si astengono dall’instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei predetti Paesi.

Art. 38
Altre disposizioni in materia tributaria
Il comma 4 dispone che la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi e a tal fine previsti dalla legge

Artt. 40-43
Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno
Le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono decidere con proprio provvedimento una riduzione delle aliquote IRAP, fino ad azzerarle.
Nel meridione possono essere istituite delle zone a burocrazia zero.

Art. 44
Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero
Ai fini delle imposte sui redditi viene escluso dalla formazione del reddito il 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori non occasionalmente residenti all’estero, che abbiano svolto attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno 2 anni consecutivi e che dalla data di entrata in vigore del D.L. la svolgano in Italia per i 5 anni solari successivi.
fonte www. ipsoa.it

sabato 29 maggio 2010

Cambiano le soglie di reddito per ottenere l'assegno familiare




Al via la rivalutazione dei livelli di reddito familiare. In base ai nuovi valori, che si applicano nel periodo 1° Luglio 2010-30 giugno 2011, viene riconosciuto o meno l'assegno per il nucleo familiare. Questi livelli sono determinati annualmente, in linea con la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istat. Le tabelle con le nuove soglie sono state pubblicate nella circolare Inps 69/2010 . Sempre l'Inps ha comunicato, con un messaggio interno (14454/2010), che martedì scatterà, per la gestione artigiani e commercianti, la formazione dei ruoli esattoriali per la rata in scadenza a febbraio 2010.
Dal 21 giugno, poi, è prevista l'emissione degli avvisi bonari per la rata in scadenza a maggio 2010. Infine, con messaggio 14480/2010, l'ente di previdenza ha chiarito che il lavoratore interessato a fruire dei permessi per assistere un portatore di handicap in situazione di gravità ricoverato a tempo pieno dovrà regolarmente proporre domanda prima del godimento del permesso.

martedì 25 maggio 2010

Rapporti di lavoro a tempo parziale nel settore edile – obbligo contributivo



Si pubblica la Circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro N. 8 del 24.05.2010 in materia di lavoro a tempo parziale in edilizia, emanata in relazione al rinnovo del CCNL di settore che prevede norme restrittive sull'utilizzo di personale part-time.

Generalità
La disciplina del rapporto a tempo parziale è contenuta nel decreto legislativo n. 61/2000 e successive modifiche, il quale è stato emanato in attuazione della Direttiva Comunità Europea 15 dicembre 1997, n.81/97, che recepisce L’Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (si veda il Principio n. 3 della Commissione principi interpretativi delle norme in materia di lavoro).
L’articolo 9 del citato decreto legislativo disciplina gli ambiti previdenziali del rapporto a tempo parziale, stabilendo che la retribuzione minima oraria - da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale - si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
In altri termini un minimale contributivo orario è determinato mediante l’applicazione della seguente formula:
minimale giornaliero (art. 7, L. 638/83) X numero giorni di lavoro settimanali (pari a 6) diviso le ore normali settimanali previste dal CCNL per i lavoratori a tempo pieno.
Il comma 4 del citato articolo 9 stabilisce che nei casi di rapporto a tempo parziale ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa “proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale”.
Settore edile – contribuzione virtuale
L’articolo 29 del decreto legge n. 244/1995 - convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1995, n. 341- stabilisce che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico e' assolto mediante accantonamento presso le casse edili.
Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996 sono stati esclusi, in aggiunta, i seguenti eventi:
1) permessi individuali non retribuiti nel limite massimo di 40 ore annue;
2) eventuali anticipazioni effettuate dal datore di lavoro di somme corrispondenti agli importi della cassa integrazione guadagni per i periodi per i quali e' stata richiesta ed in pendenza di istanza di concessione;
3) periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive, per i lavoratori che non le hanno maturate;
4) periodi di assenza per la frequenza di corsi di formazione professionale non retribuiti dal datore di lavoro e svolti presso gli Enti scuola edili, anche se indennizzati dagli Enti medesimi.
Agevolazioni contributive
L’articolo 1, comma 1175 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), stabilisce che “a decorrere dal 1 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Il provvedimento, dunque, afferma il principio costituzionale in base al quale lo Stato riconosce le agevolazioni contributive ai datori di lavoro subordinandole al rispetto delle previsioni contenute nei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
E’ bene sottolineare che tale previsione non introduce una deroga ai principi di determinazione della base imponibile previdenziale, ma limita il suo intervento al solo riconoscimento dei benefici contributivi concessi dalle norme statali.
Contratto collettivo settore edile
Il contratto collettivo nazionale del settore Edilizia Industria, firmato il 18/06/2008, disciplina l’istituto del lavoro a tempo parziale con la finalità di contribuire alle attività di contrasto di fenomeni di improprio utilizzo di tale tipologia contrattuale nel settore.
L’articolo 78 del contratto stabilisce che:
“Fermo restando quanto previsto dalla legge, nelle more dell'adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse Edili le parti stabiliscono che un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato”.
La stessa norma contrattuale dispone inoltre che:
“Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa”.
Interpretazioni amministrative
In questo contesto giuridico, l’Inps con la circolare n. 6/2010 in chiave ispettiva, ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina contributiva da applicare ai contratti a tempo parziale stipulati in eccedenza rispetto al limite percentuale fissato dal contratto collettivo del settore edile.
Al riguardo l’Istituto previdenziale afferma che “una volta raggiunta l’indicata percentuale del 3% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato nell’impresa, o superato il limite pari al 30 per cento degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa, ogni ulteriore contratto a tempo parziale stipulato deve considerarsi adottato in violazione delle regole contrattuali”.
La circolare n. 6/2010, con riguardo alla contribuzione virtuale sopra descritta, afferma che “Considerato che, fra le predette esclusioni, non compare il caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si ritiene, in accordo col Ministero del lavoro, che l’istituto della contribuzione virtuale debba essere applicato anche al part-time in edilizia nel caso in cui la stipula di tale tipologia di rapporto sia avvenuta in violazione del limite contrattualmente ….pertanto, per ogni rapporto stipulato in violazione di tale limite, la carenza di legittimazione contrattuale alla stipula comporta l’applicazione della contribuzione virtuale, come se il rapporto non fosse a tempo parziale”.
Profili di criticità
L’interpretazione fornita dall’Istituto previdenziale non è coerente con il quadro giuridico di riferimento e con precedenti orientamenti forniti dallo stesso Istituto.
Preliminarmente occorre distinguere due profili; il primo, relativo agli effetti della violazione contrattuale richiamata ai fini dell’applicazione della contribuzione virtuale, il secondo relativo agli effetti della medesima violazione ai fini dei benefici normativi e contributivi.
Ai fini che qui interessano, appare opportuno analizzare il primo dei due profili sopra evidenziati.
Sul punto, l’Inps con la circolare n. 269/1995, con cui ha illustrato il criterio di applicazione della contribuzione virtuale con specifico riferimento ai rapporti a tempo parziale nel settore edile, ha affermato che per questa tipologia di rapporti “la contribuzione va assolta rispetto all'orario ridotto contrattualmente praticato senza dar luogo alla contribuzione virtuale”.
In altri termini, lo stesso Istituto previdenziale ha affermato che la contribuzione virtuale non può trovare applicazione nei rapporti a tempo parziale e ciò anche nel rispetto di un principio di non discriminazione e di riproporzionalità previdenziale presenti nel nostro ordinamento.
Peraltro, lo stesso Istituto previdenziale ha affrontato più recentemente con il messaggio n. 5143 del 14 febbraio 2005 il problema dell’ efficacia delle disposizioni limitative contenute nei contratti collettivi ai fini dell’applicazione degli obblighi previdenziali previsti da norme di legge (analizzando un’analoga previsione contenuta nel contratto collettivo nazionale del settore commercio).
In particolare, con il predetto messaggio è stato affrontato il tema dell’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali nei riguardi dei lavoratori a tempo parziale nel caso in cui un CCNL stabilisca un vincolo di orario minimo che le parti devono rispettare a livello di pattuizione individuale. Si tratta di fatto di limiti analoghi a quelli previsti per il contingentamento dei contratti a tempo parziale fissati dal CCNL del settore industria.
Sul punto, l’Inps – richiamando proprio l’articolo 9 del D.Lgs. n. 61/2000 - ha affermato che indipendentemente da quanto stabilito dal contratto collettivo di riferimento “i contributi previdenziali ed assistenziali devono essere calcolati….. tenendo conto dell’orario pattuito tra le parti nel contratto di lavoro a tempo parziale, anche se inferiore a quello minimo definito dal
CCNL di riferimento” e ciò, fissando un principio generale in base al quale i limiti della contrattazione collettiva (sia riferiti ad un numero di ore minimo del rapporto a tempo parziale sia riferiti alla percentuale massima di avvio dei rapporti) non possono incidere sulla determinazione della base imponibile della contribuzione previdenziale che deve rimanere ancorata “tenendo conto dell’orario pattuito tra le parti nel contratto di lavoro a tempo parziale”.
Peraltro, anche sotto un profilo sostanziale, le scelte interpretative dell’Inps portano ad una disparità di trattamento al verificarsi dei medesimi comportamenti. Infatti, se nel settore commercio venisse avviato un contratto a tempo parziale oltre i limiti fissati dal contratto collettivo, il lavoratore avrebbe una copertura previdenziale commisurata correttamente alla durata parziale della prestazione. Mentre, se l’analoga situazione avvenisse nel settore edile, il lavoratore avrebbe una copertura previdenziale commisurata ad una prestazione a tempo pieno anche svolgendo una prestazione a tempo parziale.
Peraltro, va anche analizzato che nessuna disposizione di legge limita, direttamente o indirettamente, il ricorso al part time, né attribuisce delega in tal senso alla contrattazione collettiva. Al contrario, il D.Lgs. n. 61/2000 recepisce la direttiva comunitaria che sostiene e promuove questa tipologia contrattuale, ponendo sullo stesso piano il lavoro a tempo pieno e a tempo parziale e non in rapporto regola-eccezione (come accade per il lavoro a termine).
In conclusione, relativamente ai rapporti di lavoro a tempo parziale avviati nell’edilizia, si ritiene che la contribuzione virtuale possa trovare legittima applicazione solo nell’eventualità in cui in sede ispettiva venisse concretamente accertato che il rapporto di lavoro avviato non corrisponda all’effettiva prestazione resa dal lavoratore.

venerdì 21 maggio 2010

Il restauro dei locali ferma l’accertamento da studi di settore



Scostamento motivato, non è gestione diseconomica

I lavori di ristrutturazione dei locali in cui si svolge l’attività commerciale impediscono una normale gestione dell’azienda: si tratta di una circostanza di cui non si può non tenere conto nel valutare se è motivato o meno lo scostamento tra i risultati dichiarati dal contribuente e le risultanze dello studio di settore.

Lo ha precisato la terza sezione della Commissione tributaria provinciale di Milano nell’accogliere il ricorso di un contribuente (con attività di ristorante, trattoria, pizzeria) cui l’Ufficio, a seguito dell’applicazione degli studi di settore, aveva accertato un maggior reddito imponibile e maggiori imposte IRPEF, IRAP, IVA e contributi INPS. Secondo l’Ufficio, i risultati dichiarati dal contribuente apparivano antieconomici, in quanto a fronte di ricavi visibilmente più bassi vi erano costi alti, molto simili a quelli dichiarati negli altri anni.

La CTP Milano ha tuttavia confermato l’operato del contribuente, che già in sede di contraddittorio aveva evidenziato che i ricavi dell’annualità accertata erano stati influenzati dai lavori di ristrutturazione che avevano interessato i locali ove veniva svolta l'attività commerciale: la situazione di restauro dei locali non ha di fatto consentito una normale gestione e, tale circostanza, va presa in considerazione ai fini di decidere.

Lo scostamento delle risultanze dello studio di settore risulta essere stato, a giudizio del Collegio, più che motivato, non integrando così lo stesso l'ipotesi di gestione diseconomica (fondamento dell'accertamento con il metodo dello studio di settore).

Di fronte alla contestazione di gestione diseconomica (differenza tra dichiarato e risultanze da studi di settore), la Corte di Cassazione ha esplicitato il principio che il fisco debba innanzitutto verificare se la condotta del contribuente sia effettivamente irrazionale. Nella fattispecie, affrontare un periodo di minor ricavi per migliorare, ristrutturare e adeguare i locali della propria azienda non dovrebbe potersi ritenere irrazionale, soprattutto quando porti ad un incremento di ricavi successivi.

Neppure dunque si può parlare di risultati abnormi o contrari al senso comune: il contribuente ha tenuto un comportamento più che razionale, credibile, non producente risultati contrari al senso comune, ma solo necessitato dalle reali condizioni di gestione dell'attività.
(Commissione tributaria provinciale Milano, Sentenza, Sez. III, 17/05/2010, n. 203)
tratto da www. ipsoa.it

giovedì 13 maggio 2010

Quando si possono chiedere le osservazioni alle organizzazioni sindacali?



Facoltà discrezionale del giudice di merito
La Corte di Cassazione stabilisce i presupposti per la richiesta di osservazioni scritte ed orali alle organizzazioni sindacali stipulanti un contratto collettivo, ma limita al solo primo grado di giudizio la facoltà del giudice di richiederle.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione afferma che, nel rito del lavoro, la facoltà di richiedere osservazioni scritte ed orali alle organizzazioni sindacali stipulanti un contratto collettivo può essere esercitata solo nel primo grado di giudizio e non anche in appello, e presuppone che la norma contrattuale presenti aspetti oscuri ed ambigui che le informazioni delle organizzazioni sindacali possano chiarire.

In senso opposto, in precedenza, la giurisprudenza ha sempre ammesso l'esercizio della facoltà in discorso in appello. Così, tra le altre, Cass. Sez. L, sentenza n. 5207 del 23 settembre 1988, ha ritenuto che, in tema d'interpretazione di dichiarazioni transattive, le informazioni ed osservazioni dei rappresentanti delle associazioni sindacali (la cui assunzione può avvenire anche in sede di appello, non applicandosi ad esse, che non sono mezzi di prova, il divieto di cui al secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ.), se sono utili per la ricostruzione della vicenda che ha portato al rilascio della dichiarazione, non possono risolversi in valutazioni interpretative riservate al giudice, il quale deve procedere direttamente alla interpretazione della volontà delle parti, anche in base al prioritario criterio ermeneutico dell'elemento letterale.

Sulla natura processuale del mezzo, e sulla non assimilabilità alle istanze istruttorie, Cass. Sez. L, Sentenza n. 6845 del 23 luglio 1994, secondo cui, nel rito del lavoro, la richiesta d'informazioni alle associazioni sindacali indicate dalle parti, pur non potendo essere annoverata tra i mezzi di prova, costituisce tuttavia un peculiare strumento processuale che consente al giudice di acquisire dati per una migliore valutazione della fattispecie sottoposta al suo esame, sicché dalle risultanze di tali informazioni il giudice può dedurre argomenti di prova da utilizzare per la formazione del proprio convincimento.

Per Cass. Sez. L, Sentenza n. 1318 del 15 febbraio 1985, nelle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, la parte che abbia preannunciato, con l'atto introduttivo del giudizio di appello, di volersi avvalere di informazioni degli istituti di patronato ed assistenza sociale, secondo la previsione dell'art. 446 cod. proc. civ., ma non abbia poi provveduto a far intervenire all'udienza di discussione alcun rappresentante di detti istituti, nè a produrre documenti scritti dai medesimi provenienti, non può dolersi della mancata adozione di provvedimenti per l'acquisizione d'ufficio di tali informazioni, ciò rientrando nei poteri discrezionali del giudice del merito, in base ad una valutazione di necessità legittimamente esprimibile, in senso negativo, anche per implicito.

Anche secondo Cass. Sez. L, Sentenza n. 1282 del 23 febbraio 1984 e Sez. L, Sentenza n. 2979 del 13 maggio 1982, poiché a norma dell'art. 446 cod. proc. civ. (nel nuovo testo fissato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973 n. 533), gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio rendere informazioni ed osservazioni orali e scritte nella forma di cui all'art. 425 dello stesso codice, il giudice è tenuto a prendere in esame l'istanza ed ad indicare gli specifici motivi in base ai quali ritenga di disattenderla. Tuttavia, incombendo all'assistito l'onere di specificare la materia delle informazioni ed osservazioni, che il patronato da lui officiato intende rendere, per consentire all'altra parte ogni opportuno controllo e al giudice di valutare la loro rilevanza ai fini della decisione, nessun addebito può essere mosso al giudice di secondo grado per avere, soltanto per implicito, disattesa l'istanza formulata nel contesto dell'atto d'appello in modo del tutto generico.

Limiti diversi all'utilizzabilità dell'istituto sono stati stabiliti in passato da altre sentenze. Per Cass. Sez. L, Sentenza n. 2173 del 12 maggio 1989, in tema di controversie di lavoro, l'istanza della parte per l'acquisizione di informazioni delle associazioni sindacali - le quali, non hanno valore di prova, costituendo solo elementi utili ad un chiarimento dei termini della controversia - deve contenere l'esatta indicazione dell'associazione cui dette informazioni debbono essere richieste, essendo altresì necessario, qualora l'organizzazione sindacale non risponda per iscritto, che la persona incaricata di renderle oralmente in giudizio sia munita di titolo giustificativo del potere di rappresentanza della organizzazione stessa.

Secondo Cass., Sez. L, Sentenza n. 2200 del 2 marzo 1987, nel rito del lavoro, il lavoratore dipendente, ove convenga in giudizio il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento di pretese differenze retributive, assumendo l'applicabilità delle tariffe previste dalla contrattazione collettiva di categoria, non può adempiere all'onere probatorio al riguardo dell'adesione del datore di lavoro all'organizzazione sindacale firmataria di tale contratto mediante la richiesta (fatta dal giudice) di informazioni alle stesse associazioni sindacali (ex articoli 421 e 425 cod. proc. civ.), che non è preordinata all'accertamento di meri dati di fatto.

In ogni caso, è stato affermato in ordine alla sindacabilità delle scelte del giudice di merito, che la possibilità che ha il giudice, di richiedere informazioni e osservazioni, scritte o orali, alle associazioni sindacali, prevista dal secondo comma dell'art. 421 cod. proc. civ., costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio o mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6336 del 18 aprile 2003).
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Lav., 04/05/2010, n. 10711)
Fonte www. ipsoa.it

mercoledì 12 maggio 2010

Artigiani e commercianti, contributi fermi nel 2010



Scadenza 17 maggio 2010

Primo appuntamento Inps del 2010 per artigiani e commercianti. Entro il giorno 17 va versata la prima rata del contributo minimo.
Anche quest’anno contributi previdenziali bloccati per artigiani e commercianti.
L’Inps ha confermato che le aliquote sono rimaste ferme al 20% del reddito imponibile per cui pagheranno qualcosa in più (19 euro ) per effetto dell’aggiornamento del minimale soltanto coloro che non hanno redditi superiori a 14.334 euro .

Ma vediamo nei dettagli , a pochi giorni dalla scadenza della prima rata del 2010, quali sono le cifre effettivamente da pagare e le modalità di versamento.

BASE IMPONIBILE
Il contributo per la pensione si calcola applicando l’aliquota contributiva in vigore al totale dei redditi di impresa da denunciare ai fini IRPEF per l’anno in corso.
Ma poiché nessuno è in grado di sapere in anticipo quale sarà il reddito prodotto, il problema si risolve ricorrendo, come per le imposte dirette, a una base imponibile provvisoria data dal reddito dell'anno precedente.
I versamenti da effettuare alle varie scadenze sono quindi degli acconti basati sul reddito del 2009, ai quali seguirà un conguaglio nel giugno del 2011, quando si conoscerà il reddito effettivamente conseguito nel 2010.
I contributi previdenziali sono dovuti da tutti coloro che lavorano abitualmente nell'impresa.
E’ il caso di ricordare che per i soci di S.r.l la base imponibile è costituita dalla quota di partecipazione agli utili, prescindendo da eventuali accantonamenti a riserva o dalla loro effettiva distribuzione.

CONTRIBUTO MINIMO
Sul reddito imponibile il prelievo è pari al 20%, fermo restando che sarà dovuto comunque un contributo minimo .
Questo si ricava applicando le aliquote in vigore (20% per gli artigiani e 20,09% per i commercianti) a un minimale di reddito fissato in 14.334 euro nel 2010. I commercianti verseranno qualcosa in più (0,09%)per il finanziamento dell’assegno mensile erogato ai piccoli esercenti che cessano dall’attività prima del compimento dell’età pensionabile .
Di conseguenza il contributo minimo da versare nel 2010,comprensivo di una quota di 7,44 euro per la maternità, è di 2.874,24euro per gli artigiani e di 2.887,14 per i commercianti .
Tali importi sono ridotti rispettivamente a 2.444,22 e 2.457,12 per i collaboratori familiari fino a 21 anni, perché fino al mese del compimento dell’età beneficiano di una riduzione di tre punti dell’aliquota contributiva.
Per i periodi di attività inferiori all’anno ,i contributi sono rapportati a mese per cui gli importi minimi sono rispettivamente per di 239,52 euro per gli artigiani e di 240,60 o per i commercianti, ridotti a 203,69 e 204,76 per i rispettivi collaboratori sotto i 21 anni.

Il contributo minimo è dovuto da tutti gli iscritti anche se realizzano redditi inferiori al minimale .
Fanno eccezione gli affittacamere e gli agenti di assicurazione inquadrati nel contratto collettivo di categoria come produttori del 3°e 4° gruppo , ai quali è consentito versare il contributo sul reddito effettivamente conseguito.

OLTRE IL MINIMALE

Sulla quota di reddito eccedente il minimale di 14.334,00 euro, artigiani e commercianti devono versare rispettivamente un contributo del 20 e del 20,09%. L'aliquota sale ancora di un punto in percentuale sulla quota di reddito che supera il tetto di retribuzione pensionabile (42.364 euro nel 2010) .

Considerando anche questa maggiorazione , quest’anno avremo la seguente situazione:

---> fascia di reddito tra 14.334 e 42.364,00 euro: il contributo è del 20% per gli artigiani e del 20,09 % per i commercianti .

---> fascia di reddito tra 42.364,01e 70.607,00: il contributo è del 21 %per gli artigiani e del 21,09% per i commercianti.

DOPPIO MASSIMALE
L’importo di 70.607 euro costituisce il massimale imponibile, che si ricava maggiorando di 2/3 il tetto pensionabile di 42.364 euro.
Sulle quote di reddito eccedenti il massimale, non si versano pertanto contributi e non si maturano quote di pensione. E’ il caso di ricordare che il massimale è più alto ( 92.147 euro nel 2010) per gli artigiani e i commercianti ,che si sono iscritti all’Inps dopo il 31 dicembre 1995 e che in futuro avranno una pensione calcolata con il metodo contributivo. Non più agganciata quindi al valore dei redditi degli ultimi anni di attività ma alla massa dei versamenti effettuati nell’arco di tutta la vita lavorativa.

SCONTO PER I PENSIONATI
I pensionati che al compimento del 65° anno di età continuano a lavorare possono beneficare di uno sconto del 50% sui contributi da versare.
La riduzione non è automatica in quanto viene applicata solo se l’interessato presenta all’Inps un ‘apposita richiesta .
In questo caso alla cessazione dell’attività lavorativa il pensionato avrà diritto ad un supplemento che verrà calcolato ovviamente sulla base del contributo ridotto .

COME SI VERSA
Da quando è entrato a regime il sistema di pagamento unificato con il modello F24 ,il contributo minimo si versa in quattro rate trimestrali, che per l’anno 2010 scadono rispettivamente il 17 maggio (il giorno 16 cade di domenica) , il 16 agosto (prorogato di norma di qualche giorno con decreto ministeriale ), il 16 novembre e il 16 febbraio del 2011.
Mentre i contributi dovuti sulla quota eccedente il minimale, relativi al saldo del 2009, al primo e al secondo acconto del 2010, vanno versati entro i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF .
Le aliquote sono ridotte di tre punti per i collaboratori familiari fino a 21 anni
tratto da www.ipsoa.it di Sergio D'Onofrio