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mercoledì 28 aprile 2010

TARSU: si applica in via automatica la tariffa previgente



Il Comune annulla la delibera che individua le nuove tariffe

Con la sentenza n. 8875 del 14 aprile 2010, la Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso in cui il Consiglio Comunale annulli la delibera con cui sono state stabilite nuove tariffe per la tassa smaltimento dei rifiuti (TARSU) si deve automaticamente applicare la tariffa vigente in precedenza.

La questione affrontata dai giudici di legittimità nasce a seguito dell’impugnazione da parte di un contribuente della cartella di pagamento relativa alla TARSU per il 2001 nei confronti di un comune ligure e del concessionario per la riscossione; in particolare il contribuente chiedeva l'annullamento della cartella, sostenendo, tra l'altro, l'infondatezza della pretesa in quanto fondata su delibera consiliare di modifica al regolamento alla tassa e di Delibera di Giunta recante l'adozione delle tariffe per detto anno, annullate dal giudice amministrativo.

La Commissione Provinciale ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la cartella di pagamento avrebbe potuto essere impugnata per eventuali vizi propri, non per contestare la legittimità dell'imposizione tributaria.

Per converso la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto ammissibile il ricorso contro la cartella anche per vizi della presupposta iscrizione a ruolo; la CTR ha rilevato che, a seguito dell'annullamento delle predette delibere comunali da parte del giudice amministrativo, si configurava la non più opinabile inesistenza delle fonti amministrative dell'obbligazione tributaria, con conseguente radicale assenza di fondamento per l'esercizio del potere impositivo; tuttavia, ha ritenuto che l'imposta fosse dovuta, ma non in virtù e nella misura indicata in cartella, dovendosi (D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 69, comma 1) intendere prorogata la tariffa in precedenza approvata e non oggetto di annullamento da parte del giudice amministrativo.
Avverso questa sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione.

Le problematiche in materia di deliberazione delle tariffe

L’articolo 69 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, prevede che entro il 31 dicembre i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso. Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e revisionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento.

Particolarmente rilevante è l'obbligo di motivazione imposto dall'articolo 69, in deroga al principio generale stabilito dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, che pur non lo prevede per gli atti normativi. Per costante giurisprudenza, infatti, è da ritenersi illegittima la determinazione delle tariffe del tributo in assenza di adeguata motivazione che dia atto delle scelte e delle soluzioni adottate in conseguenza delle attività economiche interessate, nell'ottica di una tendenziale copertura dei costi del servizio.

Non meno importante è il principio di correlatività tra rifiuti prodotti e tassa applicata, introdotto dall'articolo 65 del D.Lgs n. 507/1993. Poiché l'applicazione del criterio dell'effettività della produzione dei rifiuti si configura come derogatorio rispetto a quello presuntivo tradizionale, le istruzioni delle Finanze hanno sempre raccomandato "un'articolazione tariffaria che commisuri all'effettiva produzione di rifiuti tutti gli oneri del servizio".

Va anche osservato che, nonostante l'organo deliberante competente in materia non risulti espressamente indicato dal D.Lgs 507/1993 (l'articolo 69 si limita, infatti, a un generico riferimento al "Comune"), a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali, attuata con il D.Lgs 267/2000 (cd. TUEL), ha trovato definitiva soluzione la vexata quaestio relativa all'individuazione dell'organo comunale competente ad adottare i provvedimenti di determinazione delle aliquote (tariffe) dei tributi locali.

L’analisi della Corte di Cassazione

Nel caso di specie, i giudici di legittimità attesa la natura demolitoria delle pronunce di annullamento del giudice amministrativo, affermano che gli atti amministrativi annullati (nella specie le delibere comunali di approvazione del regolamento TARSU e della relativa tariffa) devono ritenersi espunti dalla realtà giuridica con efficacia ex tunc. Devono ritenersi, cioè, come mai venuti ad esistenza

In questo senso, può affermarsi che l'art. 69, comma 1, del citato decreto legislativo, trovi applicazione in siffatte ipotesi non già in via analogica, nè estensiva, ma in via diretta, atteso che, dopo la pronuncia demolitoria del giudice amministrativo, non vi è alcuna distinzione tra l'ipotesi di mancata deliberazione e l'ipotesi di illegittima deliberazione, e cioè tra l'ipotesi di mancato esercizio del potere pubblicistico attribuito dalla norma all'autorità amministrativa e l'ipotesi di illegittimo esercizio del medesimo.

In altri termini, secondo i giudici di legittimità, la norma de qua può essere direttamente "letta" in questo senso: "in caso di mancata valida deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso".
(Sentenza Cassazione civile 14/04/2010, n. 8875)
Fonte www.ipsoa.it

venerdì 23 aprile 2010

Lavoro, societa', ambiente, pene e sanzioni: approvata oggi in via definitiva dalla Camera la Legge Comunitaria 2009.



Approvazione definitiva

A seguito delle modifiche approvate nel corso dell’esame parlamentare, il disegno di legge comunitaria A.C. 2449-C del quale, dopo la conlcusione dell'esame in sede referente da parte della XIV Commissione, inizia il 19 aprile la discussione in Assemblea, consta ora di 56 articoli, suddivisi in tre Capi, nonché degli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (10 direttive nell’Allegato A e 52 nell’Allegato B).

Il progetto di legge interviene in diversi settori, ora delegando il Governo all’adeguamento dell’ordinamento nazionale mediante l’adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all’ordinamento comunitario.

Il Capo I reca disposizioni di carattere generale sui procedimenti per l’adempimento degli obblighi comunitari, mediante il conferimento di deleghe al Governo per il recepimento delle direttive riportate negli allegati A e B entro il termine previsto da ciascuna direttiva, per l’adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da provvedimenti comunitari, e per l’adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie, adottate sulla base delle deleghe contenute nel provvedimento, con le norme vigenti nelle stesse materie.

Nel corso dell’esame al Senato sono stati approvati cinque articoli aggiuntivi recanti alcune modifiche alla legge n. 11/2005 in materia di informazione al Parlamento sul processo normativo comunitario e di verifica da parte delle Camere del rispetto del principio di sussidiarietà.

Il Capo II reca disposizioni particolari di adempimento per il recepimento di direttive e specifici principi e criteri di delega legislativa.

Si citano in particolare
>>> l'attuazione della direttiva 2008/46/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici),
>>> l’abrogazione della norma (articolo 14, comma 8, della legge 82/2006) che impone ai laboratori di analisi, che analizzano qualsiasi prodotto vinoso, di effettuare la ricerca sistematica dei denaturanti previsti dalla stessa legge.

Ulteriori previsioni riguardano:
>>> la protezione delle acque dall’inquinamento derivante dalla produzione di deiezioni e lettiere avicole;
>>> gli obblighi di comunicazione in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007-2008;
>>> le disposizioni riguardanti gli allergeni alimentari;
>>> la delega al Governo per il riordino delle norme in materia di latte alimentare parzialmente o totalmente disidratato;
>>> il finanziamento della politica agricola comune;
>>> il rafforzamento della tutela delle produzioni vinicole di pregio che si fregiano di una DOC o IGP;
>>> la facoltà di vendere e somministrare bevande alcoliche in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie o di manifestazioni promozionali di prodotti tipici locali;
>>> le norme in materia di inquinamento acustico degli edifici;
>>> le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni di regolamenti comunitari.

Nel corso dell’esame al Senato sono stati inseriti diversi articoli aggiuntivi riguardanti, in particolare:
>>> l'attuazione delle direttive nel settore energetico ed in quello dei rifiuti,
>>> la tutela penale dell'ambiente,
>>> la regolamentazione nei sistemi di pagamento,
>>> la remunerazione degli amministratori di società quotate,
>>> il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura,
>>> il mercato interno dei servizi postali,
>>> la tutela della fauna selvatica,
>>> il riutilizzo di documenti nel settore pubblico,
>>> il riordino dell'Amministrazione degli Affari esteri.

Tra le modifiche apportate dalla XIV Commissione nel corso dell'esame in terza lettura si segnalano in particolare:
>>> la soppressione all'art. 25 della previsione che il trattamento economico omnicomprensivo degli amministratori di società quotate non possa superare il trattamento annuo lordo dei membri del Parlamento e quelle,
>>> all'art. 43, riguardanti la tutela della fauna selvatica e la disciplina dei calendari venatori Caccia .

Il Capo III reca prevede tre deleghe volte all’attuazione di alcune decisioni quadro adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, riguardanti:
>>> la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
>>> la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali;
>> la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati ed alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.

Nel corso dell’esame al Senato è stata inoltre inserita la delega per l’attuazione di una decisione quadro relativa alla lotta alla posizione della vittima nel procedimento penale.

* FONTE: Camera dei Deputati, Comunicato 22/4/2010

giovedì 15 aprile 2010

Cessioni immobiliari, stop al contenzioso



Non basta più la sola differenza tra prezzo dichiarato e valore normale

Per gli accertamenti in materia di IVA e di reddito d’impresa effettuati sulle cessioni immobiliari, gli uffici devono valutare l’abbandono dei contenziosi tributari se l’unico elemento di prova è lo scostamento del corrispettivo dichiarato rispetto al valore normale.

Questa è l’indicazione che l’Agenzia delle Entrate ha fornito con la circolare n. 18/E emanata ieri: l’art. 24 della legge Comunitaria 2008 (legge n. 88/2009) ha fatto venir meno la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di fondare la rettifica delle dichiarazioni sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato per la cessione di beni immobili e il relativo valore normale; nel recente documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate fornisce i necessari chiarimenti in merito alla decorrenza di tali modifiche e ai relativi effetti, al fine di garantire l’uniformità dell’attività degli uffici.

Per effetto della Comunitaria 2008, lo scostamento tra il corrispettivo dichiarato per le cessioni immobiliari e il loro valore normale non costituisce più una presunzione legale relativa (come stabiliva invece il D.L. n. 223/2006), bensì una presunzione semplice. Ciò anche con riferimento al passato: l’abrogazione della presunzione legale relativa a suo tempo introdotta dal decreto-legge Bersani produce effetti anche con riferimento al periodo pregresso.

Con la conseguenza che gli Uffici porteranno avanti il contenzioso in materia soltanto nel caso in cui gli accertamenti siano fondati - oltre che su questa presunzione semplice - anche su altri elementi quali un importo del mutuo superiore al valore della compravendita o un prezzo di vendita ricostruito attraverso le indagini finanziarie diverso rispetto a quello dichiarato.
(Circolare Agenzia delle Entrate 14/04/2010, n. 18/E)

martedì 6 aprile 2010

Taglia-burocrazia, si accorciano i tempi per la P.A.



Procedimenti amministrativi

Entro il 4 luglio 2010 - in adempimentoTaglia-burocrazia, si accorciano i tempi per la P.A. dell'articolo 7 della legge 69 del 2009 - tutte le pubbliche amministrazioni devo adeguare i termini dei propri procedimenti al tetto massimo di 90 giorni, oppure di 180 giorni, ma solo nel caso di procedimenti eccezionalmente complessi, quando emergono elementi di sostenibilita' organizzativa e di approfondita valutazione degli interessi pubblici in questione.
p>L'atto di indirizzo detta alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali le linee guida per l’attuazione dell’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, con la finalità di fornire i criteri d’azione per la predisposizione degli schemi di regolamento per la rideterminazione dei termini procedimentali e per l’attuazione delle disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale e di grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati da ciascun procedimento.

La legge n. 69 del 2009 apporta importanti modifiche alla legge n. 241 del 1990, per ridurre i termini di conclusione dei procedimenti ed assicurare l’effettività del loro rispetto da parte delle amministrazioni.

Entro il 4 luglio 2010 – in adempimento dell'articolo 7 della legge 69 del 2009 – tutte le pubbliche amministrazioni devo adeguare i termini dei propri procedimenti al tetto massimo di 90 giorni, oppure di 180 giorni, ma solo nel caso di procedimenti eccezionalmente complessi, quando emergono elementi di sostenibilità organizzativa e di approfondita valutazione degli interessi pubblici in questione.

Le amministrazioni dello Stato, entro la scadenza di luglio, devono provvedere all'emanazione di nuovi regolamenti che elenchino tutti i procedimenti amministrativi di cui sono titolari e, per ciascuno di essi, indicare quali sono i termini di conclusione previsti.

La stessa norma del 2009, inoltre, prevede la responsabilità del dirigente nel caso di reiterata violazione dei termini e il risarcimento del danno ingiusto causato da un ritardo di natura dolosa o colposa.

In vista del raggiungimento di questo obiettivo, il Dipartimento della funzione pubblica ha messo a disposizione delle amministrazioni statali una procedura informatica per rendere più veloci e monitorabili l'aggiornamento dei termini dei procedimenti e per realizzare la banca dati nazionale dei procedimenti amministrativi statali.

I cittadini potranno accedere ai regolamenti adottati dalle amministrazioni che hanno utilizzato la procedura informatica.

FONTE: Ministero per la pubblica amministrazione e per l'innovazione
(Decreto 12/01/2010, G.U. 01/04/2010, n. 76)

lunedì 5 aprile 2010

Illegittimo l’accertamento basato unicamente sugli studi di settore



Lo studio di settore è un semplice parametro

L’accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore viola il principio di capacità contributiva: lo ha affermato la Commissione tributaria regionale di Roma, sezione staccata di Latina, con sentenza del 4 marzo scorso.

La sentenza in commento, avendo ad oggetto un argomento molto discusso quale per l’appunto gli studi di settore, ben si presta ad alcune riflessioni.

A tal fine, è, innanzitutto, opportuno rilevare la fonte normativa degli studi di settore, che va ricercata negli articoli 62-bis e 62-sexies, comma 3, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427). In particolare, l’art. 62-sexies, comma 3, del decreto citato, che rappresenta la norma di riferimento in tema di accertamento da studi di settore, stabilisce che gli accertamenti (analitici-induttivi) di cui agli articoli 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (in tema di imposte dirette) e 54, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (in tema di IVA) “possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore”.

Secondo tale previsione normativa, dunque, lo studio di settore è investito semplicemente della funzione di agevolare l’espletamento da parte dell’Amministrazione finanziaria della funzione accertativa, permettendo alla stessa, in presenza di gravi incongruenze, di procedere ad accertamento analitico-induttivo.

Conseguentemente, quindi, lo studio di settore è soltanto un semplice e puro indice di riferimento per consentire all’Ufficio fiscale di adottare il particolare tipo di accertamento analitico-induttivo, nei casi e alle condizioni tassativamente previsti dagli artticoli 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973 e 54, D.P.R. n. 633/1972 (e successive modifiche ed integrazioni).

Lo stesso art. 62-sexies, comma 3, cit., difatti, richiede espressamente, per legittimare l’accertamento, che si verifichi una grave incongruenza tra i ricavi o i compensi dichiarati dal contribuente e quelli fondatamente desumibili “dagli” studi di settore.
Questo perché, se il legislatore avesse voluto attribuire a questi ultimi valore di presunzione legale relativa, avrebbe potuto semplicemente stabilire che gli accertamenti possono essere fondati “sugli” studi di settore.
Pertanto egli, non ritenendo sufficiente il risultato degli studi di settore come fatto noto per determinare acriticamente i risultati conseguiti dal contribuente, ha richiesto la presenza di “gravi incongruenze” tra questi ultimi e gli studi di settore.

Orbene, ciò premesso, è a questo punto opportuno rilevare che la sentenza in commento condivide pienamente quest’interpretazione che esclude la legittimità dell’accertamento basato unicamente sugli studi di settore.

A sostegno di tale tesi, difatti, in essa sono riportate, in primis, le indicazioni fornite sull’argomento dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E del 23 gennaio 2008, secondo cui “la stima effettuata mediante gli indicatori di normalità economica in parola non legittima, pertanto, l'emissione di atti di accertamento automatici, esclusivamente basati sulla stima medesima”.

Ad ulteriore conferma di ciò, poi, è riportato un passo della sentenza n. 18983 del 10 settembre 2008 della Corte di Cassazione, secondo cui "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la procedura di determinazione induttiva dell'ammontare dei ricavi e dei compensi sulla base di coefficienti presuntivi […] consente all'Ufficio, ove occorra, di integrare o addirittura sostituire i detti coefficienti con elementi particolari, propri del contribuente sottoposto a verifica, con esclusione, quindi, di ogni automatismo dei coefficienti; ciò in quanto il principio della flessibilità degli strumenti presuntivi trova origine e fondamento nell’articolo 53 della Costituzione, non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica a prescindere dalla capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica…".
E’ in ragione di tali argomenti che, quindi, i giudici di merito condividono le motivazioni addotte in appello circa l’illegittimità di un avviso di accertamento che, basandosi esclusivamente sugli studi di settore, riteneva inammissibile che un’azienda dichiarasse un reddito inferiore di un proprio lavoratore dipendente.

Le stesse, in definitiva, sono pienamente condivisibili, poiché, in ragione di quanto enunciato, lo studio di settore è un semplice parametro. Esso, difatti, indirizza l’attività di selezione e controllo degli Uffici fiscali, i quali, tuttavia, se decidono di adottare il particolare tipo di accertamento analitico-induttivo, devono motivare adeguatamente e dimostrare le “gravi incongruenze” tra il reddito dichiarato e gli studi di settore, senza alcuna inversione dell’onere della prova da parte del contribuente, dato che si è in presenza di presunzioni semplici e non legali, successivamente, però, proprio perché lo studio di settore, di per sé, non determina alcun maggior reddito, per determinarlo e quantificarlo, essi devono servirsi di ulteriori elementi, del tutto mancanti nel caso de quo, al punto di legittimare l’annullamento del relativo accertamento.
(Commissione tributaria regionale Lazio, Sentenza, Sez. XXXIX, 04/03/2010, n. 287)
Fonte Il quotidiano Ipsoa www.ipsoa.it

venerdì 2 aprile 2010

Un sistema per CRM in azienda



Un CRM in sintesi è un sistema per la gestione delle relazioni con il cliente, ma in realtà è qualcosa di molto più complesso che attraversa in modo diretto e trasversale tutta l'azienda.
Il CRM (Customer Relationship Management) oramai ha assunto un ruolo fondamentale nellea ziende, le grandi compagnie sono disposte ad investire milioni di euro per dotarsi di sofisticati sistemi CRM, ma per quale motivo? Ed una Piccola o Media Impresa deve investire nel CRM? E quali sono i vantaggi che ha un'azienda nell'implementare un CRM?
Negli anni '20-'30 le aziende erano per lo più orientate alla produzione di massa, si pensi alla Ford "T". Negli anni '30-'50 vi fu un orientamento alla vendita dei prodotti (selling orientation): in presenza di una grande offerta di prodotti, le imprese per differenziarsi dovevano puntare sulla comunicazione e sulla capillarità dei punti vendita o nella vendita diretta. Dagli anni '50 agli anni
'90/2000 vi è stato un periodo in cui le aziende erano orientate al marketing (marketing orientation), ossia ci si accorse che prima di produrre un bene, era necessario capire se questo bene era necessario (o richiesto) dal mercato. Dagli anni '90 si parla di aziende orientate al cliente(customer orientation).
Ma cosa significa in concreto l'orientamento al cliente? I manager sempre più riconoscono che il vero capitale aziendale non consta solo nel prodotto/servizio offerto, o nel padroneggiare i canali di vendita, ma piuttosto nelle risorse definite "intangibili". In particolare questo valore risiede
nelle relazioni che l'impresa ha con i propri clienti, con i fornitori, con i partner e nella capacità di mettere a frutto questo capitale. Ecco quindi che le aziende si dotano di "strumenti" capaci di gestire questa relazione: Customer Relationship Management.
A cosa serve il CRM
IL CRM è uno dei tre software fondamentali di cui si dotano le aziende, insieme all'ERP(Enterprise Resource Planning) e SCM (Supply Chain Management). Nell'adozione di questi software le imprese compiono sforzi di non poco conto in termini di uomini, tempo e risorseeconomiche e spesso, "grazie" o per "colpa" dell'adozione di questi software, le imprese ripensano all'intera organizzazione aziendale.
Il CRM in modo particolare risulta trasversale a tutta l'azienda ed è molto più ostico da assimilare degli altri (nota: il concetto di "assimilazione" del software risulta molto importante soprattutto a fini del calcolo del ROI Return On Investment). Banalizzando un poco, i sistemi ERP "devono"
essere usati per tenere sotto controllo i costi, le entrate, le fatture e da sempre vi è un ufficio amministrazione in tutta l'azienda. I sistemi SCM se possibile sono ancora più facili da comprendere: servono per produrre di più e meglio.
Ma i sistemi CRM? A che servono? Come la buona gestione della relazione con i clienti aiuta a migliorare il valore dell'azienda? Esaminiamo il CRM nei suoi aspetti distintivi:
Approccio integrato: l'organizzazione dei processi aziendali, la struttura, le dinamiche aziendali sono fortemente plasmate ed integrate con i sistemi informativi a disposizione, per sviluppare politiche di gestione del cliente in fase di acquisizione (marketing) e gestione (post vendita).
Gestione del ciclo di vita del cliente: Il cliente nelle relazioni con l'impresa esprime delle necessità, siano esse vere o percepite, capendone il significato, analizzando l'evoluzione, comprendendo i bisogni, l'azienda può aumentare il valore di ogni cliente durante il suo ciclo di vita (Customer Lifetime Value): comprendendo i bisogni si possono proporre servizi sempre più specializzati e rispondenti alle necessità del cliente.
Conoscenza approfondita ed integrata dei clienti: Il semplice fatto di possedere dati non significa di per se avere informazioni, questo ovviamente è tanto più vero quanto l'informazione è intangibile, pertanto questa conoscenza prende forma da tutte le fonti dati presenti in azienda (call centre, anagrafiche, ordini, etc.) opportunamente elaborate e gestite. La comprensione dei clienti
deve essere tale da poter effettivamente incidere sui processi aziendali, pertanto queste informazioni devono essere in grado di incidere sui servizi offerti, sul miglioramento interno dei processi, cioè deve produrre un costante miglioramento dell'azienda.
Come si evidenzia il CRM non è tanto e solo un software aziendale necessario, ma un vero e proprio modello di business, che coinvolge certo i sistemi informativi, ma soprattutto l'organizzazione aziendale ed i suoi processi.
Quindi un sistema di CRM serve per aumentare le vendite ad un cliente esistente, facilitare nuovi contatti, conoscere meglio i propri clienti, per proporre sempre servizi adeguati.
Cosa fa un CRM
Oggi il CRM si estende in tutte le dimensioni dell'azienda, sia orizzontalmente, cioè in tutti i dipartimenti aziendali, che verticalmente, cioè è utilizzato da tutti i livelli aziendali, dal management al livello operativo. Questo è dovuto al fatto che il cliente è al centro dell'azienda anche quando questa non è propriamente customer oriented.
I sistemi CRM aiutano a sintetizzare i processi aziendali di vendita, di supporto e di marketing, attraverso tutti i canali di contatto. Questi processi, vengono integrati quanto più possibile in un "unicum" e vengono automatizzati al fine di minimizzare i tempi di percorrenza interna e dare le risposte che il cliente si aspetta nel minor tempo possibile.
In ultimo i sistemi CRM devono fornire conoscenza aziendale sul cliente per supportare decisioni di cambiamento dei processi e/o servizi
Articolo tratto da Riccardo Grassi www.pmi.it

Per un primo approccio ad un sistema informatico CRM si consiglia la procedura offerta gratuitamente sul web dal portale zoho www.zoho.com che fornisce un sistema utilizzabile in n. 3 postazioni ed integrabile con altri prodotti sempre gratuiti del portale.

giovedì 1 aprile 2010

Via libera alla fusione tra Bcc di Bientina e Credito Valdinievole



È arrivato l’ok di Bankitalia. Nasce un istituto con 2mila soci

BIENTINA. La Banca d’Italia ha detto sì. Saranno “celebrate” le nozze tra Credito Valdinievole e Banca di credito cooperativo di Bientina. L’ok è arrivato dall’organo di vigilanza sugli istituti di credito, anche se per rendere operativa la fusione per incorporazione ci sarà da aspettare la formalità delle rispettive assemblee dei soci, cui spetterà l’ultima parola. Le voci che si rincorrevano dalla fine del 2008 sul salvataggio di Bientina da parte del Credito Valdinievole hanno avuto un approdo concreto.
Le opportunità. Con la fusione per Bientina cessa il commissariamento disposto dalla Banca d’Italia nel marzo 2009, mentre per l’istituto montecatinese si apre l’opportunità di presentarsi in forze nel territorio pisano e della Valdera. Un’espansione naturale verso un’area dove non sono presenti altre banche di credito cooperativo. Un accordo non scritto tra gli istituti della federazione sconsiglia lo sconfinamento su mercati già presidiati da banche locali. E nel Pistoiese il Credito Valdinievole avrebbe trovato la presenza di altre realtà consolidate. Quindi, meglio guardare altrove su obiettivi messi bene in vista dagli organi di controllo.
I numeri di Bientina. Gli ultimi dati disponibili descrivono un istituto con oltre 1.800 soci, un capitale sociale di 4,9 milioni di euro e un patrimonio netto di 21,7 milioni di euro. A questi numeri vanno aggiunti sei sportelli (Bientina, Montecalvoli, Altopascio, Pontedera, a Cascine di Buti solo bancomat, Navacchio, Montacchiello e Montecarlo dove c’è lo sportello della tesoreria comunale) e una settantina di dipendenti. Ad indurre la Banca d’Italia a commissariare la banca, il secondo nella sua storia, fu soprattutto l’aumento dei crediti in sofferenza che a fine 2007 rispetto all’anno precedente erano cresciuti del 5,70%, passando da 6,9 milioni di euro a 7,3 milioni, rappresentando il 3,83% dei crediti verso la clientela, contro il 4,57% del precedente esercizio. Rischi vennero valutati anche sotto l’aspetto di sostanziose perdite di patrimonio. A metà febbraio del 2009 erano usciti allo scoperto, con esposti e denunce alla magistratura, circa 200 dei 1.800 soci per sottolineare la situazione di gravi sofferenze ed esposizioni per milioni di euro, e invocare chiarezza nei rapporti tra la banca e alcune società che facevano riferimento all’ex presidente del Pisa calcio, Leonardo Covarelli.
E quelli della Valdinievole. Conti in salute quelli del Credito Valdinievole. E con un bilancio del genere la fusione con i vicini di casa di Bientina è sembrato un passaggio più che sollecitato da federazione e Bankitalia. La raccolta è passata dai 310,379 milioni del 2007 ai 335,334 milioni del 2008 (+ 8,04%) e gli impieghi dai 258,664 milioni del 2007 ai 291,358 del 2008 (+ 12,64%). L’incidenza delle sofferenze nette sugli impieghi è allo 0,21% rispetto allo 0,46% dell’anno precedente. Il portafoglio di proprietà ammonta a 69,415 milioni. Il patrimonio di bilancio, comprensivo dell’utile destinato a riserve, passa da 43,674 a 46,569 milioni con un incremento del 6,6%. L’utile di esercizio ammonta ad oltre 3 milioni. Il matrimonio s’ha da fare.
Tratto da Il Tirreno del 01/04/2010

mercoledì 31 marzo 2010

Dal 3 maggio cambia il modello F24



Versamenti con elementi identificativi nel nuovo F24

Con provvedimento del 29 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha approvato alcune modifiche al modello F24 - Versamenti con elementi identificativi; il nuovo modello deve essere utilizzato (unitamente alle relative avvertenze per la compilazione) a partire dal 3 maggio 2010, in sostituzione di quello approvato con provvedimento del 7 agosto 2009.

Sono inoltre approvate le specifiche tecniche di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai versamenti unitari effettuati in via telematica utilizzando il modello «F24 Versamenti con elementi identificativi», contenenti le modifiche di nuova approvazione.

In particolare, nel modello sono stati introdotti i campi relativi al codice ufficio e al codice atto.

Per effetto delle modifiche, tenuto conto anche del fatto che nell’attuale versione sono già presenti i campi relativi a due codici fiscali, il nuovo modello F24 consentirà una più efficiente gestione dei versamenti dovuti a seguito di escussione di polizze fideiussorie per i quali è necessario acquisire l’informazione del debitore principale, del soggetto obbligato in solido e degli estremi dell’atto per il quale è stata rilasciata la garanzia.
(Provvedimento Agenzia delle Entrate 29/03/2010, n. prot. 2010/19702)
Fonte agenzia Entrate - www.ipsoa.it

venerdì 26 marzo 2010

Regione Toscana: pacchetto anticrisi a sostegno dell'occupazione



Delibera Giunta regionale Toscana 15/03/2010, n. 321 e n. 317 pubblicata sul BURT n. 12 del 24/03/2010

La Regione Toscana, con la Delibera in oggetto, approva gli interventi di seguito specificati:
a) “Assunzione di donne over 30”: è previsto un contributo regionale pari ad euro 6.000 per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato full-time di donne disoccupate/inoccupate, iscritte ai centri per l'Impiego delle Province della Toscana e di euro 3.000 in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time;
b) “Fondo per l'assunzione di giovani laureati”: è previsto un contributo regionale pari ad euro 6.000 per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato full-time e di euro 3.000 nel caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato part-time. Nel caso, invece, di assunzione con contratto a tempo determinato full-time, della durata di almeno 12 mesi, il contributo sarà pari ad euro 3.000; se, entro il termine di scadenza del contratto tempo determinato full-time, il lavoratore verrà stabilizzato con contratto a tempo indeterminato full-time, l'azienda potrà richiedere un ulteriore contributo pari ad euro 3.000. Nel caso di assunzione con contratto a tempo determinato part-time, della durata di almeno 12 mesi, l'azienda potrà richiedere un contributo pari ad euro 2.000; se entro il termine di scadenza del contratto a tempo determinato part-time, il lavoratore verrà stabilizzato con un contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time, l'azienda potrà richiedere un ulteriore contributo di euro 1.000; qualora il lavoratore, con contratto a tempo determinato part-time venisse stabilizzato con un contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time, l'azienda potrà richiedere un ulteriore contributo di euro 3.000 (il fondo non è cumulabile con le provvidenze di cui al punto 3.);
c) “Assunzione lavoratori in mobilità”: è previsto un contributo regionale pari ad euro 6.000 per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato full-time e di euro 3.000 in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time. Il contributo verrà incrementato del 20% nel caso di assunzione a tempo indeterminato di donne over 45 e uomini over 50;
d) “Contributo per l'inserimento lavorativo di soggetti prossimi alla pensione”: per soggetti che siano a meno di 5 anni dalla pensione, che si trovino in situazione di disoccupazione o mobilità non indennizzate o che siano comunque privi di ammortizzatori sociali, la Regione eroga un contributo all'assunzione a tempo indeterminato nella misura di euro 3.000 l'anno per un massimo di 5 anni. Il contributo verrà incrementato del 20% nel caso di assunzione di donne;
e) “Contributo per l'inserimento lavorativo di soggetti prossimi alla pensione”: per soggetti che siano a meno di 3 anni dalla pensione, che si trovino in situazione di disoccupazione o mobilità non indennizzate o che siano comunque privi di ammortizzatori sociali, la Regione eroga un contributo all'assunzione a tempo determinato nella misura di euro 3. 000 l'anno per un massimo di 3 anni. Il contributo verrà incrementato del 20% nel caso di assunzione di donne;
f) “Stabilizzazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato”, effettuata almeno 4 mesi prima della scadenza del contratto a tempo determinato: è previsto un contributo regionale pari ad euro 6.000 per ogni stabilizzazione di contratti a tempo indeterminato full-time e di euro 3.000 nel caso di stabilizzazione di contratti a tempo determinato part-time. Il contributo verrà incrementato del 20% nel caso di stabilizzazione di donne over 45 e uomini over 50 con contratti a tempo indeterminato;
g) “Contributi a favore di aziende colpite dal processo di crisi che procedono al rinnovo dei contratti a tempo determinato e/o stipula dei contratti a tempo determinato per i lavoratori co.pro”: potranno presentare richieste di contributo le imprese che prorogheranno i contratti a tempo determinato e/o procederanno alla trasformazione del contratto co.pro in contratto a tempo determinato, dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;
h) “Interventi per il sostegno al reddito”: per i lavoratori in stato di disoccupazione, è previsto un contributo “una tantum” pari ad euro 1.650;
i) “Contributi ai titolari di mutuo per l'acquisto della prima casa” per i soggetti in possesso dei requisiti specificati nella Delibera in oggetto,la Regione prevede un contributo “una tantum” pari ad euro 1.650.
Fonte Burt e Guida al lavoro Il sole 24 ore

mercoledì 24 marzo 2010

Invio Modelli 730/4 ai sostituti d'imposta



Si riporta la circolare inviata dalla Direzione Regionale della Toscana Settore Servizi e consulenza Ufficio Gestione tributi in tema di comunicazioni per il ricevimento dei modelli 730/4 da parte dei sostituti.

OGGETTO: Modalità d’invio dei mod. 730-4 ai sostituti d’imposta mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

L’art. 16 del D.M. n. 164 del 1999 stabilisce che i CAF trasmettono telematicamente il risultato finale delle dichiarazioni 730 (mod. 730-4) all’Agenzia delle Entrate che lo rende disponibile, in via telematica, ai sostituti d’imposta.
Estensione della nuova procedura ai sostituti d’imposta residenti su tutto il territorio nazionale.
Negli anni 2008 e 2009 è stata avviata una prima fase di sperimentazione che ha interessato un limitato numero di sostituti d’imposta e di province.
Per l’anno in corso, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 3 febbraio 2010 stabilisce che tale procedura telematica sia estesa ai sostituti d’imposta residenti su tutto il territorio nazionale che intendono accedervi, ad eccezione di alcuni grandi sostituti come l’INPS, il Ministero dell’ECONOMIA e delle Finanze (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro), l’INPDAP, l’IPOST, le Ferrovie dello Stato Spa e le Poste Italiane Spa.
Il flusso telematico attraverso l’Agenzia delle Entrate garantisce ai sostituti la provenienza dei risultati contabili delle dichiarazioni mod. 730 e consente notevoli vantaggi economici in termini di risparmio di tempo e di risorse potendo trasferire i dati relativi al conguaglio da effettuare direttamente nelle procedure adibite alla preparazione delle buste paga dei dipendenti.
Modalità e termini per la comunicazione
Per accedere a tale procedura i sostituti d’imposta devono compilare ed inviare, entro il 31 marzo 2010, anche avvalendosi di un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, il modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate”, approvato con il medesimo Provvedimento del 3 Febbraio 2010 e pubblicato sul sito www.agenziaentrate.it seguendo il seguente percorso:
Strumenti – modulistica - Modelli di comunicazione 2010 - Ricezione telematica dei 730-4 - Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate
Nel modello i sostituti d’imposta devono indicare l’utenza telematica (fiscoline o entratel) o l’intermediario presso cui devono essere resi disponibili i dati contabili del mod. 730-4.
I sostituti d’imposta che hanno partecipato alla fase di sperimentazione svolta nel 2009 riceveranno i 730-4 senza necessità di presentare una nuova comunicazione.
Una nuova comunicazione deve essere presentata per variare uno o più dati indicati a suo tempo (ad esempio, intermediario incaricato, dati anagrafici) oppure per comunicare il numero di cellulare o l’indirizzo di posta elettronica.
I sostituti d’imposta che chiedono che i Modelli 730-4 siano resi disponibili presso l’utenza telematica di un intermediario abilitato, possono indicare, in luogo dei propri dati, il medesimo cellulare o l’indirizzo e-mail indicato per l’intermediario.
Avvicinandosi la scadenza stabilita, considerando anche l’ampliamento del numero di soggetti interessati, si invitano cortesemente gli ordini, le associazioni, ed i rappresentanti di categoria in indirizzo ad effettuare una divulgazione capillare ed accurata presso tutti gli iscritti di tale innovativa modalità di ricevimento dei dati contabili.
Ringraziando per la cortese disponibilità invio cordiali saluti.

lunedì 22 marzo 2010

No a dati sanitari dei dipendenti sui siti delle aziende



Il Garante impone a una società di rimuovere i dati sulla salute di un dirigente pubblicati on line
Il Garante privacy ha vietato ad una società l’ulteriore diffusione dei dati sulla salute di un dirigente pubblicati sul sito dell’azienda e liberamente reperibili nel web.

Il provvedimento (di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti) è stato adottato in seguito alla segnalazione del dirigente che, dopo aver ricevuto comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro, è venuto a conoscenza di un comunicato stampa, pubblicato su una pagina del sito dedicata agli investitori, dove erano riportati nome, cognome, informazioni sul suo stato di salute e sull’assenza dal lavoro dovuta a uno "stato morbile".

Il dirigente aveva anche lamentato come a causa del comunicato stampa, veicolato a un numero elevatissimo di soggetti attraverso il sistema Nis (Network information system) di Borsa Italiana e Consob (il circuito telematico che permette alle agenzie di stampa di ricevere i comunicati delle società aderenti), incontrasse difficoltà nel proprio reinserimento professionale.

Dal canto suo la società ha giustificato il proprio operato appellandosi alla necessità di chiarezza e trasparenza richiesta dal mercato nel quale opera.

Nel motivare la sua decisione, il Garante ha ribadito che la diffusione delle informazioni idonee a rilevare lo stato di salute è vietata dal Codice Privacy e ha sottolineato che la richiamata esigenza di trasparenza avrebbe potuto essere ugualmente perseguita dalla società omettendo nel comunicato stampa l’indicazione delle condizioni di salute del dirigente. L’azienda ha adempiuto entro i tempi stabiliti al provvedimento del Garante rimuovendo i dati dal sito.
fonte: http://www.garanteprivacy.it

giovedì 18 marzo 2010

La Covip fornisce la stima personalizzata della pensione complementare



Covip Comunicato stampa 12/03/2010

Pubblichiamo il comunicato stampa della Covip del 12 marzo 2010, relativo al Progetto esemplificativo personalizzato.

"Entro il 31 marzo prossimo dai fondi pensione una stima personalizzata della pensione complementare
Da quest'anno, tutti gli iscritti alle forme pensionistiche complementari (fondi pensione negoziali, fondi aperti e piani individuali pensionistici di tipo assicurativo) riceveranno, entro il 31 marzo, unitamente alla comunicazione periodica, il Progetto esemplificativo personalizzato. Si tratta di un documento con il quale il fondo pensione fornisce una stima della pensione che ciascun aderente riceverà al momento della maturazione dei relativi requisiti.
E' da ricordare che, già da luglio 2008 tutti i nuovi iscritti alla previdenza complementare ricevono il Progetto esemplificativo standardizzato, contenente una stima della pensione complementare ma riferita a figure-tipo con caratteristiche - in termini di età, sesso e livello di contribuzione - predefinite dalla COVIP in modo omogeneo per tutti i fondi pensione.
La stima in arrivo nei prossimi giorni è, invece, fondata su informazioni che riguardano il singolo aderente (dai dati anagrafici, al livello di contribuzione, al profilo di investimento scelto) e tiene conto delle effettive caratteristiche del piano previdenziale dallo stesso sottoscritto.
Il Progetto esemplificativo personalizzato prende in considerazione i costi effettivamente addebitati dal fondo pensione al singolo aderente e i rendimenti, differenziati in funzione della ripartizione tra investimenti azionari e obbligazionari, secondo l'asset allocation propria di ciascuno dei comparti in cui
l'aderente ha scelto di versare i propri contributi.
Inoltre, è possibile - avvalendosi di procedure (motori di calcolo) disponibili sui siti web delle forme pensionistiche complementari - effettuare simulazioni personalizzate, anche modificando, entro determinate condizioni, le variabili utilizzate dal fondo pensione per la determinazione della stima già comunicata.
L'iniziativa si inquadra in un percorso da tempo avviato dalla COVIP, volto a promuovere l'innalzamento del livello di conoscenza degli strumenti previdenziali e il grado di consapevolezza di coloro che aderiscono, o aderiranno, ai fondi pensione, in linea con quanto sperimentato con successo in Paesi in cui la previdenza complementare è una realtà consolidata."

martedì 16 marzo 2010

Nuovo sistema contrattuale proposto per le piccole imprese



CONFAPI E CONFIMPRESE ITALIA LANCIANO IL CONTRATTO PER LA MICROIMPRESA
Confapi e Confimprese Italia (l’associazione delle microimprese confluita lo scorso anno in Confapi) propongono un nuovo sistema contrattuale a misura di piccola azienda. Si tratta di un’iniziativa totalmente inedita, visto che nel panorama italiano mancano contratti dedicati esclusivamente alla mini impresa, nonostante rappresenti il 95% della nostra economia e impieghi il 51% dei lavoratori totali.

Spazio alla formazione, all’inserimento dei giovani e alla sicurezza nella proposta Confapi-Confimprese Italia, per un contratto collettivo nazionale davvero strategico, in grado di tutelare sia l’imprenditore che il lavoratore, valorizzando la sua professionalità e sostenendo i nuclei familiari monoreddito. Una piattaforma trasversale, che possa cioè rappresentare tutti i settori produttivi e che abbia tutte le caratteristiche di quelle attualmente in vigore, ma in versione "economica". Infatti gli oneri contrattuali previsti dai normali Ccnl sono difficilmente sostenibili per le microimprese, dotate, come è comprensibile, di minori risorse economiche rispetto alle aziende più strutturate.

«E’ tempo di avviare un sistema di relazioni industriali pienamente maturo e quindi capace di sostenere tutti i protagonisti dell’universo economico italiano – commenta Paolo Galassi, Presidente di Confapi - Le PMI e le microimprese in particolare hanno sofferto pesantemente della congiuntura sfavorevole, bisogna perciò dotarle di strumenti efficaci per renderle più forti ed evitare che finiscano col disperdere il patrimonio di figure professionali e competenze che rappresentano la loro storia e il loro futuro. Per questo, soprattutto nelle micro imprese, la valorizzazione della persona è al centro della nostra proposta: il capitale umano è il primo bene in un’azienda di piccole dimensioni perché imprenditore e lavoratore operano fianco a fianco, condividendo valori e obiettivi, nell’ottica di una crescita comune».

«La proposta per un nuovo contratto dedicato alla microimpresa è pensata per un contratto del lavoro e per il lavoro, in un contesto dove imprenditori e dipendenti sono sempre più collaboratori dell’attività d’impresa. Tutele ed opportunità devono rivolgersi ad entrambi i ruoli. In generale, poi, la microimpresa, quale spina dorsale dell’economia italiana, deve avere un riconoscimento statutario, che la iscriva nella Costituzione materiale del Paese» propone Guido D’Amico, Presidente di Confimprese Italia.
Fonte: http//Confapi.org

D.P.S.: non e' una fonte normativa, ma e' egualmente precettivo



Scade il 31 marzo

Il 31 marzo 2010 e' il termine ultimo per la predisposizione del Dps (documento programmatico per la sicurezza), lo strumento operativo del generale obbligo di sicurezza posto dal Codice Privacy. La sua mancata predisposizione o il suo inadeguato aggiornamento impediscono al titolare il trattamento dei dati.

CHE COS'E'

Il Dps (acronimo della sigla "Documento Programmatico per la Sicurezza") è strumento specificativo del generale obbligo di sicurezza posto dal Codice Privacy, e assume, per diretta volontà legislativa, assieme alle altre misure di sicurezza, il ruolo di ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
La sua mancata predisposizione o il suo inadeguato aggiornamento impediscono al titolare il trattamento dei dati.

LE FONTI

Il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) è misura “minima” di sicurezza, attualmente disciplinata dal Codice Privacy, d. lgs. n. 196/2003, precisamente dagli artt. 33 ss. e dall’allegato B.
Precisamente, l’art. 33 stabilisce che:
“Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31 […] i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo […] volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.” È però l’art. art. 34 comma 1, lettera g) del D.lg. 196/03 a prevedere la “tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza”.
Le misure minime, fra cui il Dps, ex art. 33 del Codice, specificano, grazie al contenuto spesso prescrittivo, il detto generale obbligo di sicurezza, e assumono, per diretta volontà legislativa, il ruolo di “ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita […] di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.”
Va evidenziato che, proprio in quanto misura “minima”, la mancata predisposizione o l’inadeguato aggiornamento del Dps impedisce al titolare un qualsiasi trattamento dei dati.
La disciplina del dps ha subito nel 2008 significative innovazioni su due differenti versanti:

* 1.l’autodichiarazione sostitutiva;
* 2..la semplificazione.In particolare, rispetto al primo profilo, per taluni casi, è stata prevista, in via innovativa, la possibilità di sostituire il (DPS) con un documento di autocertificazione.

Mentre, in altri casi è data la possibilità di redigerlo in via semplificata, in chiara deroga ai requisiti minimi fissati dalla legge.
Precisamente, l’art. 29 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla Legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, inserendo all’articolo 34 il seguente comma 1-bis, ha previsto che:
“Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte.”
Rispetto invece al secondo profilo, l’art. 34 comma 1-bis ha attribuito al Garante Privacy il potere, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, di individuare, con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente “…..modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime ”.

Attuando la norma, il Garante Privacy ha provveduto a emanare il provvedimento generale del 27 novembre 2008 per la “Semplificazione delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali” (pubblicato nella G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008), fissando modalità semplificate per l’applicazione delle misure minime di sicurezza.

Sicché, ricorrendo i requisiti di legge, è possibile anche redigere un DPS semplificato, rispetto a quello “ordinario” tout court disciplinato dagli artt. 33 ss. del Codce.
A fronte della novella, tuttavia, sono emerse rilevanti problematiche interpretative e applicative per i titolari del trattamento, tanto che si è posta in discussione anche la persistenza dell’obbligatorietà o meno della redazione del Documento Programmatico di Sicurezza

COSA FARE?

Occorre aggiornare il Dps, se già precedentemente predisposto o, altrimenti, predisporlo.

Il legislatore del 2008, innovando radicalmente il testo del Codice del 2003, prevede che “[…] la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione […]” solo per “[…] i soggetti che trattano […] dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale […]”.

Tale norma va coordinata con quella definizione di dati personali “sensibili”, identificati - dall’art. 4.1.D.lg. 196/03 - come quei dati personali “… idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

Ne consegue che sono soggetti alla tenuta di un aggiornato DPS i seguenti titolari:

* a)i titolari che con strumenti elettronici trattano le seguenti categorie di dati personali sensibili:- origine razziale ed etnica di clienti, fornitori e dipendenti - opinioni religiose, filosofiche o di altro genere di clienti, fornitori e dipendenti, - opinioni politiche, adesione a partiti, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico e politico di clienti, fornitori e dipendenti, - stato di salute di clienti e fornitori - stato di salute con indicazione della relativa diagnosi di dipendenti, - vita sessuale di clienti, fornitori e dipendenti
* b)i titolari che trattano dati personali giudiziari con strumenti elettronici.

Non sono, invece, soggetti a tale adempimento i titolari che trattano le seguenti categorie di dati, sempreché utilizzino strumenti elettronici:

* -dati personali “comuni” di clienti, fornitori e dipendenti;
* -dati personali “sensibili” di dipendenti relativi allo stato di salute o malattia (solo se senza indicazione della diagnosi);
* -dati personali “sensibili” di carattere sindacale.

Si segnala, tuttavia, che, alla luce dell’ampio concetto di “trattamento”, ex art. 4.1.a del Codice Privacy, permangono notevoli perplessità sulla reale possibilità di rientrare in una delle categorie per le quali sussiste la possibilità dell’esonero dall’obbligo di redazione del DPS.

Quindi, data anche la difficoltà di prevedere quali dati precisamente verranno trattati perlomeno durante il periodo annuale, sarebbe auspicabile che - per garantire quanto più possibile il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e per evitare il rischio di subire le dovute e talora pesanti sanzioni del Codice, ogni titolare - tendenzialmente, approntasse e aggiornasse il Dps.

QUANDO: IL TERMINE DI SCADENZA PER APPRONTARE IL DOCUMENTO

Entro il 31 marzo 2010, che è dunque il termine ultimo posto dall’Allegato B del Codice, e così per tutti gli anni, salvo chiaramente modifica legislativa o eventuale provvedimento del Garante

COME ADEMPIERE

All’obbligo del Dps – sulla base di quanto sopra specificato – il titolare del trattamento può adempiere, sostanzialmente, in tre differenti modalità:

* 1.redazione del dps:
* 2.nei casi sopra indicati, predisposizione di autocertificazione sostitutiva;
* 3.ove previsto dalla legge, redazione di un documento semplificato.

Esso entro il 31 marzo va aggiornato se già predisposto, anche attraverso il responsabile del trattamento, ove designato.

Riguardo al contenuto concreto dell’aggiornamento, occorre riportare – salvo le ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari - idonee informazioni riguardo:

* 1.l'elenco dei trattamenti di dati personali;
* 2.la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
* 3.l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
* 4.le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonchè la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
* 5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento;
* 6.la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonchè in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
* 7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;
* 8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.
Si precisa che vanno indicate tutte le eventuali variazioni che si siano nel frattempo verificate in azienda se hanno coinvolto o possono coinvolgere il trattamento dei dati: ad es. un nuovo pc, un dipendente assunto, un dipendente licenziato, il cambio d'indirizzo o il cambio della persona incaricata del trattamento dei dati etc.
Si evidenzia che, all'interno del documento programmatico per la sicurezza, deve essere previsto un piano di formazione destinato agli incaricati del trattamento (al riguardo, occorre verificare che sia stata loro consegnata documento di nomina espressa e adeguatamente chiara e precisa su modalità e limiti del trattamento dei dati), che dovrà pertanto anch’esso, assieme agli altri elementi del Dps, essere rivisto annualmente.
Tale piano deve indicare precisamente i tempi di formazione e le strutture che si occuperanno di gestire l’attività formativa.
La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, ma investe anche i cambiamenti di mansioni e l’eventuale introduzione di nuovi strumenti rispetto alla materia del trattamento dei dati personali.
I responsabili vanno nominati scegliendo tra persone dotate della necessaria esperienza, capacità, affidabilità, quindi occorre fornire loro una formazione ancor più completa e specifica rispetto a quella degli incaricati.
Si segnala, sempre riguardo alla concreta attuazione del DPS, che in dottrina si è posto l’accento sull’esigenza di raccordo fra l’’art. 34.1.g del D.lg. 196/03 e l’art. 19 dell’Allegato B) del Codice.
L'avvenuto aggiornamento, a prescindere dalla quantità e tipo di modifiche, va necessariamente riferito nella relazione di bilancio annuale dei titolari del trattamento.

I SITI DI RIFERIMENTO
* www.garanteprivacy.it (sito istituzionale del Garante della Privacy);
* http://www.edps.europa.eu (sito del Garante Europeo per la protezione dei dati personali);
* www.privacy.it (sito privato, cura la raccolta di atti e provvedimenti del Garante)
tratto da Luca Christian Natali www.ipsoa.it

venerdì 5 marzo 2010

Pagamenti eseguiti con pignoramento presso terzi



Pronte le regole per la ritenuta del 20%
Si applicano da oggi le disposizioni dettate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento prot. 34755/2010, che spiega come effettuare le ritenute IRPEF del 20% in caso di pagamento eseguito con pignoramento presso terzi in veste di sostituti d'imposta.

Il provvedimento illustra gli adempimenti dei terzi erogatori delle somme, dei creditori pignoratizi e dei debitori, in attuazione del disposto del D.L. n. 78/2009, in base al quale (art. 15, comma 2) «[…] in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta […] devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d’acconto nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate».

In linea con la norma che affida al terzo l'effettuazione della ritenuta d'acconto del 20%, il provvedimento assegna al creditore pignoratizio la tassazione definitiva delle somme, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Adempimenti del terzo erogatore

Il terzo che eroga le somme deve:
•versare la ritenuta operata;
•rilasciare al creditore pignoratizio l'apposita certificazione;
•comunicare al debitore il pagamento eseguito e l'ammontare delle ritenute operate;
•indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati sui pagamenti effettuati (adempimento, questo, che deve essere effettuato anche se non sono state operate ritenute).

Adempimenti del creditore pignoratizio

Il creditore pignoratizio deve indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Adempimenti del debitore

Il debitore, tenuto a presentare il modello 770, deve indicarvi i dati relativi al creditore pignoratizio e alla natura delle somme oggetto di debito. In ogni caso, non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio.
(Provvedimento Agenzia delle Entrate 03/03/2010, n. prot. 34755/2010)
Fonte: www.ipsoa.it

giovedì 4 marzo 2010

E' legge l'arbitrato sui licenziamenti



L'arbitrato sulle controversie di lavoro è legge. L'aula del Senato ha approvato ieri il disegno di legge 1167-B in materia di lavoro, con 151 voti favorevoli, 83 contrari e 5 astenuti. Tra le novità principali, oltre all'introduzione dell'arbitrato per le controversie di lavoro, anche il pensionamento anticipato per i lavoratori che fanno attività usuranti, la possibilità di svolgere l'ultimo anno di istruzione obbligatoria attraverso l'apprendistato in un'azienda. Tra le nuove norme c'è il discusso "aggiramento" dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, questione su cui è scoppiata la polemica a poche ore dall'ok di Palazzo Madama. Secondo i critici il provvedimento scardina fra le altre cose l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Per le controversie di lavoro, tra cui quelle legate al trasferimento di azienda e al recesso, infatti, viene limitata la competenza del giudice e privilegiato il canale dell'arbitrato e della conciliazione. In caso di licenziamento, il magistrato dovrà tenere conto del contratto, delle dimensioni aziendali, della situazione del mercato del lavoro, dell'anzianità del lavoratore. È stata poi rivista la riforma delle procedure di arbitrato e conciliazione, estendendo a tutte le tipologie di lavoro il termine di 60 giorni per impugnare i licenziamenti. Inoltre, è stata soppressa la norma che cancellava la gratuità dei processi. In base alla nuova legge, poi, sarà possibile assolvere l'ultimo anno di obbligo di istruzione (dai 15 anni di età) attraverso un apprendistato in azienda, dopo un'intesa tra Regioni, ministero del Lavoro e dell'Istruzione, "sentite le parti sociali".
Fonte www.apcom

mercoledì 3 marzo 2010

La Corte di Cassazione sulla detrazione IVA



Sì alla detrazione, ma solo se il bene acquistato è inerente all'attività imprenditoriale
Con la sentenza n. 3706 depositata il 17 febbraio scorso, la Sezione tributaria della Cassazione si e' pronunciata in materia di condizioni necessarie per effettuare legittimamente una detrazione IVA, con particolare riferimento al requisito dell'inerenza del bene acquistato rispetto all'attivita' esercitata.

In particolare, secondo i Giudici di legittimità, l’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, pur consentendo all’acquirente di portare in detrazione l’imposta addebitatagli a titolo di rivalsa del venditore, ancorchè si tratti di acquisto effettuato nell’esercizio di impresa, richiede, oltre alla qualità d’imprenditore dell’acquirente, l’inerenza del bene acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso rispetto a detta specifica attività.

Secondo tale impostazione, che riprende un filone giurisprudenziale già esistente (Cassazione sentenze n. 16730 e n. 11765 del 2008, n. 3022 del 2007), la norma de qua, non introducendo una deroga ai comuni criteri di onere della prova, lascerebbe la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell’interessato.

In sostanza, nei casi di specie, la possibilità di effettuare la detrazione richiederebbe un quid pluris rispetto al solo requisito soggettivo (qualità di imprenditore in capo all’acquirente) costituito dall’inerenza o strumentalità del bene comprato rispetto all’attività imprenditoriale.

Ai fini della detraibilità dell’imposta è, dunque, necessario dimostrare effettivamente che gli acquisti di beni da parte delle società commerciali siano caratterizzati dall’inerenza all’esercizio d’impresa, con onere della prova a carico di chi invoca la detrazione.

Occorre fare alcune riflessioni.
La questione dell’inerenza ai fini della detraibilità è stata affrontata più volte dalla Cassazione e, quasi sempre, il giudice di legittimità ha concluso con l’affermare l’obbligatorietà del requisito dell’inerenza, precisando come tale requisito debba essere dimostrato dalla parte contribuente. Appare del tutto ragionevole.

Vi è, quindi, una particolare attenzione al profilo probatorio della questione: il contribuente può detrarre l’imposta purché dimostri che l’acquisto sia stato effettivamente finalizzato all’impresa. Ciò posto, però, non rimane che interrogarsi se gli strumenti probatori esistenti nel processo tributario siano sufficienti per ottemperare a questo onere. In molti casi sicuramente lo saranno, per mezzo della prova documentale. Ma laddove la documentazione non sia sufficiente o non possa essere prodotta per cause di forza maggiore, non vi sarà nessun altro modo per provare l’inerenza del bene acquistato.

La giurisprudenza affina sempre più i propri ragionamenti giuridici, rendendo gli orientamenti che ne derivano pregni di principi di diritto, i quali appaiono davvero ineccepibili; tuttavia non ci si può esimere dall’evidenziare come a tale dinamismo giurisprudenziale si opponga l’inadeguatezza e l’arretratezza dell’impianto del processo tributario, la cui riforma diventa sempre più necessaria, soprattutto in materia di strumenti probatori, onde evitare che l’art. 111, secondo comma, della Costituzione rimanga lettera morta.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 17/02/2010, n. 3706)
Fonte www.ipsoa.it

martedì 23 febbraio 2010

COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI MODELLI 730/4: ESTENSIONE A TUTTE LE PROVINCE



Con provvedimento del Direttore delle Entrate, del 3 febbraio 2010, è stata estesa la modalità che consente ai sostituti d'imposta di tutte le province di entrare in possesso dei risultati contabili delle dichiarazioni dei propri amministrati in via telematica dall'Agenzia delle Entrate. L'avvio della fase sperimentale del flusso informativo ha avuto inizio nel 2008, con l'iniziale coinvolgimento dei sostituti d'imposta di 22 province, estese a 44 nel 2009. Da quest'anno sono interessati tutti i sostituti d'imposta, ad eccezione di alcuni grandi sostituti quali, Inps, Ipost, Inpdap, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ferrovie dello Stato e Poste Spa, in considerazione del grande numero di persone amministrate e del fatto che questi enti già ricevono la comunicazione dei risultati contabili in via telematica sui propri siti.

A tal fine, i sostituti d’imposta pubblici e privati comunicano, direttamente o per il tramite di un soggetto incaricato, l'utenza telematica presso cui ricevere i modd. 730-4 tramite il modello di "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate".

Il modello deve essere presentato dai sostituti d'imposta che:
non hanno inviato una precedente comunicazione;
pur avendo effettuato una precedente comunicazione:
devono comunicare la variazione di uno o più dati a suo tempo indicati (ad esempio, intermediario incaricato, dati anagrafici);
pur avendo già presentato la comunicazione, hanno omesso di indicare il numero di cellulare o l’indirizzo di posta elettronica (informazioni ora obbligatorie) ovvero, devono comunicarne la variazione.

Ogni comunicazione annulla la precedente, pertanto, il sostituto deve indicare nel nuovo modello tutte le informazioni richieste e non solo quelle oggetto di variazione
Fonte www.cgn.it

lunedì 22 febbraio 2010

IVA nei servizi, le nuove regole approdano in G.U.



È in vigore dal 20 febbraio scorso l’atteso decreto legislativo che recepisce le tre direttive UE sull'IVA nei servizi (direttive n. 2008/8/CE, n. 2008/9/CE e n. 2008/117/CE). Il provvedimento - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì - rivoluziona le regole per l’individuazione del luogo di tassazione delle prestazioni di servizi.

Una delle maggiori novità è rappresentata dalla regola di carattere generale, che opera quando la legge non prevede deroghe per talune prestazioni di servizi: il nuovo criterio introdotto dal D.Lgs. n. 18/2010 stabilisce che il luogo di tassazione è quello dove è stabilito il committente se questi è un soggetto passivo d’imposta. In tal modo, il legislatore intende perseguire l’obiettivo di fissare come luogo dell’imposizione quello in cui avviene il consumo effettivo del servizio. Invece, per i servizi resi a privati, le prestazioni sono tassate nel luogo in cui è stabilito il prestatore del servizio, in modo da semplificare gli adempimenti degli operatori economici.

Infatti, per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi, poiché l’applicazione del criterio generale porta ad individuare il luogo di tassazione in quello in cui è stabilito il committente, questi dovrà documentare l’operazione in regime di reverse charge. Quando il destinatario della prestazione è un privato, il criterio generale fissa il luogo di tassazione nel Paese del prestatore, il quale potrà quindi porre in essere gli adempimenti agevolmente, applicando cioè l’IVA nazionale. In tal modo, l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale o di identificarsi direttamente, per quanto concerne le operazioni attive, scatterà solo per quelle operazioni che, in deroga alla regola generale, si considerano effettuate nel Paese del committente anche quando questi è un privato.

Debitore del tributo

In caso di un'operazione rilevante ai fini IVA in Italia effettuata da un non residente nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, gli adempimenti relativi all'applicazione dell'IVA gravano sul cessionario/committente nazionale anche se il non residente è identificato in Italia. Pertanto, in tale ipotesi il soggetto non residente non potrà più applicare l'IVA in fattura per le operazioni effettuate e per l'imposta assolta sugli acquisti dovrà procedere ad una richiesta di rimborso.

Questa regola si applica anche agli enti non commerciali in possesso di partita IVA, a prescindere dal fatto che l’acquisto sia afferente la sfera istituzionale ovvero quella imprenditoriale.

Il nuovo quarto comma dell’art. 17 prevede che le predette disposizioni non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Per le operazioni effettuate in Italia da non residenti nei confronti di privati consumatori o di enti non commerciali privi di partita IVA, il cedente/prestatore non residente è tenuto all’identificazione diretta o alla nomina di un rappresentante fiscale (a meno che, anche in questo caso, l’operazione non sia resa per il tramite di una stabile organizzazione in Italia).
(D.Lgs. 11/02/2010, n. 18, G.U. 19/02/2010, n. 41)
fonte: www. ipsoa.it
questo il link per scaricare il decreto legislativo 18/2010 completo:
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&datagu=2010-02-19&redaz=010G0036&connote=true

venerdì 19 febbraio 2010

INTESA TRA GOVERNO, REGIONI, PROVINCE AUTONOME E PARTI SOCIALI LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE NEL 2010



Siglata il 17 febbraio 2010 l'intesa tra Governo, Regioni e Parti sociali sulla formazione professionale.
L'obiettivo, tramite una prima sperimentazione nel corso del 2010, è favorire l'impiego delle risorse finanziarie per la formazione degli inoccupati, dei disoccupati, dei lavoratori in mobilità o temporaneamente sospesi.
Valorizzando ulteriormente il ruolo sussidiario delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori e dei loro organismi bilaterali, gli investimenti formativi punteranno a favorire un incontro dinamico e flessibile tra domanda e offerta di lavoro e a rendere più efficiente il raccordo tra il sistema educativo di istruzione e formazione e il mercato del lavoro, in modo da rispondere alla domanda di competenze da parte dei settori e dei territori in cui le imprese operano.
si riporto il testo integrale dell'accordo

Premessa
La positiva iniziativa di cooperazione interistituzionale avviata con l'Accordo del 12 febbraio 2009 "Interventi a sostegno al reddito e alle competenze" connotata da un grande impegno politico e finanziario delle Regioni che ha coinvolto anche il livello comunitario ha perseguito l'obiettivo di rispondere alla crisi in atto in modo concertato ed efficace. Nel solco di questa esperienza, Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali concordano sulla necessità di individuare tempestivamente alcune fondamentali linee guida per orientare, attraverso una
prima sperimentazione nel corso del 2010, l'impiego delle risorse finanziarie per la
formazione degli inoccupati, dei disoccupati, dei lavoratori in mobilità o temporaneamente sospesi (cassintegrati, percettori di indennità di disoccupazione ex art. 19 legge n. 2/2009, ecc.)- Ciò in relazione ai caratteri discontinui e selettivi della ripresa che potranno indurre un allungamento del periodo di inattività o rendere difficoltosa la transizione verso altra occupazione di molti lavoratori.
La formazione viene organizzata in funzione dei fabbisogni professionali dei settori e delle imprese e della occupabilità e della inclusione sociale delle persone con particolare attenzione alle fasce deboli del mercato del lavoro. A tale riguardo particolare attenzione andrà posta alla coerenza tra il ricorso agli ammortizzatori sociali, concordato nelle sedi proprie, e il ricorso alle pratiche di politica attiva.
Ferma restando la competenza esclusiva delle Regioni in materia di formazione professionale e la conseguente facoltà di valutare autonomamente l'eventuale impiego di proprie risorse finanziarie, il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le parti sociali si impegnano a sollevare concordemente nelle competenti sedi comunitarie il tema delle semplificazioni e di un utilizzo più flessibile del Fondo Sociale Europeo e le questioni relative al disimpegno automatico (anche in considerazione delle risorse comunitarie accantonate per le politiche
attive e passive di cui all'accordo del 12 febbraio 2009). Analogamente le parti si impegnano sul piano nazionale a non introdurre elementi che possano configurare criticità nel flusso finanziario previsto dalle norme al fine di evitare la perdita di risorse.
Il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le parti sociali si impegnano a favorire la massima semplificazione nella gestione dei finanziamenti dei fondi per la formazione continua, e a promuovere la loro piena autonomia e la sussidiarietà riguardo all'intervento pubblico. Le parti sociali firmatarie costituenti i fondi interprofessionali si impegnano, inoltre, a individuare tempestivamente le risorse dei fondi interprofessionali per la formazione continua da destinare ai bisogni di formazione emergenti nel corso del 2010.
1)Le parti si impegnano, altresì, anche attraverso una valutazione a livello territoriale dell'impiego delle risorse destinate alla formazione, comprese quelle dei fondiinterprofessionali, a promuovere per il 2010 una più efficiente sinergia tra le risorse pubblichee quelle private per la formazione con l'obiettivo di sostenere l'occupabilità delle personenell'ambito degli interventi che si renderanno necessari per salvaguardare il capitale umano.
Le parti si impegnano a convergere entro il primo semestre del 2011, in una ottica di
innalzamento della qualità della offerta formativa e nella prospettiva del necessario raccordo con il sistema dei servizi pubblici e degli altri servizi competenti al lavoro di cui al decretolegislativo n. 181/2000, verso un sistema nazionale di standard professionali a conclusione del tavolo nazionale a ciò dedicato e di certificazione delle competenze. In questo quadro le
parti verificheranno l'ipotesi di revisione del sistema di accreditamento delle strutture formative nel rispetto degli ambiti del DM 166/2001.
Linee guida
Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali concordano sulla necessità di
valorizzare ulteriormente il ruolo sussidiario delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori come dei loro organismi bilaterali, là dove esistenti, al fine di favorire investimenti formativi a) mirati ai soggetti più esposti alla esclusione dal mercato del lavoro; b) organizzati, secondo criteri non autoreferenziali, in ambienti produttivi o prossimi a essi; e) rispondenti alla domanda di qualificazione e riqualificazione dei lavoratori coinvolti nelle
transizioni occupazionali che caratterizzeranno il mercato del lavoro nel corso del 2010; d) progettati in una logica di placement, volta cioè a ottimizzare un incontro dinamico e flessibile tra la domanda e l'offerta di lavoro e a rendere più efficiente il raccordo e, là dove opportuna, l'integrazione tra il sistema educativo di istruzione e formazione e il mercato del lavoro, in modo da rispondere alla domanda di competenze da parte dei settori e dei territori in cui le
imprese operano.
A questo fine Stato, Regioni, Province autonome e parti sociali concordano sui seguenti ambiti di intervento:
1. attivazione di una unità operativa straordinaria presso il Ministero del lavoro per la raccolta dei fabbisogni di competenze e figure professionali rilevati nei territori e nei diversi settori produttivi. Tale unità si fonderà sulla cabina di regia nazionale già istituita dal Ministero del lavoro, sugli osservatori regionali già esistenti e sulle strutture delle parti sociali già costituite a questo scopo. Questa unità operativa dovrà fornire periodicamente rilevazioni miste, prevalentemente qualitative, sui fabbisogni di breve termine, a livello territoriale e settoriale, da integrare con le macro tendenze di lungo periodo elaborate a livello nazionale e internazionale. Tenuto conto della necessità di
individuare e condividere una metodologia di rilevazione unitaria, le parti firmatarie si impegnano, in una ottica di sussidiarietà e di ottimizzazione delle risorse, a far pervenire tempestivamente alla cabina di regia nazionale le elaborazioni, a partire da quelle a dimensione territoriale condotte dai vari soggetti pubblici e privati operanti su tale tema. Compito della unità operativa sarà quello di mettere in rete e a fattore comune le informazioni e i dati già esistenti circa le figure professionali richieste dal mercato del lavoro e di darne tempestiva comunicazione ai soggetti firmatari degliaccordi sugli ammortizzatori sociali in sede regionale/territoriale (Regioni, Province
autonome, parti sociali), nonché ai servizi competenti al lavoro, ai fondi
interprofessionali e a tutti gli altri soggetti interessati, compresi i lavoratori, al fine di una loro opportuna diffusione e utilizzo nei territori e nei settori. La raccolta di informazioni dovrà riguardare non solo e non tanto i profili professionali ma soprattutto i mestieri e le competenze, descritte qualitativamente in termini di compiti e di situazioni di compito che il mercato richiede, in linea con i più moderni sistemi di qualifiche a livello europeo. La rilevazione dei fabbisogni contribuisce non solo a rendere visibili i bacini di occupazione nascosta, ma anche e soprattutto a fornire ai soggetti interessati precise indicazioni circa le conoscenze, abilità e competenze che è
necessario promuovere per una qualificata occupabilità delle persone;
2. impiego diffuso del metodo concreto di apprendimento per "competenze". Ciò
comporta la convergenza verso la definizione di un sistema nazionale di competenze
in grado di garantire ai cittadini la spendibilità delle competenze comunque acquisite.
Ciò significa: a) estendere la sperimentazione del libretto formativo quale strumento di registrazione delle competenze, anche coinvolgendo, in una logica di sussidiarietà, gli organismi bilaterali; b) affermare il valore dell'istruzione e formazione tecnicoprofessionale anche promuovendo l'integrazione con il lavoro attraverso reti e intese tra istituti tecnici e professionali, enti di formazione e associazioni di settore, per condividere i fabbisogni di competenze e orientare coerentemente l'offerta formativa anche nel medio e lungo periodo, e) rilanciare il contratto di apprendistato nelle sue tre tipologie (professionalizzante, per l'esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione, di alta formazione universitaria,) con l'obiettivo di garantire un percorso di formazione a tutti gli apprendisti;
3. l'ampliamento e la diversificazione delle azioni formative in favore degli inoccupati attraverso la promozione di tirocini di inserimento, corsi di istruzione e formazione tecnico superiore (IFTS), contratti di apprendistato, e, in generale, promuovendo l'apprendimento nella impresa. Le parti firmatarie si impegnano altresì a definire un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità e prevenire gli abusi e l'utilizzo distorto dello strumento;
4. formazione degli adulti attraverso: a) accordi di formazione-lavoro per il rientro
anticipato dei cassaintegrati, b) la possibilità di impiego di parte delle risorse dei fondi interprofessionali per la formazione continua per finanziare la formazione per i lavoratori soggetti a procedure di mobilità nel corso del 2010 e per i lavoratori in mobilità che vengano assunti nel 2010, fermo restando il vincolo della iscrizione ai fondi dell'azienda cui il lavoratore apparteneva, e) l'individuazione, nell'ambito della bilateralità e dei servizi competenti al lavoro, pubblici e privati, autorizzati e accreditati, di punti di informazione e orientamento per i lavoratori di tutte le età, perché siano presi in carico, guidati e responsabilizzati in vista del loro reinserimento nel mercato
del lavoro; d) programmi di formazione nei luoghi produttivi di beni o servizi anche se inattivi o nei centri di formazione professionale che garantiscano la riproduzione di effettivi contesti produttivi, nonché congrui periodi di tirocinio presso l'impresa; e) possibilità di impiego dei lavoratori inattivi quali tutori nell'ambito di attività formative tecnico-professionali, previa formazione specifica per questa funzione anche in vista delle possibili esperienze di alternanza scuola lavoro e di apprendistato formativo e professionalizzante; f) rilancio del contratto di inserimento per gli over 50, per i giovani e per le donne con una forte valorizzazione delle ricalibrature professionali decise insieme con i soggetti coinvolti nel contratto;
5. definizione, a partire dalle esperienze già presenti a livello regionale, in via
sperimentale per il 2010 di un sistema di accreditamento su base regionale e secondo
standard omogenei condivisi a livello nazionale di "valutatori/certificatori" valorizzando il ruolo delle parti sociali e dei loro organismi bilaterali. Tali valutatori/certificatori dovranno essere in grado di riconoscere, valutare e certificare, in situazioni di compito autentiche e su domanda della persona in cerca di occupazione, le effettive competenze dei lavoratori comunque acquisite, in modo da rafforzare la trasparenza e la migliore informazione nel mercato del lavoro, da accrescere la capacità di offerta sul mercato del lavoro, da migliorare l'incontro tra domanda e offerta e da stimolare la ricerca delle più utili attività formative. Lo strumento idoneo a registrare le competenze acquisite sarà il Libretto formativo introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 276/2003 che potrà confluire nel fascicolo elettronico dedicato a tutte le attività educative e lavorative come alle prestazioni sociali di ciascuna persona.
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali convoca le parti sociali firmatarie della presente intesa per valutare le modalità di attuazione dei punti e) ed f) del punto 4.